Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 12/05/2025, n. 168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 168 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 626/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile – Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Stefania DEIANA Presidente
Dott.ssa Elisabetta CARTA Giudice rel.
Dott.ssa Marta GUADALUPI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale 626/2025, avente per oggetto “divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da:
, nato a [...] il [...], (C.F. , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in SS, via Stintino n. 6, presso lo studio dell'Avv. Rosa Alba Dalu (C.F. ), C.F._2
che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo,
e
, nata a [...] il [...], (C.F. ), elettivamente Parte_2 C.F._3 domiciliata in SS, Via Stintino n. 2, presso lo studio dell'Avv. Francesca Bortone (C.F.
), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso introduttivo C.F._4
RICORRENTI
nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473bis.51 ss., c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 20/02/2025, contenente le condizioni reddituali e gli obblighi a carico delle parti hanno chiesto congiuntamente di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
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5. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse dei figli, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni degli stessi. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative ai figli.
2) Il padre potrà vedere e tenere con sé i figli due pomeriggi alla settimana, il martedì ed il giovedì, dall'uscita di scuola fino alle h. 20:30 nonché, a fine settimana alternati, dalle h. 12:00 del sabato fino alle h. 20:00 della domenica;
Part 3) il IG. inoltre, potrà vedere e tenere con sé i figli:
a) durante le festività Natalizie, alternativamente di anno in anno, il giorno della Vigilia o quello di
Natale nonché il 31 dicembre o il 1° gennaio;
b) durante le festività Pasquali, alternativamente di anno in anno, il giorno di Pasqua o quello di
Pasquetta;
c) durante le vacanze estive per quindici giorni, frazionati in due periodi da 7 giorni consecutivi ciascuno, da concordarsi preventivamente con la madre entro il mese di maggio;
Part
4) il IG. contribuirà al mantenimento dei figli mediante corresponsione della somma mensile di
€. 600,00 (€ 300 per ciascun figlio), a mezzo bonifico all'IBAN [...] corrispondente al conto corrente intestato a ed acceso presso Intesa Sanpaolo S.p.A. Parte_2
L'assegno unico in favore dei figli verrà percepito per intero dalla SI.ra . _2
5) Le parti convengono che la SI a decorrere dal mese di novembre 2023, provvederà al _2
pagamento integrale delle rate relative al mutuo, erogato dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. ai Part IG.ri e e da costoro utilizzato anche per la ristrutturazione della casa di proprietà della _2
, mediante addebito su proprio conto corrente n. 15062 acceso presso la Banca Intesa Sanpaolo _2
S.p.A. di Ossi. Conseguentemente la non potrà mai richiedere al Cau il 50% di quanto dalla _2 stessa corrisposto per il pagamento del suddetto mutuo, anche nell'interesse del Cau, dal mese di Part novembre 2023 e fino alla totale estinzione. Allo stesso modo il qualora la corrisponda _2
tutti i ratei del mutuo dal Novembre 2023 sino al saldo, non potrà richiedere alla stessa quanto dal lui corrisposto dall'accensione del mutuo e fino a ottobre 2023. In ogni caso la IG.ra , appena _2
possibile, procederà ad accollarsi interamente il predetto mutuo con la conseguente liberazione del
Part IG. da ogni obbligo verso l'istituto di credito.
pagina 2 di 5 6) Le spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie nell'interesse dei figli saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno. Per spese extra, che non richiedono il previo accordo dei genitori, comunque suscettibili di rimborso in relazione alla loro obiettiva necessità, dovranno intendersi:
a) spese sanitarie: quelle connotate dai caratteri della necessarietà e/o urgenza, i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito del SSN, compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche conseguenziali (a titolo esemplificativo, rientrano le spese per impianti di ausilio sanitario, oculistiche, compresi occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed acustiche). Tutte le spese mediche e sanitarie in ambito privatistico devono essere concordate tra i genitori.
