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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 22/09/2025, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Serena Berruti, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 3800 R.G. Cont. anno 2023
VERTENTE TRA
(c.f. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore
Rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Barone giusta procura in atti e domiciliata presso il suo studio
-opponente-
(c.f. ) Parte_2 C.F._1
Rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c.
-opposto-
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo N. 909/23
Sulle conclusioni delle parti, come formulate all'udienza odierna.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, in opposizione a decreto ingiuntivo, la Società ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1 il Tribunale di Benevento, l'avv. per sentir Parte_2 dichiarare, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di in via principale l'infondatezza della pretesa Controparte_1 creditoria nei suoi confronti attivata con il procedimento monitorio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e in via subordinata accertare e dichiarare debitore del ricorrente esclusivamente il sig.
dichiarando quest'ultimo obbligato a tenere Controparte_1 l'opponente totalmente indenne da qualunque pretesa avanzata dalla parte opposta, o, in subordine, nella misura del 50% delle somme rivendicate, con vittoria di spese e competenze.
Ha dedotto a sostegno della propria domanda:
-1 di 6- -che l'opposto aveva ottenuto dal Tribunale di Benevento decreto ingiuntivo n. 909/2023 con il quale era stato ingiunto a Parte_1 il pagamento nei suoi confronti della somma di € 11901,08 a titolo di compenso per l'attività professionale svolta dall'opposto a favore del suo assistito tenuto conto di quanto disposto Controparte_1 dall'art.68 della legge professionale forense, stante la transazione raggiunta tra e il senza la partecipazione del Parte_1 CP_1 difensore di quest'ultimo;
- che in relazione al credito di cui al decreto ingiuntivo doveva operare la prescrizione presuntiva ex art. 2956 comma 2 c.c., essendo decorso un termine ben maggiore dei tre anni indicati dalla citata norma, posto che la definizione del giudizio di primo grado tra e il Parte_1 CP_1 risaliva al 2007, mentre le lettere di messa in mora dirette alla società opponente risalivano al 2010 e il decreto ingiuntivo opposto era stato notificato il 31 ottobre 2023;
-che la somma di cui al decreto ingiuntivo non era dovuta da Pt_1 italiane, tenuto conto che il verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto in data 28 ottobre 2008 tra il e con CP_1 Parte_1 cui era stata consolidata la posizione lavorativa del detto dipendente, nell'ambito di una più ampio intesa siglata tra e le parti sociali Pt_1 in data 10 luglio 2008, aveva previsto, in ordine alle spese di lite, che le stesse sarebbero state regolate dai relativi provvedimenti giudiziali, senza prevedere nulla in materia;
-che nel caso di specie non si poteva invocare l'art. 68 della legge professionale, applicabile, come chiarito dalla Corte di Cassazione in diverse occasioni, nel caso in cui l'accordo tra le parti fa cessare, senza pronuncia del giudice, una lite già cominciata tenuto conto che la controversia era stata già definita con due definizioni giudiziali ossi auna sentenza del tribunale di Roma che aveva condannato Parte_1 al pagamento delle spese di lite, liquidate in sentenza a favore dell'avv. , dichiaratosi antistatario e la sentenza della corte Parte_2 d'appello conclusasi con la statuizione “nulla per le spese”;
-che nel caso di specie, le definizioni giudiziali impedivano l'applicazione dell'art. 68 della legge professionale;
-che il compenso richiesto con il decreto ingiuntivo era inoltre abnorme e ingiustificato;
-che laddove il decreto ingiuntivo fosse confermato, il doveva CP_1 essere condannato a tenere indenne nell'intera somma o Parte_1 almeno in relazione al 50% della stessa.
Nel costituirsi l'opposto ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o rigettarsi nel merito l'opposizione per infondatezza. Ha dedotto a sostegno della propria domanda:
-di aver svolto la propria attività professionale in favore del sig. in un giudizio nei confronti della società Controparte_1 [...] al fine di sentir dichiarare la nullità del termine apposto CP_2 al contratto di lavoro stipulato dallo stesso in data 1 giugno 2001 con
-2 di 6- la conseguente costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
-che il giudizio di primo grado, incardinato dinanzi al Giudice del
Lavoro del Tribunale di Roma Rg. n. 213203/06, si era concluso con
Sentenza n.9282/07 con la quale, in accoglimento della domanda proposta, era stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti e la sussistenza tra le medesime di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 1 giugno 2001, con ordine a di riammettere in Controparte_2 servizio il ricorrente e condannandola a corrispondere le retribuzioni maturate dalla data del 26 giugno 2005 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla singole scadenze al saldo;
-che avverso la sentenza l'odierna opponente aveva proposto appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma Rg. n.4759/2008;
-che nelle more del giudizio di appello, il sig. aveva deciso, CP_1 autonomamente e senza la partecipazione dell'opposto, di sottoscrivere con in data 28 ottobre 2008 verbale di Controparte_2 conciliazione in sede sindacale, così ponendo fine al giudizio ancora in corso;
-che con dispositivo di Sentenza n.3355/2011, la Corte di Appello di Roma aveva dichiarato improcedibile l'appello senza alcuna pronuncia sulle spese del giudizio;
-che il si era limitato a corrispondere all'opposto professionista CP_1 l'importo di € 3.000,00 a titolo di acconto competenze professionali;
-che l'avv. aveva ricevuto da il pagamento delle Parte_2 Parte_1 spese processuali liquidate nella sentenza di 1° grado per complessivi €
1.499,84;
-che l'art. 68 del Regio Decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, modificato dall'art. 13, comma VIII, L. 247/2012, prevedeva che quando un giudizio fosse definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio degli ultimi tre anni fossero tutt'ora creditori per il giudizio stesso;
-che pertanto correttamente l'avv. aveva presentato, previo Parte_2 rilascio del parere di congruità dal COA, dinanzi al Tribunale di
Benevento, ricorso per ingiunzione di pagamento per quanto ancora dovuto per l'attività professionale svolta per il primo grado del giudizio;
-che in data 30 ottobre 2023 era stato emesso dal Tribunale di Benevento il decreto ingiuntivo n.909/2023 con cui era stato ingiunto a
[...] il pagamento dell'importo ancora dovuto di €11.901,08 oltre CP_2 interessi moratori ex art.1284 c.c. dalla maturazione del credito e alle spese e competenze della procedura di ingiunzione.
Disposta la conversione del rito da ordinario a semplificato con decreto ex art. 171 bis c.p.c., la causa, a seguito di rinuncia dell'opposto alle
-3 di 6- prove articolate, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19 settembre 2025, a seguito di discussione orale.
Occorre preliminarmente rilevare che la richiesta di parte opponente di integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_1 non può essere accolta, non esistendo con lo stesso alcun litisconsorzio necessario, alla luce di quanto disposto dall'art. 102 c.p.c.; occorre per altro verso rilevare che dalla lettura della citazione in opposizione, non risulta che l'opponente abbia formulato richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, con conseguente inammissibilità delle domande nei suoi confronti formulate (sulla necessità, per l'opponente che intende chiamare in causa il terzo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di chiedere l'autorizzazione al giudice cfr. ex multis da ultimo Cass. Ord.
6503/2024).
L'opposizione non merita accoglimento.
Occorre in primo luogo rilevare che l'opponente ha eccepito non la prescrizione ordinaria del credito ma l'operatività nel caso di specie dell'art. 2956 comma 2 c.c., che prevede la prescrizione presuntiva del credito del professionista per il compenso relativo all'opera prestata e per il rimborso delle spese relative. In proposito si osserva che l'art. 2959 c.c. dispone che per l'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere rigettata se chi oppone ha comunque ammesso che l'obbligazione non
è stata estinta.
Nel caso di specie si è verificata proprio la detta eventualità posto che lungi dall'affermare che l'avvocato ha ricevuto Parte_1 Parte_2 il detto pagamento, si è difeso sostenendo la non debenza delle citate somme per non essere nel caso di specie applicabile l' art. 68 della legge professionale forense, così implicitamente ammettendo che la somma di cui al decreto ingiuntivo non era stato pagata al difensore opposto.
Neppure fondata è l'eccezione relativa all'inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 68 della legge professionale. Dagli atti di causa emerge che ha conferito mandato all'avv. Controparte_1 Parte_2 per promuovere un giudizio nei confronti della società Parte_1 affinché venisse dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato dalla stessa in data 1 gennaio 2001 con la conseguente costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con tutte le conseguenze, anche previdenziali, oltre che alla condanna della società al risarcimento dei danni. L'avv. Parte_2 ha documentato di avere espletato il suo mandato nel giudizio di primo grado, incardinato dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma, conclusosi con sentenza n. 9282/2007 depositata in data 15 maggio 2007 che ha accolto il ricorso e ha condannato al pagamento Parte_1 delle spese di lite liquidate in € 1.499,84 con distrazione.
[...] ha impugnato la sentenza instaurando il giudizio R.G. n. Controparte_2 4759/2008 davanti alla Corte di Appello di Roma. Agli atti di causa risulta che, nelle more del giudizio di appello, in data 28 ottobre 2008,
senza l'assistenza dell'avv. , ha Controparte_1 Parte_2 sottoscritto un apposito accordo transattivo in sede sindacale,
-4 di 6- intervenuto a seguito dell'intesa siglata tra la società e Parte_1 le organizzazioni sindacali. A seguito del detto accordo, la Corte di appello, con sentenza n. 3355/2011, pronunciata in data 13 aprile 2011 e depositata il 26 aprile 2011, ha dichiarato l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 comma 2 c.p.c. per mancata comparizione delle parti alla prima udienza e a quella successiva, nulla statuendo sulle spese di lite.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. civ., n. 21209/2015; n. 2221/2019), l'art. 68 della legge professionale forense, stabilendo che tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese in favore degli avvocati che hanno partecipato al giudizio definito con quella transazione, si riferisce ad ogni accordo mediante il quale le parti facciano cessare, senza la pronuncia del giudice, una lite già cominciata. Affinché possa sussistere l'obbligazione solidale prevista dalla citata norma e il difensore possa richiedere il pagamento degli onorari ed il rimborso delle spese nei confronti della parte avversa al proprio cliente, è necessaria la definizione del giudizio con una transazione (o con un accordo equivalente) che sottragga al giudice la definizione del giudizio e la pronuncia in ordine alle spese.
Ne deriva che, la norma citata non è applicabile allorquando la causa sia stata definita direttamente dal giudice con una sentenza che nel definire il giudizio, abbia pronunciato anche sulle spese.
Ciò che rileva quindi, ai fini ostativi all'applicabilità dell'art. 68 legge professionale, non è se la definizione della causa sia avvenuta con una pronuncia che non tocca il merito della controversia, intervenuta per abbandono piuttosto che per cessazione della materia del contendere, ma che la decisione contenga una statuizione del giudice in ordine alla liquidazione delle spese.
Ebbene, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 68, atteso che:
- l'accordo transattivo tra il lavoratore e è intervenuto Parte_1 nel 2008, in assenza del ministero del difensore e senza alcuna Parte_2 rinuncia al vincolo di solidarietà professionale, quando il giudizio di appello tra le parti era pendente e non era ancora stato definito;
- la lite era ancora pendente in quanto avverso la sentenza di primo grado era stata proposta impugnazione;
-il Giudice di appello aveva dichiarato l'improcedibilità dell'appello senza pronunciare nel merito né statuire sulle spese.
Pertanto, dovendosi applicare l'art. 68 citato, l'obbligo di pagamento degli onorari grava in via solidale su tutte le parti che hanno transatto, a prescindere dalla persistenza del ministero professionale e anche nel caso di accordo stipulato senza l'ausilio dei difensori (Cfr.
Cass. civ. sez. U., 12203/1992; 13135/2006). Tale norma, infatti, è diretta ad evitare intese tra le parti indirizzate ad eludere il giusto compenso ed il rimborso delle spese ai loro difensori - anche nel caso di
-5 di 6- "accordo" (che assume, nei riguardi del professionista, la valenza di presupposto di fatto ai fini dell'ottenimento degli onorari e delle spese) stipulato, con o senza l'intervento del giudice o l'ausilio dei patroni, dalle parti stesse (Cfr. Cass. civ., ord. n. 184/2018; sul punto cfr. anche Tribunale di Benevento sent. 1726/2024).
Pertanto è obbligata in solido con il cliente Parte_1 dell'avvocato, alla luce di quanto disposto dall'art. 68 citato, al pagamento del compenso professionale spettante all'avv. per Parte_2 l'attività difensiva espletata nel giudizio di primo grado.
Va evidenziato che l'avv. ha documentato l'attività Parte_2 professionale espletata e che la contestazione dell'opponente è del tutto generica – l'opponente si è limitato al riguardo ad affermare che
“l'intimante ha chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento di importo palesemente abnorme e ingiustificato, che si contesta sia nell'an che nel quantum”- senza specificare se le attività indicate erano state svolte o se si ritenevano erronei i criteri applicati per determinare l'ammontare del compenso spettante. Pertanto anche sotto tale profilo l'opposizione non può essere accolta.
L'opposizione va quindi respinta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo nella misura minima, tenuto conto dei diversi precedenti intercorsi tra le parti in relazione alle medesime questioni giuridiche e dello snello iter processuale del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice dott.ssa Serena
Berruti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- rigetta l'opposizione e conferma il D.I. opposto n. 909/2023 emesso dal Tribunale di Benevento;
- letto l'art. 653 c.p.c. dichiara l'efficacia esecutiva del D.I. opposto;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2540,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed oneri di legge
Benevento, 20 settembre 2025
Il Giudice
Serena Berruti
-6 di 6-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Serena Berruti, pronuncia ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 3800 R.G. Cont. anno 2023
VERTENTE TRA
(c.f. ) in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1 pro tempore
Rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Barone giusta procura in atti e domiciliata presso il suo studio
-opponente-
(c.f. ) Parte_2 C.F._1
Rappresentato e difeso da se medesimo ex art. 86 c.p.c.
-opposto-
Avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo N. 909/23
Sulle conclusioni delle parti, come formulate all'udienza odierna.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, in opposizione a decreto ingiuntivo, la Società ha convenuto in giudizio, dinanzi Parte_1 il Tribunale di Benevento, l'avv. per sentir Parte_2 dichiarare, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di in via principale l'infondatezza della pretesa Controparte_1 creditoria nei suoi confronti attivata con il procedimento monitorio, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e in via subordinata accertare e dichiarare debitore del ricorrente esclusivamente il sig.
dichiarando quest'ultimo obbligato a tenere Controparte_1 l'opponente totalmente indenne da qualunque pretesa avanzata dalla parte opposta, o, in subordine, nella misura del 50% delle somme rivendicate, con vittoria di spese e competenze.
Ha dedotto a sostegno della propria domanda:
-1 di 6- -che l'opposto aveva ottenuto dal Tribunale di Benevento decreto ingiuntivo n. 909/2023 con il quale era stato ingiunto a Parte_1 il pagamento nei suoi confronti della somma di € 11901,08 a titolo di compenso per l'attività professionale svolta dall'opposto a favore del suo assistito tenuto conto di quanto disposto Controparte_1 dall'art.68 della legge professionale forense, stante la transazione raggiunta tra e il senza la partecipazione del Parte_1 CP_1 difensore di quest'ultimo;
- che in relazione al credito di cui al decreto ingiuntivo doveva operare la prescrizione presuntiva ex art. 2956 comma 2 c.c., essendo decorso un termine ben maggiore dei tre anni indicati dalla citata norma, posto che la definizione del giudizio di primo grado tra e il Parte_1 CP_1 risaliva al 2007, mentre le lettere di messa in mora dirette alla società opponente risalivano al 2010 e il decreto ingiuntivo opposto era stato notificato il 31 ottobre 2023;
-che la somma di cui al decreto ingiuntivo non era dovuta da Pt_1 italiane, tenuto conto che il verbale di conciliazione in sede sindacale, sottoscritto in data 28 ottobre 2008 tra il e con CP_1 Parte_1 cui era stata consolidata la posizione lavorativa del detto dipendente, nell'ambito di una più ampio intesa siglata tra e le parti sociali Pt_1 in data 10 luglio 2008, aveva previsto, in ordine alle spese di lite, che le stesse sarebbero state regolate dai relativi provvedimenti giudiziali, senza prevedere nulla in materia;
-che nel caso di specie non si poteva invocare l'art. 68 della legge professionale, applicabile, come chiarito dalla Corte di Cassazione in diverse occasioni, nel caso in cui l'accordo tra le parti fa cessare, senza pronuncia del giudice, una lite già cominciata tenuto conto che la controversia era stata già definita con due definizioni giudiziali ossi auna sentenza del tribunale di Roma che aveva condannato Parte_1 al pagamento delle spese di lite, liquidate in sentenza a favore dell'avv. , dichiaratosi antistatario e la sentenza della corte Parte_2 d'appello conclusasi con la statuizione “nulla per le spese”;
-che nel caso di specie, le definizioni giudiziali impedivano l'applicazione dell'art. 68 della legge professionale;
-che il compenso richiesto con il decreto ingiuntivo era inoltre abnorme e ingiustificato;
-che laddove il decreto ingiuntivo fosse confermato, il doveva CP_1 essere condannato a tenere indenne nell'intera somma o Parte_1 almeno in relazione al 50% della stessa.
Nel costituirsi l'opposto ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità o rigettarsi nel merito l'opposizione per infondatezza. Ha dedotto a sostegno della propria domanda:
-di aver svolto la propria attività professionale in favore del sig. in un giudizio nei confronti della società Controparte_1 [...] al fine di sentir dichiarare la nullità del termine apposto CP_2 al contratto di lavoro stipulato dallo stesso in data 1 giugno 2001 con
-2 di 6- la conseguente costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
-che il giudizio di primo grado, incardinato dinanzi al Giudice del
Lavoro del Tribunale di Roma Rg. n. 213203/06, si era concluso con
Sentenza n.9282/07 con la quale, in accoglimento della domanda proposta, era stata dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra le parti e la sussistenza tra le medesime di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dal 1 giugno 2001, con ordine a di riammettere in Controparte_2 servizio il ricorrente e condannandola a corrispondere le retribuzioni maturate dalla data del 26 giugno 2005 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla singole scadenze al saldo;
-che avverso la sentenza l'odierna opponente aveva proposto appello dinanzi alla Corte di Appello di Roma Rg. n.4759/2008;
-che nelle more del giudizio di appello, il sig. aveva deciso, CP_1 autonomamente e senza la partecipazione dell'opposto, di sottoscrivere con in data 28 ottobre 2008 verbale di Controparte_2 conciliazione in sede sindacale, così ponendo fine al giudizio ancora in corso;
-che con dispositivo di Sentenza n.3355/2011, la Corte di Appello di Roma aveva dichiarato improcedibile l'appello senza alcuna pronuncia sulle spese del giudizio;
-che il si era limitato a corrispondere all'opposto professionista CP_1 l'importo di € 3.000,00 a titolo di acconto competenze professionali;
-che l'avv. aveva ricevuto da il pagamento delle Parte_2 Parte_1 spese processuali liquidate nella sentenza di 1° grado per complessivi €
1.499,84;
-che l'art. 68 del Regio Decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, modificato dall'art. 13, comma VIII, L. 247/2012, prevedeva che quando un giudizio fosse definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio degli ultimi tre anni fossero tutt'ora creditori per il giudizio stesso;
-che pertanto correttamente l'avv. aveva presentato, previo Parte_2 rilascio del parere di congruità dal COA, dinanzi al Tribunale di
Benevento, ricorso per ingiunzione di pagamento per quanto ancora dovuto per l'attività professionale svolta per il primo grado del giudizio;
-che in data 30 ottobre 2023 era stato emesso dal Tribunale di Benevento il decreto ingiuntivo n.909/2023 con cui era stato ingiunto a
[...] il pagamento dell'importo ancora dovuto di €11.901,08 oltre CP_2 interessi moratori ex art.1284 c.c. dalla maturazione del credito e alle spese e competenze della procedura di ingiunzione.
