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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cagliari, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IZ Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 23/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
INCANI MICHELE, Giudice monocratico in data 23/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 666/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia IZ - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2025_EQG_GCG_00002232690 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 818/2025 depositato il 23/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in accoglimento della dedotta eccezione, voglia annullare e/o dichiarare inefficaci e/o dichiarare nullo l'invito al pagamento n. 000293/2025, notificato in data 16 maggio 2025, mandando assolto l'opponente da ogni avversa pretesa;
con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi il ricorrente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio, al solo fine di evitare ulteriori aggravi, con rivalutazione ed interessi come per legge;
In ogni caso con vittoria di spese."
Resistente/Appellato: rigettare ogni istanza di sospensione per i motivi in narrativa, nel merito confermare l'avviso di liquidazione contraddistinto al numero registro recupero crediti n°000293/2025. Con vittoria delle spese di lite."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 15.7.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'invito al pagamento n. 000293/2025, notificato in data 16 maggio 2025, con cui Equitalia IZ S.p.A. ha richiesto il versamento della somma di € 43,00 a titolo di contributo unificato, asseritamente omesso in relazione alla causa iscritta al Ruolo Generale del Giudice di Pace di Cagliari al n. 00452/2024 in data 02/09/2024.
Il ricorrente deduce l'infondatezza della pretesa, sostenendo di aver provveduto al pagamento del contributo unificato in data 23 gennaio 2025, mediante deposito telematico nel fascicolo della causa presupposta. Riferisce, tuttavia, che tale deposito veniva rifiutato dalla Cancelleria del Giudice di Pace. A sostegno delle proprie ragioni, produce copia del pagamento, della nota di deposito e della comunicazione di rifiuto. Evidenzia, altresì, di aver presentato istanza di autotutela in data 16 maggio 2025, senza esito positivo.
Si è costituita in giudizio Equitalia IZ S.p.A. con controdeduzioni depositate in data 25 settembre 2025, chiedendo il rigetto del ricorso. La resistente ha eccepito che, a fronte dell'omesso versamento del contributo unificato al momento dell'iscrizione a ruolo della causa (02/09/2024), la Cancelleria del Giudice di Pace, dopo aver sollecitato il pagamento, in data 11 dicembre 2024 trasmetteva la pratica all'Ufficio Recupero Crediti, il quale, a sua volta, in data 18 dicembre 2024, inviava la nota per l'apertura della partita di credito ad Equitalia IZ S.p.A. Pertanto, al momento del tentato pagamento da parte del ricorrente (23 gennaio 2025), la Cancelleria non era più autorizzata a ricevere la somma, essendo la gestione del credito già stata trasferita all'agente della riscossione.
Di conseguenza, l'importo richiesto risulta ad oggi non corrisposto.
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, viene decisa in data odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La questione in esame è relativa alla legittimità della pretesa di pagamento avanzata da Equitalia IZ S.p.A. a fronte di un tentativo di versamento del contributo unificato effettuato dal ricorrente in data successiva all'avvio della procedura di recupero coattivo.
È pacifico e non contestato tra le parti che il ricorrente abbia omesso di versare il contributo unificato di € 43,00 al momento dell'iscrizione a ruolo della causa dinanzi al Giudice di Pace di Cagliari, avvenuta in data 02/09/2024.
Dalla documentazione e dalle allegazioni della parte resistente, anch'esse non specificamente contestate dal ricorrente, emerge la seguente cronologia degli eventi:
• In data 03/09/2024, la Cancelleria del Giudice di Pace richiedeva al difensore del sig. Ric_1 il pagamento del contributo dovuto.
• Stante il perdurare dell'inadempimento, in data 11/12/2024, la medesima Cancelleria trasmetteva la pratica all'Ufficio Recupero Crediti per le azioni di competenza.
• In data 18/12/2024, l'Ufficio Recupero Crediti inviava ad Equitalia IZ S.p.A. la nota per l'apertura della partita di credito.
Soltanto in data 23/01/2025, e quindi in epoca successiva alla presa in carico del credito da parte dell'agente della riscossione, il ricorrente ha tentato di effettuare il pagamento mediante deposito telematico nel fascicolo processuale. Tale deposito è stato legittimamente rifiutato dalla Cancelleria, in quanto essa non era più il soggetto titolato a ricevere il pagamento, essendo la procedura di recupero del credito ormai incardinata presso Equitalia IZ S.p.A.
L'avvio della procedura di recupero, infatti, sposta la competenza per la riscossione del credito dall'ufficio giudiziario all'agente incaricato. Ne consegue che qualsiasi pagamento, per avere effetto estintivo dell'obbligazione, deve essere eseguito nei confronti di quest'ultimo e secondo le modalità da esso indicate. Il tentativo di pagamento effettuato dal ricorrente, sebbene dimostri una volontà tardiva di adempiere, è stato indirizzato ad un soggetto (la Cancelleria) ormai privo della legittimazione a riceverlo. Pertanto, tale tentativo è da considerarsi giuridicamente inefficace ai fini dell'estinzione del debito.
L'invito al pagamento impugnato, emesso da Equitalia IZ S.p.A. in qualità di soggetto formalmente incaricato del recupero, risulta pertanto pienamente legittimo, in quanto fondato su un credito certo, liquido ed esigibile, mai estinto dal debitore con le corrette modalità.
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con conferma dell'atto impugnato.
