Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 106
CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Nullità della notifica a mezzo PEC da indirizzo non presente nei pubblici registri

    La Corte ha rigettato l'eccezione, richiamando il principio di diritto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione secondo cui l'irritualità della notificazione a mezzo PEC non comporta nullità se la consegna ha prodotto il risultato della conoscenza e raggiunto lo scopo legale.

  • Rigettato
    Vizi procedurali e lesione del diritto di difesa

    La Corte ha rigettato l'eccezione, richiamando la giurisprudenza della Cassazione secondo cui la denuncia di vizi procedurali non deve tutelare l'interesse all'astratta regolarità, ma deve dimostrare un pregiudizio concreto subito nel diritto di difesa. Nel ricorso non è stato prospettato alcun pregiudizio.

  • Rigettato
    Prescrizione sopravvenuta

    La Corte ha ritenuto che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione abbia fornito prova della corretta notifica delle cartelle e dell'avviso di iscrizione ipotecaria, interrompendo i termini di prescrizione. Ha inoltre considerato la sospensione dei termini per l'emergenza Covid-19.

  • Rigettato
    Insussistenza ed inesigibilità dei crediti e del titolo esecutivo

    La Corte ha ritenuto che le cartelle indicate nell'intimazione impugnata risultino regolarmente notificate, basandosi sulla documentazione prodotta dall'ente di riscossione e sul fatto che la stessa contribuente ha avuto la possibilità di impugnarle. L'intimazione è stata annullata solo relativamente alle cartelle già annullate con sentenze passate in giudicato.

  • Rigettato
    Decadenze

    La Corte ha ritenuto che le cartelle indicate nell'intimazione impugnata risultino regolarmente notificate, basandosi sulla documentazione prodotta dall'ente di riscossione e sul fatto che la stessa contribuente ha avuto la possibilità di impugnarle. L'intimazione è stata annullata solo relativamente alle cartelle già annullate con sentenze passate in giudicato.

  • Rigettato
    Violazioni specifiche relative a cartelle BOLLO, IRPEF, IMU, TARI

    La Corte ha ritenuto che le cartelle indicate nell'intimazione impugnata risultino regolarmente notificate, basandosi sulla documentazione prodotta dall'ente di riscossione e sul fatto che la stessa contribuente ha avuto la possibilità di impugnarle. L'intimazione è stata annullata solo relativamente alle cartelle già annullate con sentenze passate in giudicato.

  • Rigettato
    Illegittimità degli atti per violazione di norme sul calcolo degli interessi e sproporzione tra capitale, interessi e sanzioni

    La Corte ha rigettato l'eccezione relativa al metodo di calcolo degli interessi, affermando che il metodo e il tasso applicato sono indicati nelle cartelle di pagamento, consentendo al contribuente di controllare la correttezza del calcolo.

  • Accolto
    Annullamento intimazione per cartelle annullate con sentenze passate in giudicato

    La Corte accoglie il ricorso relativamente alle cartelle già annullate con sentenze passate in giudicato, procedendo all'annullamento dell'intimazione per tali cartelle.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 12/01/2026, n. 106
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 106
    Data del deposito : 12 gennaio 2026

    Testo completo