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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/12/2025, n. 6229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 6229 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 4989/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile nella persona del dott. Elio Di Molfetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.4989/2023 di R.G.
tra
(C.F. e Parte_1
P.IVA ), con sede legale in Urbino (PS), P.IVA_1 frazione: Trasanni, in Via Della Linea, 37 – 61029, in persona dei curatori fallimentari p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Germana Cassar
attrice e
(C.F. – P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, dagli avvocati Luisa Londei, Antonella Cusin, Bianca Peagno
e Giacomo Quarneti dell'Avvocatura regionale del Veneto
convenuta
All'udienza del 18.12.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate nelle note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice chiedeva di accertare la responsabilità risarcitoria a carico dell' convenuta, in ragione Controparte_2 della violazione dei principi di buona fede e del legittimo affidamento e per non avere mai avviato il procedimento di controdeduzioni di cui al paragrafo 7 dell'Allegato A alla
DGR 253 del 22 febbraio 2012 e agli artt. 7, 8, 9 e 10 della L. 241/1990 e di condannare la controparte al risarcimento dei danni subiti e subendi. L'attrice premetteva di essere stata titolare di un impianto di produzione di energia da biogas da biomasse sito a Granze
(PD), giusta la Deliberazione della Giunta Regionale della
Regione Veneto n. 773 del 7 giugno 2011 recante
“Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa zootecnica (effluente di allevamento) e di biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto”. Ai sensi dell'articolo 9 dell'Autorizzazione Unica veniva approvato l'importo di Euro 160.000,00 (euro centosessantamila/00) quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti dalla stessa a fine vita dell'Impianto. Coerentemente con le indicazioni della
, veniva emessa la polizza fideiussoria n. CP_1
40071591000768 rilasciata dalla TUA Assicurazioni a favore della con efficacia Parte_2 dal 10 aprile 2012 al 10 aprile 2019 e poi rettificata al
10 aprile 2017 per un importo, appunto, pari a 160.000,00.
4. Essendo in scadenza il termine per il rinnovo della fideiussione, la odierna convenuta, con CP_1
pag. 2/14 nota prot. 454939 del 22 novembre 2016, forniva indicazioni per l'aggiornamento della stima di spesa relativa agli interventi previsti per la dismissione a fine vita dell'Impianto a biogas. Sicché, in data 16 gennaio 2017, la e la Parte_1 Controparte_3
(quale gestore dell'Impianto in forza di contratto di
[...] affitto di ramo di azienda) riscontravano la nota regionale del 22 novembre 2016, tramettendo alla la CP_1 perizia di aggiornamento e comunicando altresì l'impegno a prestare l'aggiornamento della fideiussione in conformità al modello di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 253 del 22 febbraio 2012 (recante “Autorizzazione degli impianti di produzione di energia, alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs.
n. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j)”). La adottava però la DGR n. 90 del 31 gennaio CP_1
2017 rubricata “Decadenza dell'Autorizzazione Unica...” e pubblicata in data 21 febbraio 2017 sul Bollettino
Ufficiale regionale n. 19, nella quale così disponeva: “a) di fissare, per le motivazioni riportate in premessa, alle ore 24.00 del prossimo 10 aprile 2017 rispettivamente l'ora e la data di decadenza dell'autorizzazione unica - DGR n.
773 del 7 giugno 2011 e successive modifiche, integrazioni e rettifiche intervenute - rilasciata alla società “
[...]
(CUAA , con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in via della Linea, n. 37 - Comune di Urbino - frazione Trasanni (PS) e operativa in via Savellon, n. 80 -
pag. 3/14 Comune di Granze (PD); b) di confermare, ai sensi del paragrafo 7, allegato "A" alla DGR n. 253/2012, il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica del presente provvedimento entro il quale la medesima "
[...]
, con sede legale e operativa in via Parte_1
Savellon, n. 80 - Comune di Granze (PD), è tenuta a presentare il Piano esecutivo di ripristino della superficie agricola identificata in Comune di Granze, foglio n. 7, mappale n. 98, conformemente ai lavori e alle attività previste nel 9 documento peritale asseverato dal geom. e giurato presso il Tribunale di Persona_1
Padova il 10 maggio 2011; c) di incaricare il direttore della ad avviare le Parte_2 CP_4 procedure di escussione dell'importo garantito dalla polizza fidejussoria n. 40071591000768 dell'11 aprile 2012
e successiva Appendice generica del 29 luglio 2013, emessa dalla Compagnia di assicurazioni "TUA Assicurazioni S.p.A." con sede in Largo Tazio Nuvolari, n. 1, Comune di Milano e valida dal 10 aprile 2012 al 10 aprile 2017, nell'ipotesi che allo scadere del sessantesimo giorno utile a presentare la documentazione di cui al precedente dispositivo, la
" non abbia Parte_1 formalizzato alla medesima Parte_3
il Piano esecutivo di ripristino, conforme al decreto
[...] del dirigente della Segreteria regionale Ambiente [ora Area
Ambiente] n. 2 del 27 febbraio 2013". Dalla lettura della
DGR 90/2017, la Società apprendeva del presunto invio da parte della della comunicazione assunta al CP_1 prot. n. 3484 del 4 gennaio 2017 con la quale – come attestato per l'appunto nella DGR – la aveva “dato CP_1 avvio alle procedure previste nell'Allegato “A” alla DGR n.
