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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/10/2025, n. 4233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4233 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°1607 /2025
ORDINANZA EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Pt_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 27 ottobre 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
RILEVATA la contumacia di parte resistente;
LETTE le note scritte depositate dalla ricorrente, nelle quali costei espone le proprie richieste e conclusioni;
RITENUTO di dover provvedere alla decisione della causa a tenore dell'art. 429
c.p.c., trattandosi di udienza di discussione;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 29/10/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1607 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a Palermo il [...], in [...] e nella Parte_2 qualità di legale rappresentante Controparte_2
P.iva , col ministero dell'Avv.to Catalano Salvatore,
[...] P.IVA_1 opponente
E
[...]
Controparte_3
Palermo),
[...] in persona dell'Assessore pro tempore, opposto contumace
Conclusioni: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del 27 ottobre 2025, assegnato alle parti ex art. 127-ter c.p.c.
IN FATTO E DIRITTO 1. Il giudizio investe l'opposizione ex art. 6 d.lgs. 2011 n. 150 della ricorrente (in proprio e n.q.) avverso le ordinanze ingiunzioni n. 24/1103 e n. 24/1104 del 13.1.2025, con cui le è stato intimato, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell' il pagamento delle sanzioni Controparte_2 amministrative di € 17.280,00 (la n. 24/1103) e di € 35.985,00 (la n. 24/1104), per violazione delle 'disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto Legge 22 febbraio 2002 n. 12, convertito in legge 23 aprile 2002 n. 73 e succ. mod, come sostituito dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs
n. 151/15. per avere impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico' (ordinanza n. 24/1103), nonché delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 910 della L. 205 del 27/12/2017, 'per non avere il datore di lavoro o committente corrisposto ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice
IBAN indicato del lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di un suo comprovato impedimento, a un suo delegato' (ordinanza n.
24/1104).
2. L' , Controparte_3 ritualmente evocato in giudizio presso l'indirizzo pec indicato nelle ordinanze impugnate, è rimasto contumace.
3. Ciò sinteticamente premesso, il ricorso va ritenuto fondato.
In tema di opposizione a sanzione amministrativa, si afferma pacificamente che grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, sebbene la sua inerzia processuale non determini – pur a fronte dell'art. 6, comma 10, lett. b, del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'analogo art. 7, comma 9, lett. b –
l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, poiché il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti, sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari (v. Cass. n. 17041.2025).
Epperò, proprio la valutazione del materiale in atti non supporta la prova del fatto costitutivo posto a monte dell'ordinanze impugnate, ovverosia l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato cd. 'in nero' con la sig.ra Controparte_4
Nel verbale di accertamento e notificazione del 13.1.2021 (prot. n. 759), redatto dall' a seguito (ex multis) dell'ispezione del Controparte_3
6.7.2020 eseguita presso l' si dà sinteticamente Controparte_5 conto che «Dagli accertamenti effettuati, dalle dichiarazioni acquisite, nonché dalla documentazione esaminata è emerso che la ditta CP_6 Parte_3
ha irregolarmente occupato, in nero e senza la prevista comunicazione di
[...] assunzione preventiva, la lavoratrice […]. Quest'ultima è stata occupata Controparte_4 in carenza di apertura previdenziale ed assicurativa dall'anno 2008, quale assistente agli anziani all'interno della struttura, esercitando attività lavorativa di 6 ore giornaliere ed a volte in turni notturni dalle 20:00 alle 08:00 del giorno successivo»; tuttavia, pur leggendosi, a fine verbale, che gli esiti dettagliati degli accertamenti trovano fondamento nel verbale di primo accesso ispettivo del 6.7.2020, nei verbali interlocutori del 23.7.2020, dell'8.10.2020 e dell'11.11.2020, nonché nelle dichiarazioni e documentazione acquisiste, si tratta di documenti non prodotti, il che preclude al Tribunale di comprendere le evidenze sottese alla valutazione dell'Amministrazione.
Per di più, la ricorrente ha prodotto la sentenza n. 2959/2025, resa dal
Tribunale di Palermo-sezione lavoro nel giudizio (recentemente conclusosi il
25.6.2025) tra la (in proprio e n.q.) e l' (di cui al n. 7425/2024 R.G.), Pt_4 CP_7 nel quale ella aveva contestato la diffida dell' a versare i contributi necessari CP_7 per regolarizzare il rapporto di lavoro subordinato intercorso con la e il cui CP_4 thema decidendum richiedeva perciò di verificare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con quest'ultima, esistenza perentoriamente esclusa dal Tribunale, che, nell'apprezzare le deposizioni testimoniali assunte in corso di causa, conclude:
«Dunque, un esame complessivo del materiale probatorio raccolto non può indurre a ritenere raggiunta piena prova circa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la sig.ra
[...]
