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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 822/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA RI AS, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2315/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2-
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 684 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC l'11/12/2023 e depositato nella segreteria di questa Corte il
18/3/2024, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 684/23 notificata il
18/11/2023 dal Comune di Scordia e relativa a TARSU anno 2009, di complessivi € 553,09;
adduceva i seguenti motivi:
- omessa notifica dell'avviso di accertamento e della ingiunzione ivi richiamati;
- prescrizione.
Con note depositate il 9/5/2024 il Comune di Scordia si costituiva in giudizio chiedendo rigettarsi il ricorso.
In data 26/1/2026 la causa veniva trattata in camera di consiglio come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel costituirsi in giudizio, il Comune ha documentato che la ingiunzione di pagamento citata in intimazione era stata notificata a mezzo posta a mani dell'odierno ricorrente l'11/10/2017. In tema di tributi locali, per giurisprudenza ampiamente consolidata della Suprema Corte, si applica il termine di prescrizione quinquennale, che non è stato rispettato nella fattispecie, pur tenendo conto della proroga di
85 giorni prevista dall'art. 67 d.l. 18/2020 (l'atto qui impugnato è stato notificato nel novembre 2023, e per gli enti locali non si applicano le disposizioni dell'art. 68 del citato d.l.).
Sulla base di tali considerazioni, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Con riguardo alle spese, non essendo stata contestata la originaria debenza del tributo e tenuto conto del modesto importo della controversia, sussistono giusti motivi per compensarle.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.
- Così deciso in Catania, il 26/1/2026
- Il Giudice Monocratico
DR RS
(firmato digitalmente)
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 16:00 in composizione monocratica:
URSINO ANDREA RI AS, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2315/2024 depositato il 18/03/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scordia
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2-
Difensore 3 CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 684 TARSU/TIA 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato a mezzo PEC l'11/12/2023 e depositato nella segreteria di questa Corte il
18/3/2024, Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 684/23 notificata il
18/11/2023 dal Comune di Scordia e relativa a TARSU anno 2009, di complessivi € 553,09;
adduceva i seguenti motivi:
- omessa notifica dell'avviso di accertamento e della ingiunzione ivi richiamati;
- prescrizione.
Con note depositate il 9/5/2024 il Comune di Scordia si costituiva in giudizio chiedendo rigettarsi il ricorso.
In data 26/1/2026 la causa veniva trattata in camera di consiglio come da verbale e posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel costituirsi in giudizio, il Comune ha documentato che la ingiunzione di pagamento citata in intimazione era stata notificata a mezzo posta a mani dell'odierno ricorrente l'11/10/2017. In tema di tributi locali, per giurisprudenza ampiamente consolidata della Suprema Corte, si applica il termine di prescrizione quinquennale, che non è stato rispettato nella fattispecie, pur tenendo conto della proroga di
85 giorni prevista dall'art. 67 d.l. 18/2020 (l'atto qui impugnato è stato notificato nel novembre 2023, e per gli enti locali non si applicano le disposizioni dell'art. 68 del citato d.l.).
Sulla base di tali considerazioni, la Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso. Con riguardo alle spese, non essendo stata contestata la originaria debenza del tributo e tenuto conto del modesto importo della controversia, sussistono giusti motivi per compensarle.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica accoglie il ricorso e compensa le spese del giudizio.
- Così deciso in Catania, il 26/1/2026
- Il Giudice Monocratico
DR RS
(firmato digitalmente)