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Sentenza 15 gennaio 2024
Sentenza 15 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/01/2024, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PA LD, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza emessa dal Tribunale di Lecce il 18/04/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Stefano Prontera, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Lecce, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame presentata da LD PA, ha annullato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in Penale Sent. Sez. 6 Num. 1754 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 06/10/2023 data 17 marzo 2023 in relazione ai reati di cui all'art. art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 4, 5, 6 della incolpazione provvisoria), confermandola in relazione ai reati di cui all'art. 74 d.P.R. cit. (capo 1) e 73 d.P.R. cit. (capi 22, 26, 27). 2. Ha proposto ricorso l'indagato, con atto a firma del difensore, avv. AL AG, deducendo i seguenti vizi: 2.1. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 74 (capo 1) e 73 (capi 22, 26, 27) d.P.R. n. 309 del 1990, 273 cod. proc. pen. nonché mancanza ed illogicità della motivazione. E' stata ritenuta la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, quanto al reato associativo, individuandosi nel ricorrente il gestore delle piazze di spaccio di Sava e Torricella, "rifornite di sostanze stupefacenti dall'associazione", sulla base di una serie di colloqui in cui lo stesso non è mai diretto interlocutore ed il cui contenuto è di significato oscuro. L'ordinanza impugnata non ha motivato a proposito degli elementi costitutivi dell'associazione ("pactum sceleris"; struttura gerarchica;
specifico ruolo ricoperto da PA;
"affectio societisn, limitandosi a fare rinvio alla ordinanza genetica. Nonostante l'autonomia concettuale tra il reato associativo e i reati fine, la gravità indiziaria, quanto alla condotta di partecipazione al sodalizio, è stata dedotta dalle singole condotte di cessione. A tutto concedere, l'indagato ha svolto attività di spaccio, essendosi limitato ad immettere al consumo, in Sala, le sostanze stupefacenti che il FR AN acquistava dai fratelli Di MO in Francavilla Fontana, per conto di GI CC. La figura di LD PA si manifesta nelle indagini in sole tre occasioni, dal mese di febbraio 2021 a quello di aprile 2021, a fronte dell'operatività di un sodalizio criminale contestato dal marzo 2019, ed agisce in concorso con la sola sorella Teresa, che con lui abitava nelle palazzine di via Trento, e che gli indirizzava i clienti. Dunque difetterebbero elementi dimostrativi della esistenza di un vincolo associativo stabile del PA, non potendo essi desumersi dalla presunta partecipazione alle operazioni di contabilizzazione dei proventi delle vendite dei "pusher", nonché dalle attività di bonifica delle auto e di verifica dell'esistenza di videocamere, in quanto tenute nel proprio esclusivo interesse. Quanto alla gravità indiziaria dei reati ex art. 73 cit., il provvedimento è carente di motivazione là dove si limita a richiamare l'ordinanza genetica, senza alcuna autonoma valutazione, assumendo che i colloqui non possano essere oggetto di interpretazioni alternative. 2.2. Inosservanza, erronea applicazione dell'art. 274 cod. proc pen. e mancanza o illogicità della motivazione. L'attualità del pericolo viene ritenuta e correlata, in particolare, alla rilevanza del ruolo del ricorrente, sull'erroneo presupposto che LD PA abbia partecipato con il capo del sodalizio, CC, alla contabilizzazione degli introiti dell'attività di spaccio del gruppo criminale e ad una incessante attività di smercio. Il ricorrente è gravato da un unico precedente e il pericolo di condotte reiterative è stato desunto dalla presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen., senza valutare la distanza temporale dai fatti e senza tener conto dell'effetto deterrente prodotto dalla carcerazione presofferta. 2.3. Inosservanza, erronea applicazione degli artt. 274 e 275-bis cod. proc. pen. e mancanza o illogicità della motivazione. La adeguatezza esclusiva della misura carceraria è stata assertivamente ritenuta, richiamando formule di stile, senza spiegare realmente le ragioni della inidoneità contenitiva degli arresti domiciliari "rinforzati" dal c.d. braccialetto elettronico e la prognosi di inosservanza del divieto di comunicazioni con terzi. 3. L'avv. Stefano Prontera, nominato per il giudizio innanzi a questa Corte, con revoca del precedente difensore, ha depositato in data 6 ottobre 2023, nell'interesse del ricorrente, motivi aggiunti nei quali insiste per l'accoglimento del ricorso. Ha richiamato gli indicatori fattuali dai quali può logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, come enucleati da Sezioni Unite n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, con riferimento alla realtà associativa mafiosa;
