CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Frosinone, sez. II, sentenza 09/02/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Frosinone |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 134/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 34/2025 depositato il 12/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Mobili Di Paris Ricorrente_2 Snc - 01734160607
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - NO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239009956267000 BOLLO 2005
proposto da
Paris Mobili Di Paris Ricorrente_2 Snc - 01734160607
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720110028064813000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720120007036579000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720120017982679000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130020575645000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140022818645000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720150009626069000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso ed annullamento dell'atto impugnato.
Resistente: non costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La PARIS MOBILI DI PARIS Ricorrente_2 snc ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate RI avverso l'intimazione di pagamento n. 04720239009956267000 notificata in data 15.10.2024 nonché avverso le sei cartelle di pagamento ad essa sottese aventi ad oggetto ruoli della Regione Lazio per omessi pagamenti di tasse automobilistiche.
La parte ha eccepito l'omessa notifica di tutte le cartelle impugnate della cui esistenza era venuta a conoscenza solo con la notifica del presente atto, nonché la decadenza o la prescrizione dei relativi crediti non avendo comunque mai avuto notifica neppure di eventuali atti successivi idonei ad interrompere i termini triennali.
Ha infine eccepito l'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo dalla Regione Lazio in virtù di quanto stabilito dall'art. 1 comma 688 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, per crediti inferiori a 300 euro.
L'Agenzia delle Entrate non si è costituita nonostante la regolarità della notifica del ricorso inviato alla pec dell'Avvocatura dello Stato.
Il processo è stato discusso in camera di consiglio all'udienza del 26.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accoglibile. La mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate rende fondata l'eccezione di omessa notifica di tutte le cartelle presupposte di cui ovviamente non vi è alcuna prova in assenza della versione di parte convenuta e di documentazione a dimostrazione dell'avventa loro conoscenza da parte della società istante.
Attesa dunque la nullità delle notifiche che si riverbera in toto sulla validità dell'intimazione di pagamento impugnata, essa deve essere dunque annullata in via derivata per difetto di conoscenza degli atti presupposti su cui essa si fonda e si legittima.
La Corte ritiene di dover compensare le spese di lite atteso il non rilevante valore della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese si lite. NO lì 26.1.2026 Il Relatore dott. Filippo Guerra Il V.
Presidente dott. Carlo Zannini
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FROSINONE Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
ZANNINI CARLO, Presidente
GUERRA FILIPPO, Relatore
MISITI VITTORIO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 34/2025 depositato il 12/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 Mobili Di Paris Ricorrente_2 Snc - 01734160607
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - NO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 04720239009956267000 BOLLO 2005
proposto da
Paris Mobili Di Paris Ricorrente_2 Snc - 01734160607
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720110028064813000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2005
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720120007036579000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2007
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720120017982679000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720130020575645000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720140022818645000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 04720150009626069000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 52/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: accoglimento del ricorso ed annullamento dell'atto impugnato.
Resistente: non costituita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La PARIS MOBILI DI PARIS Ricorrente_2 snc ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate RI avverso l'intimazione di pagamento n. 04720239009956267000 notificata in data 15.10.2024 nonché avverso le sei cartelle di pagamento ad essa sottese aventi ad oggetto ruoli della Regione Lazio per omessi pagamenti di tasse automobilistiche.
La parte ha eccepito l'omessa notifica di tutte le cartelle impugnate della cui esistenza era venuta a conoscenza solo con la notifica del presente atto, nonché la decadenza o la prescrizione dei relativi crediti non avendo comunque mai avuto notifica neppure di eventuali atti successivi idonei ad interrompere i termini triennali.
Ha infine eccepito l'inesigibilità delle somme iscritte a ruolo dalla Regione Lazio in virtù di quanto stabilito dall'art. 1 comma 688 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, per crediti inferiori a 300 euro.
L'Agenzia delle Entrate non si è costituita nonostante la regolarità della notifica del ricorso inviato alla pec dell'Avvocatura dello Stato.
Il processo è stato discusso in camera di consiglio all'udienza del 26.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accoglibile. La mancata costituzione dell'Agenzia delle Entrate rende fondata l'eccezione di omessa notifica di tutte le cartelle presupposte di cui ovviamente non vi è alcuna prova in assenza della versione di parte convenuta e di documentazione a dimostrazione dell'avventa loro conoscenza da parte della società istante.
Attesa dunque la nullità delle notifiche che si riverbera in toto sulla validità dell'intimazione di pagamento impugnata, essa deve essere dunque annullata in via derivata per difetto di conoscenza degli atti presupposti su cui essa si fonda e si legittima.
La Corte ritiene di dover compensare le spese di lite atteso il non rilevante valore della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Compensa le spese si lite. NO lì 26.1.2026 Il Relatore dott. Filippo Guerra Il V.
Presidente dott. Carlo Zannini