Sentenza 5 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 05/02/2026, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00328/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01956/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1956 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, che ha assunto la difesa in proprio ex art. 23 c.p.a. e che ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni di segreteria all’indirizzo di posta elettronica certificata laura.ruzza@ecp.postecert.it
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ufficio VI Ambito Territoriale di Treviso, Istituto Comprensivo Zero Branco, non costituiti in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento per la declaratoria di illegittimità ed il conseguente annullamento
- del provvedimento del 10 ottobre 2025, notificato alla Ricorrente in pari data a mezzo Pec, con il quale la Dirigente scolastica dell’IC Zero Branco, prof.ssa -OMISSIS-, ha respinto l’accesso defensionale ai documenti di cui alle due diverse istanze formulate dalla ricorrente rispettivamente in data 11 settembre 2025 e 18 settembre 2025 ai sensi dell’art. 24 comma 7 L. n. 241/1990;
- di ogni altro provvedimento, connesso, conseguente e presupposto;
nonchè per la declaratoria
del diritto della ricorrente ad avere accesso, attraverso l’acquisizione di copia in carta semplice, alla documentazione richiesta con le suddette istanze presentate rispettivamente in data 11 settembre 2025 e 18 settembre 2025 e per il conseguente ordine di esibizione dei documenti richiesti ex art. 116 c.p.a.
e per la condanna
dell’amministrazione resistente a provvedere in senso pienamente satisfattivo sulle predette istanze, nel termine che verrà assegnato dal TAR, con nomina sin da ora di un Commissario ad acta che si sostituisca all’amministrazione stessa in caso di perdurante inadempimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 il dott. MA PI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente, madre del minore -OMISSIS-, ha formulato in data 11 settembre 2025 e 18 settembre 2025 due distinte istanze di accesso agli atti ai sensi dell'articolo 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990, dirette alla Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo Zero Branco. Con la prima istanza ha chiesto copia dell'integrale fascicolo personale del minore trasmesso nel settembre 2022 dalla Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo -OMISSIS-, comprensivo dei certificati medici a giustificazione delle assenze. Con la seconda istanza ha chiesto copia del registro delle assenze per l'anno scolastico 2025-2026, dei verbali GLO iniziale, intermedio e finale per gli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026, delle pagelle, dei test d'ingresso e delle verifiche scritte per i medesimi periodi, nonché di ogni ulteriore documento contenuto nel fascicolo personale dell'alunno.
Entrambe le istanze sono state motivate con la necessità di esercitare il diritto di difesa nell'ambito del procedimento civile numero RG -OMISSIS-/2024 pendente presso la Corte d'Appello di Roma, Sezione Famiglia e Minori, avente ad oggetto il reclamo avverso il provvedimento di secondo grado che ha confermato la decadenza della responsabilità genitoriale materna e il collocamento del minore presso l'abitazione paterna in Zero Branco. La ricorrente ha specificato che la documentazione scolastica risulta necessaria per dimostrare l'evidente regressione scolastica e l'aggravamento delle condizioni di salute psicofisica del minore, al fine di ottenere la reintegra nella responsabilità genitoriale e il ripristino del collocamento del bambino presso di sé.
Con provvedimento del 10 ottobre 2025, la Dirigente Scolastica ha respinto entrambe le istanze di accesso. Il diniego si fonda su diverse ragioni, tra cui le osservazioni formulate dal controinteressato padre del minore, l'ampia tutela del contraddittorio assicurata alla ricorrente nel giudizio civile pendente in cui ella usufruisce di assistenza tecnico-legale, gli ampi poteri istruttori del giudice civile, la recente consulenza tecnica d'ufficio svolta in quel giudizio anche con riguardo al profilo scolastico, la prevalenza dell'interesse alla riservatezza del minore rispetto all'interesse difensivo fatto valere, e gli elementi di abuso del diritto di accesso rinvenibili nella presentazione di due istanze con oggetto diametralmente opposto.
La ricorrente ha evidenziato come la richiesta di accesso dell'11 settembre 2025 sia derivata dalle indicazioni ricevute dal Dirigente dell'Istituto Comprensivo -OMISSIS-, il quale in data 4 marzo 2025 aveva espressamente indicato che i certificati medici erano stati inseriti nel fascicolo dell'alunno e potevano essere richiesti alla scuola di appartenenza. Quanto alla seconda istanza, la ricorrente ha invece osservato che essa è stata necessariamente formulata dopo l'inizio del nuovo anno scolastico 2025-2026, in quanto la documentazione richiesta non era ancora formata alla data della prima istanza.
Le Amministrazioni intimate non si sono costituite in giudizio.
La causa, infine, è stata chiamata alla Camera di consiglio del 29.01.2026 ed ivi trattenuta in decisione.
Il ricorso va accolto.
La ricorrente ha argomentato e documentato un proprio interesse diretto, concreto e attuale, nonché strumentale alla tutela di una situazione giuridicamente rilevante collegata ai documenti oggetto delle istanze, consistente nell'interesse a difendersi nell'ambito del giudizio civile pendente volto alla reintegra della propria responsabilità genitoriale e al ripristino del collocamento del minore presso di sé.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, per l'accesso ai documenti amministrativi devono sussistere contemporaneamente un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l'accesso, un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l'ostensione e, nelle ipotesi di accesso difensivo, che lo stesso sia necessario per curare o difendere i propri interessi giuridici. Tali situazioni ricorrono nel caso di specie. Nelle istanze di accesso viene specificato che la richiesta trova fondamento nell'esercizio del proprio diritto di difesa nell'ambito del procedimento civile pendente presso la Corte d'Appello di Roma, relativo al reclamo del provvedimento di affidamento al padre e collocamento del figlio minorenne presso l'abitazione paterna.
Il diniego di accesso costituisce eccezione alla regola per cui non può essere disposto oltre i casi in cui risulta espressamente previsto. Nella fattispecie, difettando una specifica preclusione normativa e risultando l'ostensione documentale strumentale alle rappresentate esigenze difensive connesse al richiamato processo civile pendente, la richiesta di accesso, per come formulata dalla ricorrente, avrebbe meritato accoglimento.
Quanto alla prima ragione addotta dall'amministrazione, relativa alle osservazioni formulate dal controinteressato, essa non può essere condivisa. La mancanza del consenso da parte dei soggetti controinteressati non può essere assunta legittimamente quale fondamento del diniego di accesso agli atti, atteso che la normativa in materia rimette sempre all'amministrazione destinataria della richiesta il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l'opposizione eventualmente manifestata dai controinteressati.
Quanto alla ragione del diniego relativa all'ampia tutela del contraddittorio assicurata alla ricorrente nel giudizio civile e agli ampi poteri istruttori del giudice, essa contrasta con il consolidato orientamento giurisprudenziale espresso dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, la quale ha chiarito che l'accesso documentale difensivo può essere esercitato indipendentemente dalla previsione e dall'esercizio dei poteri processuali di esibizione istruttoria di documenti amministrativi e di richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione nel processo civile ai sensi degli artt. 210, 211 e 213 c.p.c. (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza n. 19 del 2020). Il diritto di accesso non è ostacolato dalla pendenza di un giudizio civile o amministrativo nel corso del quale gli stessi documenti potrebbero essere richiesti, in quanto il diritto alla trasparenza dell'azione amministrativa costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione, indipendentemente dalla pendenza e dall'oggetto di una controversia giurisdizionale, sicché resta rimessa al libero apprezzamento dell'interessato la scelta di avvalersi del rimedio giurisdizionale offerto dalla legge numero 241 del 1990 ovvero di conseguire la conoscenza dell'atto nel diverso giudizio pendente tra le parti mediante la richiesta di esibizione istruttoria.
Quanto alla ragione relativa alla prevalenza dell'interesse alla riservatezza del minore, deve rilevarsi che la presenza di dati sensibili, come quelli idonei a rivelare lo stato di salute, non risulta di per sé ostativa quando si contrappone all'esercizio dell'accesso difensivo. Come questo Tribunale ha chiarito con la sentenza n. -OMISSIS-del 2025, " non può sottacersi che, nella fattispecie, l'istanza di accesso è proposta dalla madre del titolare dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e che la produzione in giudizio della relativa documentazione è strumentale all'azione proposta da costei per riottenere la responsabilità genitoriale ". Nel caso di specie, non vi è dubbio alcuno sul fatto che il richiesto accesso agli atti sia stato mosso dall'esercizio del diritto di difesa costituzionalmente garantito in capo alla ricorrente che, nell'ambito del pendente giudizio civile, è finalizzato anche a tutelare l'inviolabile diritto alla salute del figlio minorenne, risultato danneggiato dalle emergenze processuali.
Quanto alla pretesa mancanza di strumentalità dell'accesso rispetto al giudizio civile pendente, il rilievo è manifestamente infondato. Il Consiglio di Stato ha chiarito con la sentenza n. -OMISSIS-del 2023 che è sufficiente evidenziare nell'istanza di accesso agli atti un sia pur minimo collegamento tra la richiesta degli atti e lo scopo difensivo, in quanto l'onere della prova della necessità difensiva a carico del richiedente deve essere compatibile con la condizione di non conoscenza dei documenti richiesti, specificando che l'amministrazione detentrice del documento e il giudice amministrativo adito nel giudizio non devono svolgere alcuna ultronea valutazione sull'ammissibilità, sull'influenza o sulla decisività del documento richiesto nel giudizio, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita della questione. Nel caso di specie, è la stessa Dirigente scolastica ad indicare nell'impugnato diniego che entrambe le istanze sono motivate come aventi funzione difensiva e in particolare come funzionali all'introduzione di documenti riguardanti il minore nell'ambito del giudizio pendente presso la Corte d'Appello di Roma, riconoscendo quindi implicitamente l'esistenza del nesso di strumentalità.
Quanto all'asserito abuso del diritto di accesso, la censura è infondata. Nel caso di specie non può ravvisarsi alcun abuso nella presentazione delle due istanze. L'esigenza di proporre l'istanza dell'11 settembre 2025 è derivata dalle indicazioni ricevute dal Dirigente dell'Istituto Comprensivo -OMISSIS-, che ha espressamente indicato che i certificati medici erano stati inseriti nel fascicolo dell'alunno e potevano essere richiesti alla scuola di appartenenza. Quanto all'istanza del 18 settembre 2025, essendo relativa anche a documentazione del nuovo anno scolastico iniziato il 10 settembre 2025, risulta evidente che la ricorrente non avrebbe potuto domandare l'accesso a tale documentazione con l'istanza precedente, in quanto in quella data la documentazione non risultava ancora formata.
Pertanto, alla luce di quanto esposto, il ricorso va accolto, con conseguente ordine all'amministrazione resistente di consentire alla ricorrente, entro il termine di giorni sessanta decorrenti dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, l'accesso ai documenti indicati nelle istanze dell'11 settembre 2025 e del 18 settembre 2025, mediante visione e rilascio di copia. Per il caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione, appare opportuno nominare sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ambito Territoriale di Treviso, con facoltà di delega, affinché provveda, su istanza di parte, nell'ulteriore termine di trenta giorni.
Quanto alla richiesta di applicare la sanzione di cui all’art. 26 c.p.a., essa non può essere accolta.
Pur a fronte dell’illegittimità del diniego, non emergono elementi idonei a qualificare la condotta dell’amministrazione come connotata da dolo, colpa grave o temerarietà processuale. La vicenda si inserisce in un ambito particolarmente delicato e complesso, nel quale coesistono esigenze di tutela della riservatezza del minore e istanze difensive della parte istante; ciò ha verosimilmente indotto l’amministrazione ad un’interpretazione prudenziale – ancorché non corretta – del quadro normativo.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
a) accoglie il ricorso nei sensi di cui in parte motiva e, per l’effetto ordina all’Amministrazione resistente di consentire al ricorrente, entro il termine di giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza, l’accesso ai documenti indicati in parte motiva, ove esistenti;
b) per il caso di inutile decorso del termine di cui sopra, nomina sin d’ora, quale Commissario ad acta, il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto - Ambito Territoriale di Treviso, con facoltà di delega, affinché provveda, in luogo dell’Amministrazione, agli adempimenti sopra indicati entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione;
c) condanna l’Amministrazione resistente al rimborso, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi €.1.000,00 (mille/00) ed al rimborso dell’ammontare del contributo unificato, ove versato.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei soggetti coinvolti nella vicenda.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Ida AI, Presidente
MA PI, Primo Referendario, Estensore
Francesco Avino, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA PI | Ida AI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.