Articolo 1 della Legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2
Articolo 2
Versione
27 febbraio 1963
Art. 1.
L' articolo 56 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
"La Camera dei deputati e' eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati e' di seicentotrenta.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di eta'.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti".
Entrata in vigore il 27 febbraio 1963
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