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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 25/11/2025, n. 754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 754 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2311/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2311 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2023 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 29.10.2025 e vertente tra elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Parte_1
NI EM, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE OPPONENTE contro quale società incorporante Controparte_1 CP_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CISLAGHI FRANCESCO,
[...] che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare del 29.10.2025,
l'Avv. NI EM per conclude come Parte_1 segue: “(…) nel merito, in via principale, accertata la cessazione per risoluzione consensuale in data 30/01/2022 dei servizi di cloud disciplinati dai diversi contratti
“OPEN SERVICE IASS” susseguitesi nel tempo, il cui ultimo sottoscritto dalle parti in data 14/11/2017, accertata altresì la legittimità del recesso esercitato dalla opponente tramite missiva via PEC 31/ 01/2022, con efficacia 01/ 03/2022, dal contratto “OPEN
1 SERVICE TLC” 05/ 05/2015 , dal contratto “OPEN SERVICE Linea Voip” 17/ 04/2015
e dal contratto per la fornitura “Licenze Microsoft 365” 29/ 01/2018, = revocare e dichiarare privo di qualsiasi effetto giuridico il provvedimento monitorio 06/07/2023 n.
656/2023 del Tribunale di Arezzo;
= dichiarare la odierna opponente tenuta al pagamento della sola somma di € 1.332,01 (€ 699 ,75 + 581,13 + € 51,13) , I.V.A. compresa , già corrisposta in data 19/ 09/2024; in linea di mero subordine = accertata la legittimità del recesso esercitato dalla opponente tramite missiva via PEC 31/
01/2022, con efficacia 31 / 03/2022 dal contratto 14/11/ 2017 avente ad oggetto la fornitura dei servizi cloud AS erogati dalla e con efficacia 01/ CP_2
03/2022 dal contratto “OPEN SERVICE TLC” 05/ 05/2015, dal contratto “OPEN
SERVICE Linea Voip” 17/ 04/2015 e dal contratto per la fornitura “Licenze Microsoft
365” 29/ 01/2018, revocare e dichiarare privo di qualsiasi effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare altresì l'odierna opponente al pagamento a somma non superiore a quella di € 13.128,52 (€ 14.460,53 - € 1.332,01), I.V.A. compresa, o del diverso importo che sarà ritenuto di Giustizia;
= condannare la al CP_2 pagamento delle spese e del compenso professionale nonché al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, a norma dell'art. 96, 1° comma, c.p.c., liquidandoli d'ufficio in misura comprensiva della rivalutazione monetaria e degli interessi sulla somma annualmente rivalutata sino al saldo effettivo e alla corresponsione di una somma equitativamente determinata secondo il disposto del 3° comma dell'art. 96 c.p.c. (…);
l'Avv. CISLAGHI FRANCESCO per – quale Controparte_1 società incorporante -, conclude come segue: “(…) voglia l'Ill.mo CP_2
Giudice adito così giudicare: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare
l'opposizione ex adverso formulata in quanto infondata per tutte le ragioni di cui in narrativa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto. NEL
MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertare che la Controparte_1
(C.F. - quale incorporante di C.F. ) è P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 creditrice nei confronti della società (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 60021
Camerano (AN), Via Direttissima del Conero, 11, dell'importo di € 52.662,69 quale residuo dovuto per le prestazioni erogate di cui alle fatture di cui al seguente riepilogo
2 (e già al netto degli accrediti parimenti ivi riportati e da imputarsi al capitale di più vecchia scadenza); il tutto oltre interessi da calcolarsi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalle scadenze delle sopra indicate fatture sino al soddisfo effettivo, da cui dedurre la somma di € 1.332,01 versata in data 19/09/2024 da imputarsi previamente agli interessi maturati e da calcolarsi come sopra descritto, o della maggior o minor somma che dovesse emergere all'esito del presente giudizio IN VIA ISTRUTTORIA: l'esponente chiede di essere ammessa alla prova per interrogatorio formale di controparte sui seguenti capitoli n. 1 e n. 2 e con il testimone appresso indicato in relazione alle seguenti circostanze di fatto: 1) Vero che nel mese di settembre 2018 è stato concordato tra le parti l'Upgrade 2018 relativo al contratto VDC di cui al documento n. 8 di che si rammostra al teste (Upgrade già prodotto da anche sub. doc. 1); CP_2 CP_2
2) Vero che nel 2020 è stato concordato tra le parti l'Upgrade 2020 relativo al contratto VDC di cui al documento n. 9 di che si rammostra al teste (Upgrade
CP_2 già prodotto da anche sub. doc. 1); 3) Vero che, in data 20 settembre 2018 ha
CP_2 inviato via mail ad – vedasi doc. 7 che si rammostra al teste – la
CP_2 CP_2 conferma di di concordare l'Upgrade 2018 relativo al Parte_1 contratto VDC di cui al documento n. 8 di che si rammostra al teste (Upgrade
CP_2 già prodotto da anche sub. doc. 1). Si indica, quale testimone sul capitolo n. 3 di
CP_2 cui sopra, il sig. presso , all'epoca dei fatti Testimone_1 Parte_1 referente interno di controparte come indicato nella sezione “riferimento tecnico” nell'Upgrade 2018 (vedasi doc. 1 e doc. 8 esponente). IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di giudizio, anche della fase monitoria (…).
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 656/2023, emesso dal Tribunale di
Arezzo in data 06.07.2023 – con il quale era stato ingiunto ad essa parte opponente il pagamento di euro 52.662,69, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, ponendo a fondamento del ricorso la somma ancora asseritamente dovuta in forza del contratto stipulato dalle parti in data 16.10.2014 (cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione in opposizione) – e ne chiedeva la revoca. Il tutto con il favore delle spese del giudizio.
