TAR
Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 27/11/2025, n. 2636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2636 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00954/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 27/11/2025
N. 02636 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00954/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 954 del 2023, proposto dalla società
Infrastrutture wireless italiane s.p.a. (Inwit s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Comune di Joppolo Giancaxio in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Caponnetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- della Presidenza della Regione Siciliana, dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione Siciliana e dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro N. 00954/2023 REG.RIC.
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
- del Libero Consorzio comunale di Agrigento e della società Leganet s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio.
per l'annullamento:
- della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Joppolo Giancaxio n.
20 del 12.4.2023 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento per l'installazione di impianti di Tele Radiocomunicazione – Triennio 2023-2025”,
- del suddetto regolamento (artt. 6-7-8-17), della relativa proposta e dei seguenti allegati: tavole afferenti il piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile
(allegato 1); modello del registro Impianti di cui all'art. 6 del citato regolamento
(allegato 2); “Mappatura antenne teleradiocomunicazioni. Quadro d'unione.
Impianti SRB attivi nuovi siti segnalati dai Comuni. Siti sensibili”; “Mappatura antenne teleradiocomunicazioni. quadro d'unione siti di ricerca”; “Mappatura
Antenne teleradiocomunicazioni. Tavola 1 Impianti SRB attivi Nuovi siti segnalati dal Comune Siti sensibili”; “Mappatura antenne teleradiocomunicazioni. Tavola 1
R Siti di ricerca”;
- della deliberazione del suddetto Consiglio comunale n. 6 del 30.1.2023;
- ove occorrer possa, dell'ordinanza n. 3 dell'1.2.2023 e della d.d. dell'intimato
Comune n. 21 dell'1.2.2023;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'intimato Comune e dell'amministrazione regionale;
Visti tutti gli atti della causa; N. 00954/2023 REG.RIC.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il dott. Fabrizio
AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'odierno ricorso la ricorrente società ha impugnato, in particolare, il regolamento per l'installazione di impianti di tele-radiocomunicazione per il triennio 2023-2025 dell'intimato Comune.
1.1. Parte ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di essere una società attiva nel settore della realizzazione, installazione ed esercizio di impianti per l'espletamento, la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazione elettronica;
- di aver presentato, il 13.2.2023, un'istanza per la realizzazione di una infrastruttura in via Piemonte snc, foglio 4, part. 282, funzionale a garantire esigenze di funzionalità della rete;
- che l'intimato Comune: (i) con ordinanza n. 3 del 1° febbraio 2023 ha disposto la sospensione per n. 90 giorni delle procedure in materia di installazione degli impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile; (ii) con atto del 2.2.2023 ha onerato gli operatori del settore a trasmettere le informazioni concernenti le singole antenne e/o stazioni radio base (on-air e off-air) di propria competenza insistenti sul territorio comunale;
- che i suddetti atti sono stati impugnati presso questo Tribunale (r.g. n. 569/2023);
- che, nelle more, è stato approvato l'impugnato regolamento.
1.2. La ricorrente ha articolato un unico motivo di ricorso ("Violazione degli artt.
3-43-44-45-49 del d.lgs. n. 259/2003. Violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990.
Violazione degli artt. 4 e 8 della n. 36/2001. Eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, contraddittorietà motivazionale, difetto di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità decisionale, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta. Violazione dei principi del soccorso istruttorio e della leale N. 00954/2023 REG.RIC.
collaborazione. Violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza amministrativa"), con il quale ha contestato: (i) gli artt. 6, 7 e 17, c. 8 dell'impugnato regolamento, in quanto recanti disposizioni volte a limitare la localizzazione degli impianti di telecomunicazione, in asserito contrasto con la normativa primaria; (ii) l'art. 8 dell'impugnato regolamento, laddove ha postulato il ricorso alla coubicazione o alla condivisione di infrastrutture, senza tuttavia considerare la fattibilità e la relativa adeguatezza tecnologica del sito; (iii) l'art. 17 dell'impugnato regolamento, laddove ha onerato i gestori e i titolari degli impianti di trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, i propri piani di rete ed i programmi di sviluppo, anche ai fini di un eventuale adeguamento della disciplina comunale.
