Art. 3.
I provvedimenti di esecuzione del piano sono addottati dal veterinario provinciale. Potranno essere eseguiti d'ufficio, con la procedura stabilita dalle vigenti leggi, a spese degli interessati che non vi adempiano spontaneamente.
I provvedimenti di esecuzione del piano sono addottati dal veterinario provinciale. Potranno essere eseguiti d'ufficio, con la procedura stabilita dalle vigenti leggi, a spese degli interessati che non vi adempiano spontaneamente.