3 Segnatamente, essa parte opponente deduceva che Controparte_4
(poi incorporata nella , in forza del contratto stipulato in data 16.10.2024, CP_2 avente ad oggetto la prestazione continuativa di “(…) servizi di Cloud computing
Virtual Data ER AS (…)” (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione), si era impegnata a fornire ad essa opponente una piattaforma per la creazione e gestione di datacenter virtuali;
che, in particolare, il contratto in questione era riconducibile alla fattispecie del c.d. contratto di “cloud computing”, ovvero un accordo con il quale le parti regolamentavano la messa a disposizione e l'utilizzo della memoria remota e dei servizi connessi;
che, in virtù della clausola contrattuale di cui all'art. 11.5 delle condizioni generali del predetto contratto, era stata espressamente riconosciuta ad essa opponente/committente la facoltà di recedere dal negozio in parola;
che, invero, ai sensi di detta clausola, “(…) il cliente si impegna espressamente al pagamento dei canoni previsti per la “durata minima contrattuale” di mesi 12. Pertanto, qualora il Cliente si avvalga della facoltà di recedere prima della suddetta durata minima, lo stesso sarà comunque tenuto a versare a l'importo complessivo dei canoni previsti sino CP_4 alla scadenza di tale durata minima. Il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente è di 60 giorni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione scritta che dovrà essere inviata alla Società, a mezzo di raccomandata
a/r (…)” (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione); che, inoltre, il medesimo art. 11.5, relativamente alla durata del contratto ed alla facoltà di disdetta riconosciuta sia al committente che al fornitore, prevedeva che “(…) allo scadere della durata contrattuale minima, il contratto si intende rinnovato di 12 mesi in 12 mesi, salvo disdetta formalizzabile da ambo le parti, da far pervenire a mezzo raccomandata a/r con almeno 60 giorni prima della scadenza (…)” (pag. 18 e 19 del contratto in parola, all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione); che, a dire di essa esponente, in virtù della summenzionata pattuizione, il contratto in questione si era rinnovato tacitamente di anno in anno, sino a quando, in data 30.10.2020, essa opponente aveva deciso di manifestare alla ditta fornitrice del servizio la propria volontà di porre fine al servizio di cloud computing in parola, tramite un'operazione di migrazione dei macchinari dal
Cloud gestito da (ora a quello di Controparte_4 CP_2 proprietà di essa opponente medesima;
che, nello specifico, come si evinceva dal contenuto della comunicazione del 30.10.2020 (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione in
4 opposizione), essa aveva richiesto alla ditta fornitrice del Parte_1 servizio la licenza d'uso ed il supporto telefonico necessario per effettuare la suddetta migrazione;
che, con mail del 10.11.2020 e del 27.11.2020, aveva allegato CP_2 le proprie offerte di acquisto delle licenze ZE ed aveva fissato la data di erogazione del servizio di supporto telefonico all'operazione di migrazione per il 5/6 dicembre
2020 (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione in opposizione); che la predetta operazione di migrazione era stata rimandata di vari mesi, fino a quando, in data 04.06.2021, essa esponente aveva trasmesso alla società opposta una missiva avente per oggetto “(…) Vs offerta licenze ZE per trasferimento dati da Cloud (…)” (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione in opposizione); che, tuttavia, con mail del 04.06.2021, aveva CP_2 risposto che “(…) la proposta illustrata a suo tempo non era più valida per subentrate esigenze interne e soprattutto perché abbozzata su indicazioni verbali e non ben definite
(…)”, proponendo ad essa esponente di effettuare alcuni incontri, al fine di analizzare le esigenze di essa società e poter redigere una nuova offerta (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione in opposizione); che, in data 08.07.2021, essa opponente aveva comunicato quanto segue: “(…) Buonasera, come anticipato in webex lo scorso 24/06, nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 settembre, è programmata l'attività di migrazione di alcune macchine virtuali attualmente in hosting presso il vostro cloud verso il nostro data center on-premise di Camerano. Avremmo pertanto bisogno di una vostra offerta formale per un totale di n. 20 licenze ZE per le VM da migrare, per effettuare la replica delle stesse verso Camerano e successivamente attivare il DR nei giorni previsti per la migrazione. Per quanto riguarda le attività richieste lato vostro: - Siamo autonomi nell'implementazione dell'appliance ZE lato DC Camerano. Ovviamente è necessario che ci vengano forniti i files per l'installazione della stessa e che ci guidiate nella fase di aggancio del vostro virtual center;
- Per l'attività di migrazione, invece, avremo bisogno del vostro supporto nei giorni dell'attività, per la fase di attivazione del
DR, fino alla modifica del routing del traffico (…)” (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione in opposizione); che la società opposta, in data 06.08.2021, aveva sollecitato la trasmissione dell'offerta per il servizio di migrazione, chiedendo il rispetto delle tempistiche programmate ed aveva, poi, fatto presente la necessità della di CP_2
“(…) ripianificare il tutto dopo il 6 settembre (…)” (cfr. all.to n. 8 all'atto di citazione in opposizione); che, con mail del 09.08.2021, essa esponente aveva sollevato la
5 presente contestazione: “(…) dopo accordi presi in giugno per un'attività di re hosting da Cloud e per la quale attendiamo ancora preventivazione dalla data, riceviamo informazioni, su nostro sollecito, venerdì 6 agosto, di un cambio unilaterale della pianificazione lavori. Tale attività prevedeva lo swich il we del 10/11 settembre ma con inizio utilizzo licenze di replica dati 1 mese prima. Sottolineo che tal attività coinvolge 8 nostre aziende partners. Posso capire un misunderstanding ma che in ogni modo va risolto nei reciproci interessi e con un confronto (…). Se questo atteggiamento rispecchia la vostra Mission “Competenza ed entusiasmo al servizio delle imprese” …
(…)” (cfr. all.to n. 9 all'atto di citazione in opposizione); che, in data 24.08.2021, aveva trasmesso ad essa opponente un preventivo di euro 18.000,00, per il CP_2
“(…) Servizio di migrazione VM da V. Cloud verso ambiente On premises Cliente (…)”
(cfr. all.to n. 10 all'atto di citazione in opposizione); che, tuttavia, essa società, ritenendo eccessiva l'offerta per un tale servizio di migrazione, aveva chiesto una riduzione del preventivo, prospettando la seguente possibilità: “(…) non è detto che in futuro ci sia una nuova collaborazione (…)” (cfr. all.to n. 11 all'atto di citazione in opposizione); che, successivamente, essa esponente, in data 10.09.2021, aveva richiesto alla controparte la formulazione di una nuova offerta per “(…) - Canone di licenza mensile soluzione ZE per la migrazione (10VM); - Supporto sistemistico ZE per il week end della migrazione (48 h) che andremo a ripianificare (…)” (cfr. all.to n. 12 all'atto di citazione in opposizione); che la parte opposta, in data 29.11.2021, aveva comunicato la propria offerta, proponendo un corrispettivo complessivo di euro
14.000,00 (cfr. all.to n. 13 all'atto di citazione in opposizione); che essa esponente, rilevata, anche in questo caso, l'eccessiva onerosità dell'offerta formulata ed accertata, altresì, l'impossibilità di procedere alla migrazione senza l'ausilio tecnico di CP_2
aveva deciso di accettare e sottoscrivere la suddetta offerta in data 30.11.2021
[...]
