I titoli da valutarsi nei concorsi per il trasferimento dei notai, salvo il disposto dell'articolo 6, sono i seguenti:
1) l'anzianita' effettiva di esercizio delle funzioni notarili, in ragione di un punto per ciascun anno e di un quarto di punto per ciascun trimestre o frazione superiore alla meta', fino al massimo di quindici punti;
2) il risultato dell'esame di concorso per la nomina, in ragione di dieci punti per il minimo di duecentodieci trecentesimi e di un decimo di punto per ogni trecentesimo in piu', ovvero il risultato del concorso per titoli, in ragione di dieci punti; con l'ulteriore aumento in ogni caso di due punti per l'idoneita' conseguita in altro concorso per esame;
3) l'esercizio delle funzioni notarili da parte di non iscritto all'albo, o come coadiutore a norma dell' articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 , ovvero come temporaneamente autorizzato a norma dell'articolo 6 della legge stessa, in ragione di mezzo punto per ciascun anno, fino ad un massimo di tre punti; l'eventuale cumulo con il punteggio previsto al numero 1) non puo' comunque eccedere il massimo di quindici punti;
4) la condizione di ex combattente, partigiano, mutilato ed invalido di guerra, insignito di decorazione al valor militare, vittima civile di guerra, orfano o vedovo di guerra o per cause di guerra, profugo per l'applicazione del trattato di pace, perseguitato politico e razziale e categorie equiparate, anche se, all'epoca del servizio militare o degli avvenimenti cui si fa riferimento, non era stata ancora conseguita la idoneita' all'esercizio del notariato, in ragione di cinque punti;
5) l'insegnamento per almeno un biennio nelle scuole di notariato riconosciute dal Consiglio nazionale del notariato, in ragione di mezzo punto per ogni biennio con un massimo di due punti;
6) l'insegnamento, per almeno un biennio, di materie giuridiche, economiche e finanziarie nelle universita' o negli istituti superiori assimilati, in ragione di mezzo punto per ogni biennio non cumulabile con i punti di cui al numero 5), con un massimo di tre punti;
7) la libera docenza universitaria in materie giuridiche, economiche o finanziarie, in ragione di un punto non cumulabile con i punti di cui ai numeri 5) e 6);
8) le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e' finanziarie, valutabili sino a due punti a giudizio motivata della commissione di cui all'articolo 7; l'eventuale cumulo con i punti di cui ai numeri 5), 6) e 7) non puo' eccedere il massimo di quattro punti;
9) l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie per almeno un biennio, in ragione di un punto;
((9-bis) l'esercizio delle funzioni di giudice onorario aggregato per la definizione dei procedimenti civili ai sensi della legge 22 luglio 1997, n. 276, nella misura di un punto per ogni biennio, con il massimo di due punti; il punteggio ottenuto e' cumulabile con tutti gli altri punteggi previsti dalla presente legge;)) 10) l'esercizio di funzioni giudiziarie di ruolo per almeno un anno, l'esercizio effettivo della professione di avvocato e di procuratore per almeno un anno, il servizio di ruolo prestato con funzioni direttive negli archivi notarili per almeno un anno, in ragione di un punto per ogni anno di servizio, con il massimo di due punti; l'eventuale cumulo con il punteggio previsto al numero 1) non potra' comunque eccedere il massimo di quindici punti;
11) l'operosita' e la condotta professionale, anche con riferimento ai precedenti penali e disciplinari, valutabili fino a tre punti, da comprovarsi anche attraverso attestazione rilasciata dai consigli distrettuali competenti.