Articolo 82 quater della Legge 22 dicembre 1975, n. 685
Articolo 82 terArticolo 82 quinquies
Versione
11 luglio 1990
Art. 82-quater. (((Procedimento innanzi alla sezione di
sorveglianza) )) (( 1. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se non e' possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato nella richiesta e lo stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la richiesta.
2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza puo' acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo effettuato.
3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento e' data immediata comunicazione al pubblico ministero o al pretore competente per l'esecuzione. il quale, se la sospensione non e' concessa, emette ordine di carcerazione. ))
Entrata in vigore il 11 luglio 1990