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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 106/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IERINO GIUSEPPE, Presidente
PELLEGRINO PASQUALE, Relatore
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 174/2024 depositato il 10/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008645016000 VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180008584257000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180008584257000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180027579107000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180027579107000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180027579107000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180027579107000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190032190165000 RADIODIFFUSIONI 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200005762679000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200005762679000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200005762679000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200003635209000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200014747590000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200027468677000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210006132339000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210006132339000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210006132339000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210006132339000 TASI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210013528869000 TARI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210013528869000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220002959608000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220002959608000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220008718126000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220012800927000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220012800927000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220012800927000 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, proponeva ricorso avverso intimazione di pagamento n. 03420239008645016000 nonché delle cartelle n. 03420180008584257000,
03420200005762679000, 03420200027468677000, 03420180027579107000, 03420200003635209000,
034202100061323390000, 03420190032190165000, 0342020000147475900000, 034202100135288690000,
03420220002959608000, 03420220008718126000 e 03420220012800927000 dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione per un totale di € 17.268,66.
Sosteneva la ricorrente: Violazione artt. 139 e 140 cpc, art. 26 del DPR 602/73 e art. 60 del DPR 600/73, l.
890/82. Violazione dell' articolo 3-bis della legge n. 53/1994 invio della cartella da un indirizzo Pec non contenuto nei pubblici registri.
Prescrizione sopravvenuta. Prescrizione interessi e sanzioni.
Eccepiva anche la prescrizione delle sanzioni e degli interessi compresi in tutte le cartelle impugnate che ai sensi della l. 472/97 non seguono il termine decennale bensì quello quinquennale, come previsto anche dalla Cassazione recente 5836/2021, 20955/2020.
Insussistenza ed inesigibilità dei crediti e del titolo esecutivo. Decadenze. Violazioni artt. 17 e 25 l. 602/73, del DL 16/2012,artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 . Violazione art. 5 del D.l.953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86.
Cartelle BOLLO. Tasse automobilistiche. Violazione art. 5 del D.l.953/82, così come modificato dall'art.3 del
D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86.
Cartelle IRPEF. Violazioni art. 25 del DPR 602/73 e artt.43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72. Per le cartelle aventi ad oggetto IRPEF si evidenzia la decadenza prevista dal suddetto art. 25
nonché quella prevista dagli artt.43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72.
Cartelle IMU e TARI. Violazione L. 296/2006.
ILLEGITTIMITA' DEGLI ATTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE ART. 2 Dlgs 472/92, ART 1283 CC e L.
212/2000. Illegittimità del preavviso per indeterminatezza della somma richiesta e erroneo calcolo degli interessi. Sproporzione tra capitale, interessi e sanzioni.
Concludeva per l'annullamento dell'atto.
Si costituiva Ader, come in atti rappresentata e difesa che contestava il ricorso e sosteneva:. inammissibilità del ricorso.
Rituale notifica delle cartelle di pagamento. In questi casi, vige il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato
Richiamava la (Sentenza n. 6746/23, Sez. 9, depositata il 27.12.2023).
In merito alla notifica a mezzo pec precisava che la disposizione prevede espressamente che solo l'indirizzo
PEC del destinatario debba risultare dagli elenchi previsti dalla legge, nulla dicendo in merito all'indirizzo del mittente. La proposizione dell'opposizione nei termini di legge, secondo il predetto principio, ha avuto effetti sananti ex art.156 co.3 c.p.c.
Sull'eccezione circa la legittimità del calcolo degli interessi maturati ex lege ove sia incontestata la sorte capitale ed il periodo per il quale sono maturati gli interessi, risolvendosi la determinazione degli accessori in una mera operazione matematica, che consente il raffronto con i tassi determinati ex lege, per la quale non ricorre l'obbligo di specifica motivazione
Concludeva per il rigetto con condanna alle spese.
La ricorrente depositava memorie con le quali contestava le avverse controdeduzioni. Depositava sentenze di questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
va rigettata l'eccepita nullità della notifica avvenuta a mezzo pec da un indirizzo pec non contenuto nei pubblici registri: secondo un principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno affermato che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità, se la consegna in via telematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. S.U. 28/09/2018, n. 23620;
Cass. S.U. 18/04/2016, n. 7665).
