CASS
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 3586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3586 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: DR EL - Presidente - LU MP MI IS - Relatore - IM TT TA LA Sent. n. sez. 2117/2025 CC - 27/11/2025 R.G.N. 29578/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE di APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere MI IS;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 17 aprile 2025 la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di emessa il 16 aprile 2021 dal Tribunale di Rieti, con la quale l’imputato CO RI era stato assolto dai reati di appropriazione indebita di un assegno bancario e di falso in titoli di credito, sull’appello della parte civile VE IO condannava l’imputato al risarcimento del danno in favore della medesima parte civile. A CO RI, in particolare, era stato contestato di essersi appropriato di un assegno bancario tratto sul conto corrente intestato a VE IO e recante la somma di euro 7.500,00, ponendolo all’incasso dopo aver alterato la data di emissione del titolo, assegno che gli era stato consegnato dal VE a Penale Sent. Sez. 2 Num. 3586 Anno 2026 Presidente: EL DR Relatore: IS MI Data Udienza: 27/11/2025 2 garanzia dell’adempimento di un’obbligazione nascente da un contratto di fornitura, in tal modo omettendo di restituirlo all’emittente, ciò in violazione del patto di garanzia intervenuto fra le parti. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando tre motivi di doglianza. 3. Con il primo motivo deduceva mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato rispetto del canone di giudizio dell’”al di là di ogni ragionevole dubbio” e alla omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Assumeva che anche nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado ai soli effetti civili il giudice di appello era obbligato a rinnovare l’istruttoria dibattimentale nel caso diverso apprezzamento di una prova dichiarativa ritenuta decisiva. Osservava che, ad onta delle enunciazioni della Corte di merito, in realtà la sentenza di secondo grado aveva fondato la decisione su una diversa valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e del fratello del ricorrente, CO NA, legale rappresentante della società beneficiaria dell’assegno, la Edilcoronetta s.r.l., dichiarazioni aventi ad oggetto una serie di elementi utilizzati ai fini della decisione, quali la gestione della società, la legittimazione all’incasso del titolo e la identificazione del prenditore dell’assegno. 4. Con il secondo motivo deduceva l’erronea qualificazione giuridica del fatto in ragione della violazione di norme relative alla circolazione del titolo, alla titolarità del credito, alla legittimazione all’incasso e alla responsabilità dell’amministratore di una società a responsabilità limitata rispetto al contestato reato di appropriazione indebita. Assumeva che l’imputato non poteva essere considerato il prenditore dell’assegno oggetto dell’appropriazione indebita, considerato che intestatario, e dunque prenditore, del titolo era la società Edilcoronetta s.r.l., del quale l’imputato medesimo non era il legale rappresentate, bensì un semplice socio, così che lo stesso non aveva il potere di porre all’incasso il titolo che, peraltro, a 3 tergo, recava la firma per girata del legale rappresentante della società, CO NA. 5. Con il terzo motivo deduceva mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla omessa valutazione delle prove fornite dalla difesa e aventi ad oggetto la circolazione del titolo, la titolarità del credito, la legittimazione all’incasso del titolo e la responsabilità del legale rappresentante della società beneficiaria dell’assegno. Rassegnava che la Corte d’Appello aveva ritenuto la responsabilità civile dell’imputato considerando esclusivamente le dichiarazioni della parte offesa, che aveva affermato di avere avuto rapporti con il solo CO RI, omettendo qualsivoglia argomentazione in relazione agli aspetti sopra richiamati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato, restando assorbiti gli ulteriori motivi. Si deve premettere che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’obbligo di rinnovazione della prova decisiva sussiste anche nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, il giudice di appello riformi la sentenza di assoluzione ai soli fini civili, condannando l’imputato al risarcimento del danno (cfr. Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228-01). Ciò posto, deve qui essere richiamato il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, secondo il quale, in tema di rinnovazione in appello dell'istruzione dibattimentale, devono ritenersi prove "decisive", ai fini della prognosi di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., quelle che, nella decisione di primo grado, hanno determinato o anche solo contribuito a determinare un esito liberatorio e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio di impugnazione in termini di proscioglimento o di condanna (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 45810 del 14/11/2024, Giordano, Rv. 287215-01; in motivazione, la Corte ha altresì aggiunto che la rinnovazione della prova dichiarativa non deve avvenire nel solo caso in cui il giudice di appello, allorquando la dispone, già ritiene di dover ribaltare la sentenza assolutoria pronunziata in primo grado). 4 Osserva la Corte, in applicazione del richiamato principio, che la motivazione della sentenza impugnata risulta viziata nella parte in cui, per escludere la necessità della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, afferma che la decisione di primo grado si fonda esclusivamente su prove documentali, laddove in realtà dalla lettura della sentenza del Tribunale di Rieti emerge che la statuizione assolutoria si fonda anche sulle dichiarazioni della persona offesa VE IO (v. pag. 3 della sentenza di primo grado ove si legge quanto segue: “La stessa P.C., nella propria querela, indica come responsabili l’odierno imputato e il CO NA come legale rappresentante”). Del resto, anche la Corte d’Appello utilizza espressamente le dichiarazioni della persona offesa VE IO, richiamandole in seno alla motivazione del provvedimento impugnato, e, pertanto, fonda la propria statuizione di condanna anche sulla base di elementi che trae da prove dichiarative diversamente valutate dal giudice di primo grado che, tuttavia, non sottopone a rinnovazione. 2. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 27/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente HE CA ND IN
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale ASSUNTA COCOMELLO, che ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa in data 17 aprile 2025 la Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di emessa il 16 aprile 2021 dal Tribunale di Rieti, con la quale l’imputato CO RI era stato assolto dai reati di appropriazione indebita di un assegno bancario e di falso in titoli di credito, sull’appello della parte civile VE IO condannava l’imputato al risarcimento del danno in favore della medesima parte civile. A CO RI, in particolare, era stato contestato di essersi appropriato di un assegno bancario tratto sul conto corrente intestato a VE IO e recante la somma di euro 7.500,00, ponendolo all’incasso dopo aver alterato la data di emissione del titolo, assegno che gli era stato consegnato dal VE a Penale Sent. Sez. 2 Num. 3586 Anno 2026 Presidente: EL DR Relatore: IS MI Data Udienza: 27/11/2025 2 garanzia dell’adempimento di un’obbligazione nascente da un contratto di fornitura, in tal modo omettendo di restituirlo all’emittente, ciò in violazione del patto di garanzia intervenuto fra le parti. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando tre motivi di doglianza. 3. Con il primo motivo deduceva mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato rispetto del canone di giudizio dell’”al di là di ogni ragionevole dubbio” e alla omessa rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale. Assumeva che anche nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado ai soli effetti civili il giudice di appello era obbligato a rinnovare l’istruttoria dibattimentale nel caso diverso apprezzamento di una prova dichiarativa ritenuta decisiva. Osservava che, ad onta delle enunciazioni della Corte di merito, in realtà la sentenza di secondo grado aveva fondato la decisione su una diversa valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e del fratello del ricorrente, CO NA, legale rappresentante della società beneficiaria dell’assegno, la Edilcoronetta s.r.l., dichiarazioni aventi ad oggetto una serie di elementi utilizzati ai fini della decisione, quali la gestione della società, la legittimazione all’incasso del titolo e la identificazione del prenditore dell’assegno. 4. Con il secondo motivo deduceva l’erronea qualificazione giuridica del fatto in ragione della violazione di norme relative alla circolazione del titolo, alla titolarità del credito, alla legittimazione all’incasso e alla responsabilità dell’amministratore di una società a responsabilità limitata rispetto al contestato reato di appropriazione indebita. Assumeva che l’imputato non poteva essere considerato il prenditore dell’assegno oggetto dell’appropriazione indebita, considerato che intestatario, e dunque prenditore, del titolo era la società Edilcoronetta s.r.l., del quale l’imputato medesimo non era il legale rappresentate, bensì un semplice socio, così che lo stesso non aveva il potere di porre all’incasso il titolo che, peraltro, a 3 tergo, recava la firma per girata del legale rappresentante della società, CO NA. 5. Con il terzo motivo deduceva mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla omessa valutazione delle prove fornite dalla difesa e aventi ad oggetto la circolazione del titolo, la titolarità del credito, la legittimazione all’incasso del titolo e la responsabilità del legale rappresentante della società beneficiaria dell’assegno. Rassegnava che la Corte d’Appello aveva ritenuto la responsabilità civile dell’imputato considerando esclusivamente le dichiarazioni della parte offesa, che aveva affermato di avere avuto rapporti con il solo CO RI, omettendo qualsivoglia argomentazione in relazione agli aspetti sopra richiamati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è fondato, restando assorbiti gli ulteriori motivi. Si deve premettere che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l’obbligo di rinnovazione della prova decisiva sussiste anche nell’ipotesi in cui, come nel caso di specie, il giudice di appello riformi la sentenza di assoluzione ai soli fini civili, condannando l’imputato al risarcimento del danno (cfr. Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228-01). Ciò posto, deve qui essere richiamato il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, condiviso da questo Collegio, secondo il quale, in tema di rinnovazione in appello dell'istruzione dibattimentale, devono ritenersi prove "decisive", ai fini della prognosi di cui all'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., quelle che, nella decisione di primo grado, hanno determinato o anche solo contribuito a determinare un esito liberatorio e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio di impugnazione in termini di proscioglimento o di condanna (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 45810 del 14/11/2024, Giordano, Rv. 287215-01; in motivazione, la Corte ha altresì aggiunto che la rinnovazione della prova dichiarativa non deve avvenire nel solo caso in cui il giudice di appello, allorquando la dispone, già ritiene di dover ribaltare la sentenza assolutoria pronunziata in primo grado). 4 Osserva la Corte, in applicazione del richiamato principio, che la motivazione della sentenza impugnata risulta viziata nella parte in cui, per escludere la necessità della rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, afferma che la decisione di primo grado si fonda esclusivamente su prove documentali, laddove in realtà dalla lettura della sentenza del Tribunale di Rieti emerge che la statuizione assolutoria si fonda anche sulle dichiarazioni della persona offesa VE IO (v. pag. 3 della sentenza di primo grado ove si legge quanto segue: “La stessa P.C., nella propria querela, indica come responsabili l’odierno imputato e il CO NA come legale rappresentante”). Del resto, anche la Corte d’Appello utilizza espressamente le dichiarazioni della persona offesa VE IO, richiamandole in seno alla motivazione del provvedimento impugnato, e, pertanto, fonda la propria statuizione di condanna anche sulla base di elementi che trae da prove dichiarative diversamente valutate dal giudice di primo grado che, tuttavia, non sottopone a rinnovazione. 2. Alla stregua di tali rilievi la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 27/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente HE CA ND IN