(cfr. all.to n. 14 all'atto di citazione in opposizione); che, dunque, la data per la migrazione era stata fissata per 22/23 gennaio 2022 e che le operazioni di migrazione, per motivi tecnici, si erano, poi, concluse in data 29/30 gennaio 2022 (cfr. all.to n. 14 all'atto di citazione in opposizione); che, solo dopo l'effettiva conclusione delle operazioni di migrazione, essa esponente, in data 31.01.2022, ritenendo ormai risolto il contratto del 16.10.2014, aveva formalizzato a mezzo pec la cessazione di tutti i servizi
Cloud legati al codice di utenza 727351-0610595 (cfr. all.to n. 15 all'atto di citazione in
6 opposizione); che, infatti, a dire di essa opponente, dalla documentazione allegata, si evinceva chiaramente che la società opposta, sin dal 30.10.2020, era a conoscenza della volontà di essa opponente di procedere alla migrazione di tutti i propri dati dal Cloud Part offerto dalla controparte a quello di proprietà di essa che, Parte_1 inoltre, a dire di essa medesima, la società opposta si era fatta pagare la significativa somma di euro 14.000,00 per procedere alla migrazione dei dati, nella consapevolezza che la siffatta operazione avrebbe reso oggettivamente impossibile l'erogazione di tutti i servizi di cloud disciplinati dal contratto del 16.10.2014; che, a dire di essa società, la migrazione dei dati avvenuta in data 29/30 gennaio 2022 aveva determinato lo scioglimento automatico del contratto del 16.10.2014, per risoluzione consensuale del medesimo facta concludentia; che, tuttavia, la parte opposta aveva emesso ben 14 fatture – poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo -, aventi ad oggetto dei servizi di Cloud che non erano mai stati usufruiti da essa opponente;
che, peraltro, essa esponente, già in data 28.04.2022, a seguito del ricevimento del primo sollecito di pagamento, aveva fatto presente che i servizi di cloud erano “(…) sospesi per accordo condiviso a far data dal 31 gennaio (…)” (cfr. all.to n. 16 all'atto di citazione in opposizione); che, pertanto, essa opponente si era resa disponibile a pagare i consumi relativi ai servizi resi dall'opposta in epoca antecedente alla data di migrazione, a condizione che la avesse, prima, proceduto alla emissione di note di CP_2 credito in relazione alle fatture relative al periodo successivo alla predetta migrazione;
che, successivamente, in data 04.11.2022, essa esponente aveva ribadito per iscritto alla controparte che quest'ultima, a partire dal 30.01.2022, “(…) non aveva più svolto alcun servizio (…)” tale da legittimare l'emissione delle suddette fatture (cfr. all.to n. 17 all'atto di citazione in opposizione); che con missiva del 17.11.2022, si CP_2 era limitata a sollecitare il pagamento delle fatture in questione (cfr. all.to n. 18 all'atto di citazione in opposizione); che, successivamente, essa opponente, in data 14.12.2022, aveva opposto nuovamente l'intervenuta risoluzione del contratto in parola ed aveva sollecitato l'opposta all'emissione delle relative note di credito (cfr. all.to n. 19 all'atto di citazione in opposizione); che, con missiva del 17.02.2023, la controparte aveva contestato (per la prima volta) lo scioglimento automatico del rapporto contrattuale ed aveva rilevato che gli addebiti risultavano conformi alle previsioni contrattuali connesse alla disdetta formulata dalla committente in data 30.01.2022 (cfr. all.to n. 20 all'atto di
7 citazione in opposizione); che, con successiva comunicazione del 03.03.2023, essa opponente aveva eccepito che “(…) la comunicazione effettuata dalla Controparte_3
– tramite pec del 31/01/2022, seppure impropriamente, denominata “disdetta” –
[...] costituiva una mera conferma dell'avvenuta risoluzione consensuale del contratto, tanto è vero che gli effetti della comunicazione dovevano intendersi “con decorrenza immediata”. Quand'anche non si volesse condividere una simile interpretazione, la suddetta comunicazione andrebbe interpretata, a tutto voler concedere, come manifestazione della volontà di recedere dal contratto visto e considerato che, per le ragioni sopra esplicitate, dopo la data del 31/01/2022, la non Controparte_3 avrebbe più potuto usufruire di alcun servizio da parte della ditta Il Controparte_2 contratto de quo, si sarebbe, pertanto, in ogni caso, risolto, stante l'avvenuto recesso in data 31/03/2022 (…)”, ossia una volta decorsi dalla data dell'ipotetico recesso del
31.01.2022 i 60 giorni di preavviso contrattualmente previsti (cfr. all.to n. 21 all'atto di citazione in opposizione); che, infatti, la risoluzione del contratto per mutuo consenso delle parti, ex art. 1372, comma primo, c.c., poteva riscontrarsi ogni qualora risultassero presenti dei fatti univoci contrastanti con la volontà di mantenere in vita il contratto, ovvero nel caso in cui le parti avessero trovato un accordo volto a rendere oggettivamente impossibile la fruizione del servizio erogato dalla ditta appaltatrice;
che, nel caso di specie, a dire di essa esponente, l'esecuzione dell'accordo concluso tra le parti aveva comportato lo scioglimento automatico del contratto stipulato in data
16.10.2014, in quanto si era impegnata – previo pagamento, in proprio CP_2 favore, dell'importo di euro 14.000,00 – ad effettuare la migrazione di tutti i dati di proprietà di essa dal Cloud gestito dall'opposta a quello di Parte_1 proprietà di essa opponente;
che, dunque, a dire di essa opponente, l'esecuzione del suddetto accordo aveva prodotto i seguenti effetti giuridici: a) aveva interrotto la fruibilità/funzionalità del servizio di cloud computing descritto nel contratto del
16.10.2014 per impossibilità sopravvenuta dell'utilizzazione del servizio da parte della committente;
b) aveva liberato la società appaltatrice dalla esecuzione della propria prestazione e, contestualmente, aveva reso illegittima la controprestazione richiesta da quest'ultima; che, dunque, a dire di essa esponente, in relazione alle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio, risultavano dovuti alla controparte i soli importi relativi al periodo precedente alla conclusione delle operazioni di migrazione;
che,
8 pertanto, essa società, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, si dichiarava disponibile ad offrire banco iudicis all'opposta la complessiva somma di euro 555,97, da intendersi ad integrale tacitazione del corrispettivo dovuto ad per CP_2
l'erogazione dei servizi in oggetto;
che, inoltre, nella denegata ipotesi in cui non fosse stata ravvisata la risoluzione consensuale del contratto per facta concludentia, veniva evidenziato che, comunque, in tale caso, l'opposta avrebbe dovuto continuare ad erogare i propri servizi di cloud computing nel rispetto delle previsioni contrattuali, sino alla data del 16.10.2022; che, essa opponente evidenziava che, in ogni caso, la comunicazione del 31.01.2022 avrebbe, comunque, dovuto essere intesa quantomeno come una manifestazione della volontà di essa opponente di recedere dal contratto in questione, secondo le modalità previste dall'art. 11,5 delle condizioni generali del contratto medesimo;
che, pertanto, in tale caso, essa esponente sarebbe stata tenuta a pagare all'opposta solamente la minor somma di euro 14.409,40, corrispondente alla sommatoria degli importi indicati dalle fatture n. 11018653 del 25.11.2022 e n.
11058293 del 22.02.2022. Tutto ciò premesso, la parte opponente concludeva come segue: “(…) voglia l'On.le Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disattesa e reietta: nel merito, in via principale: previo rigetto della richiesta di provvisoria esecutività eventualmente formulata in sede di costituzione dell'opposta, accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione consensuale in data
30/01/2022 del contratto 16/10/2014 e, per l'effetto dichiarare infondata in fatto e in diritto e comunque non provata la pretesa creditoria dell'opposta di € 52.662,69 (in linea capitale) e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare l'odierna opponente al pagamento della somma di € 555,97(I.V.A. compresa) offerta “banco iudiciis”; in via di mero subordine, previo rigetto della richiesta di provvisoria esecutività eventualmente formulata in sede di costituzione e risposta, accertare e dichiarare l'avvenuto esercizio della facoltà di recesso in data 31/01/2022 da parte della opponente del contratto 16/10/2014 e, per l'effetto, dichiarare infondata in fatto e in diritto e comunque non provata la pretesa creditoria dell'opposta di € 52.662,69 (in linea capitale) e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare la odierna opponente tenuta al pagamento della sola somma di € 14.409,40 (I.V.A. compresa) veicolata dalle fatture n. 11018653 del 25/01/2022 e n. 11058293 del 22/02/2022. Con vittoria di spese e onorari di lite (…)”.
