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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 04/02/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 222/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 4.2.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 222/2022 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Milano, Parte_1 C.F._1 viale Piave n. 17, presso lo studio degli Avv. ROTA MONICA e BONSIGNORIO DAVIDE DARIO, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
n.q. di titolare della D.I. PHONE NI DI IN LI (c.f. CP_1
); C.F._2
- convenuto contumace
OGGETTO: retribuzione i Difensori della parte, come sopra costituita, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE ARIANNA NOTO: accertare e dichiarare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario full time e inquadramento nel 5° livello CCNL Commercio dall'inizio del rapporto e sino a dicembre 2018 e nel 4° livello CCNL Commercio, a far tempo dal gennaio 2019, per i motivi di cui al presente ricorso, e per l'effetto: dichiarare tenuto e condannare il convenuto signor , titolare della CP_1
D.I. PHONE NI di , al pagamento a favore della ricorrente della somma CP_1 lorda di € 39.929,43 lordi, di cui € 4.601,46 lordi a titolo di trattamento di fine rapporto,
o della diversa somma ritenuta di giustizia. Condannare il convenuto alla rifusione dei compensi professionali e delle spese, agli scriventi difensori antistatari.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.4.2022, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente di aver lavorato presso l'attività di commercio al dettaglio di telefoni cellulari e accessori, dopo essere stata assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale il 4.7.2017 (docc.
2-3 ric.), inquadramento al sesto livello CCNL commercio, qualifica di operaia e mansioni di commessa di negozio. Il 6.11.2018, il contratto era stato trasformato a tempo indeterminato (doc. 7 ric.). Allegava che, nonostante la previsione di un rapporto a tempo parziale, ella aveva sempre lavorato per nove ore al giorno, dalle 9 alle 13,30 o dalle 11 alle 20,30, con mezz'ora di pausa pranzo. Il datore di lavoro le inviava messaggi relativi all'attività lavorativa (doc. 8 ric.). Deduceva di essersi occupata dell'apertura e chiusura del negozio, dell'accoglienza dei clienti, della gestione della cassa e dell'emissione delle fatture, della gestione del magazzino, della stesura dell'elenco della merce da riassortire e dell'allestimento delle vetrine, oltre che della formazione della dipendente Parte_2
Il 10.5.2020 era stata licenziata (doc. 9 ric.). Precisava di aver percepito una retribuzione di 1.000 euro mensili, in parte risultanti da busta paga e in parte in contanti. Nel mese di marzo 2020, aveva lavorato 11 giorni e poi fruito della CIG. Le giornate lavorate non erano state pagate. Lamentava, inoltre, di non avere mai ricevuto l'ultima busta paga, né il pagamento delle mensilità supplementari, del TFR e delle competenze di fine rapporto. Agiva, in questa sede, contestando, in primo luogo, il livello di inquadramento attribuitole, ritenendo che, per i primi diciotto mesi, ella avrebbe avuto diritto all'inquadramento nel quinto livello e a partire dal mese di gennaio 2019, nel quarto. Chiedeva, inoltre, l'accertamento di un rapporto di lavoro a tempo pieno e dello svolgimento di 14 ore settimanali di lavoro straordinario. Deduceva, inoltre, di aver svolto lavoro domenicale, a cui avrebbero dovuto applicarsi le relative maggiorazioni. Chiedeva la condanna della controparte al pagamento delle mensilità supplementari, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del TFR. Quantificava la propria pretesa per differenze retributive, nei termini di cui alle conclusioni sopra riportate, sulla base dei conteggi sindacali inclusi nel corpo del ricorso.
non si costituiva e previa verifica della regolare notificazione CP_1 dell'atto introduttivo, veniva dichiarata contumace.
Alle udienze del 20.4.2023 e 26.9.2023 venivano escussi i testi ammessi e si dava atto della mancata comparizione del convenuto, regolarmente intimato a rendere
2 l'interrogatorio formale. Chiamata la causa odierna, udite le conclusioni delle parti, essa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto.
La ricorrente allega di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze del convenuto, dal 4.7.2017 al 10.5.2020, in forza di contratto di lavoro subordinato (che produce sub docc. 2, 3 e 7 ric.), con inquadramento al sesto livello del CCNL Commercio e terziario e orario formale a tempo parziale.
Domanda il riconoscimento del diritto all'inquadramento nel quinto livello del CCNL commercio fin dall'inizio del rapporto e nel quarto dopo diciotto mesi dall'assunzione, l'accertamento di un orario di lavoro di nove ore giornaliere per sei giorni alla settimana e quindi di un orario a tempo pieno, oltre agli straordinari.
Allegando di aver percepito l'importo di euro 1.000 al mese (a eccezione del mese di marzo 2020, in cui ha ricevuto il pagamento della CIG, ma non della retribuzione per i giorni lavorati), ha, quindi, domandato la condanna della controparte al pagamento delle conseguenti differenze retributive. 2. Seguendo l'ordine in cui le domande sono state proposte, va, innanzitutto, esaminata quella volta a conseguire l'inquadramento superiore. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo insegnato che, ai fini della disamina di una domanda volta al riconoscimento di qualifica superiore, il giudice deve adoperare il cd. criterio trifasico, che si compone dell'accertamento delle mansioni concretamente svolte, dell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo applicabile e del confronto tra le prime e le seconde. La S.C. ha, tuttavia, precisato che ciò non comporta una rigida sequenza formalizzata che il giudice deve necessariamente seguire, purché tutti i succitati elementi siano presi in considerazione nel ragionamento decisorio (cfr. Cass., sez. lav., 27.9.2016, n. 18943). Nel contratto di lavoro (doc. 2 ric.) e nelle buste paga risulta indicata la mansione di “commesso di negozio”. Essa è stata, poi, confermata da tutti i testi sentiti. In particolare, la teste ha riferito: “La ricorrente era addetta alla vendita di Pt_2 cover di telefoni e di accessori di telefonia;
si occupava anche di assistenza su telefoni rotti o da pulire;
la cassa la gestivamo noi”. Il teste ha dichiarato: “La ricorrente si occupava della vendita di Tes_1 accessori di telefonia come commessa”. La teste ha dichiarato: “io so che vendeva le cover del telefono e i Tes_2 caricabatterie e quantomeno io mi sono recata lì per acquisti di questo genere e poi mi faceva cassa”. All'art. 113 del CCNL applicato al rapporto (doc. 11 ric.) si rinviene la classificazione del personale. Il sesto livello è così descritto: “A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche”.
3 Nell'esemplificazione delle figure non ne appare alcuna di quelle dedite a operazioni di vendita al pubblico e di cassa. Il quinto livello è così definito: “A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite”, tra cui l'“aiutante commesso”, descritto in nota come “il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l'apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l'età o perché proviene da altri settori)” e con la precisazione che “L'aiutante commesso permane al Quinto livello per un periodo di 18 mesi”. Si deve, quindi, ritenere che, decorso tale periodo, il lavoratore acquisisca, a fini contrattuali, la qualifica di “commesso alla vendita al pubblico”, ricompresa nell'elencazione esemplificativa del quarto livello, a cui “appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”. La domanda di inquadramento nel quinto livello fino a dicembre 2018 e nel quarto a partire da gennaio 2019 è, quindi, correttamente fondata sulle disposizioni contrattuali appena esposte. 3. Venendo, quindi, alle domande di cd. consolidamento orario e di riconoscimento del lavoro straordinario, la ricorrente ha allegato di aver lavorato dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 18,30 e dalle 11 alle 20,30. Giova, quindi, rammentare il principio consolidato nella giurisprudenza della S.C.