In merito vizi eccepiti dalla ricorrente : La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza numero 982 del
16.1. 2023 ha stabilito: la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non deve tutelare l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma deve garantire solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Tale pregiudizio deve però, appunto, in concreto essere avvenuto e deve essere dimostrato da chi lo invoca. Ne consegue, conclude la Corte, che: è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa, o altro pregiudizio per la decisione di merito (cfr.,
Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021).
Nel caso di specie nel ricorso non viene prospettato alcun pregiudizio subito da parte della ricorrente.
Il ricorso deve essere parzialmente accolto.
Questa Corte ritiene: l'intimazione di pagamento presuppone che gli atti presupposti in esso riportati siano entrati nella sfera di conoscenza del contribuente, attraverso una precedente notificazione. Qualora ciò non sia avvenuto in modo rituale, il contribuente ha un interesse processuale ad impugnare l'intimazione di pagamento anche nel merito. Occorre verificare se gli atti presupposti indicati nell'atto impugnato sono stati notificati regolarmente al ricorrente. In materia di notificazioni, qualora in giudizio il contribuente contesti l'omessa notifica di un atto (come è avvenuto nel caso di specie), l'onere della prova contraria grava sull'Ente che per assolvere all'onere della prova circa la regolare notifica delle cartelle. Alla luce dei su esposti principi e della documentazione profusa in atti dalla società di riscossione è possibile affermare che le cartelle indicate nell'intimazione impugnata, risultano regolarmente notificate.
E' la stessa contribuente che dimostra che le notifiche sono state regolari tanto che ha avuto la possibilità di poterle impugnare per contestarle. Le sentenze depositate dalla ricorrente con le quali venivano impugnate le cartelle, denunciavano la mancata notifica dell'atto presupposto, non prodotto in giudizio dalla resistente e di conseguenza sono state annullate.
Va accolto il ricorso e l'intimazione va annullata relativamente alle cartelle annullate con sentenze passate in giudicato e precisamente cartella n 034202100061323390000,
n0342020000147475900000, n03420220002959608000, n03420220008718126000.
Per il resto il ricorso deve essere rigettato. Nel nostro caso l'intimazione di pagamento è impugnabile solo per vizi propri. Cioè, stante il fatto che essa è stata preceduta da cartelle di pagamento divenute definitive per mancata impugnazione
L'avviso di iscrizione ipotecaria n. 03476202200002949000 correttamente notificato per il quale vi è stato giudizio perché impugnato dalla ricorrente per mancata e/o illegittimità della notifica degli atti presupposti e del calcolo degli interessi, rigettato con sentenza n. 6746/23, Sez. 9, depositata il 27.12.2023 ha interrotto i termini di prescrizione..
Ai fini della prescrizione l'Ader ha dato prova della corretta notifica delle cartelle indicate nell'intimazione di pagamento impugnato e dell'avviso di iscrizione ipotecaria notificato il 9.1.2023.
La prescrizione viene interrotta "da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore.
Ad interrompere la prescrizione è intervenuta anche la normativa “ VI”.
Sulla sospensione per 24 mesi dei termini della prescrizione per emergenza VI è intervenuta la Suprema
Corte con l'ordinanza : Cass. civ., sez. I, ord., 15 gennaio 2025 n. 960. “I termini di sospensione previsti dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 si applicano non solo alle attività da compiersi entro il periodo indicato dalla norma, ma determinano altresì uno spostamento in avanti del decorso dei termini di prescrizione e decadenza per una durata corrispondente al periodo di sospensione, conformemente a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015”, di conseguenza la notifica della intimazione di pagamento e delle cartelle devono intendersi emessi nei termini di legge.
Va rigettato l'eccepita nullità relativamente al metodo di calcolo degli interessi calcolati.
Affinché sia consentito ai contribuenti di controllare la correttezza del calcolo degli interessi operato dall'Agenzia sulla base della somma dovuta a titolo di imposta devono essere indicati il metodo di calcolo e il tasso di interessi applicato. (cass. 24933/2016). Il Calcolo degli interessi e il tasso applicato è indicato nelle cartelle di pagamento.
Il parziale accoglimento determina la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di primo grado di Cosenza, accoglie parzialmente il ricorso e annulla l'intimazione di pagamento relativamente alle cartelle: n 034202100061323390000,
n 0342020000147475900000, n 03420220002959608000, n 03420220008718126000
rigetta per il resto il ricorso.
Compensa le spese di giudizio.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 22/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IERINO GIUSEPPE, Presidente
PELLEGRINO PASQUALE, Relatore
POLITANO BIAGIO, Giudice
in data 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 174/2024 depositato il 10/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420239008645016000 VARIE
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180008584257000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180008584257000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180027579107000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180027579107000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180027579107000 IRPEF-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180027579107000 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420190032190165000 RADIODIFFUSIONI 2016 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200005762679000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200005762679000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200005762679000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200003635209000 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200014747590000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420200027468677000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2019
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210006132339000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210006132339000 IMU 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210006132339000 IMU 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210006132339000 TASI 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210013528869000 TARI 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420210013528869000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220002959608000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220002959608000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220008718126000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220012800927000 IMU 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220012800927000 IMU 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420220012800927000 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1, come in atti rappresentata e difesa, proponeva ricorso avverso intimazione di pagamento n. 03420239008645016000 nonché delle cartelle n. 03420180008584257000,
03420200005762679000, 03420200027468677000, 03420180027579107000, 03420200003635209000,
034202100061323390000, 03420190032190165000, 0342020000147475900000, 034202100135288690000,
03420220002959608000, 03420220008718126000 e 03420220012800927000 dall'Agenzia delle Entrate-
Riscossione per un totale di € 17.268,66.
Sosteneva la ricorrente: Violazione artt. 139 e 140 cpc, art. 26 del DPR 602/73 e art. 60 del DPR 600/73, l.
890/82. Violazione dell' articolo 3-bis della legge n. 53/1994 invio della cartella da un indirizzo Pec non contenuto nei pubblici registri.
Prescrizione sopravvenuta. Prescrizione interessi e sanzioni.
Eccepiva anche la prescrizione delle sanzioni e degli interessi compresi in tutte le cartelle impugnate che ai sensi della l. 472/97 non seguono il termine decennale bensì quello quinquennale, come previsto anche dalla Cassazione recente 5836/2021, 20955/2020.
Insussistenza ed inesigibilità dei crediti e del titolo esecutivo. Decadenze. Violazioni artt. 17 e 25 l. 602/73, del DL 16/2012,artt. 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 . Violazione art. 5 del D.l.953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86.
Cartelle BOLLO. Tasse automobilistiche. Violazione art. 5 del D.l.953/82, così come modificato dall'art.3 del
D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86.
Cartelle IRPEF. Violazioni art. 25 del DPR 602/73 e artt.43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72. Per le cartelle aventi ad oggetto IRPEF si evidenzia la decadenza prevista dal suddetto art. 25
nonché quella prevista dagli artt.43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72.
Cartelle IMU e TARI. Violazione L. 296/2006.
ILLEGITTIMITA' DEGLI ATTI IMPUGNATI PER VIOLAZIONE ART. 2 Dlgs 472/92, ART 1283 CC e L.
212/2000. Illegittimità del preavviso per indeterminatezza della somma richiesta e erroneo calcolo degli interessi. Sproporzione tra capitale, interessi e sanzioni.
Concludeva per l'annullamento dell'atto.
Si costituiva Ader, come in atti rappresentata e difesa che contestava il ricorso e sosteneva:. inammissibilità del ricorso.
Rituale notifica delle cartelle di pagamento. In questi casi, vige il principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato
Richiamava la (Sentenza n. 6746/23, Sez. 9, depositata il 27.12.2023).
In merito alla notifica a mezzo pec precisava che la disposizione prevede espressamente che solo l'indirizzo
PEC del destinatario debba risultare dagli elenchi previsti dalla legge, nulla dicendo in merito all'indirizzo del mittente. La proposizione dell'opposizione nei termini di legge, secondo il predetto principio, ha avuto effetti sananti ex art.156 co.3 c.p.c.
Sull'eccezione circa la legittimità del calcolo degli interessi maturati ex lege ove sia incontestata la sorte capitale ed il periodo per il quale sono maturati gli interessi, risolvendosi la determinazione degli accessori in una mera operazione matematica, che consente il raffronto con i tassi determinati ex lege, per la quale non ricorre l'obbligo di specifica motivazione
Concludeva per il rigetto con condanna alle spese.
La ricorrente depositava memorie con le quali contestava le avverse controdeduzioni. Depositava sentenze di questa Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
va rigettata l'eccepita nullità della notifica avvenuta a mezzo pec da un indirizzo pec non contenuto nei pubblici registri: secondo un principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno affermato che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità, se la consegna in via telematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. S.U. 28/09/2018, n. 23620;
Cass. S.U. 18/04/2016, n. 7665).
In merito vizi eccepiti dalla ricorrente : La Suprema Corte di Cassazione, con Ordinanza numero 982 del
16.1. 2023 ha stabilito: la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non deve tutelare l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma deve garantire solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione. Tale pregiudizio deve però, appunto, in concreto essere avvenuto e deve essere dimostrato da chi lo invoca. Ne consegue, conclude la Corte, che: è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa, o altro pregiudizio per la decisione di merito (cfr.,
Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021).
Nel caso di specie nel ricorso non viene prospettato alcun pregiudizio subito da parte della ricorrente.
Il ricorso deve essere parzialmente accolto.
Questa Corte ritiene: l'intimazione di pagamento presuppone che gli atti presupposti in esso riportati siano entrati nella sfera di conoscenza del contribuente, attraverso una precedente notificazione. Qualora ciò non sia avvenuto in modo rituale, il contribuente ha un interesse processuale ad impugnare l'intimazione di pagamento anche nel merito. Occorre verificare se gli atti presupposti indicati nell'atto impugnato sono stati notificati regolarmente al ricorrente. In materia di notificazioni, qualora in giudizio il contribuente contesti l'omessa notifica di un atto (come è avvenuto nel caso di specie), l'onere della prova contraria grava sull'Ente che per assolvere all'onere della prova circa la regolare notifica delle cartelle. Alla luce dei su esposti principi e della documentazione profusa in atti dalla società di riscossione è possibile affermare che le cartelle indicate nell'intimazione impugnata, risultano regolarmente notificate.
E' la stessa contribuente che dimostra che le notifiche sono state regolari tanto che ha avuto la possibilità di poterle impugnare per contestarle. Le sentenze depositate dalla ricorrente con le quali venivano impugnate le cartelle, denunciavano la mancata notifica dell'atto presupposto, non prodotto in giudizio dalla resistente e di conseguenza sono state annullate.
Va accolto il ricorso e l'intimazione va annullata relativamente alle cartelle annullate con sentenze passate in giudicato e precisamente cartella n 034202100061323390000,
n0342020000147475900000, n03420220002959608000, n03420220008718126000.
Per il resto il ricorso deve essere rigettato. Nel nostro caso l'intimazione di pagamento è impugnabile solo per vizi propri. Cioè, stante il fatto che essa è stata preceduta da cartelle di pagamento divenute definitive per mancata impugnazione
L'avviso di iscrizione ipotecaria n. 03476202200002949000 correttamente notificato per il quale vi è stato giudizio perché impugnato dalla ricorrente per mancata e/o illegittimità della notifica degli atti presupposti e del calcolo degli interessi, rigettato con sentenza n. 6746/23, Sez. 9, depositata il 27.12.2023 ha interrotto i termini di prescrizione..
Ai fini della prescrizione l'Ader ha dato prova della corretta notifica delle cartelle indicate nell'intimazione di pagamento impugnato e dell'avviso di iscrizione ipotecaria notificato il 9.1.2023.
La prescrizione viene interrotta "da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore.
Ad interrompere la prescrizione è intervenuta anche la normativa “ VI”.
Sulla sospensione per 24 mesi dei termini della prescrizione per emergenza VI è intervenuta la Suprema
Corte con l'ordinanza : Cass. civ., sez. I, ord., 15 gennaio 2025 n. 960. “I termini di sospensione previsti dall'art. 68 del D.L. n. 18/2020 si applicano non solo alle attività da compiersi entro il periodo indicato dalla norma, ma determinano altresì uno spostamento in avanti del decorso dei termini di prescrizione e decadenza per una durata corrispondente al periodo di sospensione, conformemente a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2015”, di conseguenza la notifica della intimazione di pagamento e delle cartelle devono intendersi emessi nei termini di legge.
Va rigettato l'eccepita nullità relativamente al metodo di calcolo degli interessi calcolati.
Affinché sia consentito ai contribuenti di controllare la correttezza del calcolo degli interessi operato dall'Agenzia sulla base della somma dovuta a titolo di imposta devono essere indicati il metodo di calcolo e il tasso di interessi applicato. (cass. 24933/2016). Il Calcolo degli interessi e il tasso applicato è indicato nelle cartelle di pagamento.
Il parziale accoglimento determina la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di giustizia di primo grado di Cosenza, accoglie parzialmente il ricorso e annulla l'intimazione di pagamento relativamente alle cartelle: n 034202100061323390000,
n 0342020000147475900000, n 03420220002959608000, n 03420220008718126000
rigetta per il resto il ricorso.
Compensa le spese di giudizio.