pag. 4/14 253 del 22 febbraio 2012, ossia alla dichiarazione di decadenza del titolo abilitativo con contestuale revoca dell'autorizzazione unica. (…) [e] fissato, come dispone il citato allegato, un termine di dieci giorni per la “[…] presentazione di eventuali controdeduzioni da parte del soggetto interessato”. Evidenziava l'attrice che la DGR 253 del 22 febbraio 2012, al paragrafo 7 dell'Allegato A, dopo aver previsto che “sono causa di decadenza del titolo abilitativo la mancata presentazione all'Ente autorizzante:
[…] b) del rinnovo del contratto in essere o di nuovo contratto, nel caso di garanzia originaria di durata inferiore alla vita dell'impianto, da produrre entro il termine di 180 giorni antecedenti alla scadenza del precedente contratto”, specifica che “In tali fattispecie l'Ente autorizzante provvede a dichiarare la decadenza del titolo abilitativo, dandone comunicazione al soggetto intestatario del titolo stesso, fissando un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Qualora l'Ente autorizzante accetti le motivazioni addotte, il soggetto intestatario del titolo abilitativo dovrà provvedere entro i successivi 15 giorni alla presentazione del contratto di garanzia;
in caso contrario si conclude il procedimento di decadenza, con provvedimento espresso, che sarà comunicato anche agli altri Soggetti ed Amministrazioni interessate. Almeno 60 giorni prima della notifica del provvedimento di decadenza, nei casi di cui alla lettera b) e c), il soggetto intestatario dell'autorizzazione deve presentare il piano esecutivo, come previsto al precedente punto 6.”. Non essendo a conoscenza né nella DGR 90/2017 (pubblicata solamente in data 21 febbraio 2017), né tantomeno della pag. 5/14 nota prot. 3484 del 4 gennaio 2017 (asseritamente mai indirizzata alla Società), inviava, in data Parte_1
17 febbraio 2017, alla le proprie CP_1 osservazioni con l'impegno a versare l'aggiornamento della fideiussione appena possibile e, comunque, entro il termine di scadenza del 10 aprile 2017. Ciononostante, la Regione convenuta non ritirava la DGR 90/2017. Assumeva l'attrice che la comunicazione n. 3484/2017, costituente il presupposto alla base della DGR 90/2017, non era mai stata indirizzata dalla alla in CP_1 Parte_1 quanto inviata ad un indirizzo pec (volontariamente) errato
(vale a dire , anziché Email_1 all'indirizzo invece risultante dalla visura della Società, oltre che dagli elenchi pubblici facenti fede ai fini delle notificazioni. Ciò del tutto sorprendentemente, secondo l'odierna istante, considerato che tutte le ulteriori comunicazioni alla Società (diverse, si intende, dalla comunicazione prot. 3484/2017) erano state in effetti trasmesse al corretto indirizzo pec posseduto dalla Società
( ), ivi inclusa la comunicazione prot. Email_2
n. 3307, sebbene inviata nello stesso giorno (i.e. il 4 gennaio 2017). Invocava l'attrice l'affermazione della responsabilità risarcitoria in capo alla per CP_1 essere incorsa nella violazione del legittimo affidamento della e per avere palesemente omesso di Parte_1 avviare il sub-procedimento di controdeduzioni prescritto dal paragrafo 7 dell'Allegato A alla DGR 253/2012, in spregio ai basilari principi partecipativi e al buon andamento della P.A.
La parte convenuta contestava l'avversa prospettazione.
pag. 6/14 La domanda pare priva di pregio.
2. Dal compendio probatorio in atti deve escludersi che nella fattispecie vi sia stata l'asserita violazione dei principi di correttezza e buona fede, che devono governare il comportamento dell'amministrazione e si traducono in regole di responsabilità, nell'ambito del procedimento amministrativo in esame. Così come deve escludersi che vi sia stata la lesione di un affidamento incolpevole determinante una responsabilità risarcitoria della CP_1
Basti dire che già con nota n. 62956 del 12.02.2014, la aveva provveduto ad informare l'odierna attrice CP_1
“che le nuove disposizioni amministrative prevedono che al più tardi di 180 giorni dal termine di scadenza della polizza - nel caso di specie il 12 ottobre 2016 - il soggetto esercente l'impianto è tenuto a presentare
“rinnovo del contratto in essere o nuovo contratto” pena la
“decadenza del titolo abilitativo” (cfr. sub doc.07 fascicolo convenuta). Veniva, altresì, chiesto alla Pt_1
un adeguamento del documento di stima, sotteso alla
[...] garanzia fideiussoria, in quanto ritenuto non congruo rispetto alle disposizioni amministrative regionali.
