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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 4095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4095 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
all'esito della trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2894/2023 RG sezione lavoro, vertente
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Porcaro (fax 0815784737; pec: Email_1 ed Annunziata Porcaro (fax 0815784737; pec: Email_2
APPELLANTE
E
non costituita Controparte_1
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5055/2023, pubblicata il
9.08.2023.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli - riconosciuta la sussistenza di un appalto tra la (datrice di lavoro dell'appellante, fallita prima dell'instaurazione Controparte_2 del giudizio di primo grado, appaltatrice) e la (committente) avente ad Controparte_3 oggetto la costruzione ed il montaggio di pezzi meccanici e lo svolgimento di attività manutentive nel periodo da dicembre 2019 a marzo 2020 e considerata la documentazione attestante il credito
1 del lavoratore (rappresentata dalle buste paga allegate)- accoglieva per quanto di ragione il ricorso proposto per l'accertamento della responsabilità solidale dell'odierna appellata che condannò al pagamento in favore del dell'importo di euro 5967,85, oltre interessi sulle singole Pt_1 componenti del credito via via rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al saldo e spese del giudizio.
Con ricorso depositato il 24.11.2023 ha impugnato la sentenza Parte_1 limitatamente al rigetto della domanda di pagamento dell'indennità per ferie non godute ed al pagamento degli importi ritenuti non spettanti perché non afferenti al periodo di lavoro svolto nell'interesse della committente. Quanto all'indennità per ferie non godute l'appellante ha rivendicato la natura retributiva della stessa;
per il restante credito ha eccepito l'erroneità dell'esclusione, ritenendo che il conteggio esplicitato in ricorso fosse attinente al periodo di espletamento dell'appalto. Sulla scorta di tali deduzioni ha invocato la parziale riforma della sentenza e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “condannare l'appellata società al pagamento in favore dell'appellante dell'ulteriore importo residuo di €. =974,46=, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo, ovvero al diverso importo, che dovesse essere riconosciuto dovuto”.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio la società appellata non si è costituita in giudizio.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisite le note difensive di parte appellante, all'esito della camera di consiglio la Corte ha deciso nei termini di seguito esposti.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Quanto al motivo di gravame mediante il quale l'appellante censura l'esclusione dal conteggio della somma rivendicata a titolo di indennità per ferie non godute occorre rammentare che in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione
"trattamenti retributivi" di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista (si veda, da ultimo, Cass.civ., Sez.Lav. 21.01.2025 n. 1451 e giurisprudenza ivi richiamata).
Per tali ragioni, il motivo di gravame volto a rivendicare la condanna della committente al pagamento di tale emolumento deve essere respinta.
Quanto ai residui importi rivendicati a titolo di differenze retributive maturate nel periodo oggetto di causa, si deve osservare che il conteggio sviluppato nel ricorso è stato integralmente recepito, con esclusione della somma di euro 409,66 richiesta a titolo di indennità per ferie non godute ed euro 768,00 richiesta a titolo di non meglio specificato “residuo 12.2019”, laddove invece
è stata liquidata la somma rivendicata come rateo di tredicesima mensilità.
2 Ebbene, a fronte della genericità della dicitura “residuo 12.2019” appare del tutto corretta l'esclusione effettuata dal primo giudice che ha interpretato tale richiesta come diretta alla liquidazione di importi maturati nel corso dell'intero anno e quindi non imputabili al periodo di espletamento dell'appalto.
In considerazione di tali argomenti, l'appello deve essere respinto.
Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione della parte vittoriosa.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per la liquidazione dell'ulterior importo a titolo di contributo unificato
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello; 2) nulla sulle spese;
3) dichiara che sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, come inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012, ove il contributo sia dovuto.