, quale dipendente, e parte ricorrente, quale datore di lavoro, essendo inidoneo il CP_4 solo contenuto delle dichiarazioni rese dalla sig.ra agli Ispettori a costituire prova – certa CP_4
– della sussistenza degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato (soggezione del lavoratore al potere direttivo, di controllo e disciplinare della parte datoriale)» (v. pag. 6). La sentenza, per quanto afferma la ricorrente, sarebbe passata in giudicato, ma l'attestazione di cancelleria non è ancora stata rilasciata, sì che il vincolo del giudicato esterno sulla circostanza presupposta accertata non può allo stato affermarsi.
A ogni modo, il Tribunale condivide le argomentazioni assunte dal giudice del lavoro, pertinenti e decisive rispetto al tema oggi dibattuto, giacché, effettivamente,
i testi lì addotti ( hanno Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 narrato circostanze non sintomatiche del potere di eterodirezione tipico del lavoro subordinato, né dell'inserimento dell'asserita dipendente nell'organizzazione aziendale, avendo essi riferito che la ch'era una volontaria, non osservava CP_4 un orario fisso e andava in struttura quando poteva, senza giorni ed orari prestabiliti (testi e ), e ch'ella non riceveva alcuna direttiva da Tes_1 Tes_3 parte del datore di lavoro, determinandosi in base ai propri impegni e non secondo orari e giorni prestabiliti (teste ). Si approvano, quindi, le conclusioni cui è Tes_2 pervenuto il giudice del lavoro, ritenendo in tal modo assolto, chi scrive, l'onere della motivazione autosufficiente nei casi di richiamo ai contenuti di un provvedimento giudiziario adottato in altro processo (v. Cass. n. 459.2022).
4. Conclusivamente, va provveduto come in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in ossequio ai parametri
(minimi) previsti dal D.M. 55/2014 (fasi di studio, introduttiva e decisionale;
la fase di trattazione è coincisa con quella decisionale;
scaglione di valore sino ad €
260.000,00).
Per Questi Motivi
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- ACCOGLIE per quanto di ragione il ricorso in esame e per l'effetto
ANNULLA le ordinanze impugnate;
- NA parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese del grado, che si liquidano in € 786,00 per esborsi e € 4.217,00 per compensi, oltre rimborso spese generali pari al 15% sul compenso totale, c.p.a. ed i.v.a.
Così deciso in Palermo, il 29 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi
R.G. n°1607 /2025
ORDINANZA EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Pt_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco Paolo Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 27 ottobre 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
RILEVATA la contumacia di parte resistente;
LETTE le note scritte depositate dalla ricorrente, nelle quali costei espone le proprie richieste e conclusioni;
RITENUTO di dover provvedere alla decisione della causa a tenore dell'art. 429
c.p.c., trattandosi di udienza di discussione;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 29/10/2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Paolo Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°1607 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2025, vertente
TRA
, nata a Palermo il [...], in [...] e nella Parte_2 qualità di legale rappresentante Controparte_2
P.iva , col ministero dell'Avv.to Catalano Salvatore,
[...] P.IVA_1 opponente
E
[...]
Controparte_3
Palermo),
[...] in persona dell'Assessore pro tempore, opposto contumace
Conclusioni: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del 27 ottobre 2025, assegnato alle parti ex art. 127-ter c.p.c.
IN FATTO E DIRITTO 1. Il giudizio investe l'opposizione ex art. 6 d.lgs. 2011 n. 150 della ricorrente (in proprio e n.q.) avverso le ordinanze ingiunzioni n. 24/1103 e n. 24/1104 del 13.1.2025, con cui le è stato intimato, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell' il pagamento delle sanzioni Controparte_2 amministrative di € 17.280,00 (la n. 24/1103) e di € 35.985,00 (la n. 24/1104), per violazione delle 'disposizioni di cui all'art. 3, comma 3, del Decreto Legge 22 febbraio 2002 n. 12, convertito in legge 23 aprile 2002 n. 73 e succ. mod, come sostituito dall'art. 22, comma 1, del D.Lgs
n. 151/15. per avere impiegato lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico' (ordinanza n. 24/1103), nonché delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 910 della L. 205 del 27/12/2017, 'per non avere il datore di lavoro o committente corrisposto ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice
IBAN indicato del lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di un suo comprovato impedimento, a un suo delegato' (ordinanza n.
24/1104).
2. L' , Controparte_3 ritualmente evocato in giudizio presso l'indirizzo pec indicato nelle ordinanze impugnate, è rimasto contumace.
3. Ciò sinteticamente premesso, il ricorso va ritenuto fondato.
In tema di opposizione a sanzione amministrativa, si afferma pacificamente che grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, sebbene la sua inerzia processuale non determini – pur a fronte dell'art. 6, comma 10, lett. b, del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'analogo art. 7, comma 9, lett. b –
l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, poiché il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti, sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari (v. Cass. n. 17041.2025).