1.3. Parte ricorrente ha quindi chiesto di annullare gli atti impugnati.
2. Si è costituito l'intimato Comune che, con successive memorie, ha chiesto di rigettare il ricorso.
3. La ricorrente, con memorie del 30.9.2025 e del 9.10.2025, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
4. In prossimità dell'udienza di discussione si è costituita l'amministrazione regionale, con atto di mera forma.
5. All'udienza pubblica indicata in epigrafe, dato avviso della possibile inammissibilità o improcedibilità del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Dando seguito all'avviso reso in udienza, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, sulla scorta delle seguenti considerazioni.
2. Il Collegio è chiamato a decidere sulla contestata legittimità del regolamento meglio specificato in epigrafe, nella parte in cui esso ha introdotto previsioni volte a: (i) limitare la localizzazione degli impianti di telecomunicazione (artt. 6 e 7 del regolamento); (ii) stimolare la coubicazione delle infrastrutture (art. 8 del N. 00954/2023 REG.RIC.
regolamento); (iii) onerare i gestori della trasmissione di piani di rete, piani di riassetto e programmi di sviluppo (art. 17 del regolamento).
Nel caso di specie, a fronte di tali – generali e astratte – previsioni regolamentari, non è stato specificamente contestato alcun atto applicativo dell'amministrazione comunale in grado di incidere immediatamente sulla posizione giuridica soggettiva della ricorrente società.
Ciò posto, il Collegio condivide quanto di recente affermato dal giudice di appello in merito all'inammissibilità dell'impugnazione di un simile regolamento (non per nulla qualificato da quest'ultimo giudice come di “volizione-preliminare”), laddove non accompagnata dalla contestazione del relativo atto applicativo (Cons. St., sez.
VII, 10 febbraio 2025, n. 1093).
Ne discende che l'odierno ricorso è inammissibile per difetto ab origine dell'interesse a ricorrere.
3. L'inammissibilità del ricorso può essere vieppiù apprezzata laddove si guardi più in generale al complessivo rapporto involgente le parti in causa.
Come dichiarato da parte ricorrente, la genesi dell'odierno giudizio va ricondotta alle vicende alla base del ricorso r.g. n. 569/2023.
Quest'ultimo ha riguardato taluni provvedimenti del resistente Comune che hanno negativamente inciso su un'istanza di parte ricorrente volta all'installazione di un impianto di telecomunicazioni (dapprima sospesa in ragione dell'allora prossima pubblicazione del regolamento qui contestato e infine denegata sulla scorta delle previsioni di tale regolamento).
Non per nulla, nell'odierno ricorso è stato affermato che "onde scongiurare qualsivoglia tentativo di controparte volto a precludere la realizzazione del suddetto impianto, ragioni di tuziorismo difensivo inducono l'odierna ricorrente ad impugnare la suddetta delibera e, quindi, il suddetto regolamento ed i relativi allegati" (cfr. p. 4 del ricorso). N. 00954/2023 REG.RIC.
Dalle superiori affermazioni emerge la finalità marcatamente prudenziale del presente ricorso, il quale – si soggiunge – registra una sovrapposizione quasi integrale con il menzionato ricorso r.g. n. 569/2023, posto che in entrambi i casi sono state impugnate: (i) l'ordinanza n. 3 del 1.2.2023 dell'intimato Comune (che, in quanto antecedente al regolamento comunale in questione, non può ritenersi – ai fini del presente giudizio – un atto applicativo dello stesso); (ii) le delibere nn. 6 e
20 del 2023 del relativo Consiglio comunale; (iii) il regolamento per cui è causa
(ivi impugnato per motivi aggiunti).
Significativamente, però, il presente ricorso non ha riguardato il provvedimento di rigetto dell'istanza di parte ricorrente, motivato dal resistente Comune proprio sulla scorta del regolamento qui impugnato.
