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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 15/07/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Presidente rel/est.
Dott. Augusto SALUSTRI Giudice
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
Oggetto: “cessazione effetti civili del matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2554/2024 V.G.
promossa congiuntamente dai coniugi
(C.F. nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
SO (TO) al Vicolo del Deposito n. 2
elettivamente domiciliata in Ivrea, Piazza Lamarmora 24 n. 11, presso lo studio dell'Avv. Laura Caterina Naretto, che la rappresenta per delega in atti e
(c.f. nato a [...] il 07 maggio Parte_2 C.F._2
1982, residente in [...], elettivamente domiciliato in Torino al Corso Re Umberto n. 23, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Pippione, che lo rappresenta per delega in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_2
e in Verolengo (TO) il 28 maggio 2016, adottando il regime di
[...] Parte_1
separazione dei beni (trascritto il 30.05.2016 - atto n. 4 – P. II – S. B – anno 2016);
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verolengo di procedere alla trascrizione
dell'emananda sentenza nel registro degli atti di matrimonio, di eseguire le prescritte annotazioni
a margine dell'atto di matrimonio delle parti, così come di provvedere a tutte le ulteriori
incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 n. 1238;
3) I coniugi dichiarano di avere residenza e domicilio autonomi e distinti;
4) Il figlio minore rimane affidato ad entrambi i genitori con collocazione, agli effetti Per_1
anagrafici, presso l'abitazione della madre in SO al Vicolo del Deposito n. 2;
5) I giorni di affidamento del minore sono regolati secondo il seguente calendario:
- Durante il periodo scolastico i fine settimana saranno trascorsi alternativamente dal minore
con il papà o con la mamma dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola al lunedì mattina con
riaccompagnamento a scuola. Nel corso della settimana: il lunedì e il martedì con il genitore con
il quale non avrà trascorso il fine settimana, con riaccompagnamento a scuola il mercoledì
mattina, il mercoledì e il giovedì con l'altro genitore con riaccompagna mento a scuola il venerdì
mattina e così via alternativamente. Nel periodo estivo, fatto salvo il periodo di vacanza con
presso le rispettive abitazioni dei genitori o presso il centro estivo con orari corrispondenti a quelli
scolastici.
Ferma restando la suddetta regolamentazione dell'affidamento, nel periodo delle festività
natalizie trascorrerà il 50% di dette vacanze dal 23 dicembre al 6 gennaio, una settimana Per_1 a testa possibilmente con alternanza o in base alle esigenze lavorative/personali dei genitori quella
più consona per l'uno o per l'altro. La Vigilia di Natale, salvo imprevisti o diversa decisione fra
le parti, verrà trascorsa da con il genitore che non potrà averlo presso di sé il giorno di Per_1
Natale.
Per quel che concerne i giorni di festività singoli (Santi, Immacolata, Festa della Liberazione,
Festa del Lavoro, Festa della Repubblica, Feste di Carnevale) ed eventuali ponti con chiusura
dell'attività scolastica, nonché eventuali scioperi del personale scolastico, permarrà il calendario
ordinario salvo impedimenti del genitore che ne ha la spettanza e in tal caso la priorità va data
all'altro genitore con condivisione anticipata di tale esigenza in modo da potersi organizzare.
Qualora uno dei due genitori durante tali periodi avesse la possibilità di portare il figlio in
vacanza, sarà comunque calendarizzazione ordinaria.
trascorrerà le vacanze pasquali metà con un genitore e metà con l'altro genitore, Per_1
alternando la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, salvo imprevisti o diversa decisione dei genitori.
Durante il periodo estivo (dall'1/6 al 30/9 finché non vi saranno incombenze scolastiche rilevanti)
possibilità di vacanza con fino a 3 settimane per ciascun genitore, con il vincolo che Per_1
possano essere svolte consecutivamente al massimo 2 settimane, salvo diverso accordo tra le parti.
I periodi scelti dovranno essere concordati fra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno e le date
rispettate, salvo impedimenti improvvisi, onde evitare disagi reciproci. Nella programmazione,
salvo diverse esigenze personali del figlio (come per esempio per gli aspetti legati alle Per_1
eventuali incombenze scolastiche) verrà sempre data la possibilità al padre di poter fruire di una
settimana nel mese di giugno e di una settimana nel mese di agosto./
In caso di vacanze durante il periodo scolastico la scelta dovrà essere preventivamente condivisa
e accolta da entrambi i genitori.
Il minore, previo accordo tra i genitori, potrà trascorrere fine settimana o giorni di vacanza con
i nonni materni o paterni nei periodi coincidenti con quelli di spettanza di mamma e papà. In tali
occasioni vi è l'impegno da parte di tutti nel rispettare tempi ed esigenze del minore e nel
garantire contatti ed adeguate comunicazioni con entrambi i genitori. Nel caso in cui un genitore scegliesse di trascorrere un periodo di vacanza senza avere il figlio
con sé ma coincidente con un periodo in cui l'altro genitore è lavorativamente impegnato, si dovrà
fare carico per intero di eventuali spese di baby sitter per le ore in cui il figlio avrebbe dovuto
restare con lui/lei, salvo che i nonni materni/paterni si rendano disponibili a prendersi cura del
minore.
Il giorno del compleanno del figlio i genitori potranno decidere di trascorrerlo insieme al minore,
ma in caso contrario il compleanno dovrà essere trascorso ad anni alterni presso l'uno o l'altro
genitore, con possibilità per il genitore che non l'ha con sé di trascorrere almeno un'ora con il
bambino festeggiato.
Viaggio all'estero: entrambi acconsentono a viaggi all'estero con espatrio del bambino con un solo
genitore purché vengano fornite tutte le informazioni al riguardo con giorni di anticipo. Le
informazioni includono itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono.
6) I coniugi rimandano integralmente per ogni altro aspetto della cura e dell'accudimento del
minore al piano genitoriale dalle parti sottoscritto e allegato al presente ricorso.
7) I coniugi potranno avvalersi, come sempre avvenuto, dell'ausilio dei rispettivi genitori nella
gestione ordinaria del bambino e prestano fin da ora reciproco assenso.
8) I coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di
comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, quali quelle relative alla salute,
all'istruzione, allo sport, all'educazione tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali
e delle aspirazioni del minore, mentre assumeranno autonomamente tutte le decisioni sulle
questioni di ordinaria amministrazione nei periodi del rispettivo collocamento.
9) Ciascun genitore, durante il periodo in cui terrà il figlio presso di sé, permetterà contatti
telefonici quotidiani del bambino con l'altro genitore, lo seguirà nell'esecuzione dei compiti e
nello svolgimento di attività culturali, religiose e sportive che il medesimo si troverà ad espletare,
provvedendo, altresì, ad accompagnarlo agli eventuali impegni sportivi e/o visite mediche cui
dovrà sottoporsi. I coniugi si danno reciprocamente atto che in caso di impedimento alla gestione
del figlio si rivolgeranno in via prioritaria all'altro genitore. Anche in caso di richiesta di Per_1 si dichiarano entrambi pienamente disponibili a garantire contatti e diritto di visita Per_1
dell'altro genitore.
10) I coniugi provvederanno al mantenimento di in via diretta provvedendo Per_1
adeguatamente a tutte le esigenze di carattere ordinario del figlio nel periodo temporale in cui il
medesimo sarà collocato presso l'uno o l'altra.
11) L'assegno unico, nonché ogni altra eventuale forma di sostegno assistenziale e supporto
economico, verrà percepito integralmente dalla madre.
12) Per la definizione e regolamentazione delle spese ordinarie e straordinarie le Parti richiamano
in toto quanto previsto nel Protocollo d'Intesa sulle spese per i figli sottoscritto da Avvocati e
Magistrati di Ivrea in data 24.06.2016, che per brevità non si trascrive ma da intendersi parte
integrante delle presenti condizioni, allocandosi per le spese ordinarie nella misura del 50% il
sig. e del 50% la sig.ra mentre per le spese straordinarie nella misura del 70% Pt_2 Pt_1
il signor e del 30% la signora Pt_2 Pt_1
13) La mensa scolastica verrà suddivisa al 50% fra i coniugi.
14) Con riferimento alle spese straordinarie anticipate dall'uno o dall'altro genitore, le Parti, con
cadenza mensile e previa rendicontazione effettueranno i dovuti rimborsi e/o conguagli.
15) Le detrazioni e le deduzioni fiscali di cui al punto 12 saranno suddivise nella misura del 70%
e del 30% per ciascun genitore conformemente al relativo pagamento.
16) I coniugi si impegnano a sottoporre il minore a tutte le vaccinazioni obbligatorie non ancora
eseguite.
17) I coniugi dichiarano di aver già definito in precedenza ogni questione economica e
patrimoniale e di non pretendere l'uno dall'altro né oggetti/beni, né un contributo al
mantenimento essendo economicamente indipendenti.
18) La casa coniugale sita in SO al Vicolo del Deposito n. 2, di proprietà esclusiva della
signora rimane definitivamente assegnata alla medesima con tutti gli arredi in essa Pt_1
contenuti. 19) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti necessari
per l'espatrio, nonché di quelli equipollenti per il figlio minore Per_1
20) Spese legali compensate fra le Parti e con rinuncia dei sottoscritti difensori alla solidarietà
professionale”.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 20.11.2024, Parte_1
e premettevano che:
[...] Parte_2
- avevano contratto matrimonio concordatario in Verolengo, in data 28.5.2016 (ATTO
N. 2, PARTE II - SERIE A- ANNO 2016) in regime patrimoniale della separazione dei beni (doc. 1);
- dalla loro unione è nato: , a SO il 25 agosto 2018; Per_1
- i coniugi si sono separati consensualmente ed hanno sottoscritto accordo di separazione a seguito di convenzione di negoziazione assistita del 27.9.2023 (trascritta al n. 23, parte II, Serie C), munita dell'autorizzazione/nulla osta del P.M. presso il
Tribunale di Ivrea, in data 4.10.2023, accordo ex art. 6 D.l. 132/14 conv. con modifiche dalla l. n. 162/14 (Docc.1 e 2);
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, comunque, interruzione della separazione,
e la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta e ricostituita.
All'udienza del giorno 24.6.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte,
esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle sue conclusioni (trasmesse il giorno 5.12.2024) il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
La domanda va accolta perché fondata. La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge
6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi si sono separati consensualmente a seguito di negoziazione assistita del 27.9.2023 (trascritta al n. 23, parte II, Serie C), munita dell'autorizzazione/nulla osta del P.M. presso il Tribunale di Ivrea, in data 4.10.2023, accordo ex art. 6 D.l. 132/14 conv.
con modifiche dalla l. n. 162/14 (cfr. documentazione allegata agli atti); da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale dalla diversa residenza anagrafica dei coniugi.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui nel rispetto del principio cd. di
“bigenitorialità” viene garantito adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali) .
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate,
vanno compensate tra le parti (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P-.M.:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Verolengo, il giorno 28.5.2016, trascritto in data 30.5.2016 nel registro degli atti di matrimonio ivi presenti nell'anno 2016, Parte II, Serie A, n. 2,
2. ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
3. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di avere residenza e domicilio autonomi e distinti;
4. dispone che il figlio minore rimanga affidato ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione agli effetti anagrafici, presso l'abitazione della madre in SO al Vicolo
Del deposito n. 2
5. I giorni di affidamento del minore sono regolati secondo il seguente calendario:
- Durante il periodo scolastico i fine settimana saranno trascorsi alternativamente dal minore con il papà o con la mamma dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola al lunedì
mattina con riaccompagnamento a scuola. Nel corso della settimana: il lunedì e il martedì con il genitore con il quale non avrà trascorso il fine settimana, con riaccompagnamento a scuola il mercoledì mattina, il mercoledì e il giovedì con l'altro genitore con riaccompagna mento a scuola il venerdì mattina e così via alternativamente. Nel periodo estivo, fatto salvo il periodo di vacanza con ciascun genitore, il prelievo ed il riaccompagnamento di avverrà presso le rispettive Per_1
abitazioni dei genitori o presso il centro estivo con orari corrispondenti a quelli scolastici.
- Ferma restando la suddetta regolamentazione dell'affidamento, nel periodo delle festività natalizie trascorrerà il 50% di dette vacanze dal 23 dicembre al 6 gennaio, Per_1 una settimana a testa possibilmente con alternanza o in base alle esigenze lavorative/personali dei genitori quella più consona per l'uno o per l'altro. La Vigilia di
Natale, salvo imprevisti o diversa decisione fra le parti, verrà trascorsa da con il Per_1
genitore che non potrà averlo presso di sé il giorno di Natale.
- Per quel che concerne i giorni di festività singoli (Santi, Immacolata, Festa della
Liberazione, Festa del Lavoro, Festa della Repubblica, Feste di Carnevale) ed eventuali ponti con chiusura dell'attività scolastica, nonché eventuali scioperi del personale scolastico, permarrà il calendario ordinario salvo impedimenti del genitore che ne ha la spettanza e in tal caso la priorità va data all'altro genitore con condivisione anticipata di tale esigenza in modo da potersi organizzare. Qualora uno dei due genitori durante tali periodi avesse la possibilità di portare il figlio in vacanza, sarà comunque possibile di comune accordo una eventuale modifica della calendarizzazione ordinaria.
- trascorrerà le vacanze pasquali metà con un genitore e metà con l'altro genitore, Per_1
alternando la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, salvo imprevisti o diversa decisione dei genitori.
- Durante il periodo estivo (dall'1/6 al 30/9 finché non vi saranno incombenze scolastiche rilevanti) possibilità di vacanza con fino a 3 settimane per ciascun genitore, con Per_1
il vincolo che possano essere svolte consecutivamente al massimo 2 settimane, salvo diverso accordo tra le parti. I periodi scelti dovranno essere concordati fra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno e le date rispettate, salvo impedimenti improvvisi, onde evitare disagi reciproci. Nella programmazione, salvo diverse esigenze personali del figlio (come per esempio per gli aspetti legati alle eventuali incombenze Per_1
scolastiche) verrà sempre data la possibilità al padre di poter fruire di una settimana nel mese di giugno e di una settimana nel mese di agosto.
- In caso di vacanze durante il periodo scolastico la scelta dovrà essere preventivamente condivisa e accolta da entrambi i genitori.
- Il minore, previo accordo tra i genitori, potrà trascorrere fine settimana o giorni di vacanza con i nonni materni o paterni nei periodi coincidenti con quelli di spettanza di mamma e papà. In tali occasioni vi è l'impegno da parte di tutti nel rispettare tempi ed esigenze del minore e nel garantire contatti ed adeguate comunicazioni con entrambi i genitori.
- Nel caso in cui un genitore scegliesse di trascorrere un periodo di vacanza senza avere il figlio con sé ma coincidente con un periodo in cui l'altro genitore è lavorativamente impegnato, si dovrà fare carico per intero di eventuali spese di baby sitter per le ore in cui il figlio avrebbe dovuto restare con lui/lei, salvo che i nonni materni/paterni si rendano disponibili a prendersi cura del minore.
- Il giorno del compleanno del figlio i genitori potranno decidere di trascorrerlo insieme al minore, ma in caso contrario il compleanno dovrà essere trascorso ad anni alterni presso l'uno o l'altro genitore, con possibilità per il genitore che non l'ha con sé di trascorrere almeno un'ora con il bambino festeggiato.
- Viaggi all'estero: entrambi acconsentono a viaggi all'estero con espatrio del bambino con un solo genitore purché vengano fornite tutte le informazioni al riguardo con giorni di anticipo. Le informazioni includono itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono.
6. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che i coniugi rimandano integralmente per ogni altro aspetto della cura e dell'accudimento del minore al piano genitoriale dalle parti sottoscritto e allegato al ricorso.
7. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che potranno avvalersi, come sempre avvenuto, dell'ausilio dei rispettivi genitori nella gestione ordinaria del bambino e prestano fin da ora reciproco assenso.
8. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, quali quelle relative alla salute, all'istruzione, allo sport,
all'educazione tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore, mentre assumeranno autonomamente tutte le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi del rispettivo collocamento.
9. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che ciascuno, durante il periodo in cui terrà il figlio presso di sé, permetterà contatti telefonici quotidiani del bambino con l'altro genitore, lo seguirà nell'esecuzione dei compiti e nello svolgimento di attività
culturali, religiose e sportive che il medesimo si troverà ad espletare, provvedendo,
altresì, ad accompagnarlo agli eventuali impegni sportivi e/o visite mediche cui dovrà
sottoporsi. I coniugi si danno reciprocamente atto che in caso di impedimento alla gestione del figlio si rivolgeranno in via prioritaria all'altro genitore. Anche in Per_1
caso di richiesta di si dichiarano entrambi pienamente disponibili a garantire Per_1
contatti e diritto di visita dell'altro genitore.
10. Dispone che i genitori provvederanno al mantenimento di in via diretta Per_1
provvedendo adeguatamente a tutte le esigenze di carattere ordinario del figlio nel periodo temporale in cui il medesimo sarà collocato presso l'uno o l'altra.
11. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che l'assegno unico, nonché ogni altra eventuale forma di sostegno assistenziale e supporto economico, verrà percepito integralmente dalla madre.
12. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che per la definizione e regolamentazione delle spese ordinarie e straordinarie richiamano in toto quanto previsto nel Protocollo d'Intesa sulle spese per i figli sottoscritto da Avvocati e
Magistrati di Ivrea in data 24.06.2016, che per brevità non si trascrive ma da intendersi parte integrante delle presenti condizioni, allocandosi per le spese ordinarie nella misura del 50% il sig. e del 50% la sig.ra mentre per le spese Pt_2 Pt_1
straordinarie nella misura del 70% il signor del 30% la signora Pt_2 Pt_1
13. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la mensa scolastica verrà
suddivisa al 50% fra i genitori. 14. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che, con riferimento alle spese straordinarie anticipate dall'uno o dall'altro genitore, con cadenza mensile e previa rendicontazione le parti effettueranno i dovuti rimborsi e/o conguagli.
15. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che le detrazioni e le deduzioni fiscali di cui al punto 12 saranno suddivise nella misura del 70% e del 30% per ciascun genitore conformemente al relativo pagamento.
16. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che si impegnano a sottoporre il minore a tutte le vaccinazioni obbligatorie non ancora eseguite.
17. Dà atto che le parti hanno dichiarato di aver già definito in precedenza ogni questione economica e patrimoniale e di non pretendere l'uno dall'altro né oggetti/beni,
né un contributo al mantenimento essendo economicamente indipendenti.
18. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la casa coniugale sita in
SO al Vicolo del Deposito n. 2, di proprietà esclusiva della signora Pt_1
rimane assegnata alla medesima con tutti gli arredi in essa contenuti.
19. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che le parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti necessari per l'espatrio, nonché
di quelli equipollenti per il figlio minore . Per_1
18 Compensa le spese tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 14 luglio 2025
IL PRESIDENTE REL./EST.
Rossella Mastropietro
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Presidente rel/est.
Dott. Augusto SALUSTRI Giudice
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
Oggetto: “cessazione effetti civili del matrimonio”.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 2554/2024 V.G.
promossa congiuntamente dai coniugi
(C.F. nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
SO (TO) al Vicolo del Deposito n. 2
elettivamente domiciliata in Ivrea, Piazza Lamarmora 24 n. 11, presso lo studio dell'Avv. Laura Caterina Naretto, che la rappresenta per delega in atti e
(c.f. nato a [...] il 07 maggio Parte_2 C.F._2
1982, residente in [...], elettivamente domiciliato in Torino al Corso Re Umberto n. 23, presso lo studio dell'Avv. Giuseppina Pippione, che lo rappresenta per delega in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori Parte_2
e in Verolengo (TO) il 28 maggio 2016, adottando il regime di
[...] Parte_1
separazione dei beni (trascritto il 30.05.2016 - atto n. 4 – P. II – S. B – anno 2016);
2) Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Verolengo di procedere alla trascrizione
dell'emananda sentenza nel registro degli atti di matrimonio, di eseguire le prescritte annotazioni
a margine dell'atto di matrimonio delle parti, così come di provvedere a tutte le ulteriori
incombenze di cui al R.D. 9 luglio 1939 n. 1238;
3) I coniugi dichiarano di avere residenza e domicilio autonomi e distinti;
4) Il figlio minore rimane affidato ad entrambi i genitori con collocazione, agli effetti Per_1
anagrafici, presso l'abitazione della madre in SO al Vicolo del Deposito n. 2;
5) I giorni di affidamento del minore sono regolati secondo il seguente calendario:
- Durante il periodo scolastico i fine settimana saranno trascorsi alternativamente dal minore
con il papà o con la mamma dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola al lunedì mattina con
riaccompagnamento a scuola. Nel corso della settimana: il lunedì e il martedì con il genitore con
il quale non avrà trascorso il fine settimana, con riaccompagnamento a scuola il mercoledì
mattina, il mercoledì e il giovedì con l'altro genitore con riaccompagna mento a scuola il venerdì
mattina e così via alternativamente. Nel periodo estivo, fatto salvo il periodo di vacanza con
presso le rispettive abitazioni dei genitori o presso il centro estivo con orari corrispondenti a quelli
scolastici.
Ferma restando la suddetta regolamentazione dell'affidamento, nel periodo delle festività
natalizie trascorrerà il 50% di dette vacanze dal 23 dicembre al 6 gennaio, una settimana Per_1 a testa possibilmente con alternanza o in base alle esigenze lavorative/personali dei genitori quella
più consona per l'uno o per l'altro. La Vigilia di Natale, salvo imprevisti o diversa decisione fra
le parti, verrà trascorsa da con il genitore che non potrà averlo presso di sé il giorno di Per_1
Natale.
Per quel che concerne i giorni di festività singoli (Santi, Immacolata, Festa della Liberazione,
Festa del Lavoro, Festa della Repubblica, Feste di Carnevale) ed eventuali ponti con chiusura
dell'attività scolastica, nonché eventuali scioperi del personale scolastico, permarrà il calendario
ordinario salvo impedimenti del genitore che ne ha la spettanza e in tal caso la priorità va data
all'altro genitore con condivisione anticipata di tale esigenza in modo da potersi organizzare.
Qualora uno dei due genitori durante tali periodi avesse la possibilità di portare il figlio in
vacanza, sarà comunque calendarizzazione ordinaria.
trascorrerà le vacanze pasquali metà con un genitore e metà con l'altro genitore, Per_1
alternando la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, salvo imprevisti o diversa decisione dei genitori.
Durante il periodo estivo (dall'1/6 al 30/9 finché non vi saranno incombenze scolastiche rilevanti)
possibilità di vacanza con fino a 3 settimane per ciascun genitore, con il vincolo che Per_1
possano essere svolte consecutivamente al massimo 2 settimane, salvo diverso accordo tra le parti.
I periodi scelti dovranno essere concordati fra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno e le date
rispettate, salvo impedimenti improvvisi, onde evitare disagi reciproci. Nella programmazione,
salvo diverse esigenze personali del figlio (come per esempio per gli aspetti legati alle Per_1
eventuali incombenze scolastiche) verrà sempre data la possibilità al padre di poter fruire di una
settimana nel mese di giugno e di una settimana nel mese di agosto./
In caso di vacanze durante il periodo scolastico la scelta dovrà essere preventivamente condivisa
e accolta da entrambi i genitori.
Il minore, previo accordo tra i genitori, potrà trascorrere fine settimana o giorni di vacanza con
i nonni materni o paterni nei periodi coincidenti con quelli di spettanza di mamma e papà. In tali
occasioni vi è l'impegno da parte di tutti nel rispettare tempi ed esigenze del minore e nel
garantire contatti ed adeguate comunicazioni con entrambi i genitori. Nel caso in cui un genitore scegliesse di trascorrere un periodo di vacanza senza avere il figlio
con sé ma coincidente con un periodo in cui l'altro genitore è lavorativamente impegnato, si dovrà
fare carico per intero di eventuali spese di baby sitter per le ore in cui il figlio avrebbe dovuto
restare con lui/lei, salvo che i nonni materni/paterni si rendano disponibili a prendersi cura del
minore.
Il giorno del compleanno del figlio i genitori potranno decidere di trascorrerlo insieme al minore,
ma in caso contrario il compleanno dovrà essere trascorso ad anni alterni presso l'uno o l'altro
genitore, con possibilità per il genitore che non l'ha con sé di trascorrere almeno un'ora con il
bambino festeggiato.
Viaggio all'estero: entrambi acconsentono a viaggi all'estero con espatrio del bambino con un solo
genitore purché vengano fornite tutte le informazioni al riguardo con giorni di anticipo. Le
informazioni includono itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono.
6) I coniugi rimandano integralmente per ogni altro aspetto della cura e dell'accudimento del
minore al piano genitoriale dalle parti sottoscritto e allegato al presente ricorso.
7) I coniugi potranno avvalersi, come sempre avvenuto, dell'ausilio dei rispettivi genitori nella
gestione ordinaria del bambino e prestano fin da ora reciproco assenso.
8) I coniugi eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di
comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, quali quelle relative alla salute,
all'istruzione, allo sport, all'educazione tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali
e delle aspirazioni del minore, mentre assumeranno autonomamente tutte le decisioni sulle
questioni di ordinaria amministrazione nei periodi del rispettivo collocamento.
9) Ciascun genitore, durante il periodo in cui terrà il figlio presso di sé, permetterà contatti
telefonici quotidiani del bambino con l'altro genitore, lo seguirà nell'esecuzione dei compiti e
nello svolgimento di attività culturali, religiose e sportive che il medesimo si troverà ad espletare,
provvedendo, altresì, ad accompagnarlo agli eventuali impegni sportivi e/o visite mediche cui
dovrà sottoporsi. I coniugi si danno reciprocamente atto che in caso di impedimento alla gestione
del figlio si rivolgeranno in via prioritaria all'altro genitore. Anche in caso di richiesta di Per_1 si dichiarano entrambi pienamente disponibili a garantire contatti e diritto di visita Per_1
dell'altro genitore.
10) I coniugi provvederanno al mantenimento di in via diretta provvedendo Per_1
adeguatamente a tutte le esigenze di carattere ordinario del figlio nel periodo temporale in cui il
medesimo sarà collocato presso l'uno o l'altra.
11) L'assegno unico, nonché ogni altra eventuale forma di sostegno assistenziale e supporto
economico, verrà percepito integralmente dalla madre.
12) Per la definizione e regolamentazione delle spese ordinarie e straordinarie le Parti richiamano
in toto quanto previsto nel Protocollo d'Intesa sulle spese per i figli sottoscritto da Avvocati e
Magistrati di Ivrea in data 24.06.2016, che per brevità non si trascrive ma da intendersi parte
integrante delle presenti condizioni, allocandosi per le spese ordinarie nella misura del 50% il
sig. e del 50% la sig.ra mentre per le spese straordinarie nella misura del 70% Pt_2 Pt_1
il signor e del 30% la signora Pt_2 Pt_1
13) La mensa scolastica verrà suddivisa al 50% fra i coniugi.
14) Con riferimento alle spese straordinarie anticipate dall'uno o dall'altro genitore, le Parti, con
cadenza mensile e previa rendicontazione effettueranno i dovuti rimborsi e/o conguagli.
15) Le detrazioni e le deduzioni fiscali di cui al punto 12 saranno suddivise nella misura del 70%
e del 30% per ciascun genitore conformemente al relativo pagamento.
16) I coniugi si impegnano a sottoporre il minore a tutte le vaccinazioni obbligatorie non ancora
eseguite.
17) I coniugi dichiarano di aver già definito in precedenza ogni questione economica e
patrimoniale e di non pretendere l'uno dall'altro né oggetti/beni, né un contributo al
mantenimento essendo economicamente indipendenti.
18) La casa coniugale sita in SO al Vicolo del Deposito n. 2, di proprietà esclusiva della
signora rimane definitivamente assegnata alla medesima con tutti gli arredi in essa Pt_1
contenuti. 19) I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti necessari
per l'espatrio, nonché di quelli equipollenti per il figlio minore Per_1
20) Spese legali compensate fra le Parti e con rinuncia dei sottoscritti difensori alla solidarietà
professionale”.
CONCLUSIONI DEL P.M.: “V° Il PM conclude per l'accoglimento del ricorso congiunto.”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 20.11.2024, Parte_1
e premettevano che:
[...] Parte_2
- avevano contratto matrimonio concordatario in Verolengo, in data 28.5.2016 (ATTO
N. 2, PARTE II - SERIE A- ANNO 2016) in regime patrimoniale della separazione dei beni (doc. 1);
- dalla loro unione è nato: , a SO il 25 agosto 2018; Per_1
- i coniugi si sono separati consensualmente ed hanno sottoscritto accordo di separazione a seguito di convenzione di negoziazione assistita del 27.9.2023 (trascritta al n. 23, parte II, Serie C), munita dell'autorizzazione/nulla osta del P.M. presso il
Tribunale di Ivrea, in data 4.10.2023, accordo ex art. 6 D.l. 132/14 conv. con modifiche dalla l. n. 162/14 (Docc.1 e 2);
- tra le parti non vi era stata riconciliazione e, comunque, interruzione della separazione,
e la comunione materiale e spirituale dei coniugi non può essere mantenuta e ricostituita.
All'udienza del giorno 24.6.2025, celebrata con modalità alternativa di note scritte,
esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nelle sue conclusioni (trasmesse il giorno 5.12.2024) il P.M. ha chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
La domanda va accolta perché fondata. La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b) L. cit. come modificato dalla legge
6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi si sono separati consensualmente a seguito di negoziazione assistita del 27.9.2023 (trascritta al n. 23, parte II, Serie C), munita dell'autorizzazione/nulla osta del P.M. presso il Tribunale di Ivrea, in data 4.10.2023, accordo ex art. 6 D.l. 132/14 conv.
con modifiche dalla l. n. 162/14 (cfr. documentazione allegata agli atti); da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale dalla diversa residenza anagrafica dei coniugi.
La comune scelta delle parti di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate possono essere recepite in quanto conformi alla legge ed all'interesse della prole (cui nel rispetto del principio cd. di
“bigenitorialità” viene garantito adeguato accesso ad entrambe le figure genitoriali) .
Le spese di procedura, in virtù del carattere concordato delle conclusioni rassegnate,
vanno compensate tra le parti (come richiesto).
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
su conforme parere del P-.M.:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Verolengo, il giorno 28.5.2016, trascritto in data 30.5.2016 nel registro degli atti di matrimonio ivi presenti nell'anno 2016, Parte II, Serie A, n. 2,
2. ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000;
3. dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato di avere residenza e domicilio autonomi e distinti;
4. dispone che il figlio minore rimanga affidato ad entrambi i genitori con Per_1
collocazione agli effetti anagrafici, presso l'abitazione della madre in SO al Vicolo
Del deposito n. 2
5. I giorni di affidamento del minore sono regolati secondo il seguente calendario:
- Durante il periodo scolastico i fine settimana saranno trascorsi alternativamente dal minore con il papà o con la mamma dal venerdì pomeriggio all'uscita da scuola al lunedì
mattina con riaccompagnamento a scuola. Nel corso della settimana: il lunedì e il martedì con il genitore con il quale non avrà trascorso il fine settimana, con riaccompagnamento a scuola il mercoledì mattina, il mercoledì e il giovedì con l'altro genitore con riaccompagna mento a scuola il venerdì mattina e così via alternativamente. Nel periodo estivo, fatto salvo il periodo di vacanza con ciascun genitore, il prelievo ed il riaccompagnamento di avverrà presso le rispettive Per_1
abitazioni dei genitori o presso il centro estivo con orari corrispondenti a quelli scolastici.
- Ferma restando la suddetta regolamentazione dell'affidamento, nel periodo delle festività natalizie trascorrerà il 50% di dette vacanze dal 23 dicembre al 6 gennaio, Per_1 una settimana a testa possibilmente con alternanza o in base alle esigenze lavorative/personali dei genitori quella più consona per l'uno o per l'altro. La Vigilia di
Natale, salvo imprevisti o diversa decisione fra le parti, verrà trascorsa da con il Per_1
genitore che non potrà averlo presso di sé il giorno di Natale.
- Per quel che concerne i giorni di festività singoli (Santi, Immacolata, Festa della
Liberazione, Festa del Lavoro, Festa della Repubblica, Feste di Carnevale) ed eventuali ponti con chiusura dell'attività scolastica, nonché eventuali scioperi del personale scolastico, permarrà il calendario ordinario salvo impedimenti del genitore che ne ha la spettanza e in tal caso la priorità va data all'altro genitore con condivisione anticipata di tale esigenza in modo da potersi organizzare. Qualora uno dei due genitori durante tali periodi avesse la possibilità di portare il figlio in vacanza, sarà comunque possibile di comune accordo una eventuale modifica della calendarizzazione ordinaria.
- trascorrerà le vacanze pasquali metà con un genitore e metà con l'altro genitore, Per_1
alternando la Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, salvo imprevisti o diversa decisione dei genitori.
- Durante il periodo estivo (dall'1/6 al 30/9 finché non vi saranno incombenze scolastiche rilevanti) possibilità di vacanza con fino a 3 settimane per ciascun genitore, con Per_1
il vincolo che possano essere svolte consecutivamente al massimo 2 settimane, salvo diverso accordo tra le parti. I periodi scelti dovranno essere concordati fra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno e le date rispettate, salvo impedimenti improvvisi, onde evitare disagi reciproci. Nella programmazione, salvo diverse esigenze personali del figlio (come per esempio per gli aspetti legati alle eventuali incombenze Per_1
scolastiche) verrà sempre data la possibilità al padre di poter fruire di una settimana nel mese di giugno e di una settimana nel mese di agosto.
- In caso di vacanze durante il periodo scolastico la scelta dovrà essere preventivamente condivisa e accolta da entrambi i genitori.
