Art. 94.
A valere sui fondi stanziati per l'anno finanziario 1981, rispettivamente per competenza e cassa, sui capitoli di spesa indicati nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
Per l'anno 1981, per l'acquisto di mezzi di trasporto di cui al comma precedente, puo' essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire quattrocento milioni.
A valere sui fondi stanziati per l'anno finanziario 1981, rispettivamente per competenza e cassa, sui capitoli di spesa indicati nella tabella A allegata alla presente legge, il Ministro del tesoro e' autorizzato a trasferire, con propri decreti, al capitolo n. 5053 dello stato di previsione del Ministero del tesoro le somme occorrenti per l'acquisto di mezzi di trasporto.
Per l'anno 1981, per l'acquisto di mezzi di trasporto di cui al comma precedente, puo' essere trasferita una somma complessivamente non superiore a lire quattrocento milioni.