Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 02/04/2026, n. 2209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2209 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02209/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00796/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della NI
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 796 del 2026, proposto da Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della Provincia di Caserta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ruffini, Martina Silvestrini, Benedetto Cesarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Air NI S.p.A., non costituita in giudizio;
nei confronti
TH NC, rappresentato e difeso dall'avvocato Nemo Dardano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la dichiarazione di illegittimità
e l’annullamento del provvedimento 24.12.2025 con il quale IR IA ha rigettato l’istanza di accesso agli atti prot. n. 8446/2025 del 25/11/2025 presentata ai sensi degli artt. 22 e ss. l. 7/8/1990 n. 241, con pec inviata dal ricorrente Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale della provincia di Caserta in data 25/11/2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di TH NC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 la dott.ssa LE VA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 14.01.2026 e depositato il successivo 4.02.2026, la parte ricorrente ha agito avverso il diniego del 24.12.2025 dell’Amministrazione resistente sulla richiesta del 25.11.2025 di rilascio copie delle certificazioni annuali relative ai redditi erogati al dott. TH NC (controinteressato) tra il 2019 e il 2025.
Espone in fatto che la Corte di appello di PO, Sezione lavoro, con sentenza n. 2787/2025 del 14 luglio 2025 ha condannato il Consorzio ricorrente “ alla reintegra di NC TH nel posto di lavoro già occupato al momento del licenziamento del 17 dicembre 2018, nonché al risarcimento del danno in misura pari ad un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto goduta dall’NC al momento il licenziamento, dal recesso e sino a quello dell’effettiva reintegra, dedotto quanto percepito allo stesso nel medesimo periodo del danno derivante da un licenziamento dichiarato illegittimo, una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto goduta dal suddetto dott. NC al momento del licenziamento intimatogli, a far data dal recesso e fino a quello della effettiva reintegra, dedotto quanto percepito dallo stesso nel medesimo periodo per effetto di rapporti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, consulenze, collaborazioni, partecipazioni, rapporti di amministrazione o gestori o per l’esercizio di attività di impresa ”. Il dott. TH NC (controinteressato) ha rinunciato alla reintegra nel posto di lavoro, sicché lo stesso ha diritto al pagamento della suddetta indennità risarcitoria a partire dal 17 dicembre 2018 e fino a tutto il 29 luglio 2025.
Ai fini del calcolo del predetto risarcimento, la parte ricorrente espone di aver più volte richiesto al controinteressato di comunicare e documentare tutte le somme percepite tra il 17 dicembre 2018 e il 29 luglio 2025 per effetto di rapporti di lavoro subordinato, di lavoro autonomo, consulenze, collaborazioni, partecipazioni, rapporti di amministrazione o gestori o per l’esercizio di attività di impresa. Innanzi alla mancata comunicazione di tali dati, la parte ricorrente ha chiesto all’Azienda Regionale Trasporti IR IA, presso cui il controinteressato ha svolto attività lavorativa retribuita (quale amministratore unico e dal 2024 anche quale direttore generale), copie delle certificazioni annuali relative ai redditi erogati al dott. TH NC tra il 2019 e il 2025.
La resistente, con nota del 24.12.2025, ha comunicato il diniego alla predetta richiesta, motivandola in riferimento al carattere privatistico di IR IA S.p.A, alla non riconducibilità ad attività di pubblico interesse dei documenti oggetto della richiesta di accesso, alla tutela della riservatezza dei dati reddituali e fiscali del controinteressato, alla sussistenza di altri canali di approvvigionamento conoscitivo degli atti esperibili dal Consorzio Asi Caserta.
Avverso il predetto provvedimento, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di diritto:
1) Violazione di legge, in particolare dell’art. 22, comma 1, l. 7 agosto 1990, n. 241, dell’art. 2 d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e dell’art. 24 Cost.
Secondo parte ricorrente il diniego sarebbe illegittimo in quanto il fatto che la documentazione richiesta attenga a dati reddituali e fiscali del dott. NC non escluderebbe che le certificazioni fiscali di cui si è chiesta l’ostensione siano state formate da IR IA (società interamente partecipata dalla IN NI) nell’esercizio di un’attività di pubblico interesse e siano pertanto ostensibili a chi vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, in nome dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dell’attività amministrativa. Vi sarebbe, inoltre, una prevalenza delle esigenze di accesso difensivo (riconducibili all’art. 24 Cost.) su quelle di riservatezza, considerate le richieste del controinteressato di esecuzione della sentenza della Corte di Appello, pur in mancanza della comunicazione dei propri dati reddituali.
2) Violazione di legge, in particolare dell’art. 24, comma 6, l. 7 agosto 1990, n. 241 e del d.m. 29 ottobre 1996, n. 603.
L’art. 24, della legge 241/1990 ribadisce, al successivo comma 7, che “ deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ”. Il decreto ministeriale n. 603/1996 non escluderebbe dal diritto di accesso le certificazioni reddituali rilasciate dai sostituti di imposta ai percettori di redditi da lavoro e, comunque, all’art. 5 garantisce espressamente la visione dei documenti “ la cui conoscenza sia necessaria per la cura o la difesa degli interessi giuridicamente rilevanti ”. A fronte del rifiuto del controinteressato di voler dichiarare e documentare alla parte ricorrente i redditi di lavoro dallo stesso percepiti nel richiamato periodo, l’ostensione dei documenti richiesti ad IR IA si rivelerebbe indispensabile, per il Consorzio ricorrente, al fine di poter quantificare con esattezza la somma eventualmente dovuta al dott. NC a titolo di indennità risarcitoria, evitando in tal modo di destinare denaro pubblico a pagamenti non dovuti o ad accantonamenti non necessari.
