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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 05/07/2025, n. 435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 435 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
N. 163/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Unica Civile, nella persona del Giudice Dott. Riccardo
Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 163 R.G. dell'anno 2019 tra
(C.F. ), con l'Avv. LA SALA ANTONIO Parte_1 C.F._1
DOMENICO (C.F. , giusta procura in atti;
C.F._2
OPPONENTE contro
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 gli Avv.ti RAFFAELE ZURLO (C.F. ) ed ANDREA ORNATI (C.F. C.F._3
, giusta procura in atti;
C.F._4
OPPOSTA avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 462/2018 reso il 29.11.2018
CONCLUSIONI DELLE PARTI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 462/2018, il Tribunale Ordinario di Lagonegro ingiungeva a
[...]
di pagare ad la somma di € 14.892,58, oltre interessi e spese della Pt_1 CP_1
pagina 1 di 7 procedura monitoria, a titolo di inadempimento in relazione ad un contratto di finanziamento.
Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato il 27.11.2018, proponeva Parte_1 opposizione con atto di citazione ritualmente notificato il 31.01.2019, iscrivendo la causa a ruolo il
06.02.2019, e conveniva dinanzi al Tribunale Ordinario di Lagonegro;
a CP_1 fondamento dell'opposizione, esponeva, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione del presunto credito azionato in quanto relativo ad un contratto di finanziamento concluso con la cedente società ben 18 anni prima, in assenza di alcun atto interruttivo della prescrizione, mentre, nel merito, CP_2 eccepiva la quantificazione del credito e richiedeva la nomina di apposita c.t.u contabile.
Per tutte queste ragioni, l'opponente così concludeva: “In Via Preliminare - Parte_1
Dichiarare l'intervenuta prescrizione del presunto credito vantato da controparte e, per l'effetto, che nulla è dovuto dal
a controparte. Nel Merito: - Nella denegata ipotesi di provata interruzione formale del presunto credito di voler Pt_1 ridurre l'importo a quello che sarà calcolato dalla nominanda ctu di cui si chiede, sin d'ora, la nomina. - Con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, in favore del sottoscritto procuratore poiché anticipatario””.
L'opposto si costituiva il 26.09.2019, in vista dell'udienza di prima comparizione e CP_1 trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il 14.10.2019 contestando l'opposizione avversaria;
in particolare, preliminarmente, affermava la propria legittimazione attiva, avendo data prova dell'intervenuta cessione del credito, nonché la nullità dell'atto di citazione per difetto dei requisiti art. 164 c.p.c.; nel merito, contestava l'asserita intervenuta prescrizione del credito, osservando che in materia di finanziamento, il termine è decennale e non quinquennale e decorrente dall'ultima rata, atteso poi che erano state notificate diverse missive, da ultimo nel 2017; infine, si opponeva alla richiesta di c.t.u contabile e chiedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Per tutte queste ragioni, l'opposto così concludeva: “In via preliminare, di rito- CP_1 accertare e rilevare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, IV comma, C.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art.163 C.p.c. In via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 462/2018, R.G. n.
1575/2018, del 29/11/2018 emesso dal Tribunale di Lagonegro, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.
648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
462/2018, R.G. n. 1575/2018, del 29/11/2018 emesso dal Tribunale di Lagonegro. In via subordinata, nel
pagina 2 di 7 merito, condannare, in ogni caso, il Sig. pagamento in favore della società della Parte_2 Controparte_1 diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e C.p.a., nonché successive occorrende.”
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva istruita solo documentalmente, ritenuta esplorativa la richiesta di consulenza tecnica .
All'udienza cartolare del 07.04.2025, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Preliminarmente, giova precisare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli. Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Pertanto, devono trovare applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di pagina 3 di 7 riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”. Sul debitore convenuto, inoltre, graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
Preliminarmente, l'eccezione di nullità della citazione sollevata dall'opposta è infondata atteso che l'atto introduttivo, contiene comunque tutti gli elementi, ex art. 163 c.p.c., idonei ad individuare i fatti rilevanti nonché il contenuto delle pretese fatte valere in giudizio, ponendo, pertanto, la controparte nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese.