b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo nido infantile, tasse ed assicurazioni scolastiche per scuole o istituti privati, tasse universitarie, libri scolastici e universitari, tablet e p.c. per uso scolastico (con costi da rapportare alle condizioni economiche della famiglia), se sorte dopo la separazione o dopo la cessazione della convivenza e non incluse nell'assegno e compatibili con le possibilità economico/patrimoniali dei genitori;
c) extrascolastiche: spese sportive per un'attività, spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria, per meccanica e/o carrozzeria) relative ai mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto) acquistati in accordo tra i genitori, nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
Costituiranno, invece, spese extra assegno, richiedenti il necessario accordo, espresso o tacito (con riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero al massimo entro 10 giorni, ovvero in un termine all'uopo fissato;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta), tra i genitori, quelle relative a:
a) sanitarie: visite mediche, esami diagnostici, prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica, apparecchi sanitari e ortodontici;
b) scolastiche: lezioni private (c.d. ripetizioni), stages, corsi di lingua, corsi di musica ed acquisto strumento musicale, corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, spese per università all'estero e alloggio fuori sede inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche, corsi di formazione post universitari (specializzazioni o master), gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero , scuole e università private;
pagina 3 di 5 c) extra scolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio, attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (ivi comprese le spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi), cellulare, spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini-car, auto), casco, corso per conseguimento della patente, attività artistiche, culturali e ricreative (come acquisto di strumenti musicali, corsi di informatica, ecc.), spese per comunione-cresima-matrimonio
(trattenimento, servizio fotografico, regalo madrina/padrino, parrucchiere).
7) Le parti concordano nel ritenere operanti le suddette condizioni a decorrere dal mese di novembre
2023.
8) Le parti dichiarano che, ad eccezione di quanto sopra concordato, nulla hanno più da pretendere reciprocamente l'uno dall'altro.”
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 24/04/2025 ex art. 127ter
c.p.c., i coniugi hanno confermato di voler ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate.
Il Giudice ha quindi rimesso la causa al Collegio per la decisione.
***
I coniugi e hanno contratto matrimonio concordatario in OSSI Parte_1 Parte_2
(SS) in data 08/06/2013, nozze regolarmente trascritte presso i registri dello stato civile del Comune di
OSSI (SS) per l'anno 2013, N. 2, Parte II, Serie A, Ufficio 1, dalla cui unione sono nati in SS i figli
, il 20/10/2014 ed il 30/12/2019 entrambi minori di età. Per_1 Per_2
Le parti si sono in seguito separate con decreto di omologa del Tribunale di SS del 07/11/2022, pubblicato il 10/11/2022, RG 1155/2022, n. 10908/2022.
Deve darsi atto della ricorrenza delle condizioni fissata dall'art. 3 n. 2 lett. B L. 898/1970, come modificato dalla L. n. 55/ 2015 in vigore al maggio 2015 per la pronuncia di divorzio, essendo ampiamente trascorso il termine annuale di ininterrotta separazione dell'udienza di comparazione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ed essendo, comunque, indiscussa l'impossibilità di ricostituire fra le parti l'originaria comunione di vita materiale e spirituale, con conseguente accoglimento della domanda principale di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli minori in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle loro eIGenze e ravvisato pertanto che le clausole pagina 4 di 5 relative alla prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, l'accordo non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico.
La natura della causa e l'accordo delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di SS, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza così provvede: dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in OSSI (SS) in data 08/06/2013 tra
(C.F. nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._1
Giuseppe Meridda n. 7 e (C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._3
27/05/1985, residente a[...], nozze regolarmente trascritte nel registro degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato civile del Comune di OSSI (SS) Anno 2013, Nr. 2, Parte II,
Serie A, Ufficio 1, alle condizioni congiunte sopra riportate da intendersi qui integralmente trascritte, mandando alla cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OSSI (SS) per l'annotazione della presente sentenza.
Spese interamente compensate.
Così deciso in SS nella camera di conIGlio dell'8 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Stefania Deiana
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Carta
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