Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 965
CGT2
Sentenza 28 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Compensazione delle spese

    La Corte ritiene che non sussistano le condizioni per la compensazione delle spese, in quanto il giudice di primo grado non ha fornito una motivazione idonea e sull'agente della riscossione grava l'onere di verifica della fondatezza della pretesa azionata. Si richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 in materia di compensazione delle spese.

  • Accolto
    Compensazione delle spese

    La Corte ritiene che non sussistano le condizioni per la compensazione delle spese, in quanto il giudice di primo grado non ha fornito una motivazione idonea e sull'agente della riscossione grava l'onere di verifica della fondatezza della pretesa azionata. Si richiama la sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018 in materia di compensazione delle spese.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 965
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 965
    Data del deposito : 28 gennaio 2026

    Testo completo