Decreto cautelare 6 ottobre 2023
Ordinanza cautelare 28 ottobre 2023
Sentenza 27 agosto 2024
Rigetto
Sentenza 7 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00103/2026REG.PROV.COLL.
N. 02527/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2527 del 2025, proposto da
IO LI, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuliano Migliorati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Ufficio Provinciale Motorizzazione Viterbo, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 15956/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell’Ufficio Provinciale Motorizzazione Viterbo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2025 il Consigliere IA FA e si dà atto che l'avv. Giuliano Migliorati ha depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. IO LI proponeva ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, avverso il provvedimento di revisione della patente di guida di categoria ‘B’ n. U169S7791K emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, – Ufficio Motorizzazione Civile di Viterbo.
Con tale provvedimento veniva disposto che il ricorrente si sottoponesse, entro un termine di trenta giorni, a un nuovo esame di idoneità tecnica alla guida ex art. 121 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., sulla base della seguente motivazione “ vista la comunicazione n. 15/54-3 CC Montefiascone in data 17/08/2023 dalla quale risulta che la S.V., il giorno 11/08/2023 in SR Cassia Loc. Bolsena procedeva a velocità pericolosa causando un incidente con lesioni gravi a persone; considerato che il suddetto comportamento di guida fa sorgere dubbi sulla persistenza nella S.V. dei requisiti di idoneità tecnica prescritti per il possesso della patente di guida; visto l’art. 128 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni (Codice della Strada)… ”.
Dalla relazione dell’incidente occorso in data 11 agosto 2023, redatta dalla Legione Carabinieri Lazio – Compagnia di Montefiascone, depositata dal ricorrente nel corso del giudizio di primo grado, si rilevava che: “ Da quanto sopra esposto e da un più approfondito esame della dinamica presso gli uffici del comando, in data 12/08/2023, è emerso che conducente del veicolo 'A' non si era attenuto a quanto disposto dall’art. 141/1 comma del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) – non regolava la velocità in funzione delle caratteristiche della strada (es. bagnata, innevata, ghiacciata o scivolosa per la presenza fango o ghiaccio) -. Alla parte veniva pertanto contestata la relativa infrazione. […]; è emerso altresì che la stessa parte non si era attenuta a quanto disposto dall’art. 141/2 comma del medesimo D.L.vo – non manteneva il controllo del veicolo e non era in grado di arrestare il veicolo, compiendo le manovre necessarie, per evitare l’ostacolo prevedibile entro il limite del campo di visibilità. Al trasgressore veniva pertanto contestata la relativa infrazione […] ”.
2. Con il ricorso introduttivo, IO LI denunciava l’illegittimità del provvedimento impugnato, per violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili, lamentando: la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento (che sarebbe stata necessaria nel caso di specie stante la natura discrezionale del potere amministrativo esercitato); il difetto di motivazione del provvedimento (in quanto il Mit-UMC si era unicamente limitato a richiamare la comunicazione n. n.15/54-3 CC Montefiascone del 17 agosto 2023); la carenza assoluta dei presupposti di legge per violazione dell’art. 128 del Codice della strada, stante l’omessa istruttoria in relazione agli assunti “dubbi” sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica richiesti dalla legge per il mantenimento della patente di guida.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con sentenza n. 15956 del 2024, respingeva il ricorso. Il Collegio di prima istanza rammentava che la giurisprudenza amministrativa, proprio con riguardo all’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ne aveva dichiarato la superfluità quando l’interessato fosse venuto comunque a conoscenza di vicende che avevano condotto all’apertura di un procedimento con effetti lesivi nei suoi confronti. Nella specie, inoltre, non poteva essere ravvisato alcun difetto di motivazione del provvedimento impugnato, atteso che era stata espressamente richiamata per relationem la “ comunicazione n. 15/54-3 CC Montefiascone in data 17/08/2023 ”, che dava conto della gravità dell’incidente causato dal ricorrente, ed era stato esplicitamente formulato, ancorché sinteticamente, il giudizio in ordine alla sussistenza dei dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica prescritti dalla legge per il possesso della patente di guida. Secondo il Giudice di prime cure, l’Amministrazione resistente aveva debitamente apprezzato i fatti accaduti, svolgendo un’istruttoria adeguata al fine della valutazione dei presupposti del provvedimento adottato.
