Versione
15 agosto 1964
15 agosto 1964
Art. 3.
I provvedimenti di esecuzione del piano sono addottati dal veterinario provinciale. Potranno essere eseguiti d'ufficio, con la procedura stabilita dalle vigenti leggi, a spese degli interessati che non vi adempiano spontaneamente.
I provvedimenti di esecuzione del piano sono addottati dal veterinario provinciale. Potranno essere eseguiti d'ufficio, con la procedura stabilita dalle vigenti leggi, a spese degli interessati che non vi adempiano spontaneamente.
Giurisprudenza • 1
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 02/02/2017, n. 283Provvedimento: N. 04030/2013 AFFARE Numero 00283/2017 e data 02/02/2017 REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Seconda Adunanza di Sezione del 24 giugno 2015 e del 22 dicembre 2015 NUMERO AFFARE 04030/2013 OGGETTO: Ministero della salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Per il Coordinamento Amministrativo. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall'Azienda Ponteré RE, già Azienda Agricola eredi di RE Mario, per l'annullamento del decreto n. prot. 177 del 13.11.2012, notificato il 21.11.2012, del Commissario ad acta per il Commissariato di Governo per l'emergenza brucellosi negli allevamenti bufalini in provincia di Caserta e zone …Leggi di più...