Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia ed il Marocco relativa al reciproco aiuto giudiziario, all'esecuzione delle sentenze e all'estradizione, conclusa a Roma il 12 febbraio 1971.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia ed il Marocco relativa al reciproco aiuto giudiziario, all'esecuzione delle sentenze e all'estradizione, conclusa a Roma il 12 febbraio 1971.