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Sentenza 6 dicembre 2022
Sentenza 6 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/12/2022, n. 46207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46207 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2022 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da NI PE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/11/2021 della Corte di appello di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PE Riccardi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia che aveva condannato l'imputato PE Trimigno per i reati di cui agli artt. 341-bis, 337 e 612 cod. pen., dichiarava non doversi procedere nei confronti di quest'ultimo perché i reati erano estinti per prescrizione. Penale Sent. Sez. 6 Num. 46207 Anno 2022 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 04/11/2022 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e 111 Cost. La sentenza è stata emessa all'udienza predibattimentale e senza contraddittorio delle parti. In tal modo l'imputato è stato privato della possibilità di insistere sull'assoluzione nel merito o di valutare di rinunciare alla prescrizione. Il vulnus ai principi del giusto processo è stato ribadito dalla prima Sezione della Suprema Corte che ha rimesso alle Sezioni Unite la questione, non condividendo i principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite LL del 2017. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto in quanto fondato. 2. Va rammentato che con la sentenza delle Sezioni unite penali n. 28954 del 27/04/2017, LL, Rv. 269809, è stato ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel giudizio di appello non è consentita la pronuncia di sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. Ciò perché la disciplina del proscioglimento prima del dibattimento di cui all'art. 469 cod. proc. pen. è dettata soltanto per il giudizio di primo grado e perché l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non ammette pronunce de plano, atteso che il richiamo di tale norma ad «ogni stato e grado del processo» presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio, e dunque un giudizio in senso tecnico, ossia il dibattimento di primo grado, il processo di appello o il processo di cassazione. Solo in tali ambiti si realizza, infatti, la piena dialettica processuale fra le parti e il giudice dispone di tutti gli elementi per la scelta della formula assolutoria più favorevole per l'imputato. Da tale premessa le Sezioni Unite hanno concluso che la sentenza predibattimentale di appello di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano, senza la preventiva interlocuzione delle parti processuali, è viziata da nullità assoluta e insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 2 1, lettere b) e c) , e 179, comma 1, cod. proc. pen., in quanto concreta la «massima violazione del contraddittorio», rappresentando quest'ultimo garanzia di valore costituzionale e «postulato indefettibile di ogni pronuncia terminativa del processo». La sentenza LL ha affrontato poi la questione della pregiudizialità della declaratoria di estinzione del reato rispetto ad una siffatta causa di nullità, ribadendo che il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., impone nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, di dare prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservate al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. Le finalità perseguite dall'istituto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen., che opera con carattere di pregiudizialità nel corso dell'intero iter processuale, impedendo qualsiasi ulteriore superflua attività, sarebbero, peraltro, bilanciate con l'eventuale interesse dell'imputato a proseguire il giudizio, in vista di un auspicato proscioglimento con formula liberatoria di merito, ove questi rinunci alla prescrizione, acquisendo altresì pari rilievo la sollecita definizione del processo, che trova fondamento nella previsione di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. La sentenza LL ha così affermato che solo un "interesse concreto" dell'imputato alla rinnovazione del giudizio di merito, viziato da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, può giustificare la declaratoria di nullità e l'annullamento del provvedimento impugnato. 3. La soluzione accolta dalle Sezioni Unite Corte con riferimento alla rilevanza dell'interesse dell'imputato è stata sottoposta a rilievi critici dalla Prima Sezione di questa, che con ordinanza n. 24110 del 2021, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 129; 568, comma 4; 591, comma 1, lett. a); 601; 605 e 620 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di giudizio di appello definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, illegittimamente emessa in fase predibattimentale senza citazione delle parti e comunque senza alcuna forma di contraddittorio, consente alla Corte di cassazione, investita da rituale ricorso dell'imputato, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse, e non prevede invece la declaratoria di annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio di appello nel contraddittorio delle parti. 3 La Corte costituzionale, con sentenza n. 111 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Secondo il Giudice delle leggi, l'interesse ad impugnare per conseguire la declaratoria di nullità di una sentenza di appello di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione emessa de plano, senza alcuna attivazione del contraddittorio tra le parti, e dunque al di fuori di un «giusto processo» ex art. 111 Cost., non è bilanciabile con le esigenze di ragionevole durata sottese all'operatività della disciplina della immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Tanto meno il conclamato sacrificio del contraddittorio e del diritto di difesa può giustificarsi, nella prospettiva dell'utilità concreta dell'impugnazione, in base ad una prognosi di superfluità del dispiegamento di ulteriori attività processuali in sede di rinvio, volte a pervenire al proscioglimento con formula di merito. La Corte costituzionale ha ribadito l'essenzialità che riveste il contraddittorio, anche ai fini dell'accertamento della causa estintiva del reato (in tal senso la sentenza n. 91 del 1992), nonché la rilevanza dell'interesse dell'imputato prosciolto per estinzione del reato a sottoporre la mancata applicazione delle formule più ampiamente liberatorie alla verifica di un giudice di merito. Principi che risultano garantiti dall'art. 469 cod. proc. pen., là dove, pur perseguendo la finalità deflattiva di evitare i dibattimenti superflui, comunque non priva le parti del diritto all'ascolto delle loro ragioni. Per contro, la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito. 4. Sulla base di quanto premesso, dunque, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, dovendosi dare prevalenza alla nullità, verificatasi nel giudizio d'appello, conseguente alla mancata instaurazione del contraddittorio. 4
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Bari per l'ulteriore corso. Così deciso il 04/11/2022.
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PE Riccardi, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza del Tribunale di Foggia che aveva condannato l'imputato PE Trimigno per i reati di cui agli artt. 341-bis, 337 e 612 cod. pen., dichiarava non doversi procedere nei confronti di quest'ultimo perché i reati erano estinti per prescrizione. Penale Sent. Sez. 6 Num. 46207 Anno 2022 Presidente: CAPOZZI ANGELO Relatore: CALVANESE ERSILIA Data Udienza: 04/11/2022 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 129 cod. proc. pen. e 111 Cost. La sentenza è stata emessa all'udienza predibattimentale e senza contraddittorio delle parti. In tal modo l'imputato è stato privato della possibilità di insistere sull'assoluzione nel merito o di valutare di rinunciare alla prescrizione. Il vulnus ai principi del giusto processo è stato ribadito dalla prima Sezione della Suprema Corte che ha rimesso alle Sezioni Unite la questione, non condividendo i principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite LL del 2017. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va accolto in quanto fondato. 2. Va rammentato che con la sentenza delle Sezioni unite penali n. 28954 del 27/04/2017, LL, Rv. 269809, è stato ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui nel giudizio di appello non è consentita la pronuncia di sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell'art. 469 cod. proc. pen. Ciò perché la disciplina del proscioglimento prima del dibattimento di cui all'art. 469 cod. proc. pen. è dettata soltanto per il giudizio di primo grado e perché l'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, di cui all'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non ammette pronunce de plano, atteso che il richiamo di tale norma ad «ogni stato e grado del processo» presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio, e dunque un giudizio in senso tecnico, ossia il dibattimento di primo grado, il processo di appello o il processo di cassazione. Solo in tali ambiti si realizza, infatti, la piena dialettica processuale fra le parti e il giudice dispone di tutti gli elementi per la scelta della formula assolutoria più favorevole per l'imputato. Da tale premessa le Sezioni Unite hanno concluso che la sentenza predibattimentale di appello di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione, emessa de plano, senza la preventiva interlocuzione delle parti processuali, è viziata da nullità assoluta e insanabile, ai sensi dell'art. 178, comma 2 1, lettere b) e c) , e 179, comma 1, cod. proc. pen., in quanto concreta la «massima violazione del contraddittorio», rappresentando quest'ultimo garanzia di valore costituzionale e «postulato indefettibile di ogni pronuncia terminativa del processo». La sentenza LL ha affrontato poi la questione della pregiudizialità della declaratoria di estinzione del reato rispetto ad una siffatta causa di nullità, ribadendo che il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità, sancito dall'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., impone nel giudizio di cassazione, qualora ricorrano contestualmente una causa estintiva del reato e una nullità processuale assoluta e insanabile, di dare prevalenza alla prima, salvo che l'operatività della causa estintiva non presupponga specifici accertamenti e valutazioni riservate al giudice di merito, nel qual caso assume rilievo pregiudiziale la nullità, in quanto funzionale alla necessaria rinnovazione del relativo giudizio. Le finalità perseguite dall'istituto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen., che opera con carattere di pregiudizialità nel corso dell'intero iter processuale, impedendo qualsiasi ulteriore superflua attività, sarebbero, peraltro, bilanciate con l'eventuale interesse dell'imputato a proseguire il giudizio, in vista di un auspicato proscioglimento con formula liberatoria di merito, ove questi rinunci alla prescrizione, acquisendo altresì pari rilievo la sollecita definizione del processo, che trova fondamento nella previsione di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. La sentenza LL ha così affermato che solo un "interesse concreto" dell'imputato alla rinnovazione del giudizio di merito, viziato da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, può giustificare la declaratoria di nullità e l'annullamento del provvedimento impugnato. 3. La soluzione accolta dalle Sezioni Unite Corte con riferimento alla rilevanza dell'interesse dell'imputato è stata sottoposta a rilievi critici dalla Prima Sezione di questa, che con ordinanza n. 24110 del 2021, ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 129; 568, comma 4; 591, comma 1, lett. a); 601; 605 e 620 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, nella parte in cui, in caso di giudizio di appello definito con sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, illegittimamente emessa in fase predibattimentale senza citazione delle parti e comunque senza alcuna forma di contraddittorio, consente alla Corte di cassazione, investita da rituale ricorso dell'imputato, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per carenza d'interesse, e non prevede invece la declaratoria di annullamento della sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello per il giudizio di appello nel contraddittorio delle parti. 3 La Corte costituzionale, con sentenza n. 111 del 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto interpretato nel senso che è inammissibile, per carenza di interesse ad impugnare, il ricorso per cassazione proposto avverso sentenza di appello che, in fase predibattimentale e senza alcuna forma di contraddittorio, abbia dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato. Secondo il Giudice delle leggi, l'interesse ad impugnare per conseguire la declaratoria di nullità di una sentenza di appello di proscioglimento dell'imputato per intervenuta prescrizione emessa de plano, senza alcuna attivazione del contraddittorio tra le parti, e dunque al di fuori di un «giusto processo» ex art. 111 Cost., non è bilanciabile con le esigenze di ragionevole durata sottese all'operatività della disciplina della immediata declaratoria delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. Tanto meno il conclamato sacrificio del contraddittorio e del diritto di difesa può giustificarsi, nella prospettiva dell'utilità concreta dell'impugnazione, in base ad una prognosi di superfluità del dispiegamento di ulteriori attività processuali in sede di rinvio, volte a pervenire al proscioglimento con formula di merito. La Corte costituzionale ha ribadito l'essenzialità che riveste il contraddittorio, anche ai fini dell'accertamento della causa estintiva del reato (in tal senso la sentenza n. 91 del 1992), nonché la rilevanza dell'interesse dell'imputato prosciolto per estinzione del reato a sottoporre la mancata applicazione delle formule più ampiamente liberatorie alla verifica di un giudice di merito. Principi che risultano garantiti dall'art. 469 cod. proc. pen., là dove, pur perseguendo la finalità deflattiva di evitare i dibattimenti superflui, comunque non priva le parti del diritto all'ascolto delle loro ragioni. Per contro, la sostanziale soppressione di un grado di giudizio, conseguente alla forma predibattimentale della sentenza di appello, non soltanto non trova fondamento nel codice di rito, ma, essendo adottata in assenza di contraddittorio, limita l'emersione di eventuali ragioni di proscioglimento nel merito e, di fatto, comprime la stessa facoltà dell'imputato di rinunciare alla prescrizione, in maniera non più recuperabile nel giudizio di legittimità, la cui cognizione è fisiologicamente più limitata rispetto a quella del giudice di merito. 4. Sulla base di quanto premesso, dunque, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, dovendosi dare prevalenza alla nullità, verificatasi nel giudizio d'appello, conseguente alla mancata instaurazione del contraddittorio. 4
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'appello di Bari per l'ulteriore corso. Così deciso il 04/11/2022.