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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel .
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 568/2023 R.G.L. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, nr. 14, (C.F. ), assistita, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Calabria;
contro
, (CF: ,elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Rosarno (RC), in Via Elena, n. 143,presso lo studio dell'Avv. Gianluca Condoluci;
(appellato)
E in persona del Presidente Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della
[...]
con sede in Roma, ai sensi dell'art.13 della Controparte_3
Legge n.448/1998 nonché della procura a rogito del notaio dott. Notaio Persona_1 in Tivoli, del 3 luglio 2014, Rep. 37521, Racc. 5762, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso e con gli
Avvocati Dario Adornato, Angelo Labrini, Angela Fazio,Valeria Grandizio e Ettore
Triolo; - appellati –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in primo grado ha impugnto l'intimazione di pagamento Controparte_1
n. 094 2022 9006405613000, pervenutagli in data 5 dicembre 2022, relativamente agli avvisi di addebito n. 39420120001451219000, notificato in data 30.05.2012, dell'importo di €
4.847,73, n. 39420120004168536000, notificato in data 11.01.2013, dell'importo di € 796,13, inerenti l'omesso pagamento di contributi di cui agli anni 2010 e 2011, nonché n. CP_4
09420110002664790000, dell'importo di € 20.848,37, inerente il pagamento di contributi CP_4
e le relative somme aggiuntive, di cui all'anno 2004, notificato in data 14 febbraio 2011.
ha eccepito la prescrizione del credito vantato dall' ai sensi dell'art. Controparte_1 CP_4
3, comma 9, Legge n. 335/1995, in quanto erano decorsi oltre cinque anni dalla presunta data di notifica delle suddette cartelle, senza che venisse posto in essere un idoneo atto interruttivo della prescrizione.
Si sono costituiti l' ed il Concessionario delle riscossione per difendersi. CP_4
Il Tribunale con la sentenza appellata ha accolto parzialmente il ricorso sulla base della seguente motivazione <<considerando a questo punto il caso di specie, l' avviso addebito n. < i>
39420120001451219000, risulta notificato in data 30.05.2012 ed il n. 39420120004168536000,in data 11.01.2013, e, considerato, che, ha dato prova della presenza dei seguenti atti interruttivi CP_5
: avviso nr. 09420159017572818000, data notifica 03.12.2015 e l' avviso nr.
09420169008004313000 pervenuto il 2.12.2016 (vedi doc. 09-12), l' eccezione di prescrizione è, pertanto, destituita di ogni fondamento, considerata, altresì, la data di comunicazione dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 5 dicembre 2022.
Va, infatti, respinta, l'eccezione di nullità della notifica dell'avviso di addebito addebito nr.
09420169008004313000, perchè è stato consegnato ad un familiare convivente, ciò, perché, la consegna del piego raccomandato a mani di familiare dichiaratosi convivente con il destinatario determina la presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza del primo. ( Corte di Cassazione ordinanza n. 4160 del 9.2.2022) Diverso discorso va fatto per l'avviso n. 09420110002664790000, dell'importo di € 20.848,37, inerente il pagamento di contributi e le relative somme aggiuntive, CP_4 di cui all'anno 2004, notificato in data 14 febbraio 2011, quando oramai il credito, riferito all'anno
2004 era già prescritto>>. In sintesi il Tribunale, dopo avere accertato la regolare notifica delle cartelle e degli atti interruttivi depositati da ha rigettato l'eccezione di prescrizione con riferimento CP_5
all'avviso di addebito n. 09420159017572818000, notificato in data 03.12.2015 e con riferimento all'avviso n. 09420169008004313000 notificato in data 2.12.2016; diversamente ha accolto il ricorso con riferimento all'avviso di addebito n. n.
09420110002664790000,notificato in data 14 febbraio 2011 perché trattandosi di somme per l'anno 2004 ha ritenuto prescritto il credito già al momento della sua notifica;
si legge sul punto che <n. 09420110002664790000, dell'importo di € 20.848,37, inerente il pagamento di contributi e le relative somme aggiuntive, di cui all'anno 2004, notificato in data 14 febbraio CP_4
2011, quando oramai il credito, riferito all'anno 2004 era già prescritto>>
Avverso detta decisione ha interposto appello l' eccependo l'errore interpretativo per CP_5
non avere il Tribunale ritento precluso l'esame dell'eccezione di prescrizione originaria ( ovvero maturata prima della notifica dell'atto) a fronte dell'omessa impugnazione dell'avviso di addebito pacificamente notificato in data 14/2/2011.
Si è costituito l'appellato per difendersi eccependo l'eccezione di prescrizione del credito perché l'avviso di addebito è stato notificato in data 14/2/2011 a prescrizione già maturata.
Si è costituito l anche quale mandatario della per difendersi. CP_4 CP_6
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8/10/2025..
Motivi della decisione
L'appello è fondato.
Come già riassunto in punto di fatto il Tribunale, con la sentenza appellata, ha accertato la notifica degli avvisi di addebito portati nell'intimazione impugnata ed ha accertato la notifica degli atti interruttivi come si legge nella sentenza il cui capo non è stato oggetto di appello : < ha dato prova della presenza dei seguenti atti interruttivi : avviso nr. CP_5
09420159017572818000, data notifica 03.12.2015 e l' avviso nr. 09420169008004313000 pervenuto il 2.12.2016>>
Con l'unico motivo di appello ha eccepito l'errore commesso dal Tribunale per CP_5 avere accertato la prescrizione maturata dal sorgere del credito alla data della notifica dell'avviso di addebito, nonostante quest'ultimo sia stato notificato e non impugnato.
L'assunto è fondato. Il Tribunale non ha tenuto conto che l'omessa impugnazione dell'avviso di addebito n.
09420110002664790000 – di cui è stata accertata la regolare notifica avvenuta in data
14/2/2011, ha cristallizzato il credito in esso portato ed impedisce l'esame dei vizi di merito, tra cui la prescrizione originaria, ovvero maturata prima della notifica dell'atto stesso.
L'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.
L'inutile decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione
E' pacifico il principio secondo <In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo”. ( Corte Cass. Sez.
L, Sentenza n. 4506 del 27/02/2007) “In tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”. (ex multis Cass. Sez. L, Sentenza n. 17978 del 01/07/2008)
Pertanto nel caso in esame anche con riferimento all'avviso di addebito n.
09420110002664790000, dell'importo di € 20.848,37, inerente il pagamento di contributi CP_4
e le relative somme aggiuntive, di cui all'anno 2004, notificato in data 14 febbraio 2011, riferito all'anno 2004 va rigettata l'eccezione di prescrizione tenuto conto degli atti interruttivi - la cui regolare notifica è stata oggetto di accertamento già nella sentenza impugnata il cui capo non è sato oggetto di appello.
L'appello pertanto va accolto e l'originario ricorso rigettato.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza dell'originario ricorrente e vanno poste in favore di e di ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e la liquidazione è operata come CP_5 CP_4
in dispositivo avuto riguardo al valore della causa, alle attività espletate ed ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull'appello proposto da contro e e CP_5 Controparte_1 CP_4 CP_3 avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. sentenza n. 627/2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede: 1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta integralmente l'originario ricorso.
2) Condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite Controparte_1
in favore di e da considerare quale unico soggetto ed che liquida CP_4 CP_3 CP_5 in € in € 2.906,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa per ognuno di essi;
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott.ssa Ginevra Chinè Consigliere rel .
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 568/2023 R.G.L. e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro- Parte_1 tempore, con sede in Roma, Via Giuseppe Grezar, nr. 14, (C.F. ), assistita, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Calabria;
contro
, (CF: ,elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._1
Rosarno (RC), in Via Elena, n. 143,presso lo studio dell'Avv. Gianluca Condoluci;
(appellato)
E in persona del Presidente Controparte_2
legale rappresentante pro-tempore, che agisce in proprio e quale mandatario della
[...]
con sede in Roma, ai sensi dell'art.13 della Controparte_3
Legge n.448/1998 nonché della procura a rogito del notaio dott. Notaio Persona_1 in Tivoli, del 3 luglio 2014, Rep. 37521, Racc. 5762, agli effetti del presente atto elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n.82, presso e con gli
Avvocati Dario Adornato, Angelo Labrini, Angela Fazio,Valeria Grandizio e Ettore
Triolo; - appellati –
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in primo grado ha impugnto l'intimazione di pagamento Controparte_1
n. 094 2022 9006405613000, pervenutagli in data 5 dicembre 2022, relativamente agli avvisi di addebito n. 39420120001451219000, notificato in data 30.05.2012, dell'importo di €
4.847,73, n. 39420120004168536000, notificato in data 11.01.2013, dell'importo di € 796,13, inerenti l'omesso pagamento di contributi di cui agli anni 2010 e 2011, nonché n. CP_4
09420110002664790000, dell'importo di € 20.848,37, inerente il pagamento di contributi CP_4
e le relative somme aggiuntive, di cui all'anno 2004, notificato in data 14 febbraio 2011.
ha eccepito la prescrizione del credito vantato dall' ai sensi dell'art. Controparte_1 CP_4
3, comma 9, Legge n. 335/1995, in quanto erano decorsi oltre cinque anni dalla presunta data di notifica delle suddette cartelle, senza che venisse posto in essere un idoneo atto interruttivo della prescrizione.
Si sono costituiti l' ed il Concessionario delle riscossione per difendersi. CP_4
Il Tribunale con la sentenza appellata ha accolto parzialmente il ricorso sulla base della seguente motivazione <<considerando a questo punto il caso di specie, l' avviso addebito n. < i>
39420120001451219000, risulta notificato in data 30.05.2012 ed il n. 39420120004168536000,in data 11.01.2013, e, considerato, che, ha dato prova della presenza dei seguenti atti interruttivi CP_5
: avviso nr. 09420159017572818000, data notifica 03.12.2015 e l' avviso nr.
09420169008004313000 pervenuto il 2.12.2016 (vedi doc. 09-12), l' eccezione di prescrizione è, pertanto, destituita di ogni fondamento, considerata, altresì, la data di comunicazione dell'intimazione di pagamento, avvenuta il 5 dicembre 2022.
Va, infatti, respinta, l'eccezione di nullità della notifica dell'avviso di addebito addebito nr.
09420169008004313000, perchè è stato consegnato ad un familiare convivente, ciò, perché, la consegna del piego raccomandato a mani di familiare dichiaratosi convivente con il destinatario determina la presunzione che l'atto sia giunto a conoscenza del primo. ( Corte di Cassazione ordinanza n. 4160 del 9.2.2022) Diverso discorso va fatto per l'avviso n. 09420110002664790000, dell'importo di € 20.848,37, inerente il pagamento di contributi e le relative somme aggiuntive, CP_4 di cui all'anno 2004, notificato in data 14 febbraio 2011, quando oramai il credito, riferito all'anno
2004 era già prescritto>>. In sintesi il Tribunale, dopo avere accertato la regolare notifica delle cartelle e degli atti interruttivi depositati da ha rigettato l'eccezione di prescrizione con riferimento CP_5
all'avviso di addebito n. 09420159017572818000, notificato in data 03.12.2015 e con riferimento all'avviso n. 09420169008004313000 notificato in data 2.12.2016; diversamente ha accolto il ricorso con riferimento all'avviso di addebito n. n.
09420110002664790000,notificato in data 14 febbraio 2011 perché trattandosi di somme per l'anno 2004 ha ritenuto prescritto il credito già al momento della sua notifica;
si legge sul punto che <n. 09420110002664790000, dell'importo di € 20.848,37, inerente il pagamento di contributi e le relative somme aggiuntive, di cui all'anno 2004, notificato in data 14 febbraio CP_4
2011, quando oramai il credito, riferito all'anno 2004 era già prescritto>>
Avverso detta decisione ha interposto appello l' eccependo l'errore interpretativo per CP_5
non avere il Tribunale ritento precluso l'esame dell'eccezione di prescrizione originaria ( ovvero maturata prima della notifica dell'atto) a fronte dell'omessa impugnazione dell'avviso di addebito pacificamente notificato in data 14/2/2011.
