Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/05/2025, n. 4486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4486 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 9412/2023 Verbale dell'udienza del 6/05/2025 Per l'opponente è presente l'avv. Ersilio Luca Capone, per delega degli avv.ti Mesuri e Felaco. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. L'avv. Capone si riporta ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa di primo grado iscritta al n. 9412 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2023 avente ad oggetto opposizione all'esecuzione mobiliare TRA c.f. , nella qualità di Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
, rapp.ta e difesa dall'avv. Maurizio Messuri, unitamente all'avv. Fabio Felaco,
[...] presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli alla Via Generale Orsini n. 5 OPPONENTE E
, c.f. , rapp.to e difeso dall'Avv. Gerardo Controparte_1 C.F._1
Moriello, presso il cui studio elett.te domicilia in Mugnano di Napoli (NA), alla Via Cri- spi n. 29/A OPPOSTO CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La nella qualità di gestore del Fondo Garanzia Vittime della Strada, pro- Parte_1 pose opposizione all'esecuzione instaurata dal sig. , avverso l'atto di precetto no- CP_1 tificato in data 04/07/2022 per € 95.945,16 nonché il pignoramento mobiliare eseguito il
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l'omessa pronuncia da parte del G.E. in merito alla liquidazione delle spese e dei com- pensi di lite relativamente alla fase sommaria dell'esecuzione e reiterando tutte le dedu- zioni già spiegate innanzi allo stesso. Il Sig. si è costituito, eccependo la inammissibilità della citazione ex art. 616 CP_1
c.p.c. (dovendo l'istante proporre reclamo ex art. 630 c.p.c.); l'infondatezza della richiesta delle spese di lite dell'esecuzione, adducendo che le medesime restano a carico della par- te che le ha anticipate, salvo opposizione all'ordinanza con cui è dichiarato estinto il pro- cesso;
la sproporzione delle competenze richieste da parte opponente e la sussistenza di un'ipotesi di lite temeraria ex art. 96 c.p.c. L'opposizione è fondata. In via preliminare, si osserva che la Suprema Corte, con sent. 12977 del 26/04/2022, ha rammentato che in tema di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., qualora il giudice dell'esecuzione non liquidi le spese della fase sommaria con l'ordinanza con cui dispone la sospensione della procedura, la parte vittoriosa che abbia interesse alla loro liquidazione ha l'onere di instaurare il giudizio di merito prima della scadenza del termine di cui all'art. 616 c.p.c. o, in alternativa, di avan- zare istanza di integrazione del provvedimento ai sensi dell'art. 289 c.p.c., anche allo scopo di garantire alle altre parti (previa eventuale rimessione in termini) la possibilità di contestare la liquidazione nella fase di merito dell'opposizione; ne deriva che, in caso di inerzia della parte vittoriosa, dette spese non sono più ripetibili, né altrimenti liquidabili. Dunque, ben ha fatto l'esecutata ad introdurre la presente fase, essendo chiaro che in- tende conseguire una decisione sulle spese di lite del sub-procedimento di opposizione e non del processo esecutivo in senso stretto, per cui vale quanto eccepito dall'opposto. Venendo all'esame del merito, l'importo quantificato dal precettante è erroneo, così co- me evidenziato dall'opponente. Più precisamente, sul credito devalutato alla data del fatto di € 337.710,00, gli accessori vanno computati una prima volta fino alla data del pagamento del 15/07/2015: la som-
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 ma che ne consegue di € 494.005,23 (calcolata alla data del 1/08/2015 in senso più favo- revole al creditore), va decurtata di € 449.570,84. Sul residuo di € 44.434,39 vanno com- putati gli ulteriori accessori sino alla data della decisione e poi i soli interessi legali. Condivisi sempre i calcoli dell'opponente, detratto l'ulteriore pagamento di € 26.000,00, il credito, alla data del pignoramento e dell'opposizione, era pari ad € 24.078,15. Ne consegue la fondatezza dell'opposizione, per la parte di credito in contestazione. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, ai sensi del DM 147/2022, applicando lo scaglione corrispondente alla somma in contestazione (€ 45.471,17 quale differenza tra quanto precettato e il minor credito alla data del precetto). Stante la non particolare complessità delle questioni trattate, vanno riconosciuti importi tra i minimi e medi per € 1.520,00 per la fase cautelare, per le fasi effettivamente celebra- te (studio e introduttiva); con riferimento alla presente fase, trattandosi in sostanza della mera reiterazione delle precedenti doglianze, vanno riconosciuti i minimi (esclusa perché non celebrata l'istruttoria) per € 2.906,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- dichiara l'inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo al sig.
[...]
e nei confronti di , in relazione alla sentenza della Corte di Parte_3 Parte_1
Appello di Napoli n. 2349/2022 e del precetto notificato il 04/07/2022, per la somma eccedente l'importo di € 24.078,15 oltre interessi legali sino al soddisfo;
- condanna il sig. al rimborso delle spese di lite per complessive € 4.426,00, oltre CP_1 spese generali al 15%, cpa e iva, se dovuta, con attribuzione agli avv.ti Maurizio Messuri e Fabio Felaco, dichiaratisi antistatari. Così deciso in Napoli, il 6/05/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
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