Considerato il contegno tenuto dal contribuente che, in ogni caso, si è attivato per la corresponsione del dovuto, ancorché con modalità non idonee, per le ragioni dette, ad estinguere il debito, si ritiene sussistano i presupposti per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di IZ Tributaria di primo grado di CAGLIARI Sezione 4, riunita in udienza il 23/12/2025 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
INCANI MICHELE, Giudice monocratico in data 23/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 666/2025 depositato il 15/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Equitalia IZ - 09982061005
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 2025_EQG_GCG_00002232690 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2024
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 818/2025 depositato il 23/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: in accoglimento della dedotta eccezione, voglia annullare e/o dichiarare inefficaci e/o dichiarare nullo l'invito al pagamento n. 000293/2025, notificato in data 16 maggio 2025, mandando assolto l'opponente da ogni avversa pretesa;
con la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi il ricorrente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio, al solo fine di evitare ulteriori aggravi, con rivalutazione ed interessi come per legge;
In ogni caso con vittoria di spese."
Resistente/Appellato: rigettare ogni istanza di sospensione per i motivi in narrativa, nel merito confermare l'avviso di liquidazione contraddistinto al numero registro recupero crediti n°000293/2025. Con vittoria delle spese di lite."
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 15.7.2025, Ricorrente_1 ha impugnato l'invito al pagamento n. 000293/2025, notificato in data 16 maggio 2025, con cui Equitalia IZ S.p.A. ha richiesto il versamento della somma di € 43,00 a titolo di contributo unificato, asseritamente omesso in relazione alla causa iscritta al Ruolo Generale del Giudice di Pace di Cagliari al n. 00452/2024 in data 02/09/2024.
Il ricorrente deduce l'infondatezza della pretesa, sostenendo di aver provveduto al pagamento del contributo unificato in data 23 gennaio 2025, mediante deposito telematico nel fascicolo della causa presupposta. Riferisce, tuttavia, che tale deposito veniva rifiutato dalla Cancelleria del Giudice di Pace. A sostegno delle proprie ragioni, produce copia del pagamento, della nota di deposito e della comunicazione di rifiuto. Evidenzia, altresì, di aver presentato istanza di autotutela in data 16 maggio 2025, senza esito positivo.
Si è costituita in giudizio Equitalia IZ S.p.A. con controdeduzioni depositate in data 25 settembre 2025, chiedendo il rigetto del ricorso. La resistente ha eccepito che, a fronte dell'omesso versamento del contributo unificato al momento dell'iscrizione a ruolo della causa (02/09/2024), la Cancelleria del Giudice di Pace, dopo aver sollecitato il pagamento, in data 11 dicembre 2024 trasmetteva la pratica all'Ufficio Recupero Crediti, il quale, a sua volta, in data 18 dicembre 2024, inviava la nota per l'apertura della partita di credito ad Equitalia IZ S.p.A. Pertanto, al momento del tentato pagamento da parte del ricorrente (23 gennaio 2025), la Cancelleria non era più autorizzata a ricevere la somma, essendo la gestione del credito già stata trasferita all'agente della riscossione.
Di conseguenza, l'importo richiesto risulta ad oggi non corrisposto.
La causa, istruita sulla base della documentazione prodotta dalle parti, viene decisa in data odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La questione in esame è relativa alla legittimità della pretesa di pagamento avanzata da Equitalia IZ S.p.A. a fronte di un tentativo di versamento del contributo unificato effettuato dal ricorrente in data successiva all'avvio della procedura di recupero coattivo.
È pacifico e non contestato tra le parti che il ricorrente abbia omesso di versare il contributo unificato di € 43,00 al momento dell'iscrizione a ruolo della causa dinanzi al Giudice di Pace di Cagliari, avvenuta in data 02/09/2024.
Dalla documentazione e dalle allegazioni della parte resistente, anch'esse non specificamente contestate dal ricorrente, emerge la seguente cronologia degli eventi:
• In data 03/09/2024, la Cancelleria del Giudice di Pace richiedeva al difensore del sig. Ric_1 il pagamento del contributo dovuto.
• Stante il perdurare dell'inadempimento, in data 11/12/2024, la medesima Cancelleria trasmetteva la pratica all'Ufficio Recupero Crediti per le azioni di competenza.
• In data 18/12/2024, l'Ufficio Recupero Crediti inviava ad Equitalia IZ S.p.A. la nota per l'apertura della partita di credito.
Soltanto in data 23/01/2025, e quindi in epoca successiva alla presa in carico del credito da parte dell'agente della riscossione, il ricorrente ha tentato di effettuare il pagamento mediante deposito telematico nel fascicolo processuale. Tale deposito è stato legittimamente rifiutato dalla Cancelleria, in quanto essa non era più il soggetto titolato a ricevere il pagamento, essendo la procedura di recupero del credito ormai incardinata presso Equitalia IZ S.p.A.
L'avvio della procedura di recupero, infatti, sposta la competenza per la riscossione del credito dall'ufficio giudiziario all'agente incaricato. Ne consegue che qualsiasi pagamento, per avere effetto estintivo dell'obbligazione, deve essere eseguito nei confronti di quest'ultimo e secondo le modalità da esso indicate. Il tentativo di pagamento effettuato dal ricorrente, sebbene dimostri una volontà tardiva di adempiere, è stato indirizzato ad un soggetto (la Cancelleria) ormai privo della legittimazione a riceverlo. Pertanto, tale tentativo è da considerarsi giuridicamente inefficace ai fini dell'estinzione del debito.
L'invito al pagamento impugnato, emesso da Equitalia IZ S.p.A. in qualità di soggetto formalmente incaricato del recupero, risulta pertanto pienamente legittimo, in quanto fondato su un credito certo, liquido ed esigibile, mai estinto dal debitore con le corrette modalità.
Per le suesposte ragioni, il ricorso deve essere integralmente rigettato, con conferma dell'atto impugnato.
Considerato il contegno tenuto dal contribuente che, in ogni caso, si è attivato per la corresponsione del dovuto, ancorché con modalità non idonee, per le ragioni dette, ad estinguere il debito, si ritiene sussistano i presupposti per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate.