Versione
13 giugno 2000
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4 luglio 2001
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Art. 5. 1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, pari a lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede per gli anni 2001 e 2002 mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.
2. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 4, nel limite massimo di lire 2.000 milioni per l'anno 2000, e di lire ((74.000 milioni)) per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri ((e per l'anno 2001, quanto a lire 24.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 30.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)) .
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 4, nel limite massimo di lire 2.000 milioni per l'anno 2000, e di lire ((74.000 milioni)) per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri ((e per l'anno 2001, quanto a lire 24.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e, quanto a lire 30.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica)) .
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Cagliari, sez. I, ordinanza collegiale 30/12/2009, n. 124Provvedimento: N. 00379/2009 REG.RIC. N. 00124/2009 REG.ORD.COLL. N. 00379/2009 REG.RIC. N. 00380/2009 REG.RIC. N. 00381/2009 REG.RIC. N. 00382/2009 REG.RIC. N. 00383/2009 REG.RIC. N. 00384/2009 REG.RIC. N. 00385/2009 REG.RIC. N. 00386/2009 REG.RIC. N. 00387/2009 REG.RIC. N. 00388/2009 REG.RIC. N. 00389/2009 REG.RIC. N. 00390/2009 REG.RIC. N. 00391/2009 REG.RIC. N. 00392/2009 REG.RIC. N. 00393/2009 REG.RIC. N. 00394/2009 REG.RIC. N. 00395/2009 REG.RIC. N. 00396/2009 REG.RIC. N. 00397/2009 REG.RIC. N. 00398/2009 REG.RIC. N. 00399/2009 REG.RIC. N. 00400/2009 REG.RIC. N. 00401/2009 REG.RIC. N. 00402/2009 REG.RIC. N. 00403/2009 REG.RIC. N. 00404/2009 …Leggi di più...
- scomputo indennità perequativa·
- indennità perequativa·
- nomina commissario ad acta·
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- CTU consulente del lavoro·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 6 D.Lgs. 517/1999·
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- art. 33 legge n. 1034/1971