ha precisato che PA ha tenuto rapporti solo con quattro dei plurimi componenti del sodalizio e non viene indicato tra gli spacciatori - o non viene affatto menzionato - nelle propalazioni accusatorie dei collaboratori. Con riferimento alle esigenze di cautela, ha precisato che l'indagato era gravato da un unico precedente, per il quale ha conseguito la riabilitazione, come da provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Taranto, versato in atti in allegato alla memoria contenente motivi aggiunti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo, con cui la difesa pone in discussione la gravità indiziaria dei reati in addebito, è in buona parte aspecifico, perché sostanzialmente reiterativo di analoghe questioni già esaustivamente risolte dal Tribunale del riesame, e comunque proposto per ragioni non consentite. 2.1. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, in tema di misure cautelari, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze di cautela, è ammissibile solo se denunci la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (tra le molte, v. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Quando, in particolare, sia denunciato il vizio di motivazione, alla Corte di legittimità spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Non è dunque consentito che, attraverso la deduzione di pretesi vizi della motivazione, si ponga in discussione l'apprezzamento delle risultanze investigative per suggerirne una alternativa e parziale lettura, secondo differenti parametri ricostruttivi. 2.2. L'ordinanza impugnata ha valutato il compendio indiziario - costituito dagli esiti della attività di intercettazione, dai correlati servizi di osservazione, talora culminati in sequestri di cocaina, e dalle videoriprese effettuate presso l'ufficio cimiteriale locale, dove gli associati avevano stabilito la propria base logistica - per evincerne, senza alcuna illogicità , l'esistenza di un sodalizio dedito al narcotraffico, operante nel comune di Sala, al vertice del quale era GI CC, che gestiva in regime sostanzialmente monopolistico il mercato locale degli stupefacenti, connotato da un "modus operandi" costante: AN PA curava le operazioni di approvvigionamento di sostanze stupefacenti, recandosi in trasferta, al bisogno, presso i fratelli Di MO, in Francavilla Fontana, e le riportava in Sala, ove provvedeva a distribuirle tra i "pusher" locali - tra cui il FR LD PA - che le rivendevano al dettaglio. Sono stati ritenuti significativi della esistenza della struttura associativa e della sua organizzazione: i contatti tra gli indagati;
il numero degli episodi di spaccio accertati, che denotano la disponibilità di mezzi e rivelano uno schema operativo, che vede al centro dell'attività l'allestimento di una piazza di spaccio, operante in regime monopolistico per volere del suo apice CC;
ma anche la suddivisione dei compiti tra gli associati (con i vari ruoli di approvvigionamento, riscossione dei crediti, trasporto e distribuzione della droga;
immissione nel 4 mercato locale); la disponibilità di ingenti liquidità rivenienti dalla attività di spaccio e la predisposizione di una contabilità; la disponibilità di luoghi (le abitazioni dei fratelli IC PA e LL PA) ove lo stupefacente veniva stoccato, tagliato e suddiviso in dosi;
l'assistenza legale degli affiliati. Generiche e meramente assertive si rivelano, pertanto, le argomentazioni difensive sulla mancanza di motivazione in ordine alla esistenza di un gruppo associato dedito alla commissione di reati in materia di stupefacenti, non meno di quelle che contestano la configurabilità nei fatti del reato di cui all'art. 74 d.P.R. cit, piuttosto che del mero concorso nel reato continuato di cui all'art. 73 d.P.R. cit. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo delineato la differenza ontologica tra il reato associativo e le condotte di cessione, ancorché reiterate nel tempo, individuandola nell'elemento organizzativo, atteso che il reato associativo postula l'esistenza di una struttura, che può essere anche rudimentale, dedita alla commissione di reati in materia di stupefacenti, ma avente carattere di stabilità, che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso, derivando la pericolosità del gruppo così organizzato proprio da tali connotazioni (tra le tante, Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396 - 01). 2.3. Quanto alla posizione del ricorrente, il Tribunale del riesame ha ricostruito, senza illogicità e con completezza di rilievi, il ruolo.di un soggetto, dedito in prevalenza allo spaccio - come evidenziato dalle condotte di cui ai capi 22, 26 e 27 - organicamente inserito nel gruppo criminale così strutturato. L' intraneità è stata correttamente correlata alla rilevanza delle attività cui LD PA ha partecipato, sicuramente funzionali alla conservazione della associazione: dalla partecipazione alle operazioni di contabilizzazione, compiute nell'ufficio cimiteriale, unitamente a CC ed AN PA, degli introiti (2850,00 euro) provenienti dalla vendita di sostanze da parte di un "pusher"; alla bonifica dalle microspie, mediante l'uso di un "jammer", della autovettura in uso ai sodali e della abitazione di Teresa PA;
dalla verifica delle videocamere presenti nei pressi dell'abitazione di LL PA e nei luoghi adiacenti. Ed invero, posto che la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la condotta costitutiva può realizzarsi con modalità diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (v. Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139 - 01 in cui la Corte ha precisato che, ai fini della determinatezza dell'imputazione di condotta di partecipazione al sodalizio in oggetto, non è neppure necessaria l'indicazione dello specifico ruolo eventualmente rivestito dal partecipante). Del tutto coerentemente i Giudici del riesame hanno evinto elementi indiziari della partecipazione anche dai reati-scopo accertati, secondo il pacifico orientamento per cui è consentito al giudice, pur nella riconosciuta autonomia del delitto-mezzo rispetto ai delitti-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che, attraverso di essi, si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376). Né ha alcun rilievo ostativo la circostanza che le condotte ascritte a LD PA siano concentrate in un arco temporale di alcuni mesi (da aprile ad ottobre 2020), a fronte di una contestazione associativa che ha termine inziale nel mese di marzo 2019 e perdurante all'attualità, posto che, per giurisprudenza costante, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non appare ostativa la limitatezza del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento, anche implicito ( Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Rv. 282122 - 01, Sermone;
Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 - 02). 2.4. Sono del pari inammissibili, anzitutto per la loro assoluta genericità, le questioni poste dalla difesa sulla scarsa valenza indiziaria dei colloqui e sul loro tenore poco intellegibile. Peraltro, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337); né risponde al vero che nei colloqui relativi alle residue imputazioni per cui è stata ritenuta la gravità indiziaria, PA non figuri quale interlocutore diretto. Piuttosto, attraverso la deduzione di pretesi vizi della motivazione, si pone in discussione, dalla difesa, l'apprezzamento delle risultanze investigative per suggerirne una diversa - ma, invero, neppure prospettata - lettura, come detto preclusa a questo Giudice di legittimità. 2.5. Inammissibili per genericità e per difetto di devoluzione sono poi le doglianze difensive relative alla ritenuta gravità indiziaria dei delitti-scopo di cessione di stupefacenti. La difesa censura la motivazione per relationem adottata dal Tribunale che, richiamando il rapporto di mutua integrazione tra l'ordinanza del riesame ed il titolo genetico, ha fatto riferimento ai contenuti di quest'ultimo. 6 In realtà, come chiarito nello stesso provvedimento impugnato, l'obbligo di riscontrare autonomamente le censure difensive, a prescindere dal richiamo a precedenti provvedimenti noti all'interessato, sussiste se queste abbiano un connotato di specificità. Si è affermato, al riguardo, che "In tema di riesame dell'ordinanza applicativa di misure cautelari, è legittima la motivazione che richiami o riproduca le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, in mancanza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria difensiva, ovvero articolate oralmente in udienza. (Sez. 1, n. 8676, del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628 - 01). Nel caso di specie il Tribunale aveva già posto in luce il tenore generico delle doglianze, peraltro riferite ( oltre che al reato associativo) ai soli delitti-scopo contestati ai capi 4, 5, e 6, la cui gravità indiziaria è stata esclusa dallo stesso Tribunale del riesame. Parimenti generico è, al riguardo, il proposto ricorso per cassazione, nella parte in cui lamenta la mancata risposta a non meglio precisate deduzioni. Va richiamato, al riguardo, il principio, che il Collegio condivide, per cui, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame, resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Sicché, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per una sostanziale carenza di cognizione in fatto, addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione fissati dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 - 01). 3. Sul piano delle esigenze, l'ordinanza impugnata ha congruamente ed esaustivamente motivato in ordine alla adeguatezza del presidio cautelare applicato, valorizzando la spiccata professionalità criminale rivelata dal ricorrente nella partecipazione, con ruolo dinamico, ad un'associazione capace di movimentare notevoli quantitativi di sostanze stupefacenti e ha dato altresì conto della inidoneità contenitiva di misure meno afflittive, ancorché rinforzate da dispositivi di controllo ovvero da prescrizioni accessorie (quali i divieti comunicativi), per il fatto che l'attività di spaccio si svolgeva prevalentemente in casa. Anche le deduzioni sulla inattualità del pericolo non sono fondate. 7 In tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo - che, nel caso che occupa, non è supportata da alcuna allegazione significativa, tale non potendo ritenersi la riabilitazione concessa, in epoca di gran lunga risalente rispetto ai fatti - nen è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attuanti delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293). 4. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pE.n., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 5. La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proceisuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 06/10/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere Stefania Riccio;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Stefano Prontera, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe il Tribunale di Lecce, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame presentata da LD PA, ha annullato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale in Penale Sent. Sez. 6 Num. 1754 Anno 2024 Presidente: DE AMICIS GAETANO Relatore: RICCIO STEFANIA Data Udienza: 06/10/2023 data 17 marzo 2023 in relazione ai reati di cui all'art. art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 4, 5, 6 della incolpazione provvisoria), confermandola in relazione ai reati di cui all'art. 74 d.P.R. cit. (capo 1) e 73 d.P.R. cit. (capi 22, 26, 27). 2. Ha proposto ricorso l'indagato, con atto a firma del difensore, avv. AL AG, deducendo i seguenti vizi: 2.1. Inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 74 (capo 1) e 73 (capi 22, 26, 27) d.P.R. n. 309 del 1990, 273 cod. proc. pen. nonché mancanza ed illogicità della motivazione. E' stata ritenuta la ricorrenza dei gravi indizi di colpevolezza, quanto al reato associativo, individuandosi nel ricorrente il gestore delle piazze di spaccio di Sava e Torricella, "rifornite di sostanze stupefacenti dall'associazione", sulla base di una serie di colloqui in cui lo stesso non è mai diretto interlocutore ed il cui contenuto è di significato oscuro. L'ordinanza impugnata non ha motivato a proposito degli elementi costitutivi dell'associazione ("pactum sceleris"; struttura gerarchica;
specifico ruolo ricoperto da PA;
"affectio societisn, limitandosi a fare rinvio alla ordinanza genetica. Nonostante l'autonomia concettuale tra il reato associativo e i reati fine, la gravità indiziaria, quanto alla condotta di partecipazione al sodalizio, è stata dedotta dalle singole condotte di cessione. A tutto concedere, l'indagato ha svolto attività di spaccio, essendosi limitato ad immettere al consumo, in Sala, le sostanze stupefacenti che il FR AN acquistava dai fratelli Di MO in Francavilla Fontana, per conto di GI CC. La figura di LD PA si manifesta nelle indagini in sole tre occasioni, dal mese di febbraio 2021 a quello di aprile 2021, a fronte dell'operatività di un sodalizio criminale contestato dal marzo 2019, ed agisce in concorso con la sola sorella Teresa, che con lui abitava nelle palazzine di via Trento, e che gli indirizzava i clienti. Dunque difetterebbero elementi dimostrativi della esistenza di un vincolo associativo stabile del PA, non potendo essi desumersi dalla presunta partecipazione alle operazioni di contabilizzazione dei proventi delle vendite dei "pusher", nonché dalle attività di bonifica delle auto e di verifica dell'esistenza di videocamere, in quanto tenute nel proprio esclusivo interesse. Quanto alla gravità indiziaria dei reati ex art. 73 cit., il provvedimento è carente di motivazione là dove si limita a richiamare l'ordinanza genetica, senza alcuna autonoma valutazione, assumendo che i colloqui non possano essere oggetto di interpretazioni alternative. 