Art. 39.
Il secondo e l'ultimo comma dell'articolo 52-bis del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:
"L'annotazione non puo' essere ordinata se la domanda risulta prodotta dopo trascorso il termine di tre mesi dall'apertura della successione, di cui all' articolo 516 del codice civile .
Per ottenere la cancellazione dell'annotazione della separazione occorre il consenso di coloro che l'hanno conseguita, risultante da atto pubblico o da scrittura privata con firme autenticate, oppure la produzione di una sentenza passata in giudicato, che dichiari cessata la separazione per i motivi di cui all' articolo 515 del codice civile , o insussistente la pretesa del creditore o legatario a conseguire la separazione".
Il secondo e l'ultimo comma dell'articolo 52-bis del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 , sono sostituiti, rispettivamente, dai seguenti:
"L'annotazione non puo' essere ordinata se la domanda risulta prodotta dopo trascorso il termine di tre mesi dall'apertura della successione, di cui all' articolo 516 del codice civile .
Per ottenere la cancellazione dell'annotazione della separazione occorre il consenso di coloro che l'hanno conseguita, risultante da atto pubblico o da scrittura privata con firme autenticate, oppure la produzione di una sentenza passata in giudicato, che dichiari cessata la separazione per i motivi di cui all' articolo 515 del codice civile , o insussistente la pretesa del creditore o legatario a conseguire la separazione".