Del resto la Corte di Cassazione, sia con riguardo alla causa petendi sia al petitum, ha affermato che la loro individuazione può essere desunta attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva e in base ad una valutazione del contenuto sostanziale delle pretese in esso contenute, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio. Pertanto, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per simile valutazione, che il "petitum" sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando il "petitum" sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, poiché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (cfr. ex multis Cass. n. 18783/2009; Cass. n. 5743/2008). Inoltre la S.C. ha affermato che “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc.
pagina 4 di 7 civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nel'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass. n. 11751/2013).
Ancora preliminarmente, deve essere parimenti disattesa l'eccezione sollevata dall'opponente circa l'intervenuta prescrizione del credito azionato in sede monitoria.
Infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante al quale il Tribunale intende aderire, il pagamento di ratei afferenti ad un contratto di mutuo o di finanziamento configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. È infatti diffuso il convincimento giurisprudenziale secondo cui il pagamento delle singole rate costituisce l'adempimento parziale dell'unica obbligazione restitutoria derivante da questi contratti e conseguentemente per i ratei già scaduti non opera il termine prescrizionale di cui all'art. 2948 c.c. relativo alla prescrizione delle prestazioni periodiche. La data di decorrenza dalla prescrizione deve quindi essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata e non prendendo in considerazione la data di stipula del contratto (Cass. n. 17798/2011; Cass. n. 19291/2010; Cass. n.
2301/2004; Trib. Padova 28.6.2016). La prescrizione decorre pertanto dall'ultimo pagamento, a differenza di quanto avviene per esempio nei conti correnti in relazione alle rimesse solutorie e ripristinatorie. Il fatto che ogni rateo estingua una parte del debito pecuniario ricevuto non porta lo stesso a potergli applicare il principio della natura solutoria. Proprio in applicazione di tale principio al caso di specie, ossia un contratto di finanziamento personale, si ritiene applicabile l'art. 2946 c.c. in quanto le rate mensili non sono il corrispettivo di singole ed autonome prestazioni, ma un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato e, pertanto, la prescrizione decennale decorre dalla scadenza dell'ultima rata.
La doglianza sollevata dall'opponente non può essere accolta in quanto l'opposta ha fornito prova di aver notificato a mezzo posta nel 2007 e nel 2009 due raccomandate, aventi efficacia interruttiva della prescrizione, nonché nel 2017, avente ad oggetto la cessione del credito, dunque entro il termine decennale prescrizionale, non valendo l'eccezione che ad aver ricevuto la notifica sia stata la coniuge dell'opponente, presumendosi la sua conoscibilità da parte del coniuge destinatario all'indirizzo, anche ai sensi delle norme sulla notifiche giudiziarie, ed essendo viceversa sufficiente per gli atti pagina 5 di 7 stragiudiziali di interruzione che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto.
Giova precisate, stante la precisa deduzione anche in sede di comparsa conclusionale del 7/6/25 da parte dell'opponente circa la lesione del diritto di difesa (pag. 1) in relazione alla tardività del deposito delle lettere di interruzione della prescrizione, che la stessa è tempestiva, non essendo l'opposta onerata del deposito in sede monitoria, sorgendo tale onere solo a seguito dell'eccezione – in senso stretto – dell'odierno opponente.
In secondo luogo, in riferimento alla contestazione sollevata circa il quantum del credito anche questa va disattesa.
Le difese dell'opponente sul punto, nonché il disconoscimento della documentazione (ci si oppone a qualsivoglia eventuale futura produzione disconoscendo, subito, ogni conformità), infatti, sono risultate estremamente generiche, anche in punto di anatocismo, oltre che tardivamente eccepito con memoria ex art. 183 c.p.c.
Sulla scorta delle premesse sull'onere della prova e sul principio di non contestazione ex art. 115
c.p.c., su parte opponente gravava l'obbligo di provare le doglianze lamentate in modo preciso e supportato da materiale probatorio idoneo a tal fine, circostanza questa non verificatasi, e, pertanto, correttamente ha concluso il giudice istruttore nel non aver ritenuto ammissibile la nomina di un ausiliario contabile, in quanto la consulenza tecnica d'ufficio ha come suo preciso scopo la valutazione di fatti già probatoriamente acquisiti (ex plurimis, Cass., 29 marzo 1999, n. 2957) e non può essere disposta per la ricerca delle prove che le parti hanno l'onere di fornire o per ovviare alle carenze probatorie imputabili alle parti stesse, ipotesi non occorsa nel caso di specie.
Al contrario, parte opposta, come avvenuto già in sede monitoria, ha provveduto ad allegare l'estratto conto attestante l'esposizione debitoria a danno dell'opponente, nonché il contratto concluso, oggetto poi di cessione, fornendo quindi piena prova delle proprie pretese creditorie.
Per quanto fin qui argomentato, l'opposizione non può che essere rigettata.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. deve dunque essere condannato a rimborsare ad le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il decreto ingiuntivo n. 462/2018, definitivamente esecutivo;
- condanna altresì a rimborsare ad le spese di lite, che liquida in € Parte_3 Controparte_1
5.000 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
Lagonegro, data
Il Giudice
Dott. Riccardo Sabato
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, Sezione Unica Civile, nella persona del Giudice Dott. Riccardo
Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 163 R.G. dell'anno 2019 tra
(C.F. ), con l'Avv. LA SALA ANTONIO Parte_1 C.F._1
DOMENICO (C.F. , giusta procura in atti;
C.F._2
OPPONENTE contro
(C.F.: , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 gli Avv.ti RAFFAELE ZURLO (C.F. ) ed ANDREA ORNATI (C.F. C.F._3
, giusta procura in atti;
C.F._4
OPPOSTA avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 462/2018 reso il 29.11.2018
CONCLUSIONI DELLE PARTI come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 462/2018, il Tribunale Ordinario di Lagonegro ingiungeva a
[...]
di pagare ad la somma di € 14.892,58, oltre interessi e spese della Pt_1 CP_1
pagina 1 di 7 procedura monitoria, a titolo di inadempimento in relazione ad un contratto di finanziamento.
Avverso tale decreto ingiuntivo, notificato il 27.11.2018, proponeva Parte_1 opposizione con atto di citazione ritualmente notificato il 31.01.2019, iscrivendo la causa a ruolo il
06.02.2019, e conveniva dinanzi al Tribunale Ordinario di Lagonegro;
a CP_1 fondamento dell'opposizione, esponeva, preliminarmente, l'intervenuta prescrizione del presunto credito azionato in quanto relativo ad un contratto di finanziamento concluso con la cedente società ben 18 anni prima, in assenza di alcun atto interruttivo della prescrizione, mentre, nel merito, CP_2 eccepiva la quantificazione del credito e richiedeva la nomina di apposita c.t.u contabile.
Per tutte queste ragioni, l'opponente così concludeva: “In Via Preliminare - Parte_1
Dichiarare l'intervenuta prescrizione del presunto credito vantato da controparte e, per l'effetto, che nulla è dovuto dal
a controparte. Nel Merito: - Nella denegata ipotesi di provata interruzione formale del presunto credito di voler Pt_1 ridurre l'importo a quello che sarà calcolato dalla nominanda ctu di cui si chiede, sin d'ora, la nomina. - Con vittoria di spese diritti ed onorari, oltre IVA e CPA, in favore del sottoscritto procuratore poiché anticipatario””.
L'opposto si costituiva il 26.09.2019, in vista dell'udienza di prima comparizione e CP_1 trattazione ex art. 183 c.p.c. indicata in atto di citazione per il 14.10.2019 contestando l'opposizione avversaria;
in particolare, preliminarmente, affermava la propria legittimazione attiva, avendo data prova dell'intervenuta cessione del credito, nonché la nullità dell'atto di citazione per difetto dei requisiti art. 164 c.p.c.; nel merito, contestava l'asserita intervenuta prescrizione del credito, osservando che in materia di finanziamento, il termine è decennale e non quinquennale e decorrente dall'ultima rata, atteso poi che erano state notificate diverse missive, da ultimo nel 2017; infine, si opponeva alla richiesta di c.t.u contabile e chiedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Per tutte queste ragioni, l'opposto così concludeva: “In via preliminare, di rito- CP_1 accertare e rilevare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, IV comma, C.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art.163 C.p.c. In via preliminare, nel merito, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento di quanto sopra formulato, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 462/2018, R.G. n.
1575/2018, del 29/11/2018 emesso dal Tribunale di Lagonegro, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art.
648 C.p.c. In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n.
462/2018, R.G. n. 1575/2018, del 29/11/2018 emesso dal Tribunale di Lagonegro. In via subordinata, nel
pagina 2 di 7 merito, condannare, in ogni caso, il Sig. pagamento in favore della società della Parte_2 Controparte_1 diversa, maggiore o minore somma che risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e C.p.a., nonché successive occorrende.”