Si è costituito l'appellato per difendersi eccependo l'eccezione di prescrizione del credito perché l'avviso di addebito è stato notificato in data 14/2/2011 a prescrizione già maturata.
Si è costituito l anche quale mandatario della per difendersi. CP_4 CP_6
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Le parti hanno depositato note nel termine fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8/10/2025..
Motivi della decisione
L'appello è fondato.
Come già riassunto in punto di fatto il Tribunale, con la sentenza appellata, ha accertato la notifica degli avvisi di addebito portati nell'intimazione impugnata ed ha accertato la notifica degli atti interruttivi come si legge nella sentenza il cui capo non è stato oggetto di appello : < ha dato prova della presenza dei seguenti atti interruttivi : avviso nr. CP_5
09420159017572818000, data notifica 03.12.2015 e l' avviso nr. 09420169008004313000 pervenuto il 2.12.2016>>
Con l'unico motivo di appello ha eccepito l'errore commesso dal Tribunale per CP_5 avere accertato la prescrizione maturata dal sorgere del credito alla data della notifica dell'avviso di addebito, nonostante quest'ultimo sia stato notificato e non impugnato.
L'assunto è fondato. Il Tribunale non ha tenuto conto che l'omessa impugnazione dell'avviso di addebito n.
09420110002664790000 – di cui è stata accertata la regolare notifica avvenuta in data
14/2/2011, ha cristallizzato il credito in esso portato ed impedisce l'esame dei vizi di merito, tra cui la prescrizione originaria, ovvero maturata prima della notifica dell'atto stesso.
L'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999 prevede che il contribuente deve proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notificazione della cartella di pagamento.
L'inutile decorso di questo termine comporta l'incontrovertibilità del provvedimento e, dal punto di vista processuale, l'inammissibilità dell'opposizione
E' pacifico il principio secondo <In tema di iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, il termine prescritto dal quinto comma dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, per proporre opposizione nel merito onde accertare la fondatezza della pretesa dell'ente, deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo”. ( Corte Cass. Sez.
L, Sentenza n. 4506 del 27/02/2007) “In tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile”. (ex multis Cass. Sez. L, Sentenza n. 17978 del 01/07/2008)
Pertanto nel caso in esame anche con riferimento all'avviso di addebito n.
09420110002664790000, dell'importo di € 20.848,37, inerente il pagamento di contributi CP_4
e le relative somme aggiuntive, di cui all'anno 2004, notificato in data 14 febbraio 2011, riferito all'anno 2004 va rigettata l'eccezione di prescrizione tenuto conto degli atti interruttivi - la cui regolare notifica è stata oggetto di accertamento già nella sentenza impugnata il cui capo non è sato oggetto di appello.
L'appello pertanto va accolto e l'originario ricorso rigettato.
Il regolamento delle spese di lite segue la soccombenza dell'originario ricorrente e vanno poste in favore di e di ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e la liquidazione è operata come CP_5 CP_4
in dispositivo avuto riguardo al valore della causa, alle attività espletate ed ai parametri di cui al D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio di Calabria sezione lavoro definitivamente decidendo sull'appello proposto da contro e e CP_5 Controparte_1 CP_4 CP_3 avverso la sentenza del Tribunale di Palmi n. sentenza n. 627/2023 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede: 1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta integralmente l'originario ricorso.
2) Condanna parte appellata al pagamento delle spese di lite Controparte_1
in favore di e da considerare quale unico soggetto ed che liquida CP_4 CP_3 CP_5 in € in € 2.906,00 oltre spese generali al 15% iva e cpa per ognuno di essi;
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8.10.2025.
Il relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott.ssa Marialuisa Crucitti