Epperò, proprio la valutazione del materiale in atti non supporta la prova del fatto costitutivo posto a monte dell'ordinanze impugnate, ovverosia l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato cd. 'in nero' con la sig.ra Controparte_4
Nel verbale di accertamento e notificazione del 13.1.2021 (prot. n. 759), redatto dall' a seguito (ex multis) dell'ispezione del Controparte_3
6.7.2020 eseguita presso l' si dà sinteticamente Controparte_5 conto che «Dagli accertamenti effettuati, dalle dichiarazioni acquisite, nonché dalla documentazione esaminata è emerso che la ditta CP_6 Parte_3
ha irregolarmente occupato, in nero e senza la prevista comunicazione di
[...] assunzione preventiva, la lavoratrice […]. Quest'ultima è stata occupata Controparte_4 in carenza di apertura previdenziale ed assicurativa dall'anno 2008, quale assistente agli anziani all'interno della struttura, esercitando attività lavorativa di 6 ore giornaliere ed a volte in turni notturni dalle 20:00 alle 08:00 del giorno successivo»; tuttavia, pur leggendosi, a fine verbale, che gli esiti dettagliati degli accertamenti trovano fondamento nel verbale di primo accesso ispettivo del 6.7.2020, nei verbali interlocutori del 23.7.2020, dell'8.10.2020 e dell'11.11.2020, nonché nelle dichiarazioni e documentazione acquisiste, si tratta di documenti non prodotti, il che preclude al Tribunale di comprendere le evidenze sottese alla valutazione dell'Amministrazione.
Per di più, la ricorrente ha prodotto la sentenza n. 2959/2025, resa dal
Tribunale di Palermo-sezione lavoro nel giudizio (recentemente conclusosi il
25.6.2025) tra la (in proprio e n.q.) e l' (di cui al n. 7425/2024 R.G.), Pt_4 CP_7 nel quale ella aveva contestato la diffida dell' a versare i contributi necessari CP_7 per regolarizzare il rapporto di lavoro subordinato intercorso con la e il cui CP_4 thema decidendum richiedeva perciò di verificare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con quest'ultima, esistenza perentoriamente esclusa dal Tribunale, che, nell'apprezzare le deposizioni testimoniali assunte in corso di causa, conclude:
«Dunque, un esame complessivo del materiale probatorio raccolto non può indurre a ritenere raggiunta piena prova circa l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la sig.ra
[...]
, quale dipendente, e parte ricorrente, quale datore di lavoro, essendo inidoneo il CP_4 solo contenuto delle dichiarazioni rese dalla sig.ra agli Ispettori a costituire prova – certa CP_4
– della sussistenza degli elementi tipici del rapporto di lavoro subordinato (soggezione del lavoratore al potere direttivo, di controllo e disciplinare della parte datoriale)» (v. pag. 6). La sentenza, per quanto afferma la ricorrente, sarebbe passata in giudicato, ma l'attestazione di cancelleria non è ancora stata rilasciata, sì che il vincolo del giudicato esterno sulla circostanza presupposta accertata non può allo stato affermarsi.
A ogni modo, il Tribunale condivide le argomentazioni assunte dal giudice del lavoro, pertinenti e decisive rispetto al tema oggi dibattuto, giacché, effettivamente,
i testi lì addotti ( hanno Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 narrato circostanze non sintomatiche del potere di eterodirezione tipico del lavoro subordinato, né dell'inserimento dell'asserita dipendente nell'organizzazione aziendale, avendo essi riferito che la ch'era una volontaria, non osservava CP_4 un orario fisso e andava in struttura quando poteva, senza giorni ed orari prestabiliti (testi e ), e ch'ella non riceveva alcuna direttiva da Tes_1 Tes_3 parte del datore di lavoro, determinandosi in base ai propri impegni e non secondo orari e giorni prestabiliti (teste ). Si approvano, quindi, le conclusioni cui è Tes_2 pervenuto il giudice del lavoro, ritenendo in tal modo assolto, chi scrive, l'onere della motivazione autosufficiente nei casi di richiamo ai contenuti di un provvedimento giudiziario adottato in altro processo (v. Cass. n. 459.2022).
4. Conclusivamente, va provveduto come in dispositivo.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in ossequio ai parametri
(minimi) previsti dal D.M. 55/2014 (fasi di studio, introduttiva e decisionale;
la fase di trattazione è coincisa con quella decisionale;
scaglione di valore sino ad €
260.000,00).
Per Questi Motivi
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- ACCOGLIE per quanto di ragione il ricorso in esame e per l'effetto
ANNULLA le ordinanze impugnate;
- NA parte resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese del grado, che si liquidano in € 786,00 per esborsi e € 4.217,00 per compensi, oltre rimborso spese generali pari al 15% sul compenso totale, c.p.a. ed i.v.a.
Così deciso in Palermo, il 29 ottobre 2025.
Il Giudice
dott. Francesco Paolo Torrasi