Ordinanza cautelare 12 febbraio 2026
Sentenza 27 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Parma, sez. I, sentenza 27/04/2026, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Parma |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00199/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00054/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 54 del 2026, proposto da
BO s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B9379C4640, rappresentata e difesa dall’Avvocato Luca Verderi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Verderi in Parma, viale Gorizia 17;
contro
Comune di Fidenza, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocato Annalisa Molinari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Molinari in Parma, via Mistrali, 4;
Centrale Unica di Committenza costituita tra i Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza, non costituita in giudizio;
nei confronti
RA S.r.l. in proprio e nella qualità di mandataria del TI con Zeba S.r.l., Vielle Scavi e Costruzioni S.r.l. e Scaramuzza Fabrizio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Cantelli, Mattia De Pascale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Cantelli in Parma, Strada della Repubblica n. 95;
per l'annullamento
- della determinazione dirigenziale n. 935 del 30.12.2025 del Comune di Salsomaggiore Terme, avente ad oggetto “ Procedura telematica aperta di appalto integrato per l'affidamento dei lavori di realizzazione di nuovo collegamento stradale di via Illica nel comune di Fidenza (PR) CUP B57H19002190004 CIG B9379C4640. Acquisizione verbali di gara e aggiudicazione ”;
- dei verbali del seggio di gara n. 1 del 11/12/2025, n. 2 del 15/12/2025, n. 3 del 16/12/2025, n. 4 del 22/12/2025 e dei verbali della Commissione giudicatrice nn. 1 e 2 del 22.12.2025, n. 3 del 23/12/2025, n. 4 del 24/12/2025, n. 5 del 27/12/2025 e n. 6 del 29/12/2025 e relativi allegati;
in subordine, nei limiti di interesse della ricorrente e per quanto occorrer possa :
- della determinazione dirigenziale n. 1034 del 20.11.2025 del Comune di Fidenza con la quale è stata proposta l’indizione di una procedura aperta per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di nuovo collegamento stradale di via Illica nel Comune di Fidenza, nonché della determinazione dirigenziale n. 777 del 20.11.2025 del Comune di Salsomaggiore Terme avente ad oggetto “ Indizione procedura aperta telematica di appalto integrato per l'affidamento dei lavori di realizzazione di nuovo collegamento stradale di via Illica nel Comune di Fidenza (PR) CUP B57H19002190004 ”;
- della legge di gara e quindi del bando, del disciplinare, del capitolato speciale d’appalto e di tutti i documenti e gli allegati costituenti la lex specialis , del progetto di fattibilità tecnica ed economica, in particolare e tra l’altro della relazione generale ed allegata dichiarazione del RUP del 13.11.2025;
- di tutti gli atti presupposti, conseguenti, connessi ai precedenti, anche se non conosciuti, ivi compresi per quanto occorrer possa la nota del Responsabile Unico di Progetto prot. n. 64539 del 29.12.2025 e la richiesta del Responsabile della fase dell’affidamento prot. 64689 del 30.12.2025, allo stato non conosciute;
... per la declaratoria ...
- di inefficacia del contratto eventualmente stipulato nelle more, in relazione al quale si formula sin da ora espressamente domanda di subentro ai sensi degli articoli 122 e 124 c.p.a.;
... in via subordinata, per l’annullamento ...
- di tutta la procedura di gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fidenza e di RA S.r.l. (in proprio e nella qualità di mandataria del TI con Zeba S.r.l., Vielle Scavi e Costruzioni S.r.l. e Scaramuzza Fabrizio S.r.l.);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa Caterina ER e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
Con determinazione del Dirigente dei Servizi Tecnici del Comune di Fidenza n. 1034 del 20 novembre 2025, è stata proposta l’indizione di una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, per l’affidamento dei lavori per la realizzazione del nuovo collegamento stradale di via Illica nel Comune di Fidenza (PR), da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 del citato decreto, demandando alla Centrale Unica di Committenza costituita, giusta convenzione n. 016/2024 del 30 dicembre 2024, dai Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme, la predisposizione del bando e lo svolgimento della gara.
Su proposta del Responsabile della Centrale Unica di Committenza, il Dirigente del Settore Istituzionale del Comune di Salsomaggiore Terme, con provvedimento n. 777 del 20 novembre 2025, ha determinato di procedere « all’indizione di una procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023, mediante l’utilizzo della piattaforma SATER dell’Agenzia regionale Intercent-er, per l'affidamento dei lavori per la realizzazione di nuovo collegamento stradale di via Illica nel Comune di Fidenza (PR), da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 36/2023, per un valore a base di gara di € 6.639.447,95 per lavori (oneri per la sicurezza inclusi) e di € 123.929,97 IVA ed oneri contributivi esclusi, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo, ai sensi dell’articolo 108 del citato decreto », dando atto che « il Comune di Salsomaggiore Terme, Comune capofila della Centrale Unica di Committenza, provvederà alla pubblicazione del bando di gara all’Albo pretorio, nella sezione “Bandi di gara e contratti” di Amministrazione trasparente e sul sito Internet istituzionale e che l'obbligo di pubblicità legale verrà assolto sulla piattaforma PVL di ANAC attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale certificata SATER di Intercent-ER ».
La Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Salsomaggiore Terme e Fidenza ha quindi bandito la «procedura aperta telematica di appalto integrato per l’affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo collegamento stradale di via Illica nel Comune di Fidenza», prevedendo che l’appalto sarebbe stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con la precisazione che alla componente tecnica dell’offerta sarebbero stati assegnati massimo 80 punti, mentre alla componente economica massimo 20 punti.
Ai sensi dell’art. 24 del Disciplinare di gara “ L’ammissione alla valutazione dell’offerta economica (punto A) sarà subordinata al raggiungimento di punti 56 rispetto agli 80 del punteggio massimo ”. In particolare, poi, secondo le previsioni della lex specialis , la parte preponderante del punteggio assegnabile alla componente tecnica dell’offerta (60 punti su 80) risulta collegata alle migliorie tecniche, secondo il “criterio A”, articolato in cinque sub criteri (A.1, A.2, A.3, A.4 e A.5), mentre ulteriori 10 punti risultano assegnabili sulla base del “criterio B”, dedicato all’organizzazione di cantiere e a sua volta articolato in due sub criteri (B.1 e B.2), altri 5 punti in base al “criterio C” recante i “criteri ambientali minimi” e, infine, i restanti 5 punti sulla base del “criterio D” (gestione BIM).
Alla procedura di gara hanno partecipato quattro operatori economici.
Ad esito dell’espletamento della procedura, due operatori economici non hanno raggiunto il punteggio minimo di 56 per l’offerta tecnica, risultando il TI RA collocato primo in graduatoria con un punteggio complessivo di 92,30, mentre BO s.p.a. si è collocata al secondo posto con complessivi 86,41 punti.
Con determinazione dirigenziale n. 935 del 30 dicembre 2025, il Dirigente ad interim del Settore Istituzionale del Comune di Salsomaggiore Terme ha disposto di « aggiudicare i lavori in oggetto all'operatore economico TI RA s.r.l. - Zeba s.r.l. - Vielle Scavi e Costruzioni s.r.l. - Scaramuzza Fabrizio s.r.l. (...) avendo presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa ».