2.2. Inosservanza, erronea applicazione dell'art. 274 cod. proc pen. e mancanza o illogicità della motivazione. L'attualità del pericolo viene ritenuta e correlata, in particolare, alla rilevanza del ruolo del ricorrente, sull'erroneo presupposto che LD PA abbia partecipato con il capo del sodalizio, CC, alla contabilizzazione degli introiti dell'attività di spaccio del gruppo criminale e ad una incessante attività di smercio. Il ricorrente è gravato da un unico precedente e il pericolo di condotte reiterative è stato desunto dalla presunzione di cui all'art. 275 cod. proc. pen., senza valutare la distanza temporale dai fatti e senza tener conto dell'effetto deterrente prodotto dalla carcerazione presofferta. 2.3. Inosservanza, erronea applicazione degli artt. 274 e 275-bis cod. proc. pen. e mancanza o illogicità della motivazione. La adeguatezza esclusiva della misura carceraria è stata assertivamente ritenuta, richiamando formule di stile, senza spiegare realmente le ragioni della inidoneità contenitiva degli arresti domiciliari "rinforzati" dal c.d. braccialetto elettronico e la prognosi di inosservanza del divieto di comunicazioni con terzi. 3. L'avv. Stefano Prontera, nominato per il giudizio innanzi a questa Corte, con revoca del precedente difensore, ha depositato in data 6 ottobre 2023, nell'interesse del ricorrente, motivi aggiunti nei quali insiste per l'accoglimento del ricorso. Ha richiamato gli indicatori fattuali dai quali può logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, come enucleati da Sezioni Unite n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, con riferimento alla realtà associativa mafiosa;
ha precisato che PA ha tenuto rapporti solo con quattro dei plurimi componenti del sodalizio e non viene indicato tra gli spacciatori - o non viene affatto menzionato - nelle propalazioni accusatorie dei collaboratori. Con riferimento alle esigenze di cautela, ha precisato che l'indagato era gravato da un unico precedente, per il quale ha conseguito la riabilitazione, come da provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Taranto, versato in atti in allegato alla memoria contenente motivi aggiunti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo motivo, con cui la difesa pone in discussione la gravità indiziaria dei reati in addebito, è in buona parte aspecifico, perché sostanzialmente reiterativo di analoghe questioni già esaustivamente risolte dal Tribunale del riesame, e comunque proposto per ragioni non consentite. 2.1. Va premesso che, per giurisprudenza consolidata, in tema di misure cautelari, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze di cautela, è ammissibile solo se denunci la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (tra le molte, v. Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Quando, in particolare, sia denunciato il vizio di motivazione, alla Corte di legittimità spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828). Non è dunque consentito che, attraverso la deduzione di pretesi vizi della motivazione, si ponga in discussione l'apprezzamento delle risultanze investigative per suggerirne una alternativa e parziale lettura, secondo differenti parametri ricostruttivi. 2.2. L'ordinanza impugnata ha valutato il compendio indiziario - costituito dagli esiti della attività di intercettazione, dai correlati servizi di osservazione, talora culminati in sequestri di cocaina, e dalle videoriprese effettuate presso l'ufficio cimiteriale locale, dove gli associati avevano stabilito la propria base logistica - per evincerne, senza alcuna illogicità , l'esistenza di un sodalizio dedito al narcotraffico, operante nel comune di Sala, al vertice del quale era GI CC, che gestiva in regime sostanzialmente monopolistico il mercato locale degli stupefacenti, connotato da un "modus operandi" costante: AN PA curava le operazioni di approvvigionamento di sostanze stupefacenti, recandosi in trasferta, al bisogno, presso i fratelli Di MO, in Francavilla Fontana, e le riportava in Sala, ove provvedeva a distribuirle tra i "pusher" locali - tra cui il FR LD PA - che le rivendevano al dettaglio. Sono stati ritenuti significativi della esistenza della struttura associativa e della sua organizzazione: i contatti tra gli indagati;
il numero degli episodi di spaccio accertati, che denotano la disponibilità di mezzi e rivelano uno schema operativo, che vede al centro dell'attività l'allestimento di una piazza di spaccio, operante in regime monopolistico per volere del suo apice CC;
ma anche la suddivisione dei compiti tra gli associati (con i vari ruoli di approvvigionamento, riscossione dei crediti, trasporto e distribuzione della droga;
immissione nel 4 mercato locale); la disponibilità di ingenti liquidità rivenienti dalla attività di spaccio e la predisposizione di una contabilità; la disponibilità di luoghi (le abitazioni dei fratelli IC PA e LL PA) ove lo stupefacente veniva stoccato, tagliato e suddiviso in dosi;
l'assistenza legale degli affiliati. Generiche e meramente assertive si rivelano, pertanto, le argomentazioni difensive sulla mancanza di motivazione in ordine alla esistenza di un gruppo associato dedito alla commissione di reati in materia di stupefacenti, non meno di quelle che contestano la configurabilità nei fatti del reato di cui all'art. 74 d.P.R. cit, piuttosto che del mero concorso nel reato continuato di cui all'art. 73 d.P.R. cit. La giurisprudenza di legittimità ha da tempo delineato la differenza ontologica tra il reato associativo e le condotte di cessione, ancorché reiterate nel tempo, individuandola nell'elemento organizzativo, atteso che il reato associativo postula l'esistenza di una struttura, che può essere anche rudimentale, dedita alla commissione di reati in materia di stupefacenti, ma avente carattere di stabilità, che consenta la realizzazione concreta del programma criminoso, derivando la pericolosità del gruppo così organizzato proprio da tali connotazioni (tra le tante, Sez. 6, n. 27433 del 10/01/2017, Avellino, Rv. 270396 - 01). 2.3. Quanto alla posizione del ricorrente, il Tribunale del riesame ha ricostruito, senza illogicità e con completezza di rilievi, il ruolo.di un soggetto, dedito in prevalenza allo spaccio - come evidenziato dalle condotte di cui ai capi 22, 26 e 27 - organicamente inserito nel gruppo criminale così strutturato. L' intraneità è stata correttamente correlata alla rilevanza delle attività cui LD PA ha partecipato, sicuramente funzionali alla conservazione della associazione: dalla partecipazione alle operazioni di contabilizzazione, compiute nell'ufficio cimiteriale, unitamente a CC ed AN PA, degli introiti (2850,00 euro) provenienti dalla vendita di sostanze da parte di un "pusher"; alla bonifica dalle microspie, mediante l'uso di un "jammer", della autovettura in uso ai sodali e della abitazione di Teresa PA;
dalla verifica delle videocamere presenti nei pressi dell'abitazione di LL PA e nei luoghi adiacenti. Ed invero, posto che la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è un reato a forma libera, la condotta costitutiva può realizzarsi con modalità diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell'organismo, posto che in tal modo si verifica la lesione degli interessi salvaguardati dalla norma incriminatrice (v. Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139 - 01 in cui la Corte ha precisato che, ai fini della determinatezza dell'imputazione di condotta di partecipazione al sodalizio in oggetto, non è neppure necessaria l'indicazione dello specifico ruolo eventualmente rivestito dal partecipante). Del tutto coerentemente i Giudici del riesame hanno evinto elementi indiziari della partecipazione anche dai reati-scopo accertati, secondo il pacifico orientamento per cui è consentito al giudice, pur nella riconosciuta autonomia del delitto-mezzo rispetto ai delitti-fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che, attraverso di essi, si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376). Né ha alcun rilievo ostativo la circostanza che le condotte ascritte a LD PA siano concentrate in un arco temporale di alcuni mesi (da aprile ad ottobre 2020), a fronte di una contestazione associativa che ha termine inziale nel mese di marzo 2019 e perdurante all'attualità, posto che, per giurisprudenza costante, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio dedito al narcotraffico, ed in particolare dell' "affectio" di ciascun aderente ad esso, non appare ostativa la limitatezza del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l'esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento, anche implicito ( Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Rv. 282122 - 01, Sermone;
Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440 - 02). 2.4. Sono del pari inammissibili, anzitutto per la loro assoluta genericità, le questioni poste dalla difesa sulla scarsa valenza indiziaria dei colloqui e sul loro tenore poco intellegibile. Peraltro, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Gregoli, Rv. 282337); né risponde al vero che nei colloqui relativi alle residue imputazioni per cui è stata ritenuta la gravità indiziaria, PA non figuri quale interlocutore diretto. Piuttosto, attraverso la deduzione di pretesi vizi della motivazione, si pone in discussione, dalla difesa, l'apprezzamento delle risultanze investigative per suggerirne una diversa - ma, invero, neppure prospettata - lettura, come detto preclusa a questo Giudice di legittimità. 2.5. Inammissibili per genericità e per difetto di devoluzione sono poi le doglianze difensive relative alla ritenuta gravità indiziaria dei delitti-scopo di cessione di stupefacenti. La difesa censura la motivazione per relationem adottata dal Tribunale che, richiamando il rapporto di mutua integrazione tra l'ordinanza del riesame ed il titolo genetico, ha fatto riferimento ai contenuti di quest'ultimo. 6 In realtà, come chiarito nello stesso provvedimento impugnato, l'obbligo di riscontrare autonomamente le censure difensive, a prescindere dal richiamo a precedenti provvedimenti noti all'interessato, sussiste se queste abbiano un connotato di specificità. Si è affermato, al riguardo, che "In tema di riesame dell'ordinanza applicativa di misure cautelari, è legittima la motivazione che richiami o riproduca le argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato, in mancanza di specifiche deduzioni difensive, formulate con l'istanza originaria o con successiva memoria difensiva, ovvero articolate oralmente in udienza. (Sez. 1, n. 8676, del 15/01/2018, Falduto, Rv. 272628 - 01). Nel caso di specie il Tribunale aveva già posto in luce il tenore generico delle doglianze, peraltro riferite ( oltre che al reato associativo) ai soli delitti-scopo contestati ai capi 4, 5, e 6, la cui gravità indiziaria è stata esclusa dallo stesso Tribunale del riesame. Parimenti generico è, al riguardo, il proposto ricorso per cassazione, nella parte in cui lamenta la mancata risposta a non meglio precisate deduzioni. Va richiamato, al riguardo, il principio, che il Collegio condivide, per cui, pur nella peculiarità del contesto decisorio del giudizio di riesame, resa manifesta dall'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., il ricorrente ha l'onere di specificare le doglianze attinenti al merito (sul fatto, sulle fonti di prova e sulla relativa valutazione) onde provocare il giudice del riesame a fornire risposte adeguate e complete, sulle quali la Corte di cassazione può essere chiamata ad esprimersi. Sicché, in mancanza di tale devoluzione, è inammissibile il ricorso che sottoponga alla Corte di legittimità censure su tali punti, che non possono trovare risposte per una sostanziale carenza di cognizione in fatto, addebitabile alla mancata osservanza del predetto onere, in relazione ai limiti del giudizio di cassazione fissati dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 16395 del 10/01/2018, Contardo, Rv. 272982 - 01). 3. Sul piano delle esigenze, l'ordinanza impugnata ha congruamente ed esaustivamente motivato in ordine alla adeguatezza del presidio cautelare applicato, valorizzando la spiccata professionalità criminale rivelata dal ricorrente nella partecipazione, con ruolo dinamico, ad un'associazione capace di movimentare notevoli quantitativi di sostanze stupefacenti e ha dato altresì conto della inidoneità contenitiva di misure meno afflittive, ancorché rinforzate da dispositivi di controllo ovvero da prescrizioni accessorie (quali i divieti comunicativi), per il fatto che l'attività di spaccio si svolgeva prevalentemente in casa. Anche le deduzioni sulla inattualità del pericolo non sono fondate. 7 In tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza e postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell'ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo - che, nel caso che occupa, non è supportata da alcuna allegazione significativa, tale non potendo ritenersi la riabilitazione concessa, in epoca di gran lunga risalente rispetto ai fatti - nen è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attuanti delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021, Amato, Rv. 281293). 4. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pE.n., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. 5. La Cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 - ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proceisuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 06/10/2023