4. Con ricorso in appello, notificato nei tempi e nelle forme di rito, IO LI ha impugnato la suindicata sentenza, chiedendone la riforma, sulla base delle seguenti censure: “ 1. Error in iudicando. Sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7 e ss. della l. n. 241/1990: eccesso di potere e violazione di legge per mancata comunicazione di avvio del procedimento amministrativo; vizio del procedimento; 2. Error in iudicando. Sulla violazione dell’art. 3 della L. n. 241 del 1990. Carenza di motivazione del provvedimento. Eccesso di potere: difetto di motivazione del provvedimento impugnato; 3. Error iudicando. Sulla violazione ed errata applicazione dell’art. 128 C.d.S. Eccesso di potere per carenza assoluta dei presupposti di legge per l’adozione del provvedimento. Eccesso di potere e/o insufficiente istruttoria e per travisamento ed erronea valutazione dei fatti ”.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l’Ufficio provinciale Motorizzazione di Viterbo si sono costituiti a norma dell’art. 55, settimo comma, del d.lgs. n. 104 del 2010, chiedendo di essere sentiti in camera di consiglio.
6. All’udienza del 16 ottobre 2025, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
7. Con il primo motivo, l’appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto non necessario comunicare l’avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990, con grave compromissione dei diritti di difesa, in quanto, a causa di ciò, non sarebbe stato possibile rappresentare eventuali circostanze idonee a influire sulle determinazioni della Motorizzazione civile. Nel caso di specie, non solo sarebbe mancata la predetta comunicazione, ma l’Amministrazione avrebbe omesso di esplicitare le ragioni ‘qualificate’ e le particolari esigenze di celerità per le quali sarebbe stato omesso tale adempimento.
7.1. La censura non può trovare accoglimento.
La previsione dell’art. 128, comma 1, del Codice della strada, che dispone la revisione della patente di guida “ qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell’idoneità tecnica ”, richiede un semplice accertamento fattuale, nella specie rappresentato dal verificarsi di un incidente stradale causato dal ricorrente con lesione a terzi, dal quale desumere la sussistenza di tale dubbio.
L’istituto non configura una sanzione amministrativa, bensì rappresenta un provvedimento di natura essenzialmente cautelare, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico, ossia una misura preventiva volta a sottoporre il titolare della patente a una verifica della persistenza della sua idoneità psicofisica e tecnica alla guida.
L’Amministrazione può, dunque, disporre legittimamente la revisione della patente di guida tutte le volte in cui il comportamento tenuto dal conducente del veicolo generi un mero dubbio sulla sua idoneità tecnica, non essendo necessaria la certezza in ordine al venire meno dei requisiti di idoneità alla conduzione di automezzi.
I provvedimenti di revisione non presuppongono l’accertamento di una violazione delle norme sul traffico o di quelle penali o civili, ma sono adottati in dipendenza di qualunque episodio che giustifichi un ragionevole dubbio sulla persistenza dell’idoneità psicofisica o tecnica alla conduzione dei veicoli a motore. Pertanto, in ipotesi di incidente stradale causato dal conducente, destinatario del provvedimento di revisione ex art. 128, comma 1, del Codice della strada, non è necessario che ne sia provata la responsabilità, trattandosi di un provvedimento, come si è detto, di natura essenzialmente cautelare, funzionale alla garanzia della sicurezza del traffico.
Ciò premesso, l’indirizzo prevalente della giurisprudenza di legittimità, da quale non vi sono ragioni per discostarsi, esclude la sussistenza dell’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento nell’ipotesi in cui la partecipazione dell’interessato ai fini istruttori non sia necessaria.
Nel caso in esame, non solo il soggetto interessato ha comunque acquisito aliunde la conoscenza delle ragioni che hanno determinato l’Amministrazione ad emettere il provvedimento (mediante la comunicazione della Relazione dei C.C. di Montefiascone), ma l’apporto del destinatario sarebbe stato comunque superfluo, tenuto conto della natura del provvedimento ex art. 128 del Codice della strada, sicché non sarebbe stato necessario interloquire sulla eventuale certezza del venire meno dei requisiti di idoneità alla guida (Cons. Stato n. 1807 del 2021).
Invero, stante la natura non sanzionatoria, ma latu sensu cautelare, della revisione della patente di guida, la partecipazione di IO LI agli accertamenti dell’Amministrazione non avrebbe potuto offrire alcun utile apporto, atteso che le determinazioni della Motorizzazione civile si sono fondate essenzialmente sul semplice dubbio della persistenza dei requisiti di idoneità alla guida (Cons. Stato, n. 1807 del 2021 cit.).
Inoltre, il provvedimento in questione, in quanto volto a garantire la sicurezza della circolazione, riveste, di per sé, quelle caratteristiche di urgenza, tali da escludere, in via di principio, l’obbligo della previa comunicazione. Infatti, il T.A.R. ha condivisibilmente osservato che: “ va anche considerato che lo stesso art. 7 della legge n. 241/1990 espressamente dispone che il rispetto dell’obbligo di avviso di avvio del procedimento recede qualora sussistano particolari esigenze di celerità dell’azione amministrativa, salvo il limite della non manifesta illogicità ed irragionevolezza dell’azione amministrativa (cfr. Cons. Stato, sez. III, sente n. 1924 del 26 aprile 2017); limite, questo, che nella fattispecie in esame non risulta superato”. Infatti, il provvedimento è stato adottato in tempi ristrettissimi, posto che la notifica dello stesso è intervenuta in data 22 agosto 2023, ossia undici giorni dopo l’incidente occorso in data 11 agosto 2023.
8. Con il secondo mezzo, il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui il T.A.R. ha sostenuto, errando, che fosse sufficiente l’utilizzo della motivazione per relationem , senza considerare adeguatamente le peculiarità del caso di specie.
Il provvedimento impugnato, secondo l’esponente, sarebbe stato adottato senza una adeguata motivazione, in violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990, non contenendo una valutazione dei fatti nel loro complesso, né l’illustrazione della gravità della condotta tenuta dall’interessato, né specifiche considerazioni in base alle quali si sarebbe formato il dubbio in ordine alla perizia e alla capacità del titolare della patente. Ciò in quanto il provvedimento di revisione della patente di guida ha natura amministrativa e non sanzionatoria, con finalità prettamente cautelare, che incide fortemente sul destinatario e la cui adozione è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione ai fini della valutazione dubbio sul pieno possesso dei requisiti di idoneità fisica, psichica e tecnica. L’Amministrazione avrebbe fondato il proprio convincimento solo sulla base di quanto comunicato dai Carabinieri di Montefiascone, senza effettuare una valutazione più specifica in merito all’idoneità e alla capacità di guida del ricorrente, oltre al fatto che la comunicazione dei CC di Montefiascone (comunicazione n. 15/54-3 CC di Montefiascone del 17/8/2023, richiamata nel provvedimento impugnato) non risulterebbe agli atti del giudizio, con la conseguenza che il T.A.R. non avrebbe potuto giustificare l’adozione del suddetto provvedimento in forza di un documento non depositato dalle parti.
8.1. Il mezzo va respinto.
Va premesso che la Comunicazione n. 15/54 – 3 dei C.C. di Montefiascone è stata allegata dallo stesso ricorrente e depositata nel corso del giudizio di primo grado.
Nel provvedimento amministrativo, la motivazione per relationem deve intendersi ammessa dall’art. 3, comma 3, della l. n. 241 del 1990 nelle ipotesi in cui il provvedimento sia preceduto da atti istruttori o da pareri e purché l’interessato sia messo in grado di prenderne visione, non incidendo siffatto modus operandi sull’essenza dell’operazione valutativa che non ne risulta minimamente sminuita (Cons. Stato, n. 542 del 2017; id. Cons. Stato, n. 5682 del 2019).
