Articolo 4 della Legge 29 aprile 1950, n. 229
Articolo 3Articolo 5
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21 maggio 1950
Art. 4.

L'indennita' speciale di servizio prevista dall' art. 1 della legge 18 aprile 1940, n. 288 , e successive modificazioni, puo' essere concessa, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto col Ministro per il tesoro, a non piu' di otto capi di servizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e a non piu' di un funzionario di grado 5° dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella misura equivalente alla differenza di trattamento economico, per stipendio ed indennita' di caroviveri, esistente fra il grado 5° e il grado 4° della gerarchia statale.
Entrata in vigore il 21 maggio 1950