Tale atto, risalente al 17.7.2023 (cfr. le sentenze che hanno definito il giudizio r.g.
n. 569/2023, sulle quali ci si soffermerà nel prosieguo) e, dunque, successivo alla proposizione dell'odierno ricorso (che è stato notificato l'11.6.2023 e depositato il
26.6.2023), è stato invece impugnato nell'ambito del ricorso r.g. n. 569/2023 a mezzo di motivi aggiunti.
La Sezione ha accolto le doglianze formulate in quest'ultima sede dall'odierna ricorrente con la sentenza n. 3065 del 5 dicembre 2023 che, con specifico riguardo al regolamento in questione ha affermato che “il modus operandi del Comune - consistente nell'adozione di un atto formalmente amministrativo ma sostanzialmente normativo in grado di incidere su un procedimento in corso (e di cui il medesimo Comune è parte) - si pone in evidente violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto e induce a ritenere che la disciplina regolamentare ivi prevista non possa trovare applicazione a scapito di quella legislativa sopra riportata”.
L'appello del Comune avverso la suddetta pronuncia è stato rigettato dalla sentenza n. 374 del 28 maggio 2024 del C.g.a.r.s. che, per quanto qui rileva, ha affermato:
(i) da un lato, che sulla specifica istanza del ricorrente si era formato il silenzio- N. 00954/2023 REG.RIC.
assenso; (ii) dall'altro, che l'amministrazione comunale avrebbe, al più, potuto procedere in autotutela, senza dunque rigettare direttamente un'istanza su cui si era formato il silenzio-assenso.
Va precisato che non risulta dagli atti di causa che l'amministrazione comunale sia intervenuta in autotutela a danno dell'odierna ricorrente; né quest'ultima ha fatto cenno a simili interventi con le memorie rese in prossimità dell'udienza di discussione del ricorso.
Di talché, anche guardando da una prospettiva più estesa alle vicende che hanno visto opposte le parti dell'odierno giudizio, emerge che l'unico atto applicativo del regolamento in questione, concretamente lesivo della posizione di parte ricorrente,
è stato da questa vittoriosamente impugnato in altro e separato giudizio.
Emerge, dunque, anche all'esito di un'analisi involgente (nei limiti delle risultanze agli atti di causa e delle sentenze sopra citate) il complessivo “rapporto amministrativo” sorto tra le parti, che: (i) da un lato, la ricorrente ha ritenuto di non impugnare – in questa sede, a mezzo di motivi aggiunti – l'unico atto applicativo del regolamento in questione di cui si abbia avuto una qualche notizia; (ii) dall'altro che, anche laddove si volesse considerare comunque l'esistenza di tale atto, lo stesso è stato definitivamente annullato, con effetti ex tunc, in sede giurisdizionale.
Si conferma pertanto, anche sotto questa peculiare prospettiva, l'inammissibilità dell'odierno ricorso, il quale ha mirato a contestare, in maniera generale e astratta, previsioni regolamentari parimenti generali e astratte, senza che l'odierna ricorrente
– pur avendone avuto l'occasione – abbia ritenuto di concretizzare in questa sede le proprie censure a mezzo dell'impugnazione dell'unico atto applicativo del regolamento in questione di cui si abbia avuto una qualche notizia.
4. Da quanto sopra discende che l'odierno ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse. N. 00954/2023 REG.RIC.
Le spese possono trovare compensazione tra le parti costituite, tenuto conto della circostanza che il profilo di inammissibilità è stato sollevato d'ufficio e che la difesa erariale si è costituita con atto di mera forma.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT NO, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio AR, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio AR AT NO N. 00954/2023 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 27/11/2025
N. 02636 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00954/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 954 del 2023, proposto dalla società
Infrastrutture wireless italiane s.p.a. (Inwit s.p.a.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Comune di Joppolo Giancaxio in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Caponnetto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
- della Presidenza della Regione Siciliana, dell'Assessorato del territorio e dell'ambiente della Regione Siciliana e dell'Assessorato delle infrastrutture e della mobilità della Regione Siciliana, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro N. 00954/2023 REG.RIC.
tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
- del Libero Consorzio comunale di Agrigento e della società Leganet s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio.
per l'annullamento:
- della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Joppolo Giancaxio n.
20 del 12.4.2023 avente ad oggetto “Approvazione Regolamento per l'installazione di impianti di Tele Radiocomunicazione – Triennio 2023-2025”,
- del suddetto regolamento (artt. 6-7-8-17), della relativa proposta e dei seguenti allegati: tavole afferenti il piano di localizzazione degli impianti di telefonia mobile
(allegato 1); modello del registro Impianti di cui all'art. 6 del citato regolamento
(allegato 2); “Mappatura antenne teleradiocomunicazioni. Quadro d'unione.
Impianti SRB attivi nuovi siti segnalati dai Comuni. Siti sensibili”; “Mappatura antenne teleradiocomunicazioni. quadro d'unione siti di ricerca”; “Mappatura
Antenne teleradiocomunicazioni. Tavola 1 Impianti SRB attivi Nuovi siti segnalati dal Comune Siti sensibili”; “Mappatura antenne teleradiocomunicazioni. Tavola 1
R Siti di ricerca”;
- della deliberazione del suddetto Consiglio comunale n. 6 del 30.1.2023;
- ove occorrer possa, dell'ordinanza n. 3 dell'1.2.2023 e della d.d. dell'intimato
Comune n. 21 dell'1.2.2023;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell'intimato Comune e dell'amministrazione regionale;
Visti tutti gli atti della causa; N. 00954/2023 REG.RIC.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il dott. Fabrizio
AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con l'odierno ricorso la ricorrente società ha impugnato, in particolare, il regolamento per l'installazione di impianti di tele-radiocomunicazione per il triennio 2023-2025 dell'intimato Comune.
1.1. Parte ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- di essere una società attiva nel settore della realizzazione, installazione ed esercizio di impianti per l'espletamento, la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, dei servizi di comunicazione elettronica;
- di aver presentato, il 13.2.2023, un'istanza per la realizzazione di una infrastruttura in via Piemonte snc, foglio 4, part. 282, funzionale a garantire esigenze di funzionalità della rete;
- che l'intimato Comune: (i) con ordinanza n. 3 del 1° febbraio 2023 ha disposto la sospensione per n. 90 giorni delle procedure in materia di installazione degli impianti di telecomunicazione per la telefonia mobile; (ii) con atto del 2.2.2023 ha onerato gli operatori del settore a trasmettere le informazioni concernenti le singole antenne e/o stazioni radio base (on-air e off-air) di propria competenza insistenti sul territorio comunale;
- che i suddetti atti sono stati impugnati presso questo Tribunale (r.g. n. 569/2023);
- che, nelle more, è stato approvato l'impugnato regolamento.
1.2. La ricorrente ha articolato un unico motivo di ricorso ("Violazione degli artt.
3-43-44-45-49 del d.lgs. n. 259/2003. Violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990.
Violazione degli artt. 4 e 8 della n. 36/2001. Eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, contraddittorietà motivazionale, difetto di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità decisionale, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta. Violazione dei principi del soccorso istruttorio e della leale N. 00954/2023 REG.RIC.
collaborazione. Violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza amministrativa"), con il quale ha contestato: (i) gli artt. 6, 7 e 17, c. 8 dell'impugnato regolamento, in quanto recanti disposizioni volte a limitare la localizzazione degli impianti di telecomunicazione, in asserito contrasto con la normativa primaria; (ii) l'art. 8 dell'impugnato regolamento, laddove ha postulato il ricorso alla coubicazione o alla condivisione di infrastrutture, senza tuttavia considerare la fattibilità e la relativa adeguatezza tecnologica del sito; (iii) l'art. 17 dell'impugnato regolamento, laddove ha onerato i gestori e i titolari degli impianti di trasmettere, entro il 30 novembre di ogni anno, i propri piani di rete ed i programmi di sviluppo, anche ai fini di un eventuale adeguamento della disciplina comunale.
