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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/11/2025, n. 11141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11141 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
RGN. 28100 del 2024;
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to I. Megali
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dall'avv.to A. Porpora
all'udienza del 4 novembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.000,00, oltre spese, iva e cpa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente sostiene di aver svolto, dal gennaio 2006 alla cessazione del rapporto nel novembre 2023, compiti propri del livello dirigenziale ed ha chiesto il riconoscimento di tale qualifica oltre il pagamento delle conseguenti differenze retributive.
Dall'esame dei documenti emerge di tutta evidenza che la qualifica di quadro di I livello è più che adeguata ai ruoli ricoperti.
Invero, i compiti svolti dal ricorrente hanno avuto un contenuto meramente riepilogativo;
laddove informativo o consultivo sempre senza un contenuto decisionale. Un ruolo più che contabile amministrativo quasi segretariale almeno con riferimento al posto di Direttore Amministrazione e controllo della struttura di Posteshop, a servizio diretto dell'amministratore delegato e del direttore generale di tale struttura.
Manca la pur minima autonomia decisionale sotto il profilo strategico e di indirizzo.
Tutti i poteri conferitigli sono meramente operativi, per portare a termine decisioni già prese: l'autorizzazione di pagamenti anche ingenti, non è altro che una ricognizione (contabile-amministrativa) di spese già decise da altri soggetti.
Residuava una possibilità di spesa per la gestione ordinaria del proprio settore, ma si trattava di spese routinarie, non per indirizzare lo stesso a diversi fini.
Si prenda ad es. la prima delega aziendale direttamente dall'amministratore delegato al Direttore Amministrazione e controllo (v. doc. 8 fascicolo parte ricorrente): al di là delle altisonanti parole di direttore e delega il contenuto è meramente esecutivo proprio di un impiegato al più funzionario: è tutto già deciso senza alcun margine di autonomia.
I benefits di cui ha goduto il ricorrente non lo rendono dirigente, lo lasciano un quadro che per la funzione che ha svolto in favore degli apici dell'azienda (esterna) ha avuto un trattamento privilegiato (l'auto, la stanza non condivisa con altri colleghi).
E' vero che ha partecipato al piano di incentivazione manageriale MBO che, peraltro, non è esclusivo dei dirigenti, ma ancora una volta si dimostra che ha ricevuto un trattamento privilegiato non che ha svolto compiti di dirigente;
come è noto il vincolo retributivo a seconda del livello sussiste per il minimo, al di sopra il datore ha piena libertà.
In altre parole non esiste nel nostro ordinamento un principio che imponga al datore di lavoro, nell'ambito dei rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento a tutti i lavoratori svolgenti le medesime mansioni, posto che l'art. 36 cost. si limita a stabilire il principio di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva e che l'art. 3 cost. impone l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non anche nei rapporti interprivati;
sicché, la mera circostanza (priva di ulteriori specificazioni) che determinate mansioni siano state in precedenza affidate a dipendenti cui il datore di lavoro riconosceva una qualifica superiore, è del tutto irrilevante per il dipendente al quale, con diversa e inferiore qualifica, siano state affidate le stesse mansioni. In tal senso Cass. n. 16015/07 che nella specie ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso potesse riconoscersi la qualifica di dirigente ad un impiegato di primo livello, correttamente inquadrato, in base alla contrattazione collettiva di settore, nella proprio qualifica, pur avendo omesso di considerare la circostanza - ribadita a fondamento del (rigettato) motivo di ricorso per cassazione - che all'Ufficio affidato alla responsabilità dell'impiegato era stato in precedenza preposto personale con la qualifica dirigenziale.
Possono condividersi per quanto detto le parole della difesa di parte convenuta secondo le quali la procedura di gestione del personale, così come quelle per la gestione amministrativa, i controlli ed ogni altra attività attribuita al ricorrente, era approvata da e dai CP_1 rispettivi dirigenti ed il ricorrente poteva solo, con la peculiare diligenza del , darvi adeguata attuazione nella società operativa Pt_2 di riferimento: nessuna autonomia.
Si obietta che era, comunque, responsabile di struttura complessa. Ora, a parte che se si vede l'organizzazione del Posteshop, l'articolazione della quale era responsabile il ricorrente era meno strutturata di quelle di altri colleghi (v. doc. 2 fascicolo parte resistente), il quadro liv. I è un responsabile di struttura complessa: i lavoratori che in ambienti organizzativi eterogenei e complessi, sono responsabili della gestione di risorse umane ed economiche e rispondono direttamente degli obiettivi assegnati dall'Azienda. Nell'ambito di tale profilo professionale le attività svolte presuppongono relazioni all'interno e/o all'esterno della Società di elevata complessità e la piena conoscenza delle politiche strategiche e di sviluppo aziendale. (v. ccnl di settore art. 20, doc. 15 fascicolo parte resistente).