Con ricorso proposto come in rito, BO s.p.a. ha impugnato la determinazione dirigenziale n. 935 del 30 dicembre 2025, unitamente ai verbali di gara e agli atti connessi e presupposti, ritenendo illegittima l’aggiudicazione della procedura di gara al TI RA; ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato con suo subentro nel rapporto negoziale e, in subordine, l’annullamento di tutta la procedura di gara.
Si è costituito in giudizio il Comune di Fidenza, eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità - quanto meno parziale - del ricorso, in quanto teso a censurare le valutazioni della Commissione giudicatrice, caratterizzate da ampia discrezionalità; eccepisce, poi, un altro profilo di inammissibilità del ricorso, in ragione del mancato superamento della prova di resistenza per il rilevante divario esistente tra l’offerta del TI RA e quella di BO s.p.a. Nel merito, la difesa comunale ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.
Si è costituita in giudizio, altresì, la controinteressata RA s.r.l., in proprio e quale mandataria del TI con Zeba s.r.l., Vielle Scavi e Costruzioni s.r.l., Scaramuzza Fabrizio s.r.l., eccependo in via pregiudiziale l’inammissibilità dei motivi di ricorso (dal primo al quarto) che interessano le valutazioni della Commissione, in ragione dell’ampia discrezionalità che connota tali valutazioni, non sindacabili dal giudice amministrativo se non nei casi di manifesta irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità, irrazionalità o travisamento dei fatti, non sussistenti nel caso di specie; nel merito, ha richiesto la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 43 del 12 febbraio 2026, questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare e, per l’effetto, ha disposto la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, con la seguente motivazione: “ Considerato che, impregiudicata ogni ulteriore valutazione, le questioni dedotte richiedono l’approfondimento proprio della sede di merito; Considerato che dal mancato accoglimento dell’istanza cautelare potrebbe derivare la compromissione irreversibile dell’interesse della ricorrente all’affidamento dell’appalto oggetto della controversia e che, nella comparazione dei contrapposti interessi, vista anche la sollecita fissazione dell’udienza di trattazione del merito della causa, appare dunque appropriato garantire, nelle more, il mantenimento della res adhuc integra; Ritenuto, in ragione di ciò, che sussistono i presupposti di estrema gravità ed urgenza per la concessione dell’invocata misura cautelare, non avendo d’altra parte l’Amministrazione rappresentato la consistenza dell’interesse pubblico che impedirebbe realmente un breve differimento dei lavori, seppure a fronte delle evidenziate esigenze di copertura finanziaria dell’intervento ”.
Alla pubblica udienza del 15 aprile 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
IR
In limine litis , il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni pregiudiziali sollevate dall’Amministrazione resistente e dalla controinteressata, in ragione della infondatezza nel merito del gravame.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto.
I. “ Violazione degli artt. 107, 108 ss. del D.lgs. 36/2023 / Violazione della legge di gara e dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica (art. 24 del disciplinare di gara) nonché delle prescrizioni di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica a base di gara (compresi i pareri resi dalle Amministrazioni competenti, la relazione e l’Autorizzazione paesaggistiche) / Eccesso di potere per falso supposto di fatto, sviamento, contraddittorietà e illogicità manifeste / Carenza di istruttoria e difetto di motivazione / Violazione dei principi generali di cui agli artt. 1, 3 ss. del D.lgs. 36/2023 / Violazione e/o falsa applicazione del D.lgs. 42/2024 / Eccesso di potere per disparità di trattamento ”.
La ricorrente contesta il punteggio attribuito all’offerta del TI RA, ritenendo che avrebbe dovuto conseguire un punteggio pari a zero.
In particolare, facendo riferimento al «criterio A.5» (“ Proposte di miglioramento sotto il profilo funzionale dell'opera in rapporto alla rete viaria comunale ”), contesta il punteggio attribuito sia per quanto attiene alla realizzazione di un tratto di pista ciclopedonale sul lato nord della strada provinciale SP359R, che con riferimento allo spostamento di una rotatoria.
Quanto alla realizzazione del tratto di pista ciclopedonale, rileva che:
- l’intervento indicato dal TI RA che “giustificherebbe” la miglioria proposta (riqualificazione intersezione stradale via Trieste – via Vespucci con realizzazione di una rotonda) non risulta previsto né nella documentazione di gara, né nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche del Comune di Fidenza 2025-2027;
- l’area oggetto della miglioria non rientra tra quelle oggetto di esproprio e tra quelle di proprietà del Comune di Fidenza, né risulta un eventuale impegno ad acquisirne la disponibilità;
- la realizzazione della miglioria, interessando un’arteria il cui ente proprietario è la Provincia di Parma, necessiterebbe dell’attivazione di un iter autorizzativo articolato e complesso, con il necessario coinvolgimento dell’Amministrazione provinciale;
- la realizzazione di una pista ciclopedonale non prevista dai documenti di gara richiederebbe l’acquisizione di nuove autorizzazioni, quando invero la Commissione giudicatrice, nella tabella delle valutazioni allegata al verbale della seduta riservata n. 5 del 27 dicembre 2025, ha ritenuto non accoglibili le proposte migliorative necessitanti “ la modifica del quadro autorizzativo ”.
Quanto alla miglioria consistente nella ridefinizione dell’intersezione di progetto della rotatoria via Illica – SS9 “ mantenendone la configurazione a rotatoria ed il relativo diametro esterno, ma spostandone il centro ed i relativi rami di accesso a nord-est rispetto alla configurazione di progetto ” (cfr. doc. 9 allegato al ricorso, “ Relazione tecnica Criterio A Migliorie Tecniche ”), la ricorrente la contesta, in quanto la proposta:
- determinerebbe lo spostamento del centro della rotatoria di circa quattro metri rispetto alla posizione determinata dal progetto base di gara, con l’occupazione di aree che non sono comprese nei limiti di esproprio indicati;
- comporterebbe una modifica sostanziale non ammissibile del tracciato di progetto, peraltro anche incompatibile con le esigenze di sicurezza stradale;
- non risulterebbe comprovata la disponibilità dell’area, né impegni futuri di acquisizione della stessa.
Con un secondo ordine di censure, poi, contesta la proposta del TI aggiudicatario sotto il profilo del «criterio A.3» (“ Proposte di miglioramento dell’inserimento ambientale e paesaggistico dell’opera ”).
Quanto alla proposta di tinteggiare il muro di contenimento del rilevato ferroviario, mediante “ Tinteggiatura con idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa a finitura opaca, per ripristino e manutenzione di superfici esterne, resistente alla luce, ad elevata permeabilità al vapore acqueo, applicata a pennello a due mani su supporto preparato: colorata ”, la ricorrente sostiene che tale soluzione si porrebbe in contrasto con il parere della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Parma e Piacenza allegato al PFTE, ove è espressamente indicato che “ Il nuovo muro di sostegno in cls proposto lungo il lato della massicciata ferroviaria dovrà essere colorato in impasto con cromie che ne migliorino l’impatto visivo (es. colori delle terre nella gamma degli ocra), evitando il colore grigio cemento, e le nuove barriere fonoassorbenti dovranno essere anch’esse in cromie adeguate (es. color legno o simili), le scossaline dovranno essere in rame anziché in alluminio ”, violazione questa che non sarebbe stata tenuta in considerazione dalla Commissione.