Cos' deciso in Napoli il 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza
composta dai magistrati:
dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel.
dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
all'esito della trattazione scritta, disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 22 maggio 2025, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2894/2023 RG sezione lavoro, vertente
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale: Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonio Porcaro (fax 0815784737; pec: Email_1 ed Annunziata Porcaro (fax 0815784737; pec: Email_2
APPELLANTE
E
non costituita Controparte_1
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 5055/2023, pubblicata il
9.08.2023.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Napoli - riconosciuta la sussistenza di un appalto tra la (datrice di lavoro dell'appellante, fallita prima dell'instaurazione Controparte_2 del giudizio di primo grado, appaltatrice) e la (committente) avente ad Controparte_3 oggetto la costruzione ed il montaggio di pezzi meccanici e lo svolgimento di attività manutentive nel periodo da dicembre 2019 a marzo 2020 e considerata la documentazione attestante il credito
1 del lavoratore (rappresentata dalle buste paga allegate)- accoglieva per quanto di ragione il ricorso proposto per l'accertamento della responsabilità solidale dell'odierna appellata che condannò al pagamento in favore del dell'importo di euro 5967,85, oltre interessi sulle singole Pt_1 componenti del credito via via rivalutate dalla data di maturazione di ciascuna di esse al saldo e spese del giudizio.
Con ricorso depositato il 24.11.2023 ha impugnato la sentenza Parte_1 limitatamente al rigetto della domanda di pagamento dell'indennità per ferie non godute ed al pagamento degli importi ritenuti non spettanti perché non afferenti al periodo di lavoro svolto nell'interesse della committente. Quanto all'indennità per ferie non godute l'appellante ha rivendicato la natura retributiva della stessa;
per il restante credito ha eccepito l'erroneità dell'esclusione, ritenendo che il conteggio esplicitato in ricorso fosse attinente al periodo di espletamento dell'appalto. Sulla scorta di tali deduzioni ha invocato la parziale riforma della sentenza e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “condannare l'appellata società al pagamento in favore dell'appellante dell'ulteriore importo residuo di €. =974,46=, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del credito al soddisfo, ovvero al diverso importo, che dovesse essere riconosciuto dovuto”.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio la società appellata non si è costituita in giudizio.
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., acquisite le note difensive di parte appellante, all'esito della camera di consiglio la Corte ha deciso nei termini di seguito esposti.
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Quanto al motivo di gravame mediante il quale l'appellante censura l'esclusione dal conteggio della somma rivendicata a titolo di indennità per ferie non godute occorre rammentare che in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione
"trattamenti retributivi" di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista (si veda, da ultimo, Cass.civ., Sez.Lav. 21.01.2025 n. 1451 e giurisprudenza ivi richiamata).
Per tali ragioni, il motivo di gravame volto a rivendicare la condanna della committente al pagamento di tale emolumento deve essere respinta.
Quanto ai residui importi rivendicati a titolo di differenze retributive maturate nel periodo oggetto di causa, si deve osservare che il conteggio sviluppato nel ricorso è stato integralmente recepito, con esclusione della somma di euro 409,66 richiesta a titolo di indennità per ferie non godute ed euro 768,00 richiesta a titolo di non meglio specificato “residuo 12.2019”, laddove invece
è stata liquidata la somma rivendicata come rateo di tredicesima mensilità.
2 Ebbene, a fronte della genericità della dicitura “residuo 12.2019” appare del tutto corretta l'esclusione effettuata dal primo giudice che ha interpretato tale richiesta come diretta alla liquidazione di importi maturati nel corso dell'intero anno e quindi non imputabili al periodo di espletamento dell'appalto.
In considerazione di tali argomenti, l'appello deve essere respinto.
Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione della parte vittoriosa.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per la liquidazione dell'ulterior importo a titolo di contributo unificato
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) rigetta l'appello; 2) nulla sulle spese;
3) dichiara che sussistono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del DPR 115/2002, come inserito dall'art. 1, comma 17, legge n. 228/2012, ove il contributo sia dovuto.
Cos' deciso in Napoli il 22 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Maristella Agostinacchio Dr.ssa Anna Carla Catalano
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