CASS
Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2025, n. 32861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32861 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA EL nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 13/05/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI;
lette le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza con cui NI CI aveva chiesto di essere ammesso alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena – determinata in anni 1 mesi 8 e giorni 18 di reclusione nel provvedimento di cumulo in data 17 giugno 2020 - inflittagli con più sentenze di condanna, tra l’altro, per i reati di detenzione illecita di stupefacenti, furto con strappo, rapina, commessi nel 2016. Ha, invece, accolto la domanda, avanzata in via gradata, di concessione della misura della detenzione domiciliare. A ragione della decisione ha osservato, che, alla luce della personalità negativa del condannato, desunta dai precedenti penali, nonché della documentazione prodotta in ordine all’attività lavorativa, estremamente confusa e Penale Sent. Sez. 1 Num. 32861 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 30/09/2025 2 ambigua, non è possibile formulare una prognosi favorevole in ordine all’inesistenza del pericolo di recidiva e conseguentemente in ordine alla completa affidabilità esterna dell’interessato ma che, tuttavia, in relazione all’entità della pena da espiare e alla disponibilità di idoneo domicilio, è possibile applicare la misura, più contenitiva, della detenzione domiciliare. 2. Ricorre CI, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione, inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 47 Ord. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Lamenta che l’apparato giustificativo della decisione di rigetto della domanda di affidamento in prova al servizio sociale non tiene conto dei presupposti indicati art. 47 Ord. pen. ed ha trascurato la documentazione prodotta dal ricorrente e le relazioni in atti, che dimostrano, in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità analiticamente richiamata, una buona prospettiva risocializzante della misura alternativa più ampia. L’ordinanza impugnata ha valorizzato esclusivamente i precedenti penali del ricorrente, nonostante siano datati;
non ha, invece, preso in considerazione la sua situazione familiare. Risulta dagli atti di causa che CI è, da tempo, stabilmente dedito all’attività lavorativa necessaria al sostentamento della compagna e dei tre figli. La definizione come “ambigua” della documentazione prodotta dalla difesa sull’attività lavorativa è frutto di un esame superficiale. Come risulta dagli atti prodotti all’udienza, allegati al ricorso ai fini della sua autosufficienza, sono stati indicati con precisione: la sede dell’attività lavorativa, l’inquadramento, il livello, la qualifica, le mansioni, la retribuzione mensile e il contratto nazionale di lavoro applicabile. Erroneamente è stata attribuita valenza negativa alla presentazione della documentazione nell’imminenza dell’udienza nonostante la piena osservanza delle regole che disciplinano il procedimento di sorveglianza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale si deve avere esclusivamente riguardo ai risultati del trattamento individualizzato, verificando se gli elementi valutativi disponibili consentano di trarre un giudizio favorevole al reinserimento del 3 condannato nella società. Aspetto, quest’ultimo, che rappresenta l’obiettivo della misura alternativa, sicché lo svolgimento di un’attività lavorativa, lungi dal configurarsi come requisito indefettibile per l’accesso alla misura (Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018, dep. 2019, Fusillo, Rv. 274869; Sez. 1, n. 43390 del 22/09/2014, dep. 2014, Zomorroud, Rv. 260723; Sez. 1, n. 26789 del 18/6/2009, Gennari, Rv. 244735), assume rilevanza unicamente quale uno degli aspetti idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico, ma non tale da rappresentare certamente une condizione ostativa, nel caso in cui detta attività non sia possibile, ad esempio, per ragioni di età o condizioni di salute (Sez. 1, n. 1092 del 1/3/1991, Mazzesi, Rv. 186899) o possa essere surrogata da un’attività socialmente utile, anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E. A., Rv. 256024). 2. Discostandosi dai richiamati principi, il Tribunale di sorveglianza, pur in presenza di una prognosi sulla pericolosità sociale del condannato non del tutto sfavorevole - in ragione della lontananza nel tempo dei reati oggetto delle condanne in esecuzione (commessi fino all’anno 2016) e correlativamente l’assenza di condanne o pendenze per gli anni successivi- e comunque ritenuta non ostativa alla concessione della detenzione domiciliare, ha ritenuto decisivo per il rigetto dell’istanza il tipo di attività lavorativa nella disponibilità del condannato (non a tempo indeterminato) e l’incertezza sulle sue principali caratteristiche (sede di lavoro, busta paga, entità della retribuzione), che non sarebbero chiaramente evincibili dalla documentazione prodotta in limine litis. Nell’economia complessiva del provvedimento la mancanza di un’attività lavorativa adeguata è stata, quindi, valutata impeditiva dell’ammissione del condannato all’affidamento in prova in modo automatico ed a prescindere dalla ricaduta sul buon esito della prova. Così operando, il Tribunale non ha compiuto una reale e completa prognosi sull’utilità del trattamento alternativo nel caso concreto;