Precisa, poi, l’irrilevanza di quanto dichiarato nella relazione generale del PFTE e nell’allegata dichiarazione del RUP del 13 novembre 2025 – ove si legge che “ non si è provveduto in questa fase ad adeguare il progetto alle indicazioni sulle cromie del muro in calcestruzzo contenute nel rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica ” –, riguardando tale precisazione solo le cromie del muro in calcestruzzo e non le modalità del tinteggio.
Quanto alla proposta di miglioria del filare alberato lungo il nuovo asse stradale, la ricorrente ne contesta la difformità rispetto a quanto indicato nel progetto di gara nonché rispetto alle prescrizioni dell’Ente Parco dello Stirone. Ed infatti, mentre il TI RA ha proposto “ tratti abbinati a siepe arbustive naturaliformi per migliorare la funzionalità ecologica dell’opera. In particolare, si propongono dei tratti con discontinuità in corrispondenza degli ecodotti e sottopassi ”, il progetto di gara e, in particolare, la relazione paesaggistica avevano invece stabilito che “ In considerazione del potenziale rischio di collisione tra i veicoli in transito sulla nuova infrastruttura e la fauna selvatica, in particolare gli ungulati, si è deciso di non creare delle macchie dense di vegetazione lungo il tracciato in modo da non risultare eccessivamente attrattive per la fauna selvatica. Inoltre, l’assenza di vegetazione arbustiva lungo la carreggiata garantirà una certa visibilità per gli utenti della strada e vie di fuga laterali per la fauna che dovesse eventualmente invadere la carreggiata ”.
Quanto alla proposta di utilizzare “ alberature più grandi o comunque che possano raggiungere una altezza superiore a quelle proposte in progetto (querce, pioppi, tigli, ecc...), allo scopo di avere un migliore inserimento paesaggistico e mitigazione dell’opera nel contesto circostante ”, la ricorrente ne assume la contraddittorietà con il progetto a base di gara che, in conformità alle previsioni del Codice della Strada, stabilisce che “ il filare monospecifico sarà realizzato con la messa a dimora di esemplari arborei con sviluppo in altezza contenuto ”.
Secondo la prospettazione attorea, poi, l’impiego di alberi di prima grandezza, come proposto dal TI RA, comporterebbe distanze dal ciglio stradale in contrasto con le previsioni di cui all’art. 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (“ Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada ”).
Le censure sono infondate.
L’art. 24 del Disciplinare di gara, recante “ Contenuti e criteri di valutazione dell’offerta tecnica ”, ha previsto per il «criterio A.5» (“ Proposte di miglioramento sotto il profilo funzionale dell'opera in rapporto alla rete viaria comunale ”) che “ La Commissione valuterà le proposte migliorative e integrative che svilupperanno soluzioni di ottimizzazione dell'inserimento dell'opera nel reticolo viario di riferimento sia verso Piacenza lungo la ex S.S. 9 Via Emilia che lungo l'asse d'ingresso a Fidenza dalla S.P. 359 R. La proposta va corredata da computo metrico non estimativo, elaborati grafici ed eventuali schede tecniche ”.
Con riferimento al criterio in questione, quindi, il TI RA ha proposto quanto segue: « In questo paragrafo la IV illustra le proposte migliorative relative all’inserimento dell’infrastruttura di progetto nel contesto viabilistico esistente, soprattutto per quanto riguarda l’ottimizzazione delle intersezioni di progetto a base di gara. Le migliorie proposte hanno l’obbiettivo di: - migliorare il raccordo del tracciato di progetto con la viabilità esistente in termini funzionali e di sicurezza stradale; - minimizzare le interferenze delle intersezioni stradali di progetto con gli esercizi commerciali e le essenze arboree esistenti; - considerare i possibili sviluppi futuri della rete viabilistica e ciclopedonale dei comuni interessati e, di conseguenza, l’eventuale raccordo con la viabilità di progetto. Tali obbiettivi vengono perseguiti mediante la ridefinizione delle geometrie delle intersezioni stradali tra il tracciato di progetto e la SS9 e la via Trieste. ROTATORIA VIA ILLICA – SS9 La rotatoria di progetto a base di gara corrisponde ad una mini-rotatoria di diametro esterno pari a 24 m (banchine escluse) caratterizzata da quattro rami. Tale rotatoria presenta una serie di criticità evidenziate dai pareri emessi in fase di conferenza dei servizi che riguardano principalmente l’interferenza dell’intersezione di progetto con il distributore carburanti situato sul lato sud-ovest della SS9 e con un cedro libanese che, secondo le planimetrie di progetto, dovrà essere rimosso in quanto ricadente all’interno della nuova sede stradale. La IV ha ridefinito l’intersezione mantenendone la configurazione a rotatoria ed il relativo diametro esterno, ma spostandone il centro ed i relativi rami di accesso a nord-est rispetto alla configurazione di progetto. Come si evince dalla planimetria allegata e dall’immagine sovrastante, la configurazione proposta dalla IV non comporta l’occupazione dell’area del distributore carburanti destinata al parcheggio in prossimità dell’aiuola e mantiene il franco di uscita del distributore stesso sostanzialmente inalterato. Inoltre, tra la corona rotatoria ed il percorso ciclopedonale posto sul lato sud-ovest dell’intersezione verrà realizzata un’area a verde all’interno della quale è previsto il mantenimento del cedro libanese. Al fine di garantire il maggior distanziamento possibile della rotatoria dagli accessi attigui, la IV realizzerà un nuovo cancello di accesso al fabbricato situato sul lato nord della SS9 e ridefinirà i percorsi ciclopedonali, sul medesimo lato, in modo tale da garantire la continuità ed il raccordo in sicurezza con gli itinerari ciclabili esistenti in direzione Piacenza. Dal punto di vista funzionale, l’intersezione proposta presenta significative migliorie in termini di sicurezza stradale in quanto verrà realizzata in asse con la SS9, con conseguente aumento della deflessione delle traiettorie all’interno della rotatoria corrispondenti ad una diminuzione delle velocità. Il Rapporto di Sintesi “Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle intersezioni stradali” suggerisce valori del raggio di deflessione sensibilmente inferiori al limite massimo di 100 m. A differenza di quanto previsto nel progetto a base di gara, la configurazione dell’intersezione proposta soddisfa pienamente la suddetta prescrizione normativa. ROTATORIA VIA ILLICA – VIA TRIESTE. La rotatoria di progetto a base di gara corrisponde ad una rotatoria compatta di diametro esterno pari a 34,00 m, caratterizzata da quattro rami, uno dei quali (ramo sud) rappresenta l’innesto ad una viabilità di futura realizzazione non oggetto del presente appalto. La rotatoria non presenta particolari criticità, ma non considera l’intervento di futura realizzazione, approvato dal Comune di Fidenza, inerente alla riqualificazione dell’intersezione stradale tra via Trieste e via A. Vespucci. Tale intervento prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale sul lato nord di via Trieste in corrispondenza dell’area attigua all’intersezione stessa. La IV prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale che colleghi i due interventi. Il ramo Est della rotatoria nella configurazione del progetto a base di gara si raccorda con la viabilità esistente in prossimità del sovrappasso ferroviario sulla SP359R (via Trieste) e non presenta lo spazio sufficiente alla realizzazione del suddetto percorso ciclopedonale. La IV propone una nuova configurazione dell’intersezione a rotatoria tale da sfruttare la totalità dello spazio compreso tra le spalle del sovrappasso ferroviario mediante l’intubamento parziale del fosso esistente sul lato sud di via Trieste. Tale soluzione consente lo spostamento dell’asse di progetto e della sede stradale, anch’esso verso sud, e la creazione dello spazio necessario per la realizzazione di un percorso ciclopedonale a raso, opportunamente separato dalla sede stradale con cordolo rialzato. Come si evince dalla planimetria allegata e dall’immagine a lato, verrà realizzato un attraversamento protetto in corrispondenza dell’isola spartitraffico del ramo nord per permettere il raccordo tra la viabilità ciclopedonale di progetto ed il collegamento verso l’intersezione di via A. Vespucci sopra descritto. Inoltre, verrà realizzato un secondo attraversamento protetto sul ramo est di collegamento al marciapiede da realizzare sul lato sud di Via Trieste. Tale marciapiede proposto dalla IV ha la duplice funzionalità di consentire eventuali collegamenti alla viabilità pedonale di futura realizzazione all’interno dell’area comunale del Comune di Fidenza e di rappresentare un elemento di svio e di protezione del traffico veicolare rispetto alla spalla sud del sovrappasso ferroviario. La soluzione proposta prevede, inoltre, la realizzazione dell’accesso del ramo ovest della rotatoria a due corsie dimensionate secondo le prescrizioni del DM 19.04.06 e il conseguente aumento della corsia della corona rotatoria a 8,50 m senza compromettere le verifiche di deflessione, abbondantemente soddisfatte. Tale soluzione comporta l’aumento della capacità della rotatoria di progetto e favorisce il deflusso del traffico veicolare proveniente da Salsomaggiore e diretto verso nord tramite il prolungamento di via Illica oggetto dell’appalto che, come indicato negli elaborati di PFTE, ha come fine principale quello di by-passare e decongestionare il centro abitato di Fidenza ad est della linea ferroviaria ».
Tale proposta di miglioria è stata positivamente valutata nel verbale n. 5 del 27 dicembre 2025, in cui il Presidente della Commissione giudicatrice ha attribuito 10 punti con la seguente valutazione: “ Proposta che agisce sulla connessione ciclopedonale di completamento della rete urbana verso l’area di intervento (prolungamento di via Trieste). Aspetto questo da valutare in modo fortemente positivo in quanto contribuisce all’inserimento dell’opera nel sistema urbano ”; il Commissario Arcangelo Menna ha attribuito 9,5 punti con la seguente motivazione: “ Molto positiva la miglioria che riguarda la realizzazione di un percorso ciclo pedonale che collega la rotatoria nell'intersezione con via Trieste e la nuova rotatoria tra via Trieste e via Vespucci permettendo il collegamento con i percorsi pedonabili ciclabili esistenti e di nuova realizzazione conformemente a quanto richiesto dal criterio. Proposta che si piazza nella fascia dell'eccellenza ”; e il Commissario Ilaria Basuino ha attribuito 9,5 punti con la seguente motivazione: “ Il concorrente propone la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclopedonale ubicato tra la rotatoria di via Vespucci, di futura realizzazione, e la nuova rotatoria di progetto sulla SP359R. Proposta valutata positivamente in relazione all'inserimento dell'opera nel reticolo viario di riferimento ”.
Orbene, come è noto, nell'ambito di una procedura di gara ad evidenza pubblica, la valutazione delle offerte tecniche rappresenta l'espressione di un'ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, con conseguente insindacabilità nel merito delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, qualora non risultino inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (così, ex multis , Consiglio di Stato, sez. V, 18 dicembre 2024 n. 10195), vizi che non risultano sussistere nel caso di specie.
Non sono persuasive le deduzioni di parte ricorrente, con riferimento alla contestata realizzazione del tratto di pista ciclopedonale, dal momento che: i ) la rotatoria tra via Vespucci e via Trieste a Fidenza non è “un futuro ipotetico intervento”, ma, come indicato dal Comune resistente, un’opera di urbanizzazione prevista nella scheda di comparto del PSC n. 37, di cui al POC stralcio con valore di PUA, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 27 dicembre 2023 n. 60, per la quale è già stata sottoscritta la relativa convenzione urbanistica, è già stato rilasciato il permesso di costruire per le opere di urbanizzazione ed è già stata fornita la garanzia fideiussoria a copertura integrale dei relativi costi, ragion per cui la proposta migliorativa non necessita dell’acquisizione di nuove autorizzazioni, né la modifica del quadro autorizzativo; ii ) l’area in questione, per la quale il Comune ha già dichiarato la pubblica utilità, è di proprietà di RF e sarà oggetto di accordo di cessione; iii ) la progettazione dell'opera avviene su un asse viario che si sviluppa interamente all'interno del centro abitato del Comune di Fidenza, e che, quindi, coerentemente alle previsioni di cui all’art. 2, comma 7, del Codice della Strada, risulta a tutti gli effetti rientrante nella viabilità comunale.
Quanto alla traslazione della rotatoria, nessuno dei giudizi formulati dal Presidente e dai Commissari nel verbale n. 5 del 27 dicembre 2025 prende in considerazione tale miglioria, ragion per cui devono ritenersi irrilevanti le censure articolate dalla ricorrente che, anche ove fondate, comunque non potrebbero in alcun modo incidere sul punteggio attribuito per il «criterio A.5».
Circa il punteggio per il «criterio A.3» (“ Proposte di miglioramento dell’inserimento ambientale e paesaggistico dell’opera ”), l’art. 24 del Disciplinare di gara ha previsto che “ La Commissione valuterà le proposte migliorative e integrative sul piano delle tecnologie utilizzate, dei materiali e delle finiture relative alle componenti progettuali che più incidono sull'inserimento dell'intervento in contesto urbanizzato ed all'ingresso dell'area tutelata del Parco dello Stirone. La proposta va corredata da computo metrico non estimativo, elaborati grafici ed eventuali schede tecniche ”.
