Ordinanza cautelare 19 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 16 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 08/05/2026, n. 8557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8557 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08557/2026 REG.PROV.COLL.
N. 12225/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12225 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanna Caruso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento M_D -OMISSIS- REG2024 -OMISSIS-20-09-2024 notificato in data 20 settembre 2024 con il quale il Ministero della Difesa ha disposto l’esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale indetta per il reclutamento, per il 2024, di 4230 volontari in ferma prefissata quadriennale;
- del bando di concorso del 1.2.2024 nella parte in cui agli art. 2 comma 1lett. g, art. 2 comma 3 e art.17, prevede quale requisito di partecipazione al concorso il non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e la conseguente esclusione in caso di mancanza del
requisito;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10.4.2025:
mancata ammissione in graduatoria con riserva;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c) e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026 il dott. IO AN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- il ricorrente è stato escluso dal concorso in oggetto, finalizzato al reclutamento, per il 2024, di 4.230 volontari in ferma prefissata quadriennale nell’Esercito, nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e nell’Aeronautica Militare (concorso bandito con decreto PERSOMIL M_D -OMISSIS- REG2024 0067959 1-02-24);
- il provvedimento impugnato, assunto in data 20.9.2024, si riferiva alla pendenza di un procedimento penale a carico del ricorrente, per delitto non colposo, pendente dinnanzi al Tribunale di Catania, fatto che determinava il venir meno del requisito previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera g) del bando in conformità a quanto previsto dall’art. 635, comma 1, lett. g-bis) d.lgs. n. 66 del 2010 (“non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi”) ;
Rilevato che, con ordinanza n. -OMISSIS-del 2024, questa Sezione ha accolto la domanda cautelare del ricorrente, ai soli fini del completamento dell’iter concorsuale evidenziando che, alla luce della più recente evoluzione giurisprudenziale (cfr. ex multis, Cons Stato, sez. II, n. 2606/2022; id. 20.2.2023, n. 1727), il requisito escludente di cui alla lett. g-bis) dell’art. 635 c.o.m. (assenza di imputazioni penali in corso a carico del candidato), secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, coerente con il principio di presunzione di innocenza di cui all’art. 27 Cost., deve ritenersi sottoposto alla condizione risolutiva della (eventuale) sopravvenienza della sentenza definitiva del giudice penale, se pienamente assolutoria per l’imputato;
Rilevato che lo stesso ricorrente, dopo avere superato le prove concorsuali, con atto per motivi aggiunti notificato e depositato il 10.4.2025, ha impugnato il suo mancato inserimento nella graduatoria di merito nel frattempo approvata; in particolare egli ha impugnato l’atto di diniego di PERSOMIL del 10.2.2025 che ha respinto l’istanza di inserimento in ragione del fatto che l’ammissione con riserva disposta con la precitata ordinanza cautelare, riguardava soltanto il completamento dell’iter concorsuale e, pertanto, la stessa Amministrazione avrebbe potuto procedere all’eventuale inserimento in graduatoria del ricorrente, solo all’esito della definizione della presente causa;
Considerato che all’udienza pubblica del 24 settembre 2025, il Collegio ha prospettato ai difensori presenti dei possibili profili di improcedibilità dei motivi aggiunti per tardiva impugnazione della graduatoria ed inoltre per mancata notifica (degli stessi) ad almeno un controinteressato; nell’occasione il difensore di parte ricorrente ha chiesto termine al fine di dedurre sui rilievi formulati dal Collegio;
Rilevato che, fissata la nuova udienza pubblica al 7 gennaio 2026, vi è stata istanza di rinvio da parte della difesa del ricorrente che il Collegio ha accolto con rinvio della discussione all'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2026;
Rilevato che nelle more non vi è stata produzione di note difensive in merito ai segnalati profili di rito ma soltanto deposito (in data 6.5.2026, il medesimo giorno dell’udienza) dello stralcio della recente sentenza del Tribunale Penale di Catania (con annotazione di irrevocabilità riferita al sig. -OMISSIS-) che ha dichiarato il ricorrente assolto “perché il fatto non sussiste” );
Rilevato che, all’udienza pubblica del 6 maggio 2026, il difensore di parte ricorrente ha dedotto oralmente in merito alla tempestività dei motivi aggiunti avverso la graduatoria e segnalato, in ogni caso, la capienza del numero dei posti messi a concorso che non sarebbero stati integralmente coperti, il che avrebbe, a suo avviso, determinato la mancanza di lesività per gli interessi degli altri candidati (potenziali controinteressati), per effetto dell’ipotetico accoglimento del ricorso;
Rilevato che, conclusa la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione;
Considerato che si sono rivelati fondati, invero, gli elementi di criticità in rito già indicati dal Collegio con l’ordinanza n. -OMISSIS-del 2025 [“Ritenuto altresì che si pongono criticità ulteriori riferibili al tempo decorso tra la pubblicazione della graduatoria sul sito istituzionale e la data di notifica dei motivi aggiunti nonché alla omessa notifica dei medesimi ad almeno un controinteressato” ] atteso che:
(i) i motivi aggiunti (avverso la graduatoria concorsuale) sono stati proposti con superamento del termine perentorio ad impugnationem” di gg. 60 (sessanta) decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria che, approvata con decreto ministeriale del 28 gennaio 2025, è stata pubblicata il successivo giorno 29, mentre il gravame è stato notificato al Ministero il 10 aprile 2025 (e depositato in pari data); sussiste pertanto irricevibilità dei motivi aggiunti per tardiva notificazione;
(ii) ulteriore ed autonoma causa di improcedibilità deriva, inoltre, dalla omessa notificazione dei motivi aggiunti ad almeno un controinteressato (da individuarsi in uno dei candidati vincitori presenti nella graduatoria pubblicata), omissione che ha comportato la violazione dell’art. 41 comma 2 c.p.a. che obbliga il ricorrente a tale adempimento “a pena di decadenza”; al riguardo la circostanza (dedotta solo oralmente in udienza dal legale di parte ricorrente) - secondo cui il numero dei posti sarebbe stato capiente, stante la mancata copertura di tutti i posti banditi - oltre ad essere rimasta indimostrata (non essendovi in atti evidenza documentale di ciò), non può comunque ritenersi conferente giacché l’eventuale accoglimento del ricorso potrebbe comunque determinare effetti pregiudizievoli con lesione dei diritti di quei terzi che, pur non perdendo il diritto alla assunzione, si vedrebbero però scavalcati dal ricorrente che si sia collocato in migliore posizione in virtù del punteggio conseguito;
- l’irricevibilità dei motivi aggiunti (in quanto, come detto, non notificati nel termine di rito e non notificati ad almeno un controinteressato) determina quale conseguenza l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse: il consolidamento degli effetti della graduatoria non più attingibile dal ricorrente, priva di interesse il ricorso avverso l’esclusione;
Considerato conclusivamente che possa disporsi la compensazione delle spese di lite, stante la natura “in rito” della presente pronuncia;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
- dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- dichiara il ricorso per motivi aggiunti proposto in data 10.4.2025 irricevibile e inammissibile per le ragioni di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la persona del ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI NN, Presidente
IO AN, Consigliere, Estensore
Domenico De Martino, Referendario
| L'ES | IL PRESIDENTE |
| IO AN | NI NN |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.