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6° c.p.c., la causa veniva istruita solo documentalmente, ritenuta esplorativa la richiesta di consulenza tecnica .
All'udienza cartolare del 07.04.2025, le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è infondata e pertanto deve essere rigettata.
Preliminarmente, giova precisare che con la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario giudizio di merito a cognizione piena, che ha ad oggetto la fondatezza della pretesa originariamente azionata con il ricorso per ingiunzione, attraverso la ricostituzione dell'integrità del contraddittorio. Nell'ambito di tale giudizio, mentre dal punto di vista formale il debitore ingiunto assume la veste di attore in opposizione, assumendosi l'onere di istaurare il contraddittorio, ed il creditore ricorrente quella di convenuto, dal punto di vista sostanziale le parti mantengono le posizioni, rispettivamente, di convenuto e attore, realizzandosi, quindi, un'inversione meramente formale dei ruoli. Da ciò discende la conseguenza che il giudizio di cognizione, a contraddittorio pieno, introdotto con la notifica dell'opposizione è regolato dagli ordinari principi in tema di onere della prova: essendo oggetto dell'accertamento giudiziale, infatti, la fondatezza della pretesa sostanziale azionata col ricorso, il creditore ricorrente sarà tenuto a dare la prova del proprio credito, mentre incomberà sul debitore ingiunto l'onere relativo all'allegazione e dimostrazione degli eventuali fatti impeditivi, modificativi od estintivi, idonei a paralizzare la pretesa del creditore.
Pertanto, devono trovare applicazione i noti criteri in tema di onere della prova elaborati dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 13533 del 2001, secondo cui “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di pagina 3 di 7 riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento”. Sul debitore convenuto, inoltre, graverà l'onere di prendere posizione in maniera puntuale e specifica, non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti che sono posti dall'attore a fondamento della domanda e di allegare in maniera altrettanto puntuale i fatti che integrino eccezioni di merito non rilevabili d'ufficio (art. 167 c.p.c.).
Preliminarmente, l'eccezione di nullità della citazione sollevata dall'opposta è infondata atteso che l'atto introduttivo, contiene comunque tutti gli elementi, ex art. 163 c.p.c., idonei ad individuare i fatti rilevanti nonché il contenuto delle pretese fatte valere in giudizio, ponendo, pertanto, la controparte nella condizione di formulare in via immediata ed esauriente le proprie difese.
Del resto la Corte di Cassazione, sia con riguardo alla causa petendi sia al petitum, ha affermato che la loro individuazione può essere desunta attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva e in base ad una valutazione del contenuto sostanziale delle pretese in esso contenute, con riguardo alle finalità perseguite nel giudizio. Pertanto, non può ritenersi nulla la citazione per omessa determinazione dell'oggetto della domanda, essendo necessario, per simile valutazione, che il "petitum" sia del tutto omesso o risulti assolutamente incerto, ipotesi che non ricorre quando il "petitum" sia individuabile attraverso un esame complessivo dell'atto, tenendo presente che, per esprimerlo, non occorre l'uso di formule sacramentali o solenni, poiché è sufficiente che esso risulti dal complesso delle espressioni usate dall'attore in qualunque parte dell'atto introduttivo (cfr. ex multis Cass. n. 18783/2009; Cass. n. 5743/2008). Inoltre la S.C. ha affermato che “la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando "l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda", prescritta dal numero 4 dell'art. 163 cod. proc.
pagina 4 di 7 civ., sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso, occorrendo tenere conto sia che l'identificazione della "causa petendi" della domanda va operata con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nel'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, sia che la nullità della citazione deriva dall'assoluta incertezza delle ragioni della domanda, risiedendo la sua "ratio" ispiratrice nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese” (Cass. n. 11751/2013).
Ancora preliminarmente, deve essere parimenti disattesa l'eccezione sollevata dall'opponente circa l'intervenuta prescrizione del credito azionato in sede monitoria.
Infatti, secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante al quale il Tribunale intende aderire, il pagamento di ratei afferenti ad un contratto di mutuo o di finanziamento configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata. È infatti diffuso il convincimento giurisprudenziale secondo cui il pagamento delle singole rate costituisce l'adempimento parziale dell'unica obbligazione restitutoria derivante da questi contratti e conseguentemente per i ratei già scaduti non opera il termine prescrizionale di cui all'art. 2948 c.c. relativo alla prescrizione delle prestazioni periodiche. La data di decorrenza dalla prescrizione deve quindi essere individuata con riferimento alla scadenza dell'ultima rata e non prendendo in considerazione la data di stipula del contratto (Cass. n. 17798/2011; Cass. n. 19291/2010; Cass. n.
2301/2004; Trib. Padova 28.6.2016). La prescrizione decorre pertanto dall'ultimo pagamento, a differenza di quanto avviene per esempio nei conti correnti in relazione alle rimesse solutorie e ripristinatorie. Il fatto che ogni rateo estingua una parte del debito pecuniario ricevuto non porta lo stesso a potergli applicare il principio della natura solutoria. Proprio in applicazione di tale principio al caso di specie, ossia un contratto di finanziamento personale, si ritiene applicabile l'art. 2946 c.c. in quanto le rate mensili non sono il corrispettivo di singole ed autonome prestazioni, ma un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato e, pertanto, la prescrizione decennale decorre dalla scadenza dell'ultima rata.
La doglianza sollevata dall'opponente non può essere accolta in quanto l'opposta ha fornito prova di aver notificato a mezzo posta nel 2007 e nel 2009 due raccomandate, aventi efficacia interruttiva della prescrizione, nonché nel 2017, avente ad oggetto la cessione del credito, dunque entro il termine decennale prescrizionale, non valendo l'eccezione che ad aver ricevuto la notifica sia stata la coniuge dell'opponente, presumendosi la sua conoscibilità da parte del coniuge destinatario all'indirizzo, anche ai sensi delle norme sulla notifiche giudiziarie, ed essendo viceversa sufficiente per gli atti pagina 5 di 7 stragiudiziali di interruzione che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto.
Giova precisate, stante la precisa deduzione anche in sede di comparsa conclusionale del 7/6/25 da parte dell'opponente circa la lesione del diritto di difesa (pag. 1) in relazione alla tardività del deposito delle lettere di interruzione della prescrizione, che la stessa è tempestiva, non essendo l'opposta onerata del deposito in sede monitoria, sorgendo tale onere solo a seguito dell'eccezione – in senso stretto – dell'odierno opponente.
In secondo luogo, in riferimento alla contestazione sollevata circa il quantum del credito anche questa va disattesa.
Le difese dell'opponente sul punto, nonché il disconoscimento della documentazione (ci si oppone a qualsivoglia eventuale futura produzione disconoscendo, subito, ogni conformità), infatti, sono risultate estremamente generiche, anche in punto di anatocismo, oltre che tardivamente eccepito con memoria ex art. 183 c.p.c.
Sulla scorta delle premesse sull'onere della prova e sul principio di non contestazione ex art. 115
c.p.c., su parte opponente gravava l'obbligo di provare le doglianze lamentate in modo preciso e supportato da materiale probatorio idoneo a tal fine, circostanza questa non verificatasi, e, pertanto, correttamente ha concluso il giudice istruttore nel non aver ritenuto ammissibile la nomina di un ausiliario contabile, in quanto la consulenza tecnica d'ufficio ha come suo preciso scopo la valutazione di fatti già probatoriamente acquisiti (ex plurimis, Cass., 29 marzo 1999, n. 2957) e non può essere disposta per la ricerca delle prove che le parti hanno l'onere di fornire o per ovviare alle carenze probatorie imputabili alle parti stesse, ipotesi non occorsa nel caso di specie.
Al contrario, parte opposta, come avvenuto già in sede monitoria, ha provveduto ad allegare l'estratto conto attestante l'esposizione debitoria a danno dell'opponente, nonché il contratto concluso, oggetto poi di cessione, fornendo quindi piena prova delle proprie pretese creditorie.
Per quanto fin qui argomentato, l'opposizione non può che essere rigettata.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.. deve dunque essere condannato a rimborsare ad le spese di lite, che Parte_1 Controparte_1 vengono liquidate come indicato in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata.
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, definitivamente pronunciando,
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara il decreto ingiuntivo n. 462/2018, definitivamente esecutivo;
- condanna altresì a rimborsare ad le spese di lite, che liquida in € Parte_3 Controparte_1
5.000 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, c.p.a. e i.v.a., come per legge;
Lagonegro, data
Il Giudice
Dott. Riccardo Sabato
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