Con riferimento al criterio in questione, quindi, il TI RA ha proposto quanto segue: “ In questo paragrafo la IV proposte migliorative e integrative sul piano delle tecnologie utilizzate, dei materiali e delle finiture relative alle componenti progettuali che più incidono sull'inserimento dell'intervento in contesto urbanizzato ed all'ingresso dell'area tutelata del Parco dello Stirone. TINTEGGIO DEL MURO DI SOSTEGNO A LATO DEL RILEVATO FERROVIARIO E DELLE NUOVE BARRIERE FONOASSORBENTI. Al fine di un inserimento armonioso nel contesto, si propone che il nuovo muro in cls a sostegno del rilevato ferroviario che corre parallelamente a via Illica, debba essere colorato in impasto di idropittura a base di resine silossaniche in dispersione acquosa, con cromie che ne migliorino l’impatto visivo (ad es. colori delle terre nella gamma degli ocra), evitando il colore grigio cemento. La medesima miglioria viene proposta anche per le nuove barriere fonoassorbenti, le quali dovranno essere in cromie adeguate (es. color legno o simili). Infine, le scossaline dovranno essere in rame anziché in alluminio. FILARE ALBERATO NUOVO ASSE STRADALE. La IV propone, lungo l'asse dove è previsto il filare alberato, dei tratti abbinati a siepe arbustive naturaliformi per migliorare la funzionalità ecologica dell’opera. In particolare, si propongono dei tratti con discontinuità in corrispondenza degli ecodotti e sottopassi. Le siepi in alternanza con il filare alberato devono essere piuttosto dense ed avere al proprio interno delle recinzioni e sistemi deflettori che convogliano gli animali (in particolare piccoli mammiferi, anfibi e rettili). Si propone di analizzare la corretta posizione di tali discontinuità, dato che vanno collocate in punti strategici visto che nel lato opposto corre il rilevato ferroviario. Inoltre, la IV propone di utilizzare alberature più grandi o comunque che possano raggiungere una altezza superiore a quelle proposte in progetto (querce, pioppi, tigli, ecc.), allo scopo di avere un migliore inserimento paesaggistico e mitigazione dell’opera nel contesto circostante (...)”.
Tale proposta di miglioria è stata positivamente valutata nel verbale n. 5 del 27 dicembre 2025, in cui il Presidente della Commissione ha attribuito 7,5 punti con la seguente valutazione: “ Proposta articolata di cui si sottolinea favorevolmente il tinteggio del muro e dei pannelli fonoassorbenti così come previsti in progetto, il completamento degli interventi sui corridoi ecologici, il miglioramento della vasca di laminazione e la sua caratterizzazione come zona umida così come proposto anche nella valutazione dell’ente Parco ”; il Commissario Arcangelo Menna ha attribuito il punteggio di 8 con la seguente motivazione: “ La proposta prevede numerosi interventi migliorativi (tinteggio del muro di sostegno a lato del rilevato ferroviario e delle nuove barriere fonoassorbenti, filare alberato nuovo asse stradale, corridoi ecologici, espansione della vasca di laminazione e creazione di una zona umida ed indagini floristiche in coerenza alle valutazioni dell'Ente Parco )”; e il Commissario Ilaria Basuino ha attribuito il punteggio di 8 motivato nei seguenti termini: “ La proposta risulta ben articolata e coerentemente sviluppata in relazione al contesto in cui è inserita. Si valuta molto positivamente l'espansione della vasca di laminazione e le indagini floristiche propedeutiche all'individuazione delle specie autoctone per la successiva pianificazione delle specie da impiegare ”.
Orbene, si tratta ancora una volta di una valutazione dell’offerta espressione dell’ampia discrezionalità tecnica della Commissione giudicatrice, le cui risultanze non sono sindacabili in sede giudiziale, se non nei casi di macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (così, ex multis , Consiglio di Stato, sez. V, del 18 dicembre 2024 n. 10195), vizi che non risultano sussistere nel caso di specie.
Non sono persuasive le deduzioni con cui parte ricorrente sostiene che il TI RA avrebbe dovuto ottenere zero punti, perché avrebbe proposto una modalità di tinteggio (idropittura) diversa da quella (in impasto) indicata nelle prescrizioni del parere emesso dalla locale Soprintendenza nell’ambito della Conferenza di servizi, in quanto la realizzazione del muro di sostegno a lato del rilevato ferroviario e delle nuove barriere fonoassorbenti è prevista in un’area non soggetta a “vincolo” e, come tale, non interessata dalla cogenza del parere soprintendentizio. Come documentato, infatti, dal Comune resistente, nella relazione paesaggistica (doc. n. 21 del deposito del Comune del 9 febbraio 2026) è indicata “ con un tratto rosso la parte soggetta ad autorizzazione paesaggistica ed in blu la parte non soggetta ”, e l’area in cui è prevista la tinteggiatura del muro di sostegno si colloca all’esterno del perimetro di tutela del “ Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano ”.
Non colgono nel segno neanche le censure con cui la ricorrente contesta la proposta di miglioria del filare alberato lungo il nuovo asse stradale, rilevandone la difformità rispetto a quanto indicato nel progetto di gara.
La proposta del TI RA di realizzare un’alternanza tra siepe arbustive naturaliformi e il filare alberato è finalizzata a migliorare la funzionalità ecologica dell’opera, con l’ulteriore previsione di recinzioni e sistemi deflettori che convogliano gli animali (in particolare piccoli mammiferi, anfibi e rettili). Tale proposta non può aprioristicamente ritenersi in contrasto con le previsioni contenute nella Relazione paesaggistica, in quanto, da un lato, non determinano in automatico la creazione di “ macchie dense di vegetazione lungo il tracciato ”, dall’altro lato, la proposta “alternanza” tra siepi arbustive naturaliformi e il filare alberato è tale da non creare ostacoli alla visibilità degli utenti della strada; e, in ogni caso, la offerente precisa che “ Si propone di analizzare la corretta posizione di tali discontinuità, dato che vanno collocate in punti strategici visto che nel lato opposto corre il rilevato ferroviario ”.
È infine priva di pregio la censura con cui parte ricorrente rileva il contrasto tra la proposta di utilizzare “ alberature più grandi o comunque che possano raggiungere una altezza superiore a quelle proposte in progetto (querce, pioppi, tigli, ecc...), allo scopo di avere un migliore inserimento paesaggistico e mitigazione dell’opera nel contesto circostante ” con il progetto a base di gara che stabilisce che “ il filare monospecifico sarà realizzato con la messa a dimora di esemplari arborei con sviluppo in altezza contenuto ”, trattandosi di specifico aspetto al quale, dai giudizi espressi, non risulta data rilevanza e che ben può essere rimodulato nella fase esecutiva dei lavori.
Né, poi, l’impiego di alberi di prima grandezza, come proposto dal TI RA, comporterebbe distanze dal ciglio stradale in violazione delle previsioni di cui all’art. 26 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada. Invero, l’art. 26 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (“ Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada ”) disciplina le “ Fasce di rispetto fuori dai centri abitati ” ed è quindi inconferente al caso di specie, in cui il filare alberato del nuovo asse stradale è collocato all’interno del centro abitato.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il primo motivo di ricorso è infondato.
II. “ Violazione degli artt. 1, 2, 5 del D.lgs. 36/2023 e dell’art. 97 Cost. / Eccesso di potere per falso supposto di fatto, sviamento / Violazione della legge di gara e dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica (art. 24 del disciplinare di gara) nonché delle prescrizioni di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica a base di gara / Carenza di istruttoria e difetto di motivazione ”.