- Il minore, previo accordo tra i genitori, potrà trascorrere fine settimana o giorni di vacanza con i nonni materni o paterni nei periodi coincidenti con quelli di spettanza di mamma e papà. In tali occasioni vi è l'impegno da parte di tutti nel rispettare tempi ed esigenze del minore e nel garantire contatti ed adeguate comunicazioni con entrambi i genitori.
- Nel caso in cui un genitore scegliesse di trascorrere un periodo di vacanza senza avere il figlio con sé ma coincidente con un periodo in cui l'altro genitore è lavorativamente impegnato, si dovrà fare carico per intero di eventuali spese di baby sitter per le ore in cui il figlio avrebbe dovuto restare con lui/lei, salvo che i nonni materni/paterni si rendano disponibili a prendersi cura del minore.
- Il giorno del compleanno del figlio i genitori potranno decidere di trascorrerlo insieme al minore, ma in caso contrario il compleanno dovrà essere trascorso ad anni alterni presso l'uno o l'altro genitore, con possibilità per il genitore che non l'ha con sé di trascorrere almeno un'ora con il bambino festeggiato.
- Viaggi all'estero: entrambi acconsentono a viaggi all'estero con espatrio del bambino con un solo genitore purché vengano fornite tutte le informazioni al riguardo con giorni di anticipo. Le informazioni includono itinerario, mezzi di trasporto, indirizzo e numero di telefono.
6. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che i coniugi rimandano integralmente per ogni altro aspetto della cura e dell'accudimento del minore al piano genitoriale dalle parti sottoscritto e allegato al ricorso.
7. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che potranno avvalersi, come sempre avvenuto, dell'ausilio dei rispettivi genitori nella gestione ordinaria del bambino e prestano fin da ora reciproco assenso.
8. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale ed assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per il figlio, quali quelle relative alla salute, all'istruzione, allo sport,
all'educazione tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del minore, mentre assumeranno autonomamente tutte le decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione nei periodi del rispettivo collocamento.
9. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che ciascuno, durante il periodo in cui terrà il figlio presso di sé, permetterà contatti telefonici quotidiani del bambino con l'altro genitore, lo seguirà nell'esecuzione dei compiti e nello svolgimento di attività
culturali, religiose e sportive che il medesimo si troverà ad espletare, provvedendo,
altresì, ad accompagnarlo agli eventuali impegni sportivi e/o visite mediche cui dovrà
sottoporsi. I coniugi si danno reciprocamente atto che in caso di impedimento alla gestione del figlio si rivolgeranno in via prioritaria all'altro genitore. Anche in Per_1
caso di richiesta di si dichiarano entrambi pienamente disponibili a garantire Per_1
contatti e diritto di visita dell'altro genitore.
10. Dispone che i genitori provvederanno al mantenimento di in via diretta Per_1
provvedendo adeguatamente a tutte le esigenze di carattere ordinario del figlio nel periodo temporale in cui il medesimo sarà collocato presso l'uno o l'altra.
11. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che l'assegno unico, nonché ogni altra eventuale forma di sostegno assistenziale e supporto economico, verrà percepito integralmente dalla madre.
12. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che per la definizione e regolamentazione delle spese ordinarie e straordinarie richiamano in toto quanto previsto nel Protocollo d'Intesa sulle spese per i figli sottoscritto da Avvocati e
Magistrati di Ivrea in data 24.06.2016, che per brevità non si trascrive ma da intendersi parte integrante delle presenti condizioni, allocandosi per le spese ordinarie nella misura del 50% il sig. e del 50% la sig.ra mentre per le spese Pt_2 Pt_1
straordinarie nella misura del 70% il signor del 30% la signora Pt_2 Pt_1
13. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la mensa scolastica verrà
suddivisa al 50% fra i genitori. 14. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che, con riferimento alle spese straordinarie anticipate dall'uno o dall'altro genitore, con cadenza mensile e previa rendicontazione le parti effettueranno i dovuti rimborsi e/o conguagli.
15. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che le detrazioni e le deduzioni fiscali di cui al punto 12 saranno suddivise nella misura del 70% e del 30% per ciascun genitore conformemente al relativo pagamento.
16. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che si impegnano a sottoporre il minore a tutte le vaccinazioni obbligatorie non ancora eseguite.
17. Dà atto che le parti hanno dichiarato di aver già definito in precedenza ogni questione economica e patrimoniale e di non pretendere l'uno dall'altro né oggetti/beni,
né un contributo al mantenimento essendo economicamente indipendenti.
18. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che la casa coniugale sita in
SO al Vicolo del Deposito n. 2, di proprietà esclusiva della signora Pt_1
rimane assegnata alla medesima con tutti gli arredi in essa contenuti.
19. Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che le parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi documenti necessari per l'espatrio, nonché
di quelli equipollenti per il figlio minore . Per_1
18 Compensa le spese tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 14 luglio 2025
IL PRESIDENTE REL./EST.
Rossella Mastropietro
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)