1.3. Parte ricorrente ha quindi chiesto di annullare gli atti impugnati.
2. Si è costituito l'intimato Comune che, con successive memorie, ha chiesto di rigettare il ricorso.
3. La ricorrente, con memorie del 30.9.2025 e del 9.10.2025, ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
4. In prossimità dell'udienza di discussione si è costituita l'amministrazione regionale, con atto di mera forma.
5. All'udienza pubblica indicata in epigrafe, dato avviso della possibile inammissibilità o improcedibilità del ricorso, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Dando seguito all'avviso reso in udienza, il ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse, sulla scorta delle seguenti considerazioni.
2. Il Collegio è chiamato a decidere sulla contestata legittimità del regolamento meglio specificato in epigrafe, nella parte in cui esso ha introdotto previsioni volte a: (i) limitare la localizzazione degli impianti di telecomunicazione (artt. 6 e 7 del regolamento); (ii) stimolare la coubicazione delle infrastrutture (art. 8 del N. 00954/2023 REG.RIC.
regolamento); (iii) onerare i gestori della trasmissione di piani di rete, piani di riassetto e programmi di sviluppo (art. 17 del regolamento).
Nel caso di specie, a fronte di tali – generali e astratte – previsioni regolamentari, non è stato specificamente contestato alcun atto applicativo dell'amministrazione comunale in grado di incidere immediatamente sulla posizione giuridica soggettiva della ricorrente società.
Ciò posto, il Collegio condivide quanto di recente affermato dal giudice di appello in merito all'inammissibilità dell'impugnazione di un simile regolamento (non per nulla qualificato da quest'ultimo giudice come di “volizione-preliminare”), laddove non accompagnata dalla contestazione del relativo atto applicativo (Cons. St., sez.
VII, 10 febbraio 2025, n. 1093).
Ne discende che l'odierno ricorso è inammissibile per difetto ab origine dell'interesse a ricorrere.
3. L'inammissibilità del ricorso può essere vieppiù apprezzata laddove si guardi più in generale al complessivo rapporto involgente le parti in causa.
Come dichiarato da parte ricorrente, la genesi dell'odierno giudizio va ricondotta alle vicende alla base del ricorso r.g. n. 569/2023.
Quest'ultimo ha riguardato taluni provvedimenti del resistente Comune che hanno negativamente inciso su un'istanza di parte ricorrente volta all'installazione di un impianto di telecomunicazioni (dapprima sospesa in ragione dell'allora prossima pubblicazione del regolamento qui contestato e infine denegata sulla scorta delle previsioni di tale regolamento).
Non per nulla, nell'odierno ricorso è stato affermato che "onde scongiurare qualsivoglia tentativo di controparte volto a precludere la realizzazione del suddetto impianto, ragioni di tuziorismo difensivo inducono l'odierna ricorrente ad impugnare la suddetta delibera e, quindi, il suddetto regolamento ed i relativi allegati" (cfr. p. 4 del ricorso). N. 00954/2023 REG.RIC.
Dalle superiori affermazioni emerge la finalità marcatamente prudenziale del presente ricorso, il quale – si soggiunge – registra una sovrapposizione quasi integrale con il menzionato ricorso r.g. n. 569/2023, posto che in entrambi i casi sono state impugnate: (i) l'ordinanza n. 3 del 1.2.2023 dell'intimato Comune (che, in quanto antecedente al regolamento comunale in questione, non può ritenersi – ai fini del presente giudizio – un atto applicativo dello stesso); (ii) le delibere nn. 6 e
20 del 2023 del relativo Consiglio comunale; (iii) il regolamento per cui è causa
(ivi impugnato per motivi aggiunti).
Significativamente, però, il presente ricorso non ha riguardato il provvedimento di rigetto dell'istanza di parte ricorrente, motivato dal resistente Comune proprio sulla scorta del regolamento qui impugnato.
Tale atto, risalente al 17.7.2023 (cfr. le sentenze che hanno definito il giudizio r.g.
n. 569/2023, sulle quali ci si soffermerà nel prosieguo) e, dunque, successivo alla proposizione dell'odierno ricorso (che è stato notificato l'11.6.2023 e depositato il
26.6.2023), è stato invece impugnato nell'ambito del ricorso r.g. n. 569/2023 a mezzo di motivi aggiunti.
La Sezione ha accolto le doglianze formulate in quest'ultima sede dall'odierna ricorrente con la sentenza n. 3065 del 5 dicembre 2023 che, con specifico riguardo al regolamento in questione ha affermato che “il modus operandi del Comune - consistente nell'adozione di un atto formalmente amministrativo ma sostanzialmente normativo in grado di incidere su un procedimento in corso (e di cui il medesimo Comune è parte) - si pone in evidente violazione dei principi di affidamento e di certezza del diritto e induce a ritenere che la disciplina regolamentare ivi prevista non possa trovare applicazione a scapito di quella legislativa sopra riportata”.
L'appello del Comune avverso la suddetta pronuncia è stato rigettato dalla sentenza n. 374 del 28 maggio 2024 del C.g.a.r.s. che, per quanto qui rileva, ha affermato:
(i) da un lato, che sulla specifica istanza del ricorrente si era formato il silenzio- N. 00954/2023 REG.RIC.
assenso; (ii) dall'altro, che l'amministrazione comunale avrebbe, al più, potuto procedere in autotutela, senza dunque rigettare direttamente un'istanza su cui si era formato il silenzio-assenso.
Va precisato che non risulta dagli atti di causa che l'amministrazione comunale sia intervenuta in autotutela a danno dell'odierna ricorrente; né quest'ultima ha fatto cenno a simili interventi con le memorie rese in prossimità dell'udienza di discussione del ricorso.
Di talché, anche guardando da una prospettiva più estesa alle vicende che hanno visto opposte le parti dell'odierno giudizio, emerge che l'unico atto applicativo del regolamento in questione, concretamente lesivo della posizione di parte ricorrente,
è stato da questa vittoriosamente impugnato in altro e separato giudizio.
Emerge, dunque, anche all'esito di un'analisi involgente (nei limiti delle risultanze agli atti di causa e delle sentenze sopra citate) il complessivo “rapporto amministrativo” sorto tra le parti, che: (i) da un lato, la ricorrente ha ritenuto di non impugnare – in questa sede, a mezzo di motivi aggiunti – l'unico atto applicativo del regolamento in questione di cui si abbia avuto una qualche notizia; (ii) dall'altro che, anche laddove si volesse considerare comunque l'esistenza di tale atto, lo stesso è stato definitivamente annullato, con effetti ex tunc, in sede giurisdizionale.
Si conferma pertanto, anche sotto questa peculiare prospettiva, l'inammissibilità dell'odierno ricorso, il quale ha mirato a contestare, in maniera generale e astratta, previsioni regolamentari parimenti generali e astratte, senza che l'odierna ricorrente
– pur avendone avuto l'occasione – abbia ritenuto di concretizzare in questa sede le proprie censure a mezzo dell'impugnazione dell'unico atto applicativo del regolamento in questione di cui si abbia avuto una qualche notizia.
4. Da quanto sopra discende che l'odierno ricorso va dichiarato inammissibile per carenza di interesse. N. 00954/2023 REG.RIC.
Le spese possono trovare compensazione tra le parti costituite, tenuto conto della circostanza che il profilo di inammissibilità è stato sollevato d'ufficio e che la difesa erariale si è costituita con atto di mera forma.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate tra le parti costituite.
Non è luogo a provvedere sulle spese di lite con riguardo alle parti non costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AT NO, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Fabrizio AR, Referendario, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabrizio AR AT NO N. 00954/2023 REG.RIC.
IL SEGRETARIO