Art. 3.
Entro il 31 dicembre di ogni anno il direttore del museo provvede a trasmettere al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta e sui programmi per l'anno successivo.
Entro il 31 dicembre di ogni anno il direttore del museo provvede a trasmettere al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta e sui programmi per l'anno successivo.