Ordinanza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, ordinanza 15/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. 24-1/2025 Ruolo Generale
La Corte di Appello di Campobasso
composta dai Magistrati
dr. ssa Rita Carosella - Presidente rel.
dr. Gianfranco Placentino – Consigliere
dr. Federico Scioli – Consigliere
pronunciando sulle richieste formulate in sede di trattazione scritta della causa, disposta in sostituzione dell'udienza dell' 8 aprile 2025;
esaminate la comparsa di costituzione dell'appellata e le note depositate dalle parti;
letti gli atti e sentito il relatore, ha emesso la seguente
ORDINANZA
-- in ordine alla richiesta di sospensione dell'esecutività o dell'esecuzione della sentenza impugnata n. 815/2024 del Tribunale di Campobasso, formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 283 c.p.c.
nell'atto di gravame e nel ricorso ex art. 351, II co., cod. proc. civ., e riproposta nelle note scritte sostitutive di udienza;
-- esaminata la sentenza gravata e i motivi di impugnazione, si evidenzia, in premessa, che, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., nuova formulazione, il giudice sospende l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza appellata, se l'impugnazione appare prima facie manifestamente fondata o se dall'esecuzione della sentenza può derivare un pregiudizio grave e irreparabile, pur quando la condanna ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti;
-- che, nel caso, non ricorre il requisito della manifesta fondatezza dell' impugnazione, atteso che,
in base ad una prima sommaria delibazione delle censure mosse alla sentenza appellata, non si configura una seria probabilità di accoglimento dell'appello e, quindi, una prognosi favorevole all'
appellante circa l'esito dell'impugnazione;
che riferito alla continuazione delle attività aziendali;
-- reputa il Collegio che non ricorra il pericolo di un pregiudizio grave ed irreparabile derivante dalla esecuzione della sentenza, atteso che l'appellante è una società operativa e con una consolidata posizione di mercato – come dalla stessa più volte rivendicato nell'atto di appello – ed è perciò
escluso che il pagamento di un credito di poco superiore ad euro 22.500,00 possa mettere in pericolo la continuazione dell'attività aziendale;
-- che, inoltre, la società appellata si trova in fase di liquidazione, ma versa comunque in una situazione patrimoniale (come rappresentata dalla documentazione depositata all'udienza dell'8
aprile 2025) di equilibrio, che le consente la copertura di tutte le posizioni debitorie, e che esclude quindi l'esistenza di un pericolo in caso di pagamento delle somme dovute dall'appellante a titolo di spese legali in forza della sentenza impugnata;
-- che per tali ragioni l'istanza di inibitoria va disattesa;
letti gli artt. 283, 351, primo comma, c.p.c.
P.Q.M.
- conferma il decreto monocratico del 28.02.2025 e rigetta l' istanza di inibitoria relativamente alla sentenza richiamata in premessa.
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 10 aprile 2025
IL PRESIDENTE est.
Dr. ssa Rita Carosella