TAR Roma, sez. 1B, sentenza 08/05/2026, n. 8557
TAR
Ordinanza cautelare 19 dicembre 2024
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TAR
Ordinanza cautelare 16 maggio 2025
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TAR
Sentenza 8 maggio 2026

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  • Rigettato
    Esclusione per pendenza di procedimento penale

    Il requisito escludente di cui alla lett. g-bis) dell’art. 635 c.o.m. deve ritenersi sottoposto alla condizione risolutiva della eventuale sopravvenienza della sentenza definitiva del giudice penale, se pienamente assolutoria. Il ricorrente è stato successivamente assolto "perché il fatto non sussiste". Tuttavia, i motivi aggiunti avverso la graduatoria sono stati dichiarati irricevibili e inammissibili per tardività e omessa notifica ai controinteressati. Di conseguenza, il ricorso introduttivo è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

  • Inammissibile
    Tardività e omessa notifica dei motivi aggiunti

    I motivi aggiunti sono stati proposti con superamento del termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della graduatoria. Inoltre, vi è stata l'omessa notificazione dei motivi aggiunti ad almeno un controinteressato, violando l'art. 41 comma 2 c.p.a. a pena di decadenza. La circostanza che il numero dei posti fosse capiente non è stata dimostrata e non esclude la lesione dei diritti di terzi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 1B, sentenza 08/05/2026, n. 8557
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8557
    Data del deposito : 8 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo