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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 29/10/2025, n. 665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 665 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 1513/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1513/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ); Controparte_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. BARBENZA CARLA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Mortara, Corso Cavour n. 42;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in MORTARA, in data 04/06/2022, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di MORTARA alla Parte II, Serie A, n. 3, dell'anno 2022, in separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni, modificate con note scritte del 4.7.2025, come segue:
“1) I ricorrenti vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) Il godimento e l'abitazione della casa coniugale, sita in Mortara Strada Pavese n. 11,
è assegnata al marito con quanto l'arreda e contiene di sua Parte_1 proprietà, la moglie lascerà l'abitazione coniugale entro la data Controparte_1
pag. 1 di 3 dell'Udienza Presidenziale, portando con sè i propri beni personali ed i seguenti beni mobili: console e piccoli elettrodomestici. Pers 3) Il CA , registrato a nome della moglie, rimane collocato presso il marito che provvederà al suo mantenimento, la moglie potrà vederlo e tenerlo con sè anche più giorni consecutivi ed in tal caso provvederà al suo mantenimento, previo avviso telefonico e/o comunicazione con altri mezzi. I coniugi si impegnano a provvedere alle necessità dello stesso ed alle spese veterinarie, che si rendesso necessarire, sostenendone le spese al 50% ciascuno.
4) I coniugi reciprocamente dichiarano che nessun versamento di assegno di mantenimento è dovuto fra loro.
5) L'autovettura AUDI Q3 di proprietà esclusiva del marito, avendola acquistata prima del matrimonio, rimane di proprietà dello stesso e viene assegnata al marito.
6) I coniugi si obbligano ad estinguere il conto corrente cointestato acceso presso la banca Monte Dei Paschi di Siena Filiale di Vigevano, entro e non oltre, la data del
30.5.2025.
7) I coniugi si danno reciprocamente atto di avere già ceduto la quota del 50% della casa coniugale e pertinenze, situata in Mortara Strada Pavese n.64, di proprietà della sig. al sig. con rogito notarile sottoscritto in data 21.05.2025. CP_1 Parte_1
8) Con la stipula del contratto definitivo/rogito notarile relativo alla cessione ed acquisizione della quota della casa coniugale e pertinenze e con l'esatto adempimento del punti 6) i ricorrenti dichiarano vicendevolmente di avere definito ogni qualsiasi rapporto di natura economico/patrimoniale e di aver definito ogni questione e di non avere più nulla da richiedere l'uno all'altra per nessuna ragione, titolo o causa, dandosi ampia quietanza liberatoria anche per il contributo personale economico dato alla formazione del patrimonio familiare”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.4.2025, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate, come modificate con note scritte del 4.7.2025.
pag. 2 di 3 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno precisato le condizioni concordate come sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio concordatario in MORTARA, in data CP_1
04/06/2022, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di MORTARA alla Parte II, Serie A, n. 3, dell'anno 2022;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 27/10/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VI
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 1513/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1513/2025 R.V.G. promossa da
(Cod. Fis ); Parte_1 C.F._1
E
(Cod. Fis. ); Controparte_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. BARBENZA CARLA, con domicilio eletto presso il suo studio sito in Mortara, Corso Cavour n. 42;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in MORTARA, in data 04/06/2022, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di MORTARA alla Parte II, Serie A, n. 3, dell'anno 2022, in separazione dei beni;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni, modificate con note scritte del 4.7.2025, come segue:
“1) I ricorrenti vivranno separati nel reciproco rispetto.
2) Il godimento e l'abitazione della casa coniugale, sita in Mortara Strada Pavese n. 11,
è assegnata al marito con quanto l'arreda e contiene di sua Parte_1 proprietà, la moglie lascerà l'abitazione coniugale entro la data Controparte_1
pag. 1 di 3 dell'Udienza Presidenziale, portando con sè i propri beni personali ed i seguenti beni mobili: console e piccoli elettrodomestici. Pers 3) Il CA , registrato a nome della moglie, rimane collocato presso il marito che provvederà al suo mantenimento, la moglie potrà vederlo e tenerlo con sè anche più giorni consecutivi ed in tal caso provvederà al suo mantenimento, previo avviso telefonico e/o comunicazione con altri mezzi. I coniugi si impegnano a provvedere alle necessità dello stesso ed alle spese veterinarie, che si rendesso necessarire, sostenendone le spese al 50% ciascuno.
4) I coniugi reciprocamente dichiarano che nessun versamento di assegno di mantenimento è dovuto fra loro.
5) L'autovettura AUDI Q3 di proprietà esclusiva del marito, avendola acquistata prima del matrimonio, rimane di proprietà dello stesso e viene assegnata al marito.
6) I coniugi si obbligano ad estinguere il conto corrente cointestato acceso presso la banca Monte Dei Paschi di Siena Filiale di Vigevano, entro e non oltre, la data del
30.5.2025.
7) I coniugi si danno reciprocamente atto di avere già ceduto la quota del 50% della casa coniugale e pertinenze, situata in Mortara Strada Pavese n.64, di proprietà della sig. al sig. con rogito notarile sottoscritto in data 21.05.2025. CP_1 Parte_1
8) Con la stipula del contratto definitivo/rogito notarile relativo alla cessione ed acquisizione della quota della casa coniugale e pertinenze e con l'esatto adempimento del punti 6) i ricorrenti dichiarano vicendevolmente di avere definito ogni qualsiasi rapporto di natura economico/patrimoniale e di aver definito ogni questione e di non avere più nulla da richiedere l'uno all'altra per nessuna ragione, titolo o causa, dandosi ampia quietanza liberatoria anche per il contributo personale economico dato alla formazione del patrimonio familiare”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 24.4.2025, successivamente integrato con la completa indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate, come modificate con note scritte del 4.7.2025.
pag. 2 di 3 Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Infine, hanno precisato le condizioni concordate come sopra riportate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Nulla viene disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio concordatario in MORTARA, in data CP_1
04/06/2022, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di MORTARA alla Parte II, Serie A, n. 3, dell'anno 2022;
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. prende atto delle statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Pavia, il 27/10/2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Claudia Caldore Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3