Ordinanza cautelare 1 giugno 2023
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 24/11/2025, n. 7602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7602 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07602/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02065/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2065 del 2023, proposto da
TO EL e MA NA LA, rappresentati e difesi dall'avvocato Pasquale Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Poggiomarino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Filippo Borriello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- del provvedimento di rigetto prot. n. 9292 del 11.04.2023, notificato ai ricorrenti in pari data, dell'istanza di condono edilizio registrata al protocollo generale con il n. 37681 del 10.12.2004, ai sensi della legge 326/2003; della comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di condono edilizio l. 326/2003 prot.n. 8025 del 24.03.2023; di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Poggiomarino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2025 la dott.ssa MAgiovanna MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Parte ricorrente premette di aver presentato, in data 10/12/2004, istanza di condono, ai sensi della l. 326/2003, per sanare un fabbricato abusivo, adibito a civile abitazione, sito nel Comune di Poggiomarino (NA), alla via Vittorio Emanuele n. 116, identificato al catasto al fog. 11, p.lla 1163.
Afferma di aver corredato la domanda con tutta la documentazione richiesta dalla legge e di aver provveduto al pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione e gli oneri concessori.
Con provvedimento prot. n. 9292 del 11.04.2023 (seguito al preavviso di rigetto dell’istanza e alle successive osservazioni del ricorrente), il Comune ha negato il rilascio del condono, per la seguente motivazione: “dagli elaborati allegati all’istanza di condono presentata in data 10/12/2004 con protocollo 37681 relativi alla realizzazione di un fabbricato residenziale ad un piano fuori terra si evidenzia che lo stesso non risulta ultimato e pertanto in contrasto con l’art. 32 comma 25 della legge n. 326/2003 il quale recita che quanto segue: “ Le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28/02/1985 n. 47 e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e successive modificazioni e integrazioni, nonché della presente normativa, si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31/03/2003””.
Con il ricorso all’esame parte ricorrente ha impugnato il provvedimento per i seguenti motivi:
1. violazione di legge (art. 32, comma 25, D.L. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003), eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione – illogicità manifesta - mancata, immotivata emissione del provvedimento espresso di permesso di costruire in sanatoria in seguito al silenzio assenso ex art 32 comma 37 L. 326/2003.
Il diniego sarebbe illegittimo, perché sull’istanza di condono si sarebbe, già da tempo, formato il silenzio-assenso.
2. Ulteriore violazione di legge (art. 21 nonies l. 241/1990 in relazione art. 32 l. 326/2003) – violazione dei principi generali in tema di autotutela di ufficio ‐ violazione di legge (art. 32, comma 25, D.L. 269 del 2003, conv. in l. n. 326 del 2003), eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
Il Comune avrebbe dovuto agire in autotutela per privare di effetti il provvedimento tacito di condono formatosi per silentium. Il provvedimento impugnato non possiede i requisiti di tipo formale e sostanziale per poter essere qualificato come provvedimento di annullamento in autotutela, poiché è stato adottato ad oltre un anno dalla formazione del silenzio-assenso e non reca alcuna motivazione sulle ragioni di prevalenza dell’interesse pubblico alla rimozione dell’atto.
3. Ulteriore violazione di legge (art. 32, comma 25, d.l. 269 del2003, conv. in l. n. 326 del 2003), eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto i volumi contestati erano tutti esistenti alla data del 31.3.2003.
In via subordinata, il ricorrente censura il provvedimento anche nel merito. I vizi dedotti nel provvedimento di diniego non sarebbero fondati, poiché l’immobile, alla data del 31.3.2003, era già qualificabile come “rustico ”.
Si è costituito in giudizio il Comune di Poggiomarino, contestando la fondatezza delle avverse censure.
Con ordinanza n. 926 del 1.6.2023 la domanda cautelare è stata respinta.
All’esito dell’udienza pubblica del 24 settembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato.
2. Infondati sono i primi due motivi, che si fondano sul presupposto che l’istanza di condono fosse stata tacitamente assentita per decorso del termine di 24 mesi dalla presentazione dell’istanza, corredata da tutta la documentazione prevista dalla legge. Tale argomento, infatti, non basta a dimostrare l’avvenuta formazione di un provvedimento tacito di accoglimento, dal momento che l’istanza di condono era stata formulata ai sensi del D.L. 269/2003, come recepita nel territorio regionale dalla L.R. 10/2004. Come questo Tribunale ha già condivisibilmente affermato in varie sentenze (Sez. 3^, sentenza n 7968/2021 del 10.12.2021 e precedenti ivi menzionati): “nella Regione Campania l’istituto del silenzio assenso non può trovare applicazione con riferimento al D.L. n. 269/2003 (conv. in L. n. 326/2003), ostandovi le contrarie previsioni contenute nella L.R. Campania 18 novembre 2004, n. 10 (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. III, 1 giugno 2012, n. 2612; nonché TAR Campania, Napoli, Sez. II, 15gennaio 2015, n. 230 e 6 marzo 2014, n. 1351, secondo cui “nella Regione Campania, le domande di condono proposte ai sensi della l. n. 326 del 2003 sono assoggettate al regime di cui all'art. 7, L.R. n. 10 del 2004, sicché devono essere definite con un provvedimento espresso entro il termine di 24 mesi dalla presentazione, il cui decorso non equivale a titolo abilitativo in sanatoria, ma configura un mero inadempimento, avverso il quale è azionabile la tutela giurisdizionale ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a.”).
Ed invero la L.R. Campania 18 novembre 2004, n. 10, all’art. 7, dispone che: “le domande di sanatoria sono definite dai comuni competenti con provvedimento esplicito da adottarsi entro ventiquattro mesi dalla presentazione delle stesse ... Decorso il termine di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 novembre 2001, n.19, articolo 4 che disciplinano l'esercizio dell'intervento sostitutivo da parte dell'amministrazione provinciale competente”. Ciò significa che il decorso del termine di 24 mesi non comporta la formazione per silentium del titolo abilitativo in sanatoria ma configura un mero inadempimento, avverso il quale, oltre al rimedio amministrativo già descritto, è azionabile la tutela giurisdizionale ai sensi degli artt. 31 e 117 del codice del processo amministrativo (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IV, 22 febbraio 2021 n. 1154 )”.
3. Anche il terzo motivo è infondato. È incontestato tra le parti che alla data del 31.3.2003 – data limite rilevante ai fini dell’individuazione delle costruzioni suscettibili di condono ai sensi della L. 326/2003 – l’edificio di parte ricorrente era costituito da un manufatto con “struttura portante in legno ” e tamponature “ in arelle di bambù ”, nonché tetto realizzato con assi di legno distanziate e inidonee a dare all’edificio una copertura totale. Non risulta, inoltre, contestata l’assenza di qualsiasi impianto necessario all’utilizzo del bene.
L’art. 31 e 43 della l. 47/1985, applicabile anche alla L. 326/2003, prevedono che “si intendono ultimati gli edifici “in cui sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero, quanto alle opere interne agli edifici già esistenti e a quelle non destinate alla residenza, quando esse siano state completate funzionalmente ”. Il concetto di ultimazione, così delineato dalla norma, è stato oggetto di chiarimento - in sede di primo condono- con la circolare esplicativa del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3357/25 del 30/7/1985 che fa riferimento alla nozione di ultimazione del rustico comprensiva della muratura portante o l'intelaiatura in cemento armato e le tamponature.
Invero, l’ultimazione dei lavori rilevanti ai fini della condonabilità delle opere edilizie abusive presuppone, oltre il completamento della copertura, l’esecuzione del "rustico ", da intendersi come la muratura di tamponatura priva di rifiniture (Cons. giust. amm. Sicilia, n. 287 del 2024). Ancor più nel dettaglio, si è affermato che “in tema di condono edilizio, l’art. 31, comma 2, L. n. 47/1985 prevede due criteri alternativi per la verifica del requisito dell'ultimazione, rilevante ai fini del rilascio del condono: si tratta del criterio "strutturale", che vale nei casi di nuova costruzione; e del criterio "funzionale", che opera, invece, nei casi di opere interne di edifici già esistenti oppure di manufatti con destinazione diversa da quella residenziale. Quanto al criterio strutturale del completamento del rustico, per edifici "ultimati", si intendono quelli completi almeno al "rustico", espressione con la quale si intende un'opera mancante solo delle finiture, infissi, pavimentazione, tramezzature interne, ma necessariamente comprensiva delle tamponature esterne, che realizzano in concreto i volumi, rendendoli individuabili e esattamente calcolabili (Cons. di Stato, Sez. VI, n. 1826 del 2023).(in termini Cons. di Stato, Sez. 7^, 21/02/2025, n. 1502/2025). Inoltre, (cfr. Consiglio di Stato sez. II, 10/06/2019, n. 3869) “La nozione di ultimazione delle opere, cui occorre far riferimento ai fini dell'applicabilità della disciplina sul condono edilizio, coincide con l'esecuzione del rustico, da intendersi come muratura priva di rifinitura e da non confondere con lo scheletro, le pareti esterne non potendo considerarsi mere rifiniture”.
Alla stregua delle coordinate interpretative sopra richiamate, il Collegio ritiene che l’edificio di proprietà di parte ricorrente, alla data del 31.3.2003 non poteva ritenersi definito allo stato di “rustico ”. Esso, presentando le tamponature in arelle di bamboo (ossia di un materiale leggero e facilmente amovibile) e mancando di una copertura integrale, non presentava una volumetria definita e stabile.
4. Il ricorso è, dunque, infondato.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NA PA, Presidente
MA Barbara Cavallo, Consigliere
MAgiovanna MO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MAgiovanna MO | NA PA |
IL SEGRETARIO