(v., per tutte, la sentenza della sezione lavoro n. 31342 del 2018), secondo cui "Il rapporto a tempo parziale si trasforma in rapporto a tempo pieno per fatti concludenti, in relazione alla prestazione lavorativa resa, costantemente, secondo l'orario normale, o addirittura con orario superiore. Il comportamento negoziale concludente, nel senso di modificare stabilmente l'orario di lavoro, è conseguente all'accertamento che la prestazione eccedente quella inizialmente concordata - resa in modo continuativo secondo modalità orarie proprie del lavoro a tempo pieno, o addirittura con il superamento dell'orario normale - non risponda ad alcuna specifica esigenza di organizzazione del servizio, idonea a giustificare, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, l'assegnazione di ore ulteriori rispetto a quelle negozialmente pattuite... La libertà del lavoratore di rifiutare la prestazione oltre l'orario dei part-time è ininfluente, posto che, come rilevato dalla Corte di merito, l'effettuazione, in concreto, delle prestazioni richieste, con la continuità risultante dalle buste paga, ha evidenziato l'accettazione della nuova regolamentazione, con ogni conseguente effetto obbligatorio, risultandone una modifica non accessoria dei contenuti del sinallagma negoziale (Cass. n. 21160/10 e Cass. n. 11905/11)”. Tale principio va coordinato con quelli, parimenti oggetto di consolidata giurisprudenza di legittimità, relativi all'onere probatorio del lavoratore, che alleghi lo svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto. La
4 Suprema Corte, trattando il tema del riconoscimento del lavoro straordinario, ha evidenziato il rigore che deve caratterizzare la valutazione giudiziale dell'assolvimento dell'onere probatorio a carico del lavoratore che pretende il pagamento del compenso per lavoro straordinario, precisando che a esso non può sopperire la valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass., sez. lav., 26.5.2020, n. 9791 e Cass., sez. lav., 19.6.2018, n. 16150). Anche in questo caso, si deve dare atto che l'istruttoria ha confermato lo svolgimento costante del numero di ore allegate dal ricorrente e sono, anzi, emerse indicazioni dello svolgimento di un numero di ore anche maggiore. La teste ha riferito: “Io a Varallo non lavoravo con la ricorrente ma ci Pt_2 alternavamo e quindi la ricorrente faceva dalle 9.00 alle 15.00 mentre nel pomeriggio c'ero io oppure il contrario;
invece a Bellinzago facevo gli stessi orari di lavoro della ricorrente ovvero dalle 9.00 alle 20.00 senza pausa dal lunedì alla domenica compresi i festivi”. Il teste ha dichiarato: “la conosco dal 2014. La ricorrente a volte inziava Tes_1 alle 8.30 e talvolta faceva sino alla chiusura delle 8.30 altrimenti sino alle 18.30, tutti i giorno con un giorno di riposo a settimana. So degli orari perché la conoscevo e mi capitava di andare nel centro commerciale perché ci eravamo messi insieme da poco”. La teste ha riferito: “io andavo spesso al Gigante di Varallo Pombia sia in Tes_2 settimana che nel fine settimana e quando andavo mi è capitato sia di andare in negozio
o di vederla passando. Per quel che so sulla base di ciò che mi raccontava la ricorrente lavorava dal mattino a sera tranne il lunedì”. A fronte di tale quadro probatorio, la mancata presentazione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale, nonostante la regolare notificazione del provvedimento ammissivo (v. prove depositate il 21.9.2023), costituisce ulteriore elemento a conferma degli orari allegati, ai sensi dell'art. 232 c.p.c. 4. La ricorrente ha incluso nell'atto introduttivo un dettagliato conteggio delle differenze retributive rivendicate, elaborato secondo i parametri risultanti dal contratto collettivo prodotto in giudizio e applicabile al rapporto.
Sulla base dell'accertamento di cui al punto precedente, correttamente sono state incluse le maggiorazioni per lavoro domenicale e straordinario. Le prestazioni eccedenti l'orario normale sono state prudenzialmente ridotte del 10%, in considerazione del godimento di ferie e permessi nel corso del rapporto. Le mensilità supplementari sono state, anch'esse, conteggiati in conformità alle previsioni del CCNL. Il preavviso, di cui è stato allegato il mancato pagamento, risulta, in realtà, lavorato dal doc. 9 ric. (lettera di licenziamento), ma, avendo la ricorrente dedotto il mancato pagamento dell'intera ultima mensilità, ciò non influisce sul conteggio.
Non sono state domandate indennità per ferie e permessi maturati e non goduti, le quali avrebbero richiesto l'adempimento di un ulteriore onere probatorio a carico della ricorrente.
5 La convenuta non costituendosi, non ha adempiuto all'onere probatorio su di lei spettante, secondo i principi generali (cfr. Cass., sez. un., 30.10.2001, n. 13533), circa l'adempimento degli obblighi contrattuali di pagamento, sulla stessa gravanti. Quanto al percepito, in assenza di prove della corresponsione di importi maggiori, non si può che prendere atto di quanto ammesso dalla ricorrente medesima. I conteggi possono, quindi, essere recepiti e la convenuta va condannata al pagamento dell'importo lordo di euro 39.929,43, di cui euro 4.601,43 per TFR. A norma dell'art. 429 c.p.c., a tali somme vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo effettivo. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 39.929,43), in complessivi euro 9.200, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 259 per contributo unificato.
Va disposta la distrazione in favore dei Difensori del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la sussistenza tra e CP_1
di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, Parte_1 dal 4.7.2017 al 24.5.2020, con diritto all'inquadramento nel quinto livello del CCNL commercio e terziario fino al 4.1.2019 e nel quarto dal 5.1.2019 al termine del rapporto e condanna a corrispondere a l'importo lordo di euro CP_1 Parte_1
39.929,43, di cui euro 4.601,43 per TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di CP_1 [...]
, liquidate in complessivi euro 9.200, oltre a rimborso spese forfettario 15% e Pt_1 agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 259 per c.u., con distrazione in favore degli Avv. Bonsignorio Davide Dario e Rota Monica. Così deciso il 4.2.2025.
Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 4.2.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 222/2022 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Milano, Parte_1 C.F._1 viale Piave n. 17, presso lo studio degli Avv. ROTA MONICA e BONSIGNORIO DAVIDE DARIO, che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente
contro
n.q. di titolare della D.I. PHONE NI DI IN LI (c.f. CP_1
); C.F._2
- convenuto contumace
OGGETTO: retribuzione i Difensori della parte, come sopra costituita, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE ARIANNA NOTO: accertare e dichiarare la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario full time e inquadramento nel 5° livello CCNL Commercio dall'inizio del rapporto e sino a dicembre 2018 e nel 4° livello CCNL Commercio, a far tempo dal gennaio 2019, per i motivi di cui al presente ricorso, e per l'effetto: dichiarare tenuto e condannare il convenuto signor , titolare della CP_1
D.I. PHONE NI di , al pagamento a favore della ricorrente della somma CP_1 lorda di € 39.929,43 lordi, di cui € 4.601,46 lordi a titolo di trattamento di fine rapporto,
o della diversa somma ritenuta di giustizia. Condannare il convenuto alla rifusione dei compensi professionali e delle spese, agli scriventi difensori antistatari.
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.4.2022, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente di aver lavorato presso l'attività di commercio al dettaglio di telefoni cellulari e accessori, dopo essere stata assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale il 4.7.2017 (docc.
2-3 ric.), inquadramento al sesto livello CCNL commercio, qualifica di operaia e mansioni di commessa di negozio. Il 6.11.2018, il contratto era stato trasformato a tempo indeterminato (doc. 7 ric.). Allegava che, nonostante la previsione di un rapporto a tempo parziale, ella aveva sempre lavorato per nove ore al giorno, dalle 9 alle 13,30 o dalle 11 alle 20,30, con mezz'ora di pausa pranzo. Il datore di lavoro le inviava messaggi relativi all'attività lavorativa (doc. 8 ric.). Deduceva di essersi occupata dell'apertura e chiusura del negozio, dell'accoglienza dei clienti, della gestione della cassa e dell'emissione delle fatture, della gestione del magazzino, della stesura dell'elenco della merce da riassortire e dell'allestimento delle vetrine, oltre che della formazione della dipendente Parte_2
Il 10.5.2020 era stata licenziata (doc. 9 ric.). Precisava di aver percepito una retribuzione di 1.000 euro mensili, in parte risultanti da busta paga e in parte in contanti. Nel mese di marzo 2020, aveva lavorato 11 giorni e poi fruito della CIG. Le giornate lavorate non erano state pagate. Lamentava, inoltre, di non avere mai ricevuto l'ultima busta paga, né il pagamento delle mensilità supplementari, del TFR e delle competenze di fine rapporto. Agiva, in questa sede, contestando, in primo luogo, il livello di inquadramento attribuitole, ritenendo che, per i primi diciotto mesi, ella avrebbe avuto diritto all'inquadramento nel quinto livello e a partire dal mese di gennaio 2019, nel quarto. Chiedeva, inoltre, l'accertamento di un rapporto di lavoro a tempo pieno e dello svolgimento di 14 ore settimanali di lavoro straordinario. Deduceva, inoltre, di aver svolto lavoro domenicale, a cui avrebbero dovuto applicarsi le relative maggiorazioni. Chiedeva la condanna della controparte al pagamento delle mensilità supplementari, dell'indennità sostitutiva del preavviso e del TFR. Quantificava la propria pretesa per differenze retributive, nei termini di cui alle conclusioni sopra riportate, sulla base dei conteggi sindacali inclusi nel corpo del ricorso.
non si costituiva e previa verifica della regolare notificazione CP_1 dell'atto introduttivo, veniva dichiarata contumace.
Alle udienze del 20.4.2023 e 26.9.2023 venivano escussi i testi ammessi e si dava atto della mancata comparizione del convenuto, regolarmente intimato a rendere
2 l'interrogatorio formale. Chiamata la causa odierna, udite le conclusioni delle parti, essa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso è fondato e va accolto.
La ricorrente allega di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze del convenuto, dal 4.7.2017 al 10.5.2020, in forza di contratto di lavoro subordinato (che produce sub docc. 2, 3 e 7 ric.), con inquadramento al sesto livello del CCNL Commercio e terziario e orario formale a tempo parziale.
Domanda il riconoscimento del diritto all'inquadramento nel quinto livello del CCNL commercio fin dall'inizio del rapporto e nel quarto dopo diciotto mesi dall'assunzione, l'accertamento di un orario di lavoro di nove ore giornaliere per sei giorni alla settimana e quindi di un orario a tempo pieno, oltre agli straordinari.
Allegando di aver percepito l'importo di euro 1.000 al mese (a eccezione del mese di marzo 2020, in cui ha ricevuto il pagamento della CIG, ma non della retribuzione per i giorni lavorati), ha, quindi, domandato la condanna della controparte al pagamento delle conseguenti differenze retributive. 2. Seguendo l'ordine in cui le domande sono state proposte, va, innanzitutto, esaminata quella volta a conseguire l'inquadramento superiore. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo insegnato che, ai fini della disamina di una domanda volta al riconoscimento di qualifica superiore, il giudice deve adoperare il cd. criterio trifasico, che si compone dell'accertamento delle mansioni concretamente svolte, dell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo applicabile e del confronto tra le prime e le seconde. La S.C. ha, tuttavia, precisato che ciò non comporta una rigida sequenza formalizzata che il giudice deve necessariamente seguire, purché tutti i succitati elementi siano presi in considerazione nel ragionamento decisorio (cfr. Cass., sez. lav., 27.9.2016, n. 18943). Nel contratto di lavoro (doc. 2 ric.) e nelle buste paga risulta indicata la mansione di “commesso di negozio”. Essa è stata, poi, confermata da tutti i testi sentiti. In particolare, la teste ha riferito: “La ricorrente era addetta alla vendita di Pt_2 cover di telefoni e di accessori di telefonia;
si occupava anche di assistenza su telefoni rotti o da pulire;
la cassa la gestivamo noi”. Il teste ha dichiarato: “La ricorrente si occupava della vendita di Tes_1 accessori di telefonia come commessa”. La teste ha dichiarato: “io so che vendeva le cover del telefono e i Tes_2 caricabatterie e quantomeno io mi sono recata lì per acquisti di questo genere e poi mi faceva cassa”. All'art. 113 del CCNL applicato al rapporto (doc. 11 ric.) si rinviene la classificazione del personale. Il sesto livello è così descritto: “A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche”.