Inoltre, nell'ambito delle ordinarie verifiche amministrative dei procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. n.387/2003, con nota n. 366181 del 28.09.2016, la informava la CP_1 dell'imminente Parte_1 scadenza al 12.10.2016 dei termini per presentare, come previsto dalla DGR n. 253/2012, il rinnovo della garanzia fideiussoria - che sarebbe scaduta in data 10.04.2017 - ed alla quale i soggetti produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili sono obbligati, al fine di garantire gli pag. 7/14 Enti autorizzanti in caso di dismissione dell'impianto a biogas e di ripristino ex ante delle superfici agricole interessate dall'impianto stesso (cfr. sub doc.06 fascicolo convenuta). In data 22.11.2016 con nota n. 454966 la sollecitava l'odierna attrice a trasmettere il CP_1 rinnovo della polizza fideiussoria già chiesta, cosa alla quale avrebbe dovuto provvedere entro il 12.10.2016 (cfr. sub doc.08 fascicolo convenuta). In data 16.01.2017, in assenza di idonea garanzia fideiussoria, la ai CP_1 sensi dell'allegato "A" alla DGR n. 253/2012, formalizzava con atto espresso la decadenza. Il 16.01.2017 lo
[...] di Padova, in nome e per conto della Controparte_5
trasmetteva una Parte_1 nuova perizia inerente l'aggiornamento degli importi utili alla dismissione dell'impianto di produzioni di energia assentito con DGR n. 773/2011 (cfr. sub doc.09 fascicolo convenuta). Con Dgr n. 90 del 30.01.2017, veniva disposta la decadenza del titolo abilitativo alla data ultima di validità della polizza fideiussoria (10.04.2017) garantita dalla Compagnia di assicurazione "TUA Assicurazioni
S.p.A.". Con nota prot. n. 45577 del 03.02.2017, la CP_1 notificava il provvedimento di decadenza alla
[...]
a tutte le Amministrazioni e Parte_1
Enti pubblici e Società, interessate dai relativi endoprocedimenti connessi con il rilascio del titolo abilitativo, anche alla Compagnia di assicurazioni "TUA
Assicurazioni S.p.A.", nonchè al Gestore dei Servizi
Energetici, giusto quanto previsto dall'articolo 42 del
D.Lgs. n. 28/2011. La Pt_1 Parte_1 con nota datata 16.02.2017 controdeduceva e replicava alla comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, cui pag. 8/14 la rispondeva con nota prot. n. 81782 del CP_1
28.02.2017. In data 27.03.2017, la Parte_1 trasmetteva una nuova polizza fideiussoria
[...] stipulata con la Compagnia di assicurazione "Nadejda lnsurance Company" di Sofia (Bulgaria). La in data CP_1
29.03.2017, avviava le procedure per verificare la validità della nuova polizza assicurativa e, contestualmente, chiedeva delle integrazioni documentali alla polizza previste dalla DGR n. 253/2012. Da un comunicato stampa del
10.02.2017 l' dava atto che “(…) Con riferimento a CP_6
Insurance Company Nadejda Ad, impresa bulgara abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi anche nel ramo 15 – Cauzione, è emerso un deficit patrimoniale. L'Autorità di AN bulgara ha pertanto richiesto l'adozione delle opportune misure di risanamento
(…)” (cfr. sub doc.18). Pertanto la chiedeva CP_1 all' “(…) se la società “Insurance Company Nadejda AD” CP_6 sia, allo stato attuale, in grado di fornire alla scrivente
Amministrazione le necessarie garanzie poliennali utili ad un'eventuale escussione degli importi garantiti.” cfr. sub.
L'IVASS, con nota n. 93416/17 del 11.05.2017, rappresentando che la compagnia 'Insurance Company Nadejda
AD' era assoggettata al controllo da parte dell'Autorità di
AN AR che l'aveva autorizzata all'esercizio della relativa attività, tuttavia precisava che: “Quanto al quesito proposto in ordine all'affidabilità patrimoniale dell'impresa, si evidenzia che la situazione di deficit nella quale l'impresa si trovava al 30 giugno 2016 – sulla cui evoluzione non si hanno, all'attualità, ulteriori notizie rispetto a quelle contenute nel Report finale della verifica sulla stabilità finanziaria del settore pag. 9/14 assicurativo bulgaro – costituisce un significativo fattore di rischio”. Ora, alla luce di tale sequenza documentale non può sostenersi che l'attrice non abbia mai ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento di decadenza dell'Autorizzazione Unica. Tanto più che la parte convenuta ha prodotto le prove di avvenuta accettazione e consegna delle pec alla società oltre ad aver Parte_1 prodotto gli estratti dal protocollo informatico regionale dimostrativi delle spedizioni dei menzionati atti. La società attrice ha lamentato la mancata conoscenza della nota regionale prot. n. 3484 del 04.01.2017 di comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione unica asserendo che sarebbe stata inviata dall'Amministrazione regionale ad un indirizzo pec
(vale a dire ' t') Email_3 anziché all'indirizzo ' t'. Sennonchè, Email_4 come si evince dalla documentazione in atti, la corrispondenza intercorsa tra la e la CP_1 Parte_1
è avvenuta tanto utilizzando l'indirizzo pec
' t', quanto l'indirizzo Email_5
' it'. Fino all'anno 2016 e sino all'inizio Email_4 del 2017 la casella di posta elettronica certificata
' it', era stata utilizzata dalla Email_4 [...]
anche se tutti gli avvisi di scadenza della Parte_1 garanzia fideiussoria (cfr. nota regionale n. 366181 del
28.09.2016 e n. 454966 del 22.11.2016 sub docc. 06 e 08) erano rimasti privi di riscontro pur essendo stati, appunto, trasmessi e consegnati dalla Regione al predetto indirizzo pec. Tanto si evince dalla nota regionale prot.
n. 366181 del 28.09.2016 (sub doc. 06 fascicolo convenuta) di comunicazione alla dell'avviso di scadenza Parte_1
pag. 10/14 della garanzia fideiussoria, che risulta inviata e consegnata all'indirizzo pec ' it' come da Email_4 ricevute pec di accettazione-consegna (prodotte sub docc.