La ricorrente sostiene che il TI RA, proponendo la realizzazione della pista ciclabile, nulla avrebbe rilevato a proposito dell’indisponibilità delle aree sulle quali la detta miglioria doveva essere realizzata e sull’eventuale impegno ad acquisire o far acquisire la proprietà delle stesse.
Lamenta che, in siffatto modo, non avrebbe fornito alla Commissione giudicatrice gli elementi necessari per effettuare una adeguata valutazione, con ciò violando i principi di risultato, di concorrenza, di buon andamento, di accesso al mercato, di imparzialità, di non discriminazione e di pubblicità.
Il motivo è infondato, per quanto già esposto nello scrutinio del primo motivo di ricorso, essendo stato chiarito come l’area in questione, per la quale il Comune di Fidenza ha già dichiarato la pubblica utilità, è di proprietà di RF (destinata a verde pubblico), con cui l’Amministrazione comunale ha in corso la ricerca di un’intesa per definire un accordo di cessione.
III. “ Ulteriore violazione degli artt. 107, 108 ss. del D.lgs. 36/2023 / Violazione della legge di gara e dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica (art. 24 del disciplinare di gara) nonché delle prescrizioni di cui al progetto di fattibilità tecnica ed economica a base di gara (compresi i pareri resi dalle Amministrazioni competenti e la relazione paesaggistica) / Eccesso di potere per falso supposto di fatto, sviamento, contraddittorietà manifesta / Carenza di istruttoria e difetto di motivazione / Violazione dei principi generali di cui agli artt. 1, 3 ss. del D.lgs. 36/2023 / Eccesso di potere per disparità di trattamento ”.
Con il terzo motivo di diritto, la ricorrente contesta la valutazione delle offerte tecniche da parte della Commissione di gara, ritenendo che sia stata sopravvalutata l’offerta del TI RA e, viceversa, sottovalutata la propria.
In particolare, la ricorrente:
- con riferimento al criterio “ A.1 – Ottimizzazione della sottofondazione stradale ”, contesta il fatto che il TI RA abbia ottenuto il massimo punteggio pur non avendo presentato la verifica dei cedimenti ammessi, espressamente richiesta dalla lex specialis e imprescindibile per la corretta progettazione della sottofondazione stradale; aggiunge, poi, di avere essa proposto la realizzazione di uno strato di fondazione stradale in materiale cementato di spessore complessivo pari a 40 cm., vale a dire quattro volte superiore allo spessore di 10 cm. previsto dalla proposta di TI RA, e il miglioramento dell’interfaccia alla base del rilevato stradale sull’intera superficie di progetto, ma - nonostante tali elementi, oggettivi e misurabili - il raggruppamento controinteressato ha immotivatamente ottenuto il punteggio massimo per il criterio di riferimento, mentre la propria offerta è stata penalizzata, in ragione della proposta “ del consolidamento del piano di posa del rilevato mediante stabilizzazione in sito a calce, motivando tale valutazione negativa, secondo quanto risulta dai verbali, sulla base delle caratteristiche geomorfologiche del terreno (presenza, in alcuni tratti, di livelli di falda a quota superficiale) e della presunta maggiore produzione di terre di scavo e di rifiuti derivanti dall’intervento proposto ”;
- con riferimento al criterio “ A.2 – Ottimizzazione della sovrastruttura stradale ”, la ricorrente contesta l’erroneità delle valutazioni della Commissione, in ragione del fatto che il TI RA ha preso il punteggio massimo, pur non avendo formulato, in offerta, delle proposte migliorative apprezzabili in relazione agli aspetti oggetto di valutazione, e in particolare i ) per quanto riguarda la “durabilità del pacchetto stradale”, il numero di passaggi equivalenti della pavimentazione offerta è pari a 43.544.162, cifra particolarmente bassa, in confronto a quanto indicato nella propria (ove sono indicati 796.929.000 passaggi), ii ) in relazione al contenimento delle emissioni sonore, il TI RA ha offerto uno strato d’usura fonoassorbente con asfalto SMA modificato con polverino di gomma, soluzione tecnicamente non classificabile come pavimentazione fonoassorbente e non in grado di garantire abbattimenti acustici significativi, iii ) nella motivazione riguardante l’offerta avversaria, la Commissione ha valorizzato l’utilizzo di asfalto “tiepido” per abbassare le temperature di produzione, mentre tale elemento afferisce ad aspetti di natura ambientale che nulla hanno a che vedere con la “consistenza” della sovrastruttura stradale, iv ) si registrano incongruenze nelle valutazioni dei commissari, dal momento che “ il Commissario 2 ha assegnato lo stesso punteggio (coefficiente 0,85, vale a dire punti 12,75) al TI RA e a BO Spa benché la proposta del primo sia stata giudicata buona e quella della seconda ottima ”;
- con riferimento al criterio “ A.3 – Proposte di miglioramento dell’inserimento ambientale e paesaggistico dell’opera ”, la ricorrente contesta le valutazioni della Commissione ritenendo sopravvalutata l’offerta avversaria e penalizzata la propria, precisando, infatti, che il TI RA propone solamente 4 migliorie, con interventi di modesta entità e privi di informazioni di dettaglio che consentano la corretta valutazione della miglioria, mentre BO s.p.a. ha offerto, in termini quantitativi e qualitativi, un’offerta oggettivamente migliore, con opere concepite in modo organico, la realizzazione di opere complementari e la trasformazione dell’intera area compresa tra il parcheggio e la vasca di laminazione in un’oasi faunistica;
- con riferimento al criterio “ A.4 – Ottimizzazione della gestione e regimentazione idraulica ”, la ricorrente contesta le valutazioni della Commissione evidenziando come il TI RA abbia ottenuto il punteggio massimo, pur proponendo, per tale criterio, la realizzazione di un rilevato arginale provvisorio;
- con riferimento al criterio “ A.5 – Proposte di miglioramento sotto il profilo funzionale dell'opera in rapporto alla rete viaria comunale ”, la ricorrente lamenta l’erroneo giudizio della Commissione, per quanto già evidenziato nel primo motivo di ricorso;
- con riferimento al criterio “ B.1 – Struttura tecnico-operativa destinata all’esecuzione dei lavori ”, la ricorrente contesta le valutazioni della Commissione, sostenendo che per tale criterio il TI RA avrebbe dovuto ottenere zero punti, posto che non ha prodotto alcun organigramma di commessa;
- con riferimento al criterio “ B.2 – Organizzazione delle fasi esecutive di costruzione del muro di contenimento del rilevato ferroviario ”, la ricorrente imputa alla Commissione di non aver tenuto conto della circostanza che l’offerta avversaria avrebbe dovuto ottenere zero punti, dal momento che il TI RA non ha presentato né il cronoprogramma né le proposte di limitazione dei tempi di realizzazione del manufatto;
- con riferimento al criterio “ D.1 – Offerta di gestione informativa BIM ”, per il quale la Commissione doveva valutare la coerenza della proposta di gestione informativa al Capitolato Informativo a base di gara - in ragione della previsione che “ sarà valutata positivamente la presenza di figure certificate secondo la UNI 11337-7 per la gestione, coordinamento e modellazione delle informazioni ” -, la ricorrente contesta il punteggio attribuito al TI RA, che ha offerto 3 figure, senza tuttavia allegare i curricula necessari a verificare l’effettiva esperienza delle stesse, mentre BO s.p.a. ha offerto 11 figure, producendo i rispettivi curricula .
Le varie doglianze sono infondate.
Anche per tale motivo di ricorso occorre sottolineare che, nell'ambito di una procedura di gara ad evidenza pubblica, la valutazione delle offerte tecniche rappresenta l'espressione di un'ampia discrezionalità della stazione appaltante, con conseguente insindacabilità delle valutazioni e dei punteggi attribuiti dalla commissione, qualora non risultino inficiate da macroscopici errori di fatto, da illogicità o da irragionevolezza manifesta (così, ex multis , Consiglio di Stato, sez. V, del 18 dicembre 2024 n. 10195), vizi che non risultano sussistere nel caso di specie.
Quanto al criterio “ A.1 – Ottimizzazione della sottofondazione stradale ”, la miglioria proposta dal TI RA prevede l’incremento dello spessore della sottofondazione stradale, uniformandolo a quello della porzione di strada che viene generata nello stesso tratto, con la realizzazione del nuovo muro di contenimento del rilevato ferroviario. Come efficacemente dedotto dalla difesa comunale, si tratta di una proposta migliorativa che incide positivamente sulle caratteristiche meccaniche della sottofondazione stradale e sugli impatti ambientali, indicatori che il «criterio A.1» si proponeva di valorizzare, atteso che la miglioria consente di ottenere un “incremento delle caratteristiche meccaniche della sottofondazione stradale” grazie alla previsione di una soluzione più prestante (misto cementato come da Capitolato ANAS), alla sostituzione del geotessuto - geogriglia con geotessile e geogriglia biassiale (con caratteristiche, anche in questo caso, decisamente più prestanti) e alla realizzazione di un pacchetto di sottofondazione stradale uniforme anche nel tratto di viabilità esistente, in cui il progetto posto a base di gara si limitava alla sostituzione degli strati in conglomerato bituminoso.
Quanto al criterio “ A.2 – Ottimizzazione della sovrastruttura stradale ”, il Collegio valuta plausibile la prospettazione della difesa comunale, che giustifica il punteggio superiore conseguito dal TI RA sulla scorta del rilievo che la tecnologia a tiepido, proposta per la modalità di posa del conglomerato bituminoso, consente di effettuare questa tipologia di lavorazioni anche in periodi dell’anno caratterizzati da temperature più basse, oltre a rendere il cantiere più flessibile nel corso delle lavorazioni.
Circa la “durabilità del pacchetto stradale”, l’indicazione del numero di passaggi equivalenti della pavimentazione offerta è una stima previsionale del numero totale di passaggi di assi standard di dato peso che la pavimentazione è in grado di sopportare prima di decadere a un livello di funzionalità considerato inaccettabile. Orbene, la ricorrente assume ingiustificatamente ignorato il maggior numero di “passaggi equivalenti” indicato nella propria offerta, senza tuttavia nulla indicare in ordine al metodo empirico-statistico utilizzato per la verifica delle pavimentazioni stradali, elemento in grado di condizionare le risultanze della stima previsionale; non risulta, invero, neanche chiarito se la suddetta stima previsionale sia stata condotta dalla ricorrente e dalla controinteressata sulla base i) del medesimo “periodo di analisi”, inteso come il numero di anni durante il quale la pavimentazione deve assicurare, attraverso normali operazioni di manutenzione, condizioni di funzionalità superiori allo stato limite, ii) del medesimo “indicatore PSI”, cioè il livello minimo di funzionalità della sovrastruttura ritenuto accettabile, iii) della medesima “affidabilità”, quale previsione di tenuta della sovrastruttura stradale con normali operazioni di manutenzione.
È meramente assertiva, poi, l’affermazione secondo cui, in relazione al contenimento delle emissioni sonore, la soluzione offerta dal TI RA (strato d’usura fonoassorbente con asfalto SMA modificato con polverino di gomma) sarebbe una soluzione tecnicamente non classificabile come pavimentazione fonoassorbente e non in grado di garantire abbattimenti acustici significativi.
Quanto, infine, alla circostanza che “ il Commissario 2 ha assegnato lo stesso punteggio (coefficiente 0,85, vale a dire punti 12,75) al TI RA e a BO Spa benché la proposta del primo sia stata giudicata buona e quella della seconda ottima ”, ben può trattarsi di un mero errore materiale, che non incide sulla validità del giudizio espresso, anche in considerazione della positiva valutazione di entrambe le proposte da parte di tutti i commissari.
Risulta, poi, non irragionevole l’attribuzione al TI RA di un punteggio maggiore per il criterio “ A.3 – Proposte di miglioramento dell’inserimento ambientale e paesaggistico dell’opera ”, in ragione del fatto che, come già precisato, tale proposta di miglioria è stata positivamente valutata nel verbale n. 5 del 27 dicembre 2025, in cui il Presidente della Commissione ha attribuito 7,5 punti (“ Proposta articolata di cui si sottolinea favorevolmente il tinteggio del muro e dei pannelli fonoassorbenti così come previsti in progetto, il completamento degli interventi sui corridoi ecologici, il miglioramento della vasca di laminazione e la sua caratterizzazione come zona umida così come proposto anche nella valutazione dell’ente Parco ”), il Commissario Arcangelo Menna ha attribuito il punteggio di 8 (“ La proposta prevede numerosi interventi migliorativi (tinteggio del muro di sostegno a lato del rilevato ferroviario e delle nuove barriere fonoassorbenti, filare alberato nuovo asse stradale, corridoi ecologici, espansione della vasca di laminazione e creazione di una zona umida ed indagini floristiche in coerenza alle valutazioni dell'Ente Parco) ”) e il Commissario Ilaria Basuino ha attribuito il punteggio di 8 (“ La proposta risulta ben articolata e coerentemente sviluppata in relazione al contesto in cui è inserita. Si valuta molto positivamente l'espansione della vasca di laminazione e le indagini floristiche propedeutiche all'individuazione delle specie autoctone per la successiva pianificazione delle specie da impiegare ”), risultando valorizzate migliorie che devono apprezzarsi sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo.