3 Nell'esemplificazione delle figure non ne appare alcuna di quelle dedite a operazioni di vendita al pubblico e di cassa. Il quinto livello è così definito: “A questo livello appartengono i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze e adeguate capacità tecnico pratiche, comunque conseguite”, tra cui l'“aiutante commesso”, descritto in nota come “il lavoratore addetto alla vendita che non ha compiuto l'apprendistato nel settore merceologico nel quale è chiamato a prestare servizio (o perché ha superato l'età o perché proviene da altri settori)” e con la precisazione che “L'aiutante commesso permane al Quinto livello per un periodo di 18 mesi”. Si deve, quindi, ritenere che, decorso tale periodo, il lavoratore acquisisca, a fini contrattuali, la qualifica di “commesso alla vendita al pubblico”, ricompresa nell'elencazione esemplificativa del quarto livello, a cui “appartengono i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite”. La domanda di inquadramento nel quinto livello fino a dicembre 2018 e nel quarto a partire da gennaio 2019 è, quindi, correttamente fondata sulle disposizioni contrattuali appena esposte. 3. Venendo, quindi, alle domande di cd. consolidamento orario e di riconoscimento del lavoro straordinario, la ricorrente ha allegato di aver lavorato dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 18,30 e dalle 11 alle 20,30. Giova, quindi, rammentare il principio consolidato nella giurisprudenza della S.C.
(v., per tutte, la sentenza della sezione lavoro n. 31342 del 2018), secondo cui "Il rapporto a tempo parziale si trasforma in rapporto a tempo pieno per fatti concludenti, in relazione alla prestazione lavorativa resa, costantemente, secondo l'orario normale, o addirittura con orario superiore. Il comportamento negoziale concludente, nel senso di modificare stabilmente l'orario di lavoro, è conseguente all'accertamento che la prestazione eccedente quella inizialmente concordata - resa in modo continuativo secondo modalità orarie proprie del lavoro a tempo pieno, o addirittura con il superamento dell'orario normale - non risponda ad alcuna specifica esigenza di organizzazione del servizio, idonea a giustificare, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, l'assegnazione di ore ulteriori rispetto a quelle negozialmente pattuite... La libertà del lavoratore di rifiutare la prestazione oltre l'orario dei part-time è ininfluente, posto che, come rilevato dalla Corte di merito, l'effettuazione, in concreto, delle prestazioni richieste, con la continuità risultante dalle buste paga, ha evidenziato l'accettazione della nuova regolamentazione, con ogni conseguente effetto obbligatorio, risultandone una modifica non accessoria dei contenuti del sinallagma negoziale (Cass. n. 21160/10 e Cass. n. 11905/11)”. Tale principio va coordinato con quelli, parimenti oggetto di consolidata giurisprudenza di legittimità, relativi all'onere probatorio del lavoratore, che alleghi lo svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello contrattualmente previsto. La
4 Suprema Corte, trattando il tema del riconoscimento del lavoro straordinario, ha evidenziato il rigore che deve caratterizzare la valutazione giudiziale dell'assolvimento dell'onere probatorio a carico del lavoratore che pretende il pagamento del compenso per lavoro straordinario, precisando che a esso non può sopperire la valutazione equitativa del giudice (cfr. Cass., sez. lav., 26.5.2020, n. 9791 e Cass., sez. lav., 19.6.2018, n. 16150). Anche in questo caso, si deve dare atto che l'istruttoria ha confermato lo svolgimento costante del numero di ore allegate dal ricorrente e sono, anzi, emerse indicazioni dello svolgimento di un numero di ore anche maggiore. La teste ha riferito: “Io a Varallo non lavoravo con la ricorrente ma ci Pt_2 alternavamo e quindi la ricorrente faceva dalle 9.00 alle 15.00 mentre nel pomeriggio c'ero io oppure il contrario;