29 e 30 fascicolo convenuta); dalla nota regionale prot. n.
454966 del 22.11.2016 (cfr. sub doc. 08 fascicolo convenuta) di ulteriore sollecito alla società Pt_1
di scadenza della garanzia fideiussoria, che è stata
[...] inviata e consegnata all'indirizzo pec
' it' come da ricevute pec di accettazione- Email_4 consegna (prodotte sub docc. 31 e 32 fascicolo convenuta); dalla nota regionale prot. n. 3307 del 04.01.2017 (cfr. ib. sub doc. 26) di comunicazione esclusiva alla società Pt_1
dell'avvio del procedimento di revoca
[...] dell'autorizzazione unica rilasciata con Dgr n. 773/2011, che è stata inviata e consegnata all'indirizzo pec
' it' come da ricevute pec di accettazione- Email_4 consegna (v. ib. sub docc. 33 e 34); dalla nota regionale prot. n. 3484 del 04.01.2017 (cfr. ib. sub doc. 26) di comunicazione oltre alla società anche alle Parte_1
Amministrazioni, Enti pubblici e società interessate dai relativi endoprocedimenti connessi con il rilascio dell'autorizzazione unica, dell'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione unica rilasciata con Dgr n.
773/2011, che è stata inviata e consegnata all'indirizzo pec ' t', come da ricevute Email_5 pec di accettazione-consegna (v. ib. docc. 35 e 36). Tanto dimostra l'avvenuta trasmissione e l'avvenuta consegna alla odierna istante degli atti testè menzionati, compresa la comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione unica, effettuata con le note regionali prott. nn. 3307 e 3484 del 04.01.2017, entrambe andate a pag. 11/14 buon fine, come si evince dai rapporti di avvenuta-consegna allegati alle note medesime. Dalla predetta documentazione si desume agevolmente come la comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca dell'Autorizzazione Unica, sia stata duplice, in quanto effettuata tanto con la nota regionale prot. 3307/2017 (trasmessa e consegnata alla pec
) quanto con la nota regionale prot. Email_2
3484/2017 (trasmessa e consegnata alla pec
(cfr. ib. sub doc. Email_1
26 e da doc.33 a doc. 36). A tanto si aggiunga che l'attrice era stata informata per tempo della scadenza al
12.10.2016 della polizza fideiussoria e del rischio di subire la decadenza dal titolo autorizzatorio in mancanza di un tempestivo rinnovo della stessa: tanto la predetta nota regionale prot. n. 366181 del 28.09.2016 quanto la successiva nota regionale prot. n. 454966 del 22.11.2016, sono state ricevute dalla società Parte_1 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato
“ ” (cfr. ib. sub doc.06). L'attrice ha Email_2 anche ricevuto la comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione unica tanto con la nota
3307/2017 (trasmessa e consegnata alla pec
) quanto con la nota 3484/2017 Email_2
(trasmessa e consegnata alla pec
(cfr. ib. sub doc.26 Email_1
e docc. da 33 a 36). Ne consegue che la denunciata scorrettezza comportamentale non può ritenersi sussistente avendo anzi la dimostrato di aver usato CP_1 particolare diligenza nel disimpegno del procedimento in questione avendo non solo per tempo ricordato alla società attrice quelli che erano i suoi obblighi, ma avendo anche,
pag. 12/14 pur non essendo a ciò affatto tenuta, dimostrato di essere disponibile a temporeggiare nell'esecuzione del provvedimento finale continuando a prestare ascolto alle richieste della società nonostante il decorso del termine per la prestazione della nuova cauzione, termine definito come perentorio dal giudice amministrativo investito dalla stessa attrice della questione della legittimità del provvedimento finale.
3. Restano assorbite tutte le altre questioni. Le spese di lite, come determinate in dispositivo, tenendo conto dell'esiguità della fase istruttoria e delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile, pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti della così provvede: Controparte_1
1)rigetta ogni domanda;
2)condanna l'attrice a rifondere alla controparte le spese di lite liquidate in complessivi € 20.000,00 per onorari di avvocati, oltre accessori come per legge.
25.12.2025. Il Giudice Elio Di Molfetta
pag. 13/14 pag. 14/14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile nella persona del dott. Elio Di Molfetta ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.4989/2023 di R.G.
tra
(C.F. e Parte_1
P.IVA ), con sede legale in Urbino (PS), P.IVA_1 frazione: Trasanni, in Via Della Linea, 37 – 61029, in persona dei curatori fallimentari p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Germana Cassar
attrice e
(C.F. – P.I. ), Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3 in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso, dagli avvocati Luisa Londei, Antonella Cusin, Bianca Peagno
e Giacomo Quarneti dell'Avvocatura regionale del Veneto
convenuta
All'udienza del 18.12.2025 la causa era riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate nelle note conclusive.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice chiedeva di accertare la responsabilità risarcitoria a carico dell' convenuta, in ragione Controparte_2 della violazione dei principi di buona fede e del legittimo affidamento e per non avere mai avviato il procedimento di controdeduzioni di cui al paragrafo 7 dell'Allegato A alla
DGR 253 del 22 febbraio 2012 e agli artt. 7, 8, 9 e 10 della L. 241/1990 e di condannare la controparte al risarcimento dei danni subiti e subendi. L'attrice premetteva di essere stata titolare di un impianto di produzione di energia da biogas da biomasse sito a Granze
(PD), giusta la Deliberazione della Giunta Regionale della
Regione Veneto n. 773 del 7 giugno 2011 recante
“Autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia alimentato da biogas proveniente dalla cofermentazione anaerobica di biomassa zootecnica (effluente di allevamento) e di biomassa di origine vegetale dedicata non costituente rifiuto”. Ai sensi dell'articolo 9 dell'Autorizzazione Unica veniva approvato l'importo di Euro 160.000,00 (euro centosessantamila/00) quale ammontare necessario per l'esecuzione dei lavori di dismissione delle opere, impianti e attrezzature previsti dalla stessa a fine vita dell'Impianto. Coerentemente con le indicazioni della
, veniva emessa la polizza fideiussoria n. CP_1
40071591000768 rilasciata dalla TUA Assicurazioni a favore della con efficacia Parte_2 dal 10 aprile 2012 al 10 aprile 2019 e poi rettificata al
10 aprile 2017 per un importo, appunto, pari a 160.000,00.
4. Essendo in scadenza il termine per il rinnovo della fideiussione, la odierna convenuta, con CP_1
pag. 2/14 nota prot. 454939 del 22 novembre 2016, forniva indicazioni per l'aggiornamento della stima di spesa relativa agli interventi previsti per la dismissione a fine vita dell'Impianto a biogas. Sicché, in data 16 gennaio 2017, la e la Parte_1 Controparte_3
(quale gestore dell'Impianto in forza di contratto di
[...] affitto di ramo di azienda) riscontravano la nota regionale del 22 novembre 2016, tramettendo alla la CP_1 perizia di aggiornamento e comunicando altresì l'impegno a prestare l'aggiornamento della fideiussione in conformità al modello di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 253 del 22 febbraio 2012 (recante “Autorizzazione degli impianti di produzione di energia, alimentati da fonti rinnovabili (fotovoltaico, eolico, biomassa, biogas, idroelettrico). Garanzia per l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo, a seguito della dismissione dell'impianto. (Art. 12, comma 4, del D. Lgs.
n. 387/2003 - D.M. 10.09.2010, p. 13.1, lett. j)”). La adottava però la DGR n. 90 del 31 gennaio CP_1
2017 rubricata “Decadenza dell'Autorizzazione Unica...” e pubblicata in data 21 febbraio 2017 sul Bollettino
Ufficiale regionale n. 19, nella quale così disponeva: “a) di fissare, per le motivazioni riportate in premessa, alle ore 24.00 del prossimo 10 aprile 2017 rispettivamente l'ora e la data di decadenza dell'autorizzazione unica - DGR n.
773 del 7 giugno 2011 e successive modifiche, integrazioni e rettifiche intervenute - rilasciata alla società “
[...]
(CUAA , con sede Parte_1 P.IVA_1 legale in via della Linea, n. 37 - Comune di Urbino - frazione Trasanni (PS) e operativa in via Savellon, n. 80 -
pag. 3/14 Comune di Granze (PD); b) di confermare, ai sensi del paragrafo 7, allegato "A" alla DGR n. 253/2012, il termine di sessanta (60) giorni dalla notifica del presente provvedimento entro il quale la medesima "
[...]
, con sede legale e operativa in via Parte_1
Savellon, n. 80 - Comune di Granze (PD), è tenuta a presentare il Piano esecutivo di ripristino della superficie agricola identificata in Comune di Granze, foglio n. 7, mappale n. 98, conformemente ai lavori e alle attività previste nel 9 documento peritale asseverato dal geom. e giurato presso il Tribunale di Persona_1
Padova il 10 maggio 2011; c) di incaricare il direttore della ad avviare le Parte_2 CP_4 procedure di escussione dell'importo garantito dalla polizza fidejussoria n. 40071591000768 dell'11 aprile 2012
e successiva Appendice generica del 29 luglio 2013, emessa dalla Compagnia di assicurazioni "TUA Assicurazioni S.p.A." con sede in Largo Tazio Nuvolari, n. 1, Comune di Milano e valida dal 10 aprile 2012 al 10 aprile 2017, nell'ipotesi che allo scadere del sessantesimo giorno utile a presentare la documentazione di cui al precedente dispositivo, la
" non abbia Parte_1 formalizzato alla medesima Parte_3
il Piano esecutivo di ripristino, conforme al decreto
[...] del dirigente della Segreteria regionale Ambiente [ora Area
Ambiente] n. 2 del 27 febbraio 2013". Dalla lettura della
DGR 90/2017, la Società apprendeva del presunto invio da parte della della comunicazione assunta al CP_1 prot. n. 3484 del 4 gennaio 2017 con la quale – come attestato per l'appunto nella DGR – la aveva “dato CP_1 avvio alle procedure previste nell'Allegato “A” alla DGR n.
pag. 4/14 253 del 22 febbraio 2012, ossia alla dichiarazione di decadenza del titolo abilitativo con contestuale revoca dell'autorizzazione unica. (…) [e] fissato, come dispone il citato allegato, un termine di dieci giorni per la “[…] presentazione di eventuali controdeduzioni da parte del soggetto interessato”. Evidenziava l'attrice che la DGR 253 del 22 febbraio 2012, al paragrafo 7 dell'Allegato A, dopo aver previsto che “sono causa di decadenza del titolo abilitativo la mancata presentazione all'Ente autorizzante:
[…] b) del rinnovo del contratto in essere o di nuovo contratto, nel caso di garanzia originaria di durata inferiore alla vita dell'impianto, da produrre entro il termine di 180 giorni antecedenti alla scadenza del precedente contratto”, specifica che “In tali fattispecie l'Ente autorizzante provvede a dichiarare la decadenza del titolo abilitativo, dandone comunicazione al soggetto intestatario del titolo stesso, fissando un termine non inferiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Qualora l'Ente autorizzante accetti le motivazioni addotte, il soggetto intestatario del titolo abilitativo dovrà provvedere entro i successivi 15 giorni alla presentazione del contratto di garanzia;
in caso contrario si conclude il procedimento di decadenza, con provvedimento espresso, che sarà comunicato anche agli altri Soggetti ed Amministrazioni interessate. Almeno 60 giorni prima della notifica del provvedimento di decadenza, nei casi di cui alla lettera b) e c), il soggetto intestatario dell'autorizzazione deve presentare il piano esecutivo, come previsto al precedente punto 6.”. Non essendo a conoscenza né nella DGR 90/2017 (pubblicata solamente in data 21 febbraio 2017), né tantomeno della pag. 5/14 nota prot. 3484 del 4 gennaio 2017 (asseritamente mai indirizzata alla Società), inviava, in data Parte_1
17 febbraio 2017, alla le proprie CP_1 osservazioni con l'impegno a versare l'aggiornamento della fideiussione appena possibile e, comunque, entro il termine di scadenza del 10 aprile 2017. Ciononostante, la Regione convenuta non ritirava la DGR 90/2017. Assumeva l'attrice che la comunicazione n. 3484/2017, costituente il presupposto alla base della DGR 90/2017, non era mai stata indirizzata dalla alla in CP_1 Parte_1 quanto inviata ad un indirizzo pec (volontariamente) errato
(vale a dire , anziché Email_1 all'indirizzo invece risultante dalla visura della Società, oltre che dagli elenchi pubblici facenti fede ai fini delle notificazioni. Ciò del tutto sorprendentemente, secondo l'odierna istante, considerato che tutte le ulteriori comunicazioni alla Società (diverse, si intende, dalla comunicazione prot. 3484/2017) erano state in effetti trasmesse al corretto indirizzo pec posseduto dalla Società
( ), ivi inclusa la comunicazione prot. Email_2
n. 3307, sebbene inviata nello stesso giorno (i.e. il 4 gennaio 2017). Invocava l'attrice l'affermazione della responsabilità risarcitoria in capo alla per CP_1 essere incorsa nella violazione del legittimo affidamento della e per avere palesemente omesso di Parte_1 avviare il sub-procedimento di controdeduzioni prescritto dal paragrafo 7 dell'Allegato A alla DGR 253/2012, in spregio ai basilari principi partecipativi e al buon andamento della P.A.
La parte convenuta contestava l'avversa prospettazione.
pag. 6/14 La domanda pare priva di pregio.
2. Dal compendio probatorio in atti deve escludersi che nella fattispecie vi sia stata l'asserita violazione dei principi di correttezza e buona fede, che devono governare il comportamento dell'amministrazione e si traducono in regole di responsabilità, nell'ambito del procedimento amministrativo in esame. Così come deve escludersi che vi sia stata la lesione di un affidamento incolpevole determinante una responsabilità risarcitoria della CP_1
Basti dire che già con nota n. 62956 del 12.02.2014, la aveva provveduto ad informare l'odierna attrice CP_1
“che le nuove disposizioni amministrative prevedono che al più tardi di 180 giorni dal termine di scadenza della polizza - nel caso di specie il 12 ottobre 2016 - il soggetto esercente l'impianto è tenuto a presentare
“rinnovo del contratto in essere o nuovo contratto” pena la
“decadenza del titolo abilitativo” (cfr. sub doc.07 fascicolo convenuta). Veniva, altresì, chiesto alla Pt_1
un adeguamento del documento di stima, sotteso alla
[...] garanzia fideiussoria, in quanto ritenuto non congruo rispetto alle disposizioni amministrative regionali.
Inoltre, nell'ambito delle ordinarie verifiche amministrative dei procedimenti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ex art. 12 del D.Lgs. n.387/2003, con nota n. 366181 del 28.09.2016, la informava la CP_1 dell'imminente Parte_1 scadenza al 12.10.2016 dei termini per presentare, come previsto dalla DGR n. 253/2012, il rinnovo della garanzia fideiussoria - che sarebbe scaduta in data 10.04.2017 - ed alla quale i soggetti produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili sono obbligati, al fine di garantire gli pag. 7/14 Enti autorizzanti in caso di dismissione dell'impianto a biogas e di ripristino ex ante delle superfici agricole interessate dall'impianto stesso (cfr. sub doc.06 fascicolo convenuta). In data 22.11.2016 con nota n. 454966 la sollecitava l'odierna attrice a trasmettere il CP_1 rinnovo della polizza fideiussoria già chiesta, cosa alla quale avrebbe dovuto provvedere entro il 12.10.2016 (cfr. sub doc.08 fascicolo convenuta). In data 16.01.2017, in assenza di idonea garanzia fideiussoria, la ai CP_1 sensi dell'allegato "A" alla DGR n. 253/2012, formalizzava con atto espresso la decadenza. Il 16.01.2017 lo
[...] di Padova, in nome e per conto della Controparte_5
trasmetteva una Parte_1 nuova perizia inerente l'aggiornamento degli importi utili alla dismissione dell'impianto di produzioni di energia assentito con DGR n. 773/2011 (cfr. sub doc.09 fascicolo convenuta). Con Dgr n. 90 del 30.01.2017, veniva disposta la decadenza del titolo abilitativo alla data ultima di validità della polizza fideiussoria (10.04.2017) garantita dalla Compagnia di assicurazione "TUA Assicurazioni
S.p.A.". Con nota prot. n. 45577 del 03.02.2017, la CP_1 notificava il provvedimento di decadenza alla
[...]
a tutte le Amministrazioni e Parte_1
Enti pubblici e Società, interessate dai relativi endoprocedimenti connessi con il rilascio del titolo abilitativo, anche alla Compagnia di assicurazioni "TUA
Assicurazioni S.p.A.", nonchè al Gestore dei Servizi
Energetici, giusto quanto previsto dall'articolo 42 del
D.Lgs. n. 28/2011. La Pt_1 Parte_1 con nota datata 16.02.2017 controdeduceva e replicava alla comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, cui pag. 8/14 la rispondeva con nota prot. n. 81782 del CP_1
28.02.2017. In data 27.03.2017, la Parte_1 trasmetteva una nuova polizza fideiussoria
[...] stipulata con la Compagnia di assicurazione "Nadejda lnsurance Company" di Sofia (Bulgaria). La in data CP_1
29.03.2017, avviava le procedure per verificare la validità della nuova polizza assicurativa e, contestualmente, chiedeva delle integrazioni documentali alla polizza previste dalla DGR n. 253/2012. Da un comunicato stampa del
10.02.2017 l' dava atto che “(…) Con riferimento a CP_6
Insurance Company Nadejda Ad, impresa bulgara abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi anche nel ramo 15 – Cauzione, è emerso un deficit patrimoniale. L'Autorità di AN bulgara ha pertanto richiesto l'adozione delle opportune misure di risanamento
(…)” (cfr. sub doc.18). Pertanto la chiedeva CP_1 all' “(…) se la società “Insurance Company Nadejda AD” CP_6 sia, allo stato attuale, in grado di fornire alla scrivente
Amministrazione le necessarie garanzie poliennali utili ad un'eventuale escussione degli importi garantiti.” cfr. sub.
L'IVASS, con nota n. 93416/17 del 11.05.2017, rappresentando che la compagnia 'Insurance Company Nadejda
AD' era assoggettata al controllo da parte dell'Autorità di
AN AR che l'aveva autorizzata all'esercizio della relativa attività, tuttavia precisava che: “Quanto al quesito proposto in ordine all'affidabilità patrimoniale dell'impresa, si evidenzia che la situazione di deficit nella quale l'impresa si trovava al 30 giugno 2016 – sulla cui evoluzione non si hanno, all'attualità, ulteriori notizie rispetto a quelle contenute nel Report finale della verifica sulla stabilità finanziaria del settore pag. 9/14 assicurativo bulgaro – costituisce un significativo fattore di rischio”. Ora, alla luce di tale sequenza documentale non può sostenersi che l'attrice non abbia mai ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento di decadenza dell'Autorizzazione Unica. Tanto più che la parte convenuta ha prodotto le prove di avvenuta accettazione e consegna delle pec alla società oltre ad aver Parte_1 prodotto gli estratti dal protocollo informatico regionale dimostrativi delle spedizioni dei menzionati atti. La società attrice ha lamentato la mancata conoscenza della nota regionale prot. n. 3484 del 04.01.2017 di comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione unica asserendo che sarebbe stata inviata dall'Amministrazione regionale ad un indirizzo pec
(vale a dire ' t') Email_3 anziché all'indirizzo ' t'. Sennonchè, Email_4 come si evince dalla documentazione in atti, la corrispondenza intercorsa tra la e la CP_1 Parte_1
è avvenuta tanto utilizzando l'indirizzo pec
' t', quanto l'indirizzo Email_5
' it'. Fino all'anno 2016 e sino all'inizio Email_4 del 2017 la casella di posta elettronica certificata
' it', era stata utilizzata dalla Email_4 [...]
anche se tutti gli avvisi di scadenza della Parte_1 garanzia fideiussoria (cfr. nota regionale n. 366181 del
28.09.2016 e n. 454966 del 22.11.2016 sub docc. 06 e 08) erano rimasti privi di riscontro pur essendo stati, appunto, trasmessi e consegnati dalla Regione al predetto indirizzo pec. Tanto si evince dalla nota regionale prot.
n. 366181 del 28.09.2016 (sub doc. 06 fascicolo convenuta) di comunicazione alla dell'avviso di scadenza Parte_1
pag. 10/14 della garanzia fideiussoria, che risulta inviata e consegnata all'indirizzo pec ' it' come da Email_4 ricevute pec di accettazione-consegna (prodotte sub docc.
29 e 30 fascicolo convenuta); dalla nota regionale prot. n.
454966 del 22.11.2016 (cfr. sub doc. 08 fascicolo convenuta) di ulteriore sollecito alla società Pt_1
di scadenza della garanzia fideiussoria, che è stata
[...] inviata e consegnata all'indirizzo pec
' it' come da ricevute pec di accettazione- Email_4 consegna (prodotte sub docc. 31 e 32 fascicolo convenuta); dalla nota regionale prot. n. 3307 del 04.01.2017 (cfr. ib. sub doc. 26) di comunicazione esclusiva alla società Pt_1
dell'avvio del procedimento di revoca
[...] dell'autorizzazione unica rilasciata con Dgr n. 773/2011, che è stata inviata e consegnata all'indirizzo pec
' it' come da ricevute pec di accettazione- Email_4 consegna (v. ib. sub docc. 33 e 34); dalla nota regionale prot. n. 3484 del 04.01.2017 (cfr. ib. sub doc. 26) di comunicazione oltre alla società anche alle Parte_1
Amministrazioni, Enti pubblici e società interessate dai relativi endoprocedimenti connessi con il rilascio dell'autorizzazione unica, dell'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione unica rilasciata con Dgr n.
773/2011, che è stata inviata e consegnata all'indirizzo pec ' t', come da ricevute Email_5 pec di accettazione-consegna (v. ib. docc. 35 e 36). Tanto dimostra l'avvenuta trasmissione e l'avvenuta consegna alla odierna istante degli atti testè menzionati, compresa la comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione unica, effettuata con le note regionali prott. nn. 3307 e 3484 del 04.01.2017, entrambe andate a pag. 11/14 buon fine, come si evince dai rapporti di avvenuta-consegna allegati alle note medesime. Dalla predetta documentazione si desume agevolmente come la comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca dell'Autorizzazione Unica, sia stata duplice, in quanto effettuata tanto con la nota regionale prot. 3307/2017 (trasmessa e consegnata alla pec
) quanto con la nota regionale prot. Email_2
3484/2017 (trasmessa e consegnata alla pec
(cfr. ib. sub doc. Email_1
26 e da doc.33 a doc. 36). A tanto si aggiunga che l'attrice era stata informata per tempo della scadenza al
12.10.2016 della polizza fideiussoria e del rischio di subire la decadenza dal titolo autorizzatorio in mancanza di un tempestivo rinnovo della stessa: tanto la predetta nota regionale prot. n. 366181 del 28.09.2016 quanto la successiva nota regionale prot. n. 454966 del 22.11.2016, sono state ricevute dalla società Parte_1 all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato
“ ” (cfr. ib. sub doc.06). L'attrice ha Email_2 anche ricevuto la comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca dell'autorizzazione unica tanto con la nota
3307/2017 (trasmessa e consegnata alla pec
) quanto con la nota 3484/2017 Email_2
(trasmessa e consegnata alla pec
(cfr. ib. sub doc.26 Email_1
e docc. da 33 a 36). Ne consegue che la denunciata scorrettezza comportamentale non può ritenersi sussistente avendo anzi la dimostrato di aver usato CP_1 particolare diligenza nel disimpegno del procedimento in questione avendo non solo per tempo ricordato alla società attrice quelli che erano i suoi obblighi, ma avendo anche,
pag. 12/14 pur non essendo a ciò affatto tenuta, dimostrato di essere disponibile a temporeggiare nell'esecuzione del provvedimento finale continuando a prestare ascolto alle richieste della società nonostante il decorso del termine per la prestazione della nuova cauzione, termine definito come perentorio dal giudice amministrativo investito dalla stessa attrice della questione della legittimità del provvedimento finale.
3. Restano assorbite tutte le altre questioni. Le spese di lite, come determinate in dispositivo, tenendo conto dell'esiguità della fase istruttoria e delle questioni trattate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia Seconda Sezione Civile, pronunciando in via definitiva sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti della così provvede: Controparte_1
1)rigetta ogni domanda;
2)condanna l'attrice a rifondere alla controparte le spese di lite liquidate in complessivi € 20.000,00 per onorari di avvocati, oltre accessori come per legge.
25.12.2025. Il Giudice Elio Di Molfetta
pag. 13/14 pag. 14/14