Tra l’altro la richiesta non assumerebbe neanche carattere generalizzato, posto che sarebbe richiesta una documentazione di un periodo ben determinato (tra il 17 dicembre 2018 e il 29 luglio 2025).
3) Violazione di legge, in particolare dell’art. 24. l. 7 agosto 1990, n. 241 e degli artt. 2 e 3, d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184; falsa applicazione degli artt. 118, 210 e 213 c.p.c.
Sarebbe inconferente e infondata la motivazione del provvedimento di rigetto nella parte in cui l’Amministrazione resistente afferma che gli interessi vantati dalla ricorrente potrebbero essere soddisfatti nell’ambito di un processo civile attraverso gli istituti dell’ispezione (art. 118 c.p.c.), dell’esibizione (art. 218 c.p.c.) e della richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione (art. 213 c.p.c.).
2. Con memoria del 3.03.2026, il controinteressato ha eccepito, preliminarmente, l’inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse, chiedendo, nel merito, il rigetto dello stesso in quanto infondato, con vittoria di spese e condanna per lite temeraria.
3. Alla camera di consiglio del 24 marzo 2026, in vista della quale parte ricorrente e controinteressato hanno depositato memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente deve ritenersi infondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controinteressato per asserita mancanza di interesse della parte ricorrente al momento del deposito dello stesso.
Il controinteressato, invero, assume che al momento del deposito del ricorso (4.02.2026) era già intervenuta la nota dell’Agenzia delle Entrate ( in risposta ad un’altra richiesta di accesso ai medesimi atti riguardanti il controinteressato) che aveva accolto parzialmente l’istanza della ricorrente, consentendo l’ostensione del dato reddituale desumibile dai quadri RC (redditi da lavoro dipendente e assimilati), E/ (redditi da lavoro autonomo) e LM (redditi d’impresa) e riservandosi l’ostensione anche delle certificazioni (CUD/CU). Per cui, secondo il controinteressato, la ricorrente non avrebbe avuto, al momento del deposito del ricorso, interesse alla proposizione dello stesso in quanto già sarebbe stata in possesso delle informazioni richieste.
L’eccezione è infondata.
Indipendentemente da quanto comunicato con nota del 23.01.2026, solo con comunicazione del 4.2.2026 (e, quindi, dopo la scadenza del termine per l’iscrizione a ruolo del giudizio) l’Agenzia delle Entrate ha effettivamente comunicato la volontà di trasmettere i quadri dichiarativi relativi al controinteressato entro il 7.2.2026, trasmettendoli poi effettivamente solo il 6.2.2026 (all. 2 e 2.1 memoria del controinteressato).
Inoltre con la predetta nota del 6.02.2026 sono stati messi a disposizione i dati reddituali sino al 2024 (dichiarazioni dei redditi e CUD 2025 per l’anno di imposta 2024), mentre la ricorrente ha interesse ad ottenere anche la documentazione attestante i redditi percepiti dal Dott. NC da IR IA nel corso dell’anno 2025 e sino al 29.7.2025 (data nella quale lo stesso controinteressato ha rinunciato alla reintegra nel posto di lavoro, maturando il diritto, in forza della richiamata sentenza al pagamento dell’indennità risarcitoria da calcolarsi alla data del 29.7.2025).
Pertanto al momento del deposito del ricorso permaneva l’interesse della ricorrente all’ottenimento dei dati richiesti con l’istanza di accesso e, dunque, il gravame è ammissibile.
3. Nel merito, il ricorso è da respingere.
3.1. La ricorrente si duole del diniego di accesso ai compensi professionali corrisposti dall’amministrazione resistente al controinteressato nella sua qualità di amministratore unico e i correlati adempimenti fiscali.
Tuttavia, Air NI S.p.A. è una società a partecipazione pubblica disciplinata dal d.lgs. n. 175/2016 e, come da consolidata giurisprudenza, l’accesso documentale ex l. n. 241/1990 è esperibile, nei confronti dei dati detenuti dalla stessa, unicamente con riferimento ad atti e documenti afferenti all’esercizio di attività di pubblico interesse “ (e non di quotidiana gestione del contratto di lavoro), ovvero alle prove selettive per l'assunzione del personale, alle progressioni di carriera e a provvedimenti attinenti l'auto-organizzazione degli uffici, quando gli stessi - benché doverosamente ispirati a tutti i principi, di cui all'art. 24 del già citato d.lgs. n. 150 del 2009 - incidano negativamente sugli interessi dei lavoratori, protetti anche in ambito comunitario ” (Consiglio di Stato, Ad. Pl., 28.06.2016, n. 13).
I dati reddituali richiesti dalla ricorrente si pongono, invece, interamente nell’ambito della gestione privatistica del rapporto di lavoro e del relativo trattamento economico tra il controinteressato e l’Amministrazione resistente, e, pertanto, sono sottratti all’acceso, non attenendo all’esercizio di funzioni o attività di rilievo pubblicistico.
4. Alla luce di quanto premesso, dunque, non sussistendo l’illegittimo diniego dell’Amministrazione sull’istanza della ricorrente, il ricorso va respinto.
5. Le spese possono essere compensate, tenuto conto di tutte le circostanze fattuali e del comportamento delle parti (in particolare del controinteressato che, ad oggi, non ha ancora fornito i dati reddituali richiesti dall’Amministrazione necessari per corrispondergli il risarcimento - detratto dell’ aliunde perceptum - riconosciutogli dalla sentenza n. 2787/2025 della Corte di Appello di PO).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della NI (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in PO nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MO PA Di PO, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
LE VA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LE VA | MO PA Di PO |
IL SEGRETARIO