9 Con comparsa del 20.12.2023, si costituiva ed eccepiva CP_2
l'infondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio.
Segnatamente, essa parte opposta deduceva che, in data 16.10.2014, la società
(poi fusasi per incorporazione in essa Controparte_4 CP_2
e la società opponente avevano sottoscritto un “Contratto per la fornitura dei
[...] servizi di Cloud Computing Virtual Data ER AS” (cfr. all.to n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta), sulla base delle esigenze indicate dalla controparte negli incontri effettuati ed a seguito delle trattative intercorse tra le parti;
che, nell'ambito del suddetto contratto, le parti avevano espressamente disciplinato i servizi da erogarsi da parti di essa esponente, consistenti nella messa a disposizione di risorse virtuali in configurazione Adaptive Cloud in Alta Affidabilità (quali VCPU, capacità di elaborazione e memoria disco virtuale), di servizi Backup e di risorse aggiuntive (quali ulteriori VCPU, capacità di elaborazione e memoria disco virtuale da poter essere utilizzate da controparte in caso di utilizzo dei servizi base oltre la soglia pattuita), con l'esplicita previsione: a) delle disposizioni in merito alla capacità di elaborazione (Ram)
e memoria disco virtuale (indicato con l'acronimo VHD o “Virtual Storage”), relative alle VCPU riservate in favore di presso il Virtual Data ER di essa CP_5 CP_2
(VCPU e relative capacità di elaborazione e memoria disco virtuale messe a
[...] disposizione di controparte nel loro intero ammontare e da fatturarsi in modalità fissa, a prescindere dal relativo utilizzo da parte dell'opponente), dettagliando i relativi corrispettivi all'art.
5.3 ed all'art. 10.1 del contratto;
b) delle disposizioni inerenti alle risorse aggiuntive “extra configurazione” (quali ulteriori VCPU, capacità di elaborazione e memoria disco virtuale, da poter essere utilizzati da controparte in caso di utilizzo dei servizi fissi oltre la soglia pattuita), da fatturarsi “a consumo” solo in caso di effettivo godimento di COAL;
c) delle modalità di calcolo delle risorse “a consumo”
(art. 6); d) della disciplina e delle modalità di funzionamento del servizio Alta
Affidabilità (HA),nonché del servizio Backup (art. 7 e 10.1); che, sempre nell'ambito del medesimo contratto, le parti avevano, poi, disciplinato la durata del rapporto contrattuale, la disciplina del recesso convenzionale garantito a favore di controparte durante il periodo di durata minima del rapporto e le disposizioni inerenti al rinnovo tacito del rapporto ed in particolare: 1) avevano pattuito la durata minima del rapporto,
10 fissata in 12 mesi;
2) avevano concordato la facoltà di recesso dal contratto in favore di solo durante la durata minima del rapporto (e, dunque, nei primi 12 mesi dello CP_5 stesso), con l'obbligo per controparte, ove avesse esercitato tale diritto, di dover saldare i canoni previsti fino alla naturale scadenza della durata minima del rapporto;
3) avevano previsto che, decorsa la durata minima del contratto, lo stesso si sarebbe rinnovato di 12 mesi in 12 mesi;
4) avevano previsto la facoltà di controparte di poter evitare il rinnovo automatico del contratto alla relativa scadenza inviando apposita disdetta, con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di scadenza contrattuale;
5) non avevano previsto alcuna facoltà di recesso unilaterale per una volta decorso CP_5 il termine di durata minima del rapporto, concedendo alla controparte solo la facoltà di evitare il relativo rinnovo tacito di 12 mesi in 12 mesi con la trasmissione di idonea disdetta;
che, stipulato il contratto VDC, essa esponente aveva dato corso alle proprie obbligazioni, procedendo all'attivazione e messa a disposizione dei servizi pattuiti ed emettendo le relative fatture, senza mai ricevere alcuna altrui contestazione al riguardo dall'opponente, avendo, anzi, le parti, a fronte delle mutate ed accresciute esigenze dell'opponente: 1) concordato una serie di upgrade al contratto VDC, ivi prevedendo un significativo aumento sia dei servizi Adaptive Cloud base, l'integrazione dei servizi di
Backup, l'aumento delle Risorse Aggiuntive ed, infine, la previsione di ulteriori servizi aggiuntivi, con il dettaglio dei relativi corrispettivi (cfr. all.to n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta); 2) sottoscritto una serie di ulteriori contratti (cfr. all.to n. 2 alla comparsa di costituzione e risposta), atti a disciplinare l'erogazione di un serie di ulteriori servizi del tutto distinti dai servizi virtuali di cui al contratto VDC, quali la messa a disposizione: di n. 25 Licenze Business Office, della Linea Voip, del duplice servizio di connettività Adsl Broadband 20 Mega e del Fax Virtuale;
che, sottoscritti i predetti rapporti, a dire di essa esponente, nessuna contestazione era stata avanzata dalla controparte, né in merito all'attivazione dei servizi pattuiti né circa l'esattezza dei canoni fatturati;
che, infatti, il rapporto era proseguito regolarmente anche negli anni successivi, durante i quali essa esponente si era sempre prodigata per venire incontro alle esigenze della controparte, ivi compresa quella indicata dall'opponente a partire dal
30 ottobre 2020, nell'ambito della quale, a differenza di quanto ex adverso allegato,
l'opponente non aveva mai richiesto la cessazione dei servizi relativi contratto VDC, ma aveva esclusivamente domandato la “migrazione dei dati” presenti su alcune VM
11 presenti nel Data ER di essa a VM presenti nei Data ER CP_2 dell'opponente; che quest'ultima circostanza, a dire di essa opposta, era attestata dagli scambi intercorsi tra le parti durante la trattativa e dalla bozza e dal testo finale dell'accordo all'uopo concluso, laddove era stata concordata la mera migrazione dei dati relativi a 8 VM presenti nel Data ER di essa verso delle VM presenti CP_2 nel Data ER di controparte;
che, soltanto dopo aver concluso la siffatta attività di migrazione (terminata in data 29-30 gennaio 2022), la controparte aveva trasmesso, in data 31.01.2022, la comunicazione denominata “disdetta servizi legati al codice utenza
727376- 0610595”, chiedendo la disdetta di tutti i servizi legati al Codice utenza dell'opponente; che, ricevuta la siffatta comunicazione, qualificabile come disdetta dal contrato per evitarne il rinnovo automatico, essa aveva continuato ad CP_2 erogare tutti i servizi pattuiti, mettendo a disposizione dell'opponente, sia tutti i servizi relativi al contratto VDC che i servizi previsti negli altri rapporti contrattuali, emettendo ed inviando alla controparte le relative fatture nn. 11018653, 11058293, 11094818 e
11114534 (cfr. all.to n. 3 alla comparsa di costituzione e risposta); che, tuttavia, nessun successivo pagamento era stato eseguito dalla controparte;
che, nonostante ciò, essa a dimostrazione della propria buona fede, aveva continuato a mettere a CP_2 disposizione di controparte i servizi pattuiti nel contratto VDC fino alla naturale scadenza del rapporto senza in alcun modo impossibilitare l'opponente dalla facoltà di utilizzare gli stessi;
circostanza quest'ultima, attestata, non soltanto dal perdurante godimento di dei servizi extra-soglia anche nel lasso di tempo marzo-settembre CP_5
2022, ma anche delle stesse difese formulate dall'opponente nel proprio atto introduttivo, avendo indicato che il presunto mancato godimento dei servizi non CP_5 fosse dipeso da un inadempimento di essa ma fosse da ricondursi ad una CP_2 libera scelta adottata dalla controparte;
che la suddetta situazione non era mutata neppure nei mesi successivi, nel corso dei quali l'opponente aveva continuato a rendersi morosa nel saldo delle fatture anche a fronte dei plurimi solleciti (cfr. all.ti n. 17, 18 e
20 al fascicolo di controparte), così obbligando essa opposta a dover agire in sede monitoria, al fine di vedere emesso il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
che, tanto premesso, a dire di essa esponente, l'opposizione avanzata dalla controparte era del tutto infondata;
che, infatti, a dire di essa opposta, nel caso in esame, non era intervenuta alcuna risoluzione del rapporto contrattuale per facta concludentia; che,
12 invero, le parti, nel suddetto contratto di VDC, all'art. 11.3, avevano previsto espressamente che qualsivoglia modifica avrebbe dovuto essere fatta tramite richiesta scritta;
che, al contrario, nel caso di specie, in nessuna comunicazione scambiata durante la trattativa intercorsa, l'opponente non aveva mai richiesto la cessazione dei servizi relativi al contratto VDC, limitandosi solo a richiedere la migrazione dei dati presenti in alcune VM (VCPU) tra quelle attivate nel corso del rapporto;
che, nel contratto stipulato tra le parti per procedere alla siffatta migrazione delle VM non era, in alcun modo, stato previsto che l'esecuzione della siffatta operazione avrebbe determinato la risoluzione del contratto VDC o la cessazione dei relativi servizi erogati da essa esponente;
che l'esecuzione dell'attività di migrazione effettuata a gennaio
2022, a dire di essa esponente, non aveva reso “impossibile” l'utilizzazione dei servizi concordati nel contratto VDC da parte dell'opponente, non avendo mai essa CP_2 privato la controparte della facoltà di accedere al Data ER Virtuale di essa
[...] medesima e di poter usufruire dei servizi pattuiti, sempre rimasti a disposizione della controparte;
che essa opposta, con la propria condotta, aveva attestato di non aver acconsentito, né espressamente né implicitamente, alla risoluzione del contratto VDC per “mutuo consenso” o per facta concludentia; che, pertanto, nella fattispecie in esame, non era intervenuta alcuna risoluzione contrattuale per facta concludentia; che, a dire di essa opposta, anche le ulteriori eccezioni sollevate dalla controparte erano del tutto infondate;
che, infatti, l'opponente non aveva contestato che essa esponente, a seguito della sottoscrizione del Contratto VDC e dei seguenti Upgrade, avesse attivato tutti i servizi ivi pattuiti e neppure aveva contestato l'oggetto dei servizi Cloud pattuiti nel contratto VDC e nei relativi Upgrade delle conseguenti obbligazioni in capo ad essa fornitrice, consistenti in quanto segue: a) messa a disposizione di controparte delle
VCPU pattuite e delle relative capacità di elaborazione (Ram) e memoria disco virtuale
(VHD o “Virtual Storage”), ossia i cosiddetti servizi base - servizi via via incrementati, nel loro ammontare, nel corso dei vari Upgrade pattuiti e da fatturarsi in maniera fissa a prescindere dall'utilizzo di controparte degli stessi;
b) messa a disposizione di controparte delle “Risorse Aggiuntive”, i cui parametri erano stati variati, in aumento, nel corso del rapporto sulla scorta delle esigenze di controparte e da fatturarsi “a consumo” solo in caso di materiale utilizzo degli stessi da parte di c) messa a CP_5 disposizione del servizio di Backup e di una serie di servizi aggiuntivi previsti nei
13 singoli Upgrade sottoscritti nel corso del rapporto;
che, infatti, l'opponente non aveva documentato - o anche solo fornito un singolo elemento di prova - che potesse attestare che non avesse utilizzato i servizi messi a sua disposizione a decorrere dal CP_5
30.01.2022; che non ha documentato, né fornito alcun elemento di prova, che CP_5 potesse attestare che il paventato mancato utilizzo dei servizi fosse dipeso dalla mancata messa a disposizione degli stessi da parte di essa opposta, circostanza che, del resto, risultava sconfessata dalle stesse allegazioni formulate da controparte nel proprio atto introduttivo, nella cui sede aveva espressamente indicato di aver deliberatamente CP_5 deciso di spegnere i Virtual Server con “comandi da remoto” a partire dal 30.01.20202
e, dunque, di aver deciso unilateralmente non usufruire dei servizi sempre messi a sua disposizione da parte di essa opposta;
che, infine, a dire di essa esponente, anche l'eccezione di asserito legittimo esercizio, da parte dell'opponente, del proprio diritto di recesso appariva del tutto priva di pregio;
che, infatti, le parti, nel contratto VDC, avevano concordato che avrebbe avuto facoltà di recedere unilateralmente da CP_5 tale contratto solo durante la durata minima del rapporto e, dunque, nei primi 12 mesi dello stesso, periodo decorso il quale la controparte non avrebbe avuto alcuna facoltà di recesso anticipato;
che, decorsa la durata minima del contratto, lo stesso si sarebbe rinnovato di 12 mesi in 12 mesi, salva la facoltà di controparte di poter evitare tale rinnovo automatico inviando apposita disdetta, con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di scadenza contrattuale;
che, dunque, a dire di essa opposta, la comunicazione trasmessa da in data 30.01.2022 avrebbe dovuto essere CP_5 qualificata come mera disdetta (ossia una comunicazione atta a richiedere il diniego della rinnovazione automatica del contratto alla relativa scadenza); che la predetta circostanza risultava confermata, tanto dal dettato contrattuale, quanto dal tenore letterale della stessa comunicazione, con cui controparte aveva richiesto “(…) la disdetta di tutti i servizi (…)” legati al Codice utenza dell'opponente e dell'oggetto della stessa, ossia “(…) DISDETTA SERVIZI LEGATI AL CODICE UTENZA 727376-
0610595 (…)”; che, pertanto, essa esponente, in ossequio al dettato contrattuale, aveva correttamente fatturato, nelle fatture ingiunte, i corrispettivi dei servizi pattuiti in relazione al contrato VDC fino alla naturale scadenza del rapporto;
che, di conseguenza,
a dire di essa esponente, risultava evidente la totale pretestuosità delle eccezioni avversarie, in quanto essa aveva esattamente adempiuto alle proprie CP_2
14 obbligazioni contrattuali;
che, in definitiva, l'opposizione avrebbe dovuto essere integralmente rigettata, poiché del tutto infondata;
che, infine, a dire di essa opposta, nella fattispecie in esame, sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Tutto ciò premesso, la parte opposta concludeva come segue: “(…) voglia l'Ill.mo Giudice adito così giudicare: IN LIMINE
LITIS: concedere, previa fissazione di apposita udienza, la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. per i motivi tutti di cui in narrativa;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'opposizione ex adverso formulata in quanto infondata per tutte le ragioni di cui in narrativa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto. NEL MERITO IN VIA
PRINCIPALE: accertare che la (C.F. ) è creditrice nei CP_2 P.IVA_2 confronti della società (C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3 suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 60021 Camerano (AN), Via
Direttissima del Conero, 11, dell'importo di € 52.662,69 quale residuo dovuto per le prestazioni erogate di cui alle fatture di cui al seguente riepilogo (e già al netto degli accrediti parimenti ivi riportati e da imputarsi al capitale di più vecchia scadenza): o della maggior o minor somma che dovesse emergere all'esito del presente giudizio, il tutto oltre interessi da calcolarsi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalle scadenze delle sopra indicate fatture sino al soddisfo effettivo. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di giudizio (…)”.
Con comparsa del 23.09.2024, si costituiva Controparte_1
e deduceva che essa società ed con atto del 16.07.2024, a rogito
[...] CP_2
Notaio di Milano (rep. 8421/6024), avente efficacia dal 01.08.2024, si Persona_1 erano fuse per incorporazione della seconda nella prima;
che, dunque, essa
[...] si costituiva nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., Controparte_1 quale società incorporante la facendo propria ogni domanda, conclusione, CP_2 deduzione, eccezione, produzione e/o istanza formulate dalla propria incorporata.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ex art. 648
c.p.c.; rigettata la richiesta di prova orale (prova testimoniale ed interrogatorio formale) avanzata dalla parte opposta;
disposta la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito
15 semplificato;
la causa, all'esito dell'udienza cartolare del 29.10.2025, ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c..
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Innanzitutto, deve essere rigettata la richiesta istruttoria di prove orali (prova testimoniale ed interrogatorio formale) reiterata dalla parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto superflua ai fini della decisione, come già rilevato nell'ordinanza istruttoria del 24.09.2024, alla quale, sul punto, si rinvia integralmente.
Tanto premesso, l'opposizione appare infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
All'uopo, in primo luogo, si osserva che, con il decreto ingiuntivo n. 656/2023 - emesso dal Tribunale di Arezzo, in data 06.07.2023 –, è stato ingiunto alla parte opponente il pagamento della somma di euro 52.662,69 - oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria -, a titolo di saldo delle fatture emesse dall'opposta, in relazione ai servizi informatici asseritamente forniti, sulla base del contratto stipulato dalle parti in data 16.10.2014 e dei relativi Upgrades (cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione in opposizione), ovvero un c.d. contratto di “cloud computing”, avente ad oggetto la prestazione continuativa di “(…) servizi di Cloud computing Virtual Data ER AS
(…)” (cfr. all.to n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta;
all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione).
Ciò posto, occorre rammentare che “(…) l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena (…)” (cfr. tra le altre, Cass.
Civ., Sez. II, Sentenza n. 7020 del 12.03.2019; Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 5415 del
25.02.2019) – esteso anche a valutare la fondatezza della domanda -, nell'ambito del quale le parti, risultando invertite soltanto formalmente, conservano la loro posizione sostanziale anche in punto di onere probatorio.
Di conseguenza, il creditore opposto, attore in senso sostanziale – per aver richiesto l'emissione del decreto -, ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria – c.d. an e c.d. quantum del credito -; viceversa, ai sensi dell'art. 2697,
16 comma secondo, c.c., grava sul debitore opponente – convenuto in senso sostanziale –
l'onere di provare l'esistenza di eventuali fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi di detto diritto di credito.
Inoltre, è noto che, in tema di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., il creditore “(…) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 25584 del 12.10.2018).
In altri termini, in materia contrattuale, se certamente, la parte opposta – quale attrice in senso sostanziale -, ai sensi degli artt. 1218 e 2697, comma primo, c.c., è tenuta a dimostrare il titolo della pretesa creditoria esercitata in giudizio – oltre che ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte -; ai sensi dell'art. 2697, comma secondo, c.c., incombe sul debitore opponente – convenuto in senso sostanziale -,
l'onere di provare il proprio adempimento e/o i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi posti a fondamento delle proprie eccezioni.
Passando, ora, ad affrontare lo specifico caso in esame, innanzitutto, si osserva che la parte opposta ha pienamente adempiuto al proprio onere probatorio, in quanto la stessa ha fornito piena dimostrazione del titolo del proprio credito.
Ed infatti, ha prodotto in giudizio copia del contratto di “cloud CP_6 computing” sottoscritto dalle parti in data 16.10.2014 e dei relativi Upgrades, con cui
(poi incorporata nella , si è Controparte_4 CP_2 impegnata ad erogare all'opponente, dietro pagamento di un corrispettivo, la prestazione continuativa di “(…) servizi di Cloud computing Virtual Data ER AS (…)” (cfr. all.to n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta).
Peraltro, la circostanza che le parti abbiano concluso il negozio giuridico in parola – oltre ad risultare documentalmente provata -, non è neppure stata oggetto di alcuna espressa e puntuale contestazione da parte dell'opponente nel corso del giudizio.
A tal proposito, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche “(…) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico
17 non ha alcun motivo per discostarsi, i fatti devono considerarsi ammessi, in quanto non contestati, anche qualora “(…) la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…), senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 31837, del 04.11.2021).
L'onere di contestazione specifica è stato, poi, recentemente ribadito dalla Corte di
Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 31837, del 04.11.2021; Cass. Civ.,
Sentenza n. 15107/2004).
Pertanto, la circostanza dell'avvenuta conclusione del contratto di “cloud computing” in questione, oltre che documentalmente provata, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., deve considerarsi anche pacifica tra le parti (cfr. Cass. Civ. n.
15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003).
Dunque, poiché, alla luce di quanto riferito, nella fattispecie in esame, il titolo del credito posto a fondamento del ricorso monitorio appare provato e pacifico, va da sé che la parte opposta risulta aver integralmente adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico.
Al contrario, come verrà di seguito precisato, la parte opponente, nel corso del giudizio, non ha, in alcun modo, fornito la prova dei fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi posti a fondamento delle proprie eccezioni.
All'uopo, in primo luogo, si osserva che l'opponente, ha, sostanzialmente, posto a fondamento della propria opposizione le seguenti eccezioni:
1) asserita risoluzione del contratto in questione per mutuo consenso, in quanto, a suo dire, le parti avrebbero concluso un accordo volto a rendere oggettivamente impossibile la fruizione del servizio erogato dall'opposta;
2) in via subordinata, asserita inefficacia del contratto, a partire dalla data del
31.03.2022, per eventuale legittimo esercizio, da parte dell'opponente, del proprio diritto di recesso.
Ciò precisato, partendo dall'affrontare l'eccezione sub. 1), deve evidenziarsi che la parte opponente – debitrice in senso sostanziale -, non ha adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico, ex art. 2697, comma secondo, c.c., atteso che la stessa, nel corso del giudizio, non ha fornito alcuna dimostrazione del fatto estintivo posto a
18 fondamento dell'eccezione in parola.
Ed infatti, la società opponente non ha, in alcun modo, provato la circostanza che le parti avessero concluso “(…) un accordo per rendere oggettivamente impossibile la fruizione del servizio erogato dalla ditta appaltatrice (…)” (cfr. pag. 12 dell'atto di citazione in opposizione).
In particolare, da un lato, la circostanza in parola non è stata dimostrata tramite prove orali, poiché l'opponente non ha articolato alcun capitolo di prova sul punto;
dall'altro lato, la suddetta prova non può dirsi fornita neppure per via documentale, atteso che la società opponente non ha prodotto alcun documento idoneo allo scopo.
Nello specifico, il doc. 7 allegato all'atto di citazione in opposizione non appare idoneo a fornire detta prova, in quanto, sebbene dalla lettura del documento in parola emerga che le parti avevano concordato “(…) l'attività di migrazione di alcune macchine virtuali attualmente in hosting presso il vostro cloud (ossia il cloud dell'opposta, n.d.r.) verso il nostro data center (ossia il data center dell'opponente,
n.d.r.) on-premise di Camerano (…)”; tuttavia, la predetta circostanza non sembra, comunque, sufficiente, di per sé, a dimostrare l'avvenuta conclusione tra le parti di un accordo volto a rendere oggettivamente impossibile la fruizione del servizio erogato dall'opposta.
Invero, come già rilevato nell'ordinanza emessa in data 24.09.2024 – alla quale, sul punto, si rinvia integralmente -, la società opponente non ha espressamente, tempestivamente e puntualmente contestato quanto riferito dalla parte opposta a pag. 4 della propria comparsa di costituzione e risposta, ovvero che, nel contratto concluso in data 16.10.2014 (cfr. all.to n. 1 alla comparsa di costituzione e all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione), le parti medesime avevano espressamente disciplinato i servizi da erogarsi da parte dell'opposta, consistenti nella “(…) MESSA A
DISPOSIZIONE di risorse virtuali in configurazione Adaptive Cloud in Alta
Affidabilità (quali VCPU, capacità di elaborazione e memoria disco virtuale) di servizi
Backup e di risorse aggiuntive (quali ulteriori VCPU, capacità di elaborazione e memoria disco virtuale da poter essere utilizzate da controparte in caso di utilizzo dei servizi base oltre la soglia pattuita) (…)”.
A tal proposito, si ribadisce che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il
Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche i “(…) fatti non
19 specificamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Inoltre, come insegna la Suprema Corte, i fatti devono considerarsi ammessi, in quanto non contestati, anche qualora “(…) la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…), senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 31837, del 04.11.2021).
Ebbene, nel caso di specie, la parte opponente, nelle proprie memorie integrative depositate, ex art. 171 ter c.p.c., non ha contestato, in forma espressa, tempestiva, specifica e puntuale, la circostanza sopra riportata.
Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., la predetta circostanza deve considerarsi pacifica tra le parti (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. Civ. n. 15107/2004;
n. 6666/2004; n. 9285/2003).
Ciò posto, è bene, poi, evidenziare che, come già rilevato nella citata ordinanza del
24.09.2024, a fronte dell'ampio contenuto del contratto di “cloud computing” in parola
(cfr. all.to n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta;
all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione), consistente nella “(…) MESSA A DISPOSIZIONE di risorse virtuali in configurazione Adaptive Cloud in Alta Affidabilità (quali VCPU, capacità di elaborazione e memoria disco virtuale) di servizi Backup e di risorse aggiuntive (quali ulteriori VCPU, capacità di elaborazione e memoria disco virtuale da poter essere utilizzate da controparte in caso di utilizzo dei servizi base oltre la soglia pattuita)
(…)” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta), la parte opponente non ha fornito alcun elemento probatorio teso a dimostrare che le richieste di cui al doc. 7) allegato all'atto di citazione in opposizione avrebbero completamente svuotato di contenuto il contratto in parola.
In altri termini, non può, comunque, ritenersi che “(…) l'attività di migrazione di alcune macchine virtuali attualmente in hosting presso il vostro cloud (ossia il cloud dell'opposta, n.d.r.) verso il nostro data center (ossia il data center dell'opponente,
n.d.r.) on-premise di Camerano (…)”, di cui al doc. 7 in questione, avesse reso oggettivamente impossibile la fruizione del servizio erogato dall'opposta, tenuto conto, da un lato, del pacifico ampio contenuto del contratto in questione (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta); dall'altro lato, della assenza, non solo di alcuna prova, ma anche di qualsiasi ulteriore precisazione e/o allegazione, sul punto, da parte
20 dell'opponente.
Dunque, alla luce di quanto riferito, la parte opponente non risulta, in ogni caso, aver fornito la prova della circostanza che le parti avessero concluso un accordo volto a svuotare completamente di contenuto il contratto del 16.10.2014.
Di conseguenza, non avendo l'opponente adempiuto all'onere probatorio a suo carico, ex art. 2697, comma secondo, c.c., non resta rigettare l'eccezione di asserita risoluzione del contratto in questione per mutuo consenso delle parti.
Ciò posto, occorre, ora, passare ad affrontare l'eccezione – avanzata dall'opponente in via subordinata – di asserita inefficacia del contratto, a partire dalla data del
31.03.2022, per eventuale legittimo esercizio, da parte dell'opponente, del proprio diritto di recesso.
A tal proposito, innanzitutto, si osserva che l'opponente, sul punto, ha dedotto che, a suo dire, il contratto di “cloud computing” in parola dovrebbe, in ogni caso, ritenersi inefficace a partire dalla data del 31.03.2022, in quanto l'opponente/cliente, con la comunicazione inoltrata all'opposta in data 31.01.2022, avrebbe esercitato il proprio diritto di recedere unilateralmente dal contratto in questione.
Ebbene, anche la predetta eccezione appare infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
All'uopo, deve, primariamente, rilevarsi che, dalla disamina del contratto di “cloud computing” in questione (cfr. all.to n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta, all.to .
2 all'atto di citazione in opposizione), sembra emergere che la comunicazione del
31.01.2022 in parola (cfr. all.to n. 15 all'atto di citazione in opposizione) debba essere intesa come una mera disdetta – vola ad impedire il rinnovo tacito del negozio - e non come l'esercizio di un asserito legittimo diritto di recesso dell'opponente.
Ed infatti, andando ad esaminare il contenuto del contratto in questione, sembra che le parti, con la clausola contrattuale di cui al n. 11.5, abbiano inteso attribuire al cliente/opponente la facoltà di recedere unilateralmente dal negozio contrattuale de quo soltanto durante il periodo di c.d. durata minima del rapporto – ossia nei primi 12 mesi
(dal 16.10.2014 al 16.10.2015) -; viceversa, una volta decorso il periodo di durata minima, sembra che entrambe le parti avessero unicamente la facoltà di inviare alla controparte una disdetta, così da impedire il rinnovo tacito del rapporto di 12 mesi in 12
21 mesi, senza, dunque, poter recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale in parola.
In particolare, dalla lettura della clausola n. 11.5 del contratto in parola (cfr. pag. n.
18 del contratto in questione, all.to n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta), rubricata “(…) durata contrattuale e disdetta (…)”, emerge che le parti, dopo aver stabilito, al comma primo, una “(…) durata minima contrattuale (…)” – pari a 12 mesi
-, al comma terzo, hanno pattuito espressamente che “(…) qualora il cliente si avvalga della facoltà di recedere dal contratto prima della suddetta durata minima, lo stesso sarà comunque tenuto a versare a l'importo complessivo dei canoni previsti CP_4 sino alla scadenza di tale durata minima (…)”.
Inoltre, le parti, al comma quarto della medesima clausola contrattuale n. 11.5, dopo aver specificato che, nell'ipotesi di cui al comma terzo, “(…) il termine di preavviso per
l'esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente è di 60 giorni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione scritta che dovrà essere inviata alla società a mezzo di raccomandata a/r (…)”, hanno concordato espressamente che “(…) allo scadere della durata contrattuale minima, il contratto si intende tacitamente rinnovato di 12 mesi in 12 mesi, salvo disdetta formalizzabile da ambo le parti, da far pervenire a mezzo raccomandata a/r con almeno 60 giorni prima della scadenza (…)” (cfr. pag. n.
18 e n. 19 del contratto in questione, all.to n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta).
A tal proposito, occorre rammentare che, in materia contrattuale, trovano applicazione i criteri interpretativi di cui agli articoli 1362 e ss. c.c..
Nello specifico, è bene evidenziare che, ai sensi dell'art. 1362, comma primo, c.c.,
“(…) nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole (…)” e che, in base al secondo comma dell'art. 1362 c.c., “(…) per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto (…)”.
In altri termini, in base a tali criteri, nell'interpretazione di una clausola contrattuale, il Giudice non può limitarsi al mero tenore letterale, ma deve ricostruire l'effettiva volontà delle parti, che hanno sottoscritto il negozio.
All'uopo, occorre, in particolare, rilevare che, ai sensi dell'art. 1363 c.c., “(…) le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (…)”, non potendosi, dunque,
22 considerare le singole clausole in maniera dissociata le une dalle altre, ma essendo, invece, necessaria una valutazione combinata delle stesse.
Inoltre, anche in tema di interpretazione contrattuale, trova applicazione il fondamentale principio civilistico “(…) in claris non fit interpretatio (…)”, di cui all'art. 12 delle preleggi al codice civile, secondo il quale “(…) nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore (…)”.
Ciò detto, nel caso in esame, facendo applicazione dei criteri interpretativi sopra richiamati – ed, in particolare, del principio “(…) in claris non fit interpretatio (…)” e del criterio interpretativo di cui all'art. 1363 c.c. -, da una semplice lettura del contenuto della clausola contrattuale di cui di cui al punto 11.5 del contratto in parola (cfr. all.to n.
1 alla comparsa di costituzione e risposta), la comune intenzione delle parti sembra essere stata chiaramente quella di concordare quanto segue:
- stabilire un periodo di durata minima del rapporto contrattuale, pari a 12 mesi;
- riconoscere al cliente/opponente la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto soltanto durante il periodo di durata minima del rapporto, ovvero durante i primi 12 mesi (dal 16.10.2014 al 16.10.2015), prevedendo, in tale caso, l'obbligo per il cliente, ove avesse esercitato tale diritto, da un lato, di dover inoltrare alla controparte una comunicazione a mezzo di raccomandata a/r, con un preavviso di 60 giorni;
dall'altro lato, di dover, comunque, saldare i canoni previsti fino alla naturale scadenza della durata minima del rapporto;
- prevedere che, dopo la scadenza della c.d. durata minima del rapporto, entrambe le parti avrebbero avuto unicamente la facoltà di impedire il rinnovo automatico del rapporto, mediante una tempestiva comunicazione di disdetta, da inviarsi alla controparte, mezzo di raccomandata a/r, almeno 60 giorni prima della scadenza del rapporto.
È pur vero che, dalla lettura dell'art. 6 delle condizioni generali di contratto – rubricato “(…) durata, recesso e cessazione degli effetti del contratto (…)” -, sembra emergere che, al punto 6.2, fosse stata riconosciuta, in favore del Cliente, la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto anche dopo i primi 12 mesi di decorrenza del contratto – ovvero dopo la scadenza del c.d. periodo di durata minima -; tuttavia, la suddetta disposizione appare, comunque, inapplicabile al caso di specie, alla luce di
23 quanto espressamente concordato dalle parti con la clausola n. 11.1 del contratto di
“cloud computing” in parola.
Ed infatti, le parti, al punto 11.1 del contratto in questione, dopo aver stabilito che
“(…) la fornitura del servizio è subordinata alla sottoscrizione della presente Proposta
Tecnico-Economica e alle Condizioni Generali di Contratto Open Service ed addendum
(…)”, hanno pattuito espressamente che “(…) tutte le condizioni specifiche indicate nella presente proposta tecnico-economica personalizzata per il Cliente devono intendersi “in deroga” a quelle standard eventualmente indicate nelle Condizioni
Generali di contratto e quindi sono prevalenti rispetto ad esse (…)”.
Peraltro, è bene evidenziare che la parte opponente, nel corso del giudizio, non ha sollevato alcuna espressa e puntuale contestazione circa la piena efficacia ed operatività della clausola n. 11.1 sopra riportata, con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo,
c.p.c..
Dunque, con la clausola contrattuale n. 11.1 in questione – la cui piena efficacia ed operatività, si ribadisce, non è stata minimamente contestata dall'opponente nel corso del giudizio, con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.p.c. -, le parti hanno inteso chiaramente stabilire che, in caso di contrasto, avrebbero dovuto prevalere le disposizioni specifiche del Contratto di “cloud computing” in questione (cfr. all.to n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta ed all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione)
- le quali erano il risultato di una trattativa specifica tra le parti -, rispetto alla previsioni delle condizioni generali di contratto - di natura standard - allegate al contratto medesimo.
Pertanto, in virtù della espressa previsione di cui al punto 11.1 del contratto de quo, va da sé che la norma di cui all'art.
6.2 delle condizioni generali di contratto - nella parte in cui prevede il riconoscimento, in favore del cliente, della facoltà di recedere dal contratto anche alla scadenza della durata minima del rapporto -, deve ritenersi inoperante in relazione allo specifico caso in esame, in quanto espressamente derogata dalla clausola contrattuale n. 11.5 del contratto di “cloud computing” in parola, in base alla quale, si ribadisce, il cliente/opponente aveva la facoltà di recedere unilateralmente