Quindi il quadro ben può svolgere anche funzioni di controllo e coordinamento delle risorse nell'ambito della struttura di appartenenza, funzioni di particolare rilevanza a livello aziendale ed anche nei rapporti con enti esterni all'Azienda.
Ma si ripete è la capacità di decisione autonoma nell'ambito delle grandi direttive aziendali che manca nel caso in esame.
La qualifica di dirigente spetta soltanto al prestatore di lavoro che, come "alter ego" dell'imprenditore, sia preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa, e sia investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentono, sia pure nell'osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell'azienda, assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello: tutto ciò manca;
il ricorrente non ha mai lontanamente giocato un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale (v. art. 1, ccnl dirigenti, doc. 93 fascicolo parte ricorrente).
L'impiegato con funzioni direttive è, invece, colui che è preposto a un singolo, subordinato ramo di servizio, ufficio o reparto, e svolge la sua attività sotto il controllo dell'imprenditore o di un dirigente, sicché la sua posizione gerarchica, i suoi poteri di iniziativa e le sue responsabilità sono corrispondentemente circoscritti e di più modesto e limitato rilievo sia all'interno dell'impresa e sia nei confronti dei terzi.
Infine, anche sotto il profilo del grado di istruzione, il livello è al più medio (diploma di perito elettronico, doc. 2 fascicolo parte ricorrente).
L'attività del ricorrente si è concretata in un'attività meramente consultiva, di controllo e di assistenza, sia pure qualificata ed importante nell'ambito dell'azienda: ciò non è sufficiente per qualificarla attività di dirigenza.
I principi giuridici che si evincono da quanto sin qui detto trovano conforto anche nelle interpretazion della Suprema Corte (ad es. Cass. n. 15489/07Cass. n. 13191/03, Cass. n. 16015/07, Cass. n. 7295/18).
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente, secondo la generale regola della soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 4 novembre 2025. Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI ROMA Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona di Giulio Cruciani, in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
Parte_1 ricorrente, rappresentato e difeso dall'avv.to I. Megali
e
Controparte_1 in persona del legale rappresentante, resistente, rappresentata e difesa dall'avv.to A. Porpora
all'udienza del 4 novembre 2025 ha pronunciato, dandone lettura all'esito della camera di consiglio, la seguente sentenza:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 4.000,00, oltre spese, iva e cpa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente sostiene di aver svolto, dal gennaio 2006 alla cessazione del rapporto nel novembre 2023, compiti propri del livello dirigenziale ed ha chiesto il riconoscimento di tale qualifica oltre il pagamento delle conseguenti differenze retributive.
Dall'esame dei documenti emerge di tutta evidenza che la qualifica di quadro di I livello è più che adeguata ai ruoli ricoperti.
Invero, i compiti svolti dal ricorrente hanno avuto un contenuto meramente riepilogativo;
laddove informativo o consultivo sempre senza un contenuto decisionale. Un ruolo più che contabile amministrativo quasi segretariale almeno con riferimento al posto di Direttore Amministrazione e controllo della struttura di Posteshop, a servizio diretto dell'amministratore delegato e del direttore generale di tale struttura.
Manca la pur minima autonomia decisionale sotto il profilo strategico e di indirizzo.
Tutti i poteri conferitigli sono meramente operativi, per portare a termine decisioni già prese: l'autorizzazione di pagamenti anche ingenti, non è altro che una ricognizione (contabile-amministrativa) di spese già decise da altri soggetti.
Residuava una possibilità di spesa per la gestione ordinaria del proprio settore, ma si trattava di spese routinarie, non per indirizzare lo stesso a diversi fini.
Si prenda ad es. la prima delega aziendale direttamente dall'amministratore delegato al Direttore Amministrazione e controllo (v. doc. 8 fascicolo parte ricorrente): al di là delle altisonanti parole di direttore e delega il contenuto è meramente esecutivo proprio di un impiegato al più funzionario: è tutto già deciso senza alcun margine di autonomia.
I benefits di cui ha goduto il ricorrente non lo rendono dirigente, lo lasciano un quadro che per la funzione che ha svolto in favore degli apici dell'azienda (esterna) ha avuto un trattamento privilegiato (l'auto, la stanza non condivisa con altri colleghi).
E' vero che ha partecipato al piano di incentivazione manageriale MBO che, peraltro, non è esclusivo dei dirigenti, ma ancora una volta si dimostra che ha ricevuto un trattamento privilegiato non che ha svolto compiti di dirigente;
come è noto il vincolo retributivo a seconda del livello sussiste per il minimo, al di sopra il datore ha piena libertà.
In altre parole non esiste nel nostro ordinamento un principio che imponga al datore di lavoro, nell'ambito dei rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento a tutti i lavoratori svolgenti le medesime mansioni, posto che l'art. 36 cost. si limita a stabilire il principio di sufficienza ed adeguatezza della retribuzione prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva e che l'art. 3 cost. impone l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non anche nei rapporti interprivati;
sicché, la mera circostanza (priva di ulteriori specificazioni) che determinate mansioni siano state in precedenza affidate a dipendenti cui il datore di lavoro riconosceva una qualifica superiore, è del tutto irrilevante per il dipendente al quale, con diversa e inferiore qualifica, siano state affidate le stesse mansioni. In tal senso Cass. n. 16015/07 che nella specie ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso potesse riconoscersi la qualifica di dirigente ad un impiegato di primo livello, correttamente inquadrato, in base alla contrattazione collettiva di settore, nella proprio qualifica, pur avendo omesso di considerare la circostanza - ribadita a fondamento del (rigettato) motivo di ricorso per cassazione - che all'Ufficio affidato alla responsabilità dell'impiegato era stato in precedenza preposto personale con la qualifica dirigenziale.
Possono condividersi per quanto detto le parole della difesa di parte convenuta secondo le quali la procedura di gestione del personale, così come quelle per la gestione amministrativa, i controlli ed ogni altra attività attribuita al ricorrente, era approvata da e dai CP_1 rispettivi dirigenti ed il ricorrente poteva solo, con la peculiare diligenza del , darvi adeguata attuazione nella società operativa Pt_2 di riferimento: nessuna autonomia.
Si obietta che era, comunque, responsabile di struttura complessa. Ora, a parte che se si vede l'organizzazione del Posteshop, l'articolazione della quale era responsabile il ricorrente era meno strutturata di quelle di altri colleghi (v. doc. 2 fascicolo parte resistente), il quadro liv. I è un responsabile di struttura complessa: i lavoratori che in ambienti organizzativi eterogenei e complessi, sono responsabili della gestione di risorse umane ed economiche e rispondono direttamente degli obiettivi assegnati dall'Azienda. Nell'ambito di tale profilo professionale le attività svolte presuppongono relazioni all'interno e/o all'esterno della Società di elevata complessità e la piena conoscenza delle politiche strategiche e di sviluppo aziendale. (v. ccnl di settore art. 20, doc. 15 fascicolo parte resistente).
Quindi il quadro ben può svolgere anche funzioni di controllo e coordinamento delle risorse nell'ambito della struttura di appartenenza, funzioni di particolare rilevanza a livello aziendale ed anche nei rapporti con enti esterni all'Azienda.
Ma si ripete è la capacità di decisione autonoma nell'ambito delle grandi direttive aziendali che manca nel caso in esame.
La qualifica di dirigente spetta soltanto al prestatore di lavoro che, come "alter ego" dell'imprenditore, sia preposto alla direzione dell'intera organizzazione aziendale ovvero ad una branca o settore autonomo di essa, e sia investito di attribuzioni che, per la loro ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, gli consentono, sia pure nell'osservanza delle direttive programmatiche del datore di lavoro, di imprimere un indirizzo ed un orientamento al governo complessivo dell'azienda, assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello: tutto ciò manca;
il ricorrente non ha mai lontanamente giocato un ruolo caratterizzato da un elevato grado di professionalità, autonomia e potere decisionale (v. art. 1, ccnl dirigenti, doc. 93 fascicolo parte ricorrente).
L'impiegato con funzioni direttive è, invece, colui che è preposto a un singolo, subordinato ramo di servizio, ufficio o reparto, e svolge la sua attività sotto il controllo dell'imprenditore o di un dirigente, sicché la sua posizione gerarchica, i suoi poteri di iniziativa e le sue responsabilità sono corrispondentemente circoscritti e di più modesto e limitato rilievo sia all'interno dell'impresa e sia nei confronti dei terzi.
Infine, anche sotto il profilo del grado di istruzione, il livello è al più medio (diploma di perito elettronico, doc. 2 fascicolo parte ricorrente).
L'attività del ricorrente si è concretata in un'attività meramente consultiva, di controllo e di assistenza, sia pure qualificata ed importante nell'ambito dell'azienda: ciò non è sufficiente per qualificarla attività di dirigenza.
I principi giuridici che si evincono da quanto sin qui detto trovano conforto anche nelle interpretazion della Suprema Corte (ad es. Cass. n. 15489/07Cass. n. 13191/03, Cass. n. 16015/07, Cass. n. 7295/18).
Per tutto quanto detto il ricorso deve essere rigettato. Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico della parte ricorrente, secondo la generale regola della soccombenza (art. 91, c.p.c.).
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Roma, 4 novembre 2025. Il Giudice del Lavoro