Disposta la conversione del rito da ordinario a semplificato con decreto ex art. 171 bis c.p.c., la causa, a seguito di rinuncia dell'opposto alle
-3 di 6- prove articolate, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 19 settembre 2025, a seguito di discussione orale.
Occorre preliminarmente rilevare che la richiesta di parte opponente di integrazione del contraddittorio nei confronti di Controparte_1 non può essere accolta, non esistendo con lo stesso alcun litisconsorzio necessario, alla luce di quanto disposto dall'art. 102 c.p.c.; occorre per altro verso rilevare che dalla lettura della citazione in opposizione, non risulta che l'opponente abbia formulato richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa del terzo, con conseguente inammissibilità delle domande nei suoi confronti formulate (sulla necessità, per l'opponente che intende chiamare in causa il terzo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, di chiedere l'autorizzazione al giudice cfr. ex multis da ultimo Cass. Ord.
6503/2024).
L'opposizione non merita accoglimento.
Occorre in primo luogo rilevare che l'opponente ha eccepito non la prescrizione ordinaria del credito ma l'operatività nel caso di specie dell'art. 2956 comma 2 c.c., che prevede la prescrizione presuntiva del credito del professionista per il compenso relativo all'opera prestata e per il rimborso delle spese relative. In proposito si osserva che l'art. 2959 c.c. dispone che per l'eccezione di prescrizione presuntiva deve essere rigettata se chi oppone ha comunque ammesso che l'obbligazione non
è stata estinta.
Nel caso di specie si è verificata proprio la detta eventualità posto che lungi dall'affermare che l'avvocato ha ricevuto Parte_1 Parte_2 il detto pagamento, si è difeso sostenendo la non debenza delle citate somme per non essere nel caso di specie applicabile l' art. 68 della legge professionale forense, così implicitamente ammettendo che la somma di cui al decreto ingiuntivo non era stato pagata al difensore opposto.
Neppure fondata è l'eccezione relativa all'inapplicabilità nel caso di specie dell'art. 68 della legge professionale. Dagli atti di causa emerge che ha conferito mandato all'avv. Controparte_1 Parte_2 per promuovere un giudizio nei confronti della società Parte_1 affinché venisse dichiarata la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato dalla stessa in data 1 gennaio 2001 con la conseguente costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con tutte le conseguenze, anche previdenziali, oltre che alla condanna della società al risarcimento dei danni. L'avv. Parte_2 ha documentato di avere espletato il suo mandato nel giudizio di primo grado, incardinato dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma, conclusosi con sentenza n. 9282/2007 depositata in data 15 maggio 2007 che ha accolto il ricorso e ha condannato al pagamento Parte_1 delle spese di lite liquidate in € 1.499,84 con distrazione.
[...] ha impugnato la sentenza instaurando il giudizio R.G. n. Controparte_2 4759/2008 davanti alla Corte di Appello di Roma. Agli atti di causa risulta che, nelle more del giudizio di appello, in data 28 ottobre 2008,
senza l'assistenza dell'avv. , ha Controparte_1 Parte_2 sottoscritto un apposito accordo transattivo in sede sindacale,
-4 di 6- intervenuto a seguito dell'intesa siglata tra la società e Parte_1 le organizzazioni sindacali. A seguito del detto accordo, la Corte di appello, con sentenza n. 3355/2011, pronunciata in data 13 aprile 2011 e depositata il 26 aprile 2011, ha dichiarato l'improcedibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 comma 2 c.p.c. per mancata comparizione delle parti alla prima udienza e a quella successiva, nulla statuendo sulle spese di lite.
Secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
(cfr. Cass. civ., n. 21209/2015; n. 2221/2019), l'art. 68 della legge professionale forense, stabilendo che tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese in favore degli avvocati che hanno partecipato al giudizio definito con quella transazione, si riferisce ad ogni accordo mediante il quale le parti facciano cessare, senza la pronuncia del giudice, una lite già cominciata. Affinché possa sussistere l'obbligazione solidale prevista dalla citata norma e il difensore possa richiedere il pagamento degli onorari ed il rimborso delle spese nei confronti della parte avversa al proprio cliente, è necessaria la definizione del giudizio con una transazione (o con un accordo equivalente) che sottragga al giudice la definizione del giudizio e la pronuncia in ordine alle spese.
Ne deriva che, la norma citata non è applicabile allorquando la causa sia stata definita direttamente dal giudice con una sentenza che nel definire il giudizio, abbia pronunciato anche sulle spese.
Ciò che rileva quindi, ai fini ostativi all'applicabilità dell'art. 68 legge professionale, non è se la definizione della causa sia avvenuta con una pronuncia che non tocca il merito della controversia, intervenuta per abbandono piuttosto che per cessazione della materia del contendere, ma che la decisione contenga una statuizione del giudice in ordine alla liquidazione delle spese.
Ebbene, nel caso di specie, ricorrono i presupposti per l'applicabilità dell'art. 68, atteso che:
- l'accordo transattivo tra il lavoratore e è intervenuto Parte_1 nel 2008, in assenza del ministero del difensore e senza alcuna Parte_2 rinuncia al vincolo di solidarietà professionale, quando il giudizio di appello tra le parti era pendente e non era ancora stato definito;
- la lite era ancora pendente in quanto avverso la sentenza di primo grado era stata proposta impugnazione;
-il Giudice di appello aveva dichiarato l'improcedibilità dell'appello senza pronunciare nel merito né statuire sulle spese.
Pertanto, dovendosi applicare l'art. 68 citato, l'obbligo di pagamento degli onorari grava in via solidale su tutte le parti che hanno transatto, a prescindere dalla persistenza del ministero professionale e anche nel caso di accordo stipulato senza l'ausilio dei difensori (Cfr.
Cass. civ. sez. U., 12203/1992; 13135/2006). Tale norma, infatti, è diretta ad evitare intese tra le parti indirizzate ad eludere il giusto compenso ed il rimborso delle spese ai loro difensori - anche nel caso di
-5 di 6- "accordo" (che assume, nei riguardi del professionista, la valenza di presupposto di fatto ai fini dell'ottenimento degli onorari e delle spese) stipulato, con o senza l'intervento del giudice o l'ausilio dei patroni, dalle parti stesse (Cfr. Cass. civ., ord. n. 184/2018; sul punto cfr. anche Tribunale di Benevento sent. 1726/2024).
Pertanto è obbligata in solido con il cliente Parte_1 dell'avvocato, alla luce di quanto disposto dall'art. 68 citato, al pagamento del compenso professionale spettante all'avv. per Parte_2 l'attività difensiva espletata nel giudizio di primo grado.
Va evidenziato che l'avv. ha documentato l'attività Parte_2 professionale espletata e che la contestazione dell'opponente è del tutto generica – l'opponente si è limitato al riguardo ad affermare che
“l'intimante ha chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento di importo palesemente abnorme e ingiustificato, che si contesta sia nell'an che nel quantum”- senza specificare se le attività indicate erano state svolte o se si ritenevano erronei i criteri applicati per determinare l'ammontare del compenso spettante. Pertanto anche sotto tale profilo l'opposizione non può essere accolta.
L'opposizione va quindi respinta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo nella misura minima, tenuto conto dei diversi precedenti intercorsi tra le parti in relazione alle medesime questioni giuridiche e dello snello iter processuale del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice dott.ssa Serena
Berruti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- rigetta l'opposizione e conferma il D.I. opposto n. 909/2023 emesso dal Tribunale di Benevento;
- letto l'art. 653 c.p.c. dichiara l'efficacia esecutiva del D.I. opposto;
- condanna parte opponente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 2540,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali al 15% ed oneri di legge
Benevento, 20 settembre 2025
Il Giudice
Serena Berruti
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