Orbene, diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, il provvedimento impugnato reca una chiara motivazione delle ragioni che hanno determinato l’Amministrazione, in particolare facendo riferimento alla relazione redatta dai C.C. di Montefiascone, nota al ricorrente, e precisando che: “ dalla quale risulta che la S.V. il giorno 11.8.2023 in SR Cassia Loc. Bolsena procedeva a velocità pericolosa causando un incidente con lesioni gravi a persone”. Ne consegue che l’Amministrazione ha provveduto a rendere una puntuale, anche se sintetica, motivazione.
Infatti, come rammentato dal Collegio di prima istanza, la giurisprudenza amministrativa riconosce l’ammissibilità della modalità di motivazione per relationem dei provvedimenti amministrativi, purché si tratti, come nel caso di specie, di atti indicati in modo chiaro e accessibili alla parte.
Risulta dai fatti di causa che il verbale redatto dai militari intervenuti sul posto per rilevare l’incidente è stato consegnato al ricorrente (che ne ha provveduto al deposito nel corso del giudizio di primo grado), il quale è stato reso ampiamente edotto delle ragioni per le quali è stata ravvisata negligenza nella condotta tenuta alla guida dell’autoveicolo. Tanto anche in ragione del fatto che l’appellante, nel corso del giudizio di primo grado, con il terzo motivo di ricorso, ha contestato la legittimità dell’azione amministrativa del Mit – UMC valorizzando elementi desunti dalla relazione sull’incidente occorso in data 11 agosto 2023, redatta dalla Legione Carabinieri Lazio – Compagnia di Montefiascone.
9. Con la terza censura, l’appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il Collegio di prime cure ha sostenuto che l’Amministrazione avrebbe svolto una adeguata istruttoria sui fatti accaduti, mentre non sono ravvisabili, nella specie, violazioni che possano comportare la sospensione della patente di guida, né incidenti gravi da evidenziare ictu oculi la necessità di una misura cautelare quale quella oggetto di impugnazione. Il ricorrente ripropone l’assunto difetto di motivazione del provvedimento e l’omessa istruttoria, atteso che l’Amministrazione non avrebbe spigato il nesso logico tra l’infrazione contestata e il venire meno dell’idoneità tecnica alla guida del ricorrente.
9.1. La doglianza va respinta, alla luce delle ragioni ampiamente illustrate con riferimento al primo mezzo, a cui si fa rinvio, finalizzate anche a rilevare la natura latu sensu cautelare del provvedimento.
Il Collegio ritiene, pertanto, non ravvisabile la violazione dell’art. 128 del Codice della strada e neppure l’assunta omessa istruttoria e il travisamento dei fatti.
Anche sotto tale profilo, va condiviso l’assunto sostenuto dal Giudice di prima istanza nella sentenza impugnata, nella parte in cui sostiene che il Mit – UMC ha espressamente dato conto nel gravato provvedimento della gravità dell’incidente causato dal ricorrente, e quindi svolto una adeguata istruttoria rispetto alle circostanze rilevate dai Carabinieri.
Come si è precisato nella parte in fatto, nella Relazione dei Carabinieri si legge che il conducente appellante: “ non regolava la velocità in funzione delle caratteristiche della strada (es. bagnata, innevata, ghiacciata o scivolosa per la presenza fango o ghiaccio)… è emerso altresì che la stessa parte non si era attenuta a quanto disposto dall’art. 141/2 comma del medesimo d.l.vo, non manteneva il controllo dei veicolo e non era in grado di arrestare il veicolo, compiendo le manovre necessarie, per evitare l’ostacolo prevedibile entro il limite del campo di visibilità. Al trasgressore veniva pertanto contestata la relativa infrazione (…)”.
10. In definitiva, l’appello va respinto e la sentenza impugnata va confermata.
11. Le spese di lite del grado seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante alla rifusione delle spese di lite del grado a favore delle Amministrazioni costituite, che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NC RI, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
IA FA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA FA | NC RI |
IL SEGRETARIO