essa, infatti, va sempre condotta ad ampio spettro onde verificare la positiva evoluzione della personalità del condannato, l’esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e deve essere fondata su dati fattuali obiettivamente certi che non possono essere costituiti soltanto dalla tipologia e gravità del reato per cui è intervenuta condanna e dai precedenti penali, ma devono necessariamente comprendere la condotta serbata dopo la commissione del reato (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985; Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 277924, in motivazione, la Corte ha chiarito che rilevano, a tal fine, l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione). 4 2.1. Nel formulare siffatto giudizio, parziale ed incompleto, l’ordinanza impugnata, per di più, è incorsa anche nel vizio motivazionale per travisamento segnalato dalla difesa. Il Tribunale, infatti, ha valutato apoditticamente confusa ed ambigua la documentazione prodotta che, invece, ad un esame più attento contiene tutti i dati indicati come inesistenti: il contratto a tempo determinato è stato concluso con RETE HOME 24 ma la prestazione lavorativa può essere eseguita presso più sedi, tra cui quelle della TRE ERRE PONTEGGI s.r.l. e della LIGHT s.r.l.; indicate nelle proroghe. Negli allegati al contratto sono puntualmente indicati l’orario di lavoro (40 ore settimanali), l’inquadramento, il livello, la qualifica e le mansioni del lavoratore (ponteggiatore, operaio livello 1 secondo le previsioni del CCNL edile), nonché l’entità della retribuzione mensile. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente al rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso, in Roma 30 settembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente CE FI SE De MA
lette le conclusioni del PG ASSUNTA COCOMELLO che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l’istanza con cui NI CI aveva chiesto di essere ammesso alla misura dell’affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena – determinata in anni 1 mesi 8 e giorni 18 di reclusione nel provvedimento di cumulo in data 17 giugno 2020 - inflittagli con più sentenze di condanna, tra l’altro, per i reati di detenzione illecita di stupefacenti, furto con strappo, rapina, commessi nel 2016. Ha, invece, accolto la domanda, avanzata in via gradata, di concessione della misura della detenzione domiciliare. A ragione della decisione ha osservato, che, alla luce della personalità negativa del condannato, desunta dai precedenti penali, nonché della documentazione prodotta in ordine all’attività lavorativa, estremamente confusa e Penale Sent. Sez. 1 Num. 32861 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: ALIFFI FRANCESCO Data Udienza: 30/09/2025 2 ambigua, non è possibile formulare una prognosi favorevole in ordine all’inesistenza del pericolo di recidiva e conseguentemente in ordine alla completa affidabilità esterna dell’interessato ma che, tuttavia, in relazione all’entità della pena da espiare e alla disponibilità di idoneo domicilio, è possibile applicare la misura, più contenitiva, della detenzione domiciliare. 2. Ricorre CI, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione, inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 47 Ord. pen. nonché mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Lamenta che l’apparato giustificativo della decisione di rigetto della domanda di affidamento in prova al servizio sociale non tiene conto dei presupposti indicati art. 47 Ord. pen. ed ha trascurato la documentazione prodotta dal ricorrente e le relazioni in atti, che dimostrano, in linea con i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità analiticamente richiamata, una buona prospettiva risocializzante della misura alternativa più ampia. L’ordinanza impugnata ha valorizzato esclusivamente i precedenti penali del ricorrente, nonostante siano datati;
non ha, invece, preso in considerazione la sua situazione familiare. Risulta dagli atti di causa che CI è, da tempo, stabilmente dedito all’attività lavorativa necessaria al sostentamento della compagna e dei tre figli. La definizione come “ambigua” della documentazione prodotta dalla difesa sull’attività lavorativa è frutto di un esame superficiale. Come risulta dagli atti prodotti all’udienza, allegati al ricorso ai fini della sua autosufficienza, sono stati indicati con precisione: la sede dell’attività lavorativa, l’inquadramento, il livello, la qualifica, le mansioni, la retribuzione mensile e il contratto nazionale di lavoro applicabile. Erroneamente è stata attribuita valenza negativa alla presentazione della documentazione nell’imminenza dell’udienza nonostante la piena osservanza delle regole che disciplinano il procedimento di sorveglianza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte di legittimità, ai fini dell’affidamento in prova al servizio sociale si deve avere esclusivamente riguardo ai risultati del trattamento individualizzato, verificando se gli elementi valutativi disponibili consentano di trarre un giudizio favorevole al reinserimento del 3 condannato nella società. Aspetto, quest’ultimo, che rappresenta l’obiettivo della misura alternativa, sicché lo svolgimento di un’attività lavorativa, lungi dal configurarsi come requisito indefettibile per l’accesso alla misura (Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018, dep. 2019, Fusillo, Rv. 274869; Sez. 1, n. 43390 del 22/09/2014, dep. 2014, Zomorroud, Rv. 260723; Sez. 1, n. 26789 del 18/6/2009, Gennari, Rv. 244735), assume rilevanza unicamente quale uno degli aspetti idonei a concorrere alla formazione del giudizio prognostico, ma non tale da rappresentare certamente une condizione ostativa, nel caso in cui detta attività non sia possibile, ad esempio, per ragioni di età o condizioni di salute (Sez. 1, n. 1092 del 1/3/1991, Mazzesi, Rv. 186899) o possa essere surrogata da un’attività socialmente utile, anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E. A., Rv. 256024). 2. Discostandosi dai richiamati principi, il Tribunale di sorveglianza, pur in presenza di una prognosi sulla pericolosità sociale del condannato non del tutto sfavorevole - in ragione della lontananza nel tempo dei reati oggetto delle condanne in esecuzione (commessi fino all’anno 2016) e correlativamente l’assenza di condanne o pendenze per gli anni successivi- e comunque ritenuta non ostativa alla concessione della detenzione domiciliare, ha ritenuto decisivo per il rigetto dell’istanza il tipo di attività lavorativa nella disponibilità del condannato (non a tempo indeterminato) e l’incertezza sulle sue principali caratteristiche (sede di lavoro, busta paga, entità della retribuzione), che non sarebbero chiaramente evincibili dalla documentazione prodotta in limine litis. Nell’economia complessiva del provvedimento la mancanza di un’attività lavorativa adeguata è stata, quindi, valutata impeditiva dell’ammissione del condannato all’affidamento in prova in modo automatico ed a prescindere dalla ricaduta sul buon esito della prova. Così operando, il Tribunale non ha compiuto una reale e completa prognosi sull’utilità del trattamento alternativo nel caso concreto;
essa, infatti, va sempre condotta ad ampio spettro onde verificare la positiva evoluzione della personalità del condannato, l’esistenza di un serio processo, già avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e deve essere fondata su dati fattuali obiettivamente certi che non possono essere costituiti soltanto dalla tipologia e gravità del reato per cui è intervenuta condanna e dai precedenti penali, ma devono necessariamente comprendere la condotta serbata dopo la commissione del reato (Sez. 1, n. 44992 del 17/09/2018, S., Rv. 273985; Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, Rv. 277924, in motivazione, la Corte ha chiarito che rilevano, a tal fine, l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione). 4 2.1. Nel formulare siffatto giudizio, parziale ed incompleto, l’ordinanza impugnata, per di più, è incorsa anche nel vizio motivazionale per travisamento segnalato dalla difesa. Il Tribunale, infatti, ha valutato apoditticamente confusa ed ambigua la documentazione prodotta che, invece, ad un esame più attento contiene tutti i dati indicati come inesistenti: il contratto a tempo determinato è stato concluso con RETE HOME 24 ma la prestazione lavorativa può essere eseguita presso più sedi, tra cui quelle della TRE ERRE PONTEGGI s.r.l. e della LIGHT s.r.l.; indicate nelle proroghe. Negli allegati al contratto sono puntualmente indicati l’orario di lavoro (40 ore settimanali), l’inquadramento, il livello, la qualifica e le mansioni del lavoratore (ponteggiatore, operaio livello 1 secondo le previsioni del CCNL edile), nonché l’entità della retribuzione mensile. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicché l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata, limitatamente al rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso, in Roma 30 settembre 2025. Il Consigliere estensore Il Presidente CE FI SE De MA