Anche, con riferimento al criterio “ A.4 – Ottimizzazione della gestione e regimentazione idraulica ”, risulta non manifestamente irragionevole l’attribuzione di un punteggio elevato al TI RA, tenuto conto della valutazione del Presidente della Commissione (“ Da valutare positivamente il miglioramento della tubazione del diametro 1000, l’automazione della chiavica e l’aumento della superficie di laminazione. Si prende atto della disponibilità alla redazione di studio per la previsione dimensionamento di un argine provvisorio nella fase in cui si starà operando per la realizzazione della soluzione finale prevista in progetto ”), di quella del Commissario Arcangelo Menna (“ Il concorrente presenta diverse proposte riguardo alla gestione della regimentazione idraulica. Tutte accoglibili. Interessante la disponibilità alla redazione uno studio di dettaglio e la realizzazione di un modello idraulico bidimensionale per il dimensionamento e la progettazione di un rilevato arginale provvisorio a protezione sia dell’area di cantiere che dell’abitato di Fidenza. Proposta ottima ”) e di quella del Commissario Ilaria Basuino (“ Le migliorie proposte appaiono adeguate a quanto richiesto. Da valutarsi molto positivamente l'aumento della superficie del laghetto di laminazione al fine di mitigare il rischio idraulico e la realizzazione di un rilevato arginale provvisorio a protezione in fase di cantiere ”), che spiegano in modo adeguato i motivi che ne sono alla base.
Quanto al criterio “ A.5 – Proposte di miglioramento sotto il profilo funzionale dell'opera in rapporto alla rete viaria comunale ”, per ragioni di economia processuale si rinvia a quanto già argomentato in sede di scrutinio del primo motivo di ricorso.
Quanto al criterio “ B.1 – Struttura tecnico-operativa destinata all’esecuzione dei lavori ”, non persuade la tesi di parte ricorrente, in quanto il TI RA non ha conseguito il punteggio più alto (attribuito a Parente Costruzioni s.r.l.) proprio in ragione del fatto che “ Il concorrente articola in modo puntuale le attività richieste dal criterio delineando modalità organizzativa di ogni singola fase ma non declina le figure specifiche per ogni singola attività e i relativi curriculum non sono così riconducibili alle figure che interverranno in cantiere ” (valutazione del Presidente della Commissione), che “ Il concorrente descrive in modo puntuale i requisiti richiesti per la valutazione dell'organigramma ma non indica nella struttura tecnico operativa i nominativi delle figure professionali che ne faranno parte . Proposta comunque sufficiente ” (valutazione del Commissario Arcangelo Menna) e che “(...) Il concorrente elenca i nominativi di tutte le figure professionali a disposizione ma non individua con precisione le singole figure professionali richieste dal criterio che saranno messe in campo durante l'esecuzione dell'appalto ” (valutazione del Commissario Ilaria Basuino).
Analogo discorso vale per il criterio “ B.2 – Organizzazione delle fasi esecutive di costruzione del muro di contenimento del rilevato ferroviario ”, per il quale il TI RA non ha conseguito il punteggio più alto (ottenuto questa volta da BO s.p.a.), evidentemente in ragione della mancata presentazione del cronoprogramma , come rilevato da tutti i membri della Commissione, e per il criterio “ D.1 – Offerta di gestione informativa BIM ”, per il quale il TI RA non ha conseguito il punteggio più alto, ottenuto anche questa volta da BO s.p.a.
IV. “ Eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione / Illogicità manifesta / Sviamento / Violazione dei principi generali di cui agli artt. 1 ss. del D.lgs. 36/2023 ”.
La ricorrente contesta la legittimità delle valutazioni fatte da parte della Commissione giudicatrice sotto il profilo strettamente temporale, adducendo che la propria proposta sarebbe stata esaminata in circa sole due ore.
Il motivo è infondato.
Come eccepito e puntualmente documentato dalla difesa comunale, infatti, dal verbale del 22 dicembre 2025 (doc. n. 10 del deposito del Comune del 9 febbraio 2026) risulta che l’esame della proposta di BO s.p.a. è durato per tutta la riunione, mentre le altre proposte sono state esaminate nelle due sedute successive (cfr. doc. 11 e doc. 12 del Comune del 9 febbraio 2026).
In ogni caso, osserva il Collegio, la correttezza delle operazioni di vaglio delle offerte non può misurarsi sulla scorta del tempo impiegato per l’analisi della singola proposta, trattandosi di un parametro condizionato da un serie di variabili non ponderabili in base ad un giudizio ex ante , da cui poter inferire la necessità di un lasso temporale minimo.
V. “ In subordine. Violazione degli artt. 71 e 92 ss. D.lgs. 36/2023 / Eccesso di potere per carenza dei presupposti, sviamento / Irragionevolezza manifesta / Difetto di motivazione e carenza di istruttoria / Violazione dei principi generali di cui agli artt. 1 ss. del D.lgs. 36/2023 ”.
Con l’ultimo motivo di diritto, formulato in subordine, la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 71 e 92 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, per non essere stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte, vale a dire il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Il motivo è infondato.
L’art. 71 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36 prevede, al comma 2, che “ Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84. Le offerte sono accompagnate dalle informazioni richieste dalla stazione appaltante ”, ponendo, quindi, come regola generale per la ricezione delle offerte il termine minimo di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. A tale regola è però possibile derogare, ai sensi del comma 3 dell’art. 71, secondo cui “ Le stazioni appaltanti possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'articolo 84, se per ragioni di urgenza, specificamente motivate, il termine minimo stabilito dal comma 2 del presente articolo non può essere rispettato ”.
Orbene, nel caso di specie le ragioni che hanno indotto la Stazione appaltante a derogare al termine generale risultano efficacemente esplicitate nella determinazione dirigenziale n. 1034 del 20 novembre 2025, con l’indicazione che “ ai sensi dell'articolo 71 comma 3 del D.Lgs 36-2023 e s.m.i. il termine di ricezione delle offerte è fissato in 20 giorni dalla data di pubblicazione del bando in considerazione dei termini entro i quali occorre procedere alla consegna della attività, in coerenza con i tempi di esigibilità ed erogazione da parte della Regione Emilia Romagna delle risorse 2025 dei fondi per lo sviluppo e coesione 2021 – 2027 (FSC) ”.
Ed infatti, come precisato dalla difesa comunale, la Regione Emilia-Romagna, tramite una nota avente ad oggetto “ Ricognizione stato di attuazione interventi e conferma dei cronoprogrammi annuali di esigibilità di spesa ” e inviata a tutti i Comuni beneficiari del finanziamento di cui al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021-2027 (acquisita al protocollo comunale n. 10252 del 26 febbraio 2025), ha ricordato agli enti interessati che “ secondo quanto stabilito dall’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Emilia-Romagna, approvato con DGR 43/2024, all’art. 3 comma 5, il mancato rispetto del piano finanziario di spesa annuale determina il definanziamento dell’Accordo medesimo per un importo corrispondente alla differenza tra la spesa annuale prevista, come indicata nel predetto cronoprogramma, e i pagamenti effettuati ”. Pertanto, al fine di rispettare il piano finanziario di spesa annuale previsto per il Comune di Fidenza, era necessario rendicontare, entro il 31 dicembre 2025, una spesa pari a € 725.000,00, con aggiudicazione della gara.
In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna, Sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, a favore del Comune di Fidenza e in € 5.000,00 (cinquemila/00), oltre accessori di legge, a favore della controinteressata RA s.r.l.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
LO SO, Presidente
Caterina ER, Referendario, Estensore
Paola Pozzani, Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Caterina ER | LO SO |
IL SEGRETARIO