Sentenza 31 dicembre 2021
Ordinanza collegiale 31 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 12 luglio 2023
Sentenza 5 marzo 2024
Ordinanza cautelare 10 maggio 2024
Ordinanza collegiale 17 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 13 novembre 2024
Sentenza 9 giugno 2025
Ordinanza collegiale 5 dicembre 2025
Sentenza 10 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 10/04/2026, n. 6486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6486 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06486/2026 REG.PROV.COLL.
N. 11005/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11005 del 2022, proposto da Parco Selvotta 1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli Avvocati Gennaro Terracciano, Simona Terracciano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Nicola Sabato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
del Consorzio Tormarancio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Alessandro Pallottino, Anna Palmerini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia ad opponendum ;
per l’ottemperanza chiarimenti,
ex art. 112, comma 5, c.p.a., rispetto alla sentenza n. 4432, pubblicata dall’intestato Tribunale in data 5.3.2024, confermata dalla sentenza n. 9121, pubblicata dal Consiglio di Stato, in data 13.11.2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il Dott. AN BI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
RILEVATO che, con nota depositata in data 24.2.2026, il Commissario ad acta - nominato dal Collegio con la sentenza n. 4432, pubblicata dall’intestato Tribunale in data 5 marzo 2024 - ha chiesto chiarimenti al fine di poter ottemperare alla descritta pronuncia e, contestualmente, chiesto l’ulteriore proroga dell’incarico di 240 giorni a partire dal 4.4.2026 e quindi sino al 30.11.2026;
RILEVATO, in particolare, che il Commissario ad acta ha sottoposto al Collegio i seguenti quesiti: “ 1) quale sia la natura giuridica del pagamento (risarcitoria, indennità di esproprio, corrispettiva di una cessione di beni o altra natura giuridica) che Roma Capitale dovrà corrispondere a Parco Selvotta 1 S.r.l. in ottemperanza alla sentenza n.4432/2024 di Codesto TAR ”; 2) se […] la cessione delle aree e dei relativi diritti di proprietà da parte di Parco Selvotta 1 S.r.l. a Roma Capitale debba essere qualificata come trasferimento a titolo gratuito ovvero oneroso; 3) se, alla luce di quanto espresso da Codesto TAR con sentenza n. 11189/2025, la contestualità del pagamento delle somme dovute in favore del privato da parte Di Roma Capitale e la cessione delle aree e dei diritti di proprietà è da riferirsi meramente all’aspetto temporale (di fatto mantenendo distinti i procedimenti relativi al pagamento delle somme e al trasferimento delle aree e dei diritti di proprietà) oppure se l’atto notarile debba espressamente prevedere che il trasferimento delle aree avvenga per effetto della corresponsione delle somme di denaro dovute come per sentenza n.4432/2024 di Codesto TAR. Di conseguenza si chiede, altresì, se, in relazione alla qualificazione giuridica del rapporto, un atto notarile di trasferimento senza corrispettivo, ma redatto in adempimento di sentenza, possa considerarsi lo strumento conforme a formalizzare il trasferimento da parte di Parco Selvotta 1 S.r.l. delle aree e dei relativi diritti di proprietà in favore di Roma Capitale; 4) se tra i diritti di proprietà afferenti alle aree in esame e da trasferire formalmente dal privato a Roma Capitale, come stabilito da sentenza n. 11189/2025, siano compresi anche i diritti edificatori pari a 24.181 mc (SUL di 7.556,40 mq), riconosciuti al privato per effetto della DCC 53/2003; 5) se la procedura in esame relativa al pagamento delle somme dovute al privato e al contestuale trasferimento delle aree e dei diritti di proprietà debba o meno essere qualificata come operazione imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto; 6) se spetta al commissario ad acta o Roma Capitale la sottoscrizione dell’atto notarile come parte ricevente ”;
RITENUTO, quanto al primo e al secondo quesito di cui all’istanza del 24.2.2026, che la situazione venutasi a determinare – in conseguenza dell’impossibilità per l’Amministrazione di individuare le aree di atterraggio afferenti alla compensazione urbanistica di cui alla delibera del Consiglio comunale di Roma capitale n. 53 del 28 marzo 2003 – imponga la formalizzazione, mediante atto pubblico, del trasferimento, a titolo oneroso, del diritto di proprietà delle aree della ricorrente verso il pagamento dell’importo determinato dalla sentenza oggetto di ottemperanza;
RITENUTO quindi, alla luce di quanto appena detto, che la peculiarità della fattispecie che in questa sede ci occupa esclude la natura indennitaria / risarcitoria dell’importo dovuto da Roma Capitale in favore della ricorrente;
RITENUTO, con riferimento al terzo quesito di cui all’istanza del 24.2.2026, e come già rilevato nella precedente sentenza di ottemperanza su chiarimenti (n. 11189, pubblicata in data 9.6.2025), che il trasferimento del diritto di proprietà delle aree in parola deve avvenire contestualmente al pagamento del predetto importo, stante l’esigenza di redigere, per atto pubblico, il relativo titolo giuridico;
RITENUTO, quanto al quarto quesito di cui all’istanza del 24.2.2026, che la ricorrente dovrà trasferire in favore dell’Amministrazione le aree di cui è proprietaria nello stato di fatto e di diritto in cui esse si trovano, comprensive quindi dei relativi diritti edificatori;
RITENUTO, quanto al quinto quesito di cui all’istanza del 24.2.2026, che esuli dalla potestas iudicandi del giudice amministrativo la valutazione fiscale della fattispecie che viene in questa sede in rilievo;
RITENUTO, quanto al sesto quesito di cui all’istanza del 24.2.2026, che le competenze amministrative del Commissario ad acta sono concorrenti con quelle dell’Amministrazione (C.d.s., A.P., n. 8/2021) cosicchè, in caso di inerzia di quest’ultima anche sotto il profilo della sottoscrizione dell’atto pubblico di cui si è detto, ben possa il Commissario procedere in tal senso;
RITENUTO che la complessità della vicenda e gli adempimenti ancora da svolgere giustificano la proroga richiesta dal Commissario ad acta di 240 giorni a far data dal 4.4.2026 per l’esecuzione del giudicato;
RILEVATO che la presente “ottemperanza-chiarimenti” non ha natura contenziosa, cosicchè il Collegio non è tenuto a statuire sulle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis ):
- fornisce al Commissario ad acta i chiarimenti da esso richiesti così come esplicitati in parte motiva;
- accorda la proroga di 240 giorni a far data dal 4.4.2026 per l’esecuzione del giudicato;
- nulla sulle spese.
Manda alla segreteria per la comunicazione del presene provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
HE LA, Presidente
Giuseppe Licheri, Primo Referendario
AN BI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN BI | HE LA |
IL SEGRETARIO