invece a Bellinzago facevo gli stessi orari di lavoro della ricorrente ovvero dalle 9.00 alle 20.00 senza pausa dal lunedì alla domenica compresi i festivi”. Il teste ha dichiarato: “la conosco dal 2014. La ricorrente a volte inziava Tes_1 alle 8.30 e talvolta faceva sino alla chiusura delle 8.30 altrimenti sino alle 18.30, tutti i giorno con un giorno di riposo a settimana. So degli orari perché la conoscevo e mi capitava di andare nel centro commerciale perché ci eravamo messi insieme da poco”. La teste ha riferito: “io andavo spesso al Gigante di Varallo Pombia sia in Tes_2 settimana che nel fine settimana e quando andavo mi è capitato sia di andare in negozio
o di vederla passando. Per quel che so sulla base di ciò che mi raccontava la ricorrente lavorava dal mattino a sera tranne il lunedì”. A fronte di tale quadro probatorio, la mancata presentazione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale, nonostante la regolare notificazione del provvedimento ammissivo (v. prove depositate il 21.9.2023), costituisce ulteriore elemento a conferma degli orari allegati, ai sensi dell'art. 232 c.p.c. 4. La ricorrente ha incluso nell'atto introduttivo un dettagliato conteggio delle differenze retributive rivendicate, elaborato secondo i parametri risultanti dal contratto collettivo prodotto in giudizio e applicabile al rapporto.
Sulla base dell'accertamento di cui al punto precedente, correttamente sono state incluse le maggiorazioni per lavoro domenicale e straordinario. Le prestazioni eccedenti l'orario normale sono state prudenzialmente ridotte del 10%, in considerazione del godimento di ferie e permessi nel corso del rapporto. Le mensilità supplementari sono state, anch'esse, conteggiati in conformità alle previsioni del CCNL. Il preavviso, di cui è stato allegato il mancato pagamento, risulta, in realtà, lavorato dal doc. 9 ric. (lettera di licenziamento), ma, avendo la ricorrente dedotto il mancato pagamento dell'intera ultima mensilità, ciò non influisce sul conteggio.
Non sono state domandate indennità per ferie e permessi maturati e non goduti, le quali avrebbero richiesto l'adempimento di un ulteriore onere probatorio a carico della ricorrente.
5 La convenuta non costituendosi, non ha adempiuto all'onere probatorio su di lei spettante, secondo i principi generali (cfr. Cass., sez. un., 30.10.2001, n. 13533), circa l'adempimento degli obblighi contrattuali di pagamento, sulla stessa gravanti. Quanto al percepito, in assenza di prove della corresponsione di importi maggiori, non si può che prendere atto di quanto ammesso dalla ricorrente medesima. I conteggi possono, quindi, essere recepiti e la convenuta va condannata al pagamento dell'importo lordo di euro 39.929,43, di cui euro 4.601,43 per TFR. A norma dell'art. 429 c.p.c., a tali somme vanno aggiunti gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, dalle singole scadenze al saldo effettivo. 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 39.929,43), in complessivi euro 9.200, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge e oltre a euro 259 per contributo unificato.
Va disposta la distrazione in favore dei Difensori del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) in accoglimento del ricorso, accerta e dichiara la sussistenza tra e CP_1
di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, Parte_1 dal 4.7.2017 al 24.5.2020, con diritto all'inquadramento nel quinto livello del CCNL commercio e terziario fino al 4.1.2019 e nel quarto dal 5.1.2019 al termine del rapporto e condanna a corrispondere a l'importo lordo di euro CP_1 Parte_1
39.929,43, di cui euro 4.601,43 per TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di CP_1 [...]
, liquidate in complessivi euro 9.200, oltre a rimborso spese forfettario 15% e Pt_1 agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge e oltre a euro 259 per c.u., con distrazione in favore degli Avv. Bonsignorio Davide Dario e Rota Monica. Così deciso il 4.2.2025.
Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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