Art. 4.
Il primo comma dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e' sostituito come segue:
"Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti.
Tali registri sono tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia e dagli uffici della motorizzazione civile".
Il primo comma dell'articolo 5 della legge 11 febbraio 1971, n. 50 , e' sostituito come segue:
"Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri conformi al modello approvato con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per i trasporti.
Tali registri sono tenuti dalle capitanerie di porto, dagli uffici circondariali marittimi, dalle delegazioni di spiaggia e dagli uffici della motorizzazione civile".