Articolo 11 della Legge 8 gennaio 1952, n. 6
Articolo 10Articolo 12
Versione
20 febbraio 1952
Art. 11.
La Giunta ha le seguenti funzioni:
a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'art. 2;
c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;
d) provvede su richieste degli interessati, alla liquidazione delle pensioni o del valore capitale corrispondente;
e) decide sui reclami a norma dell'art. 52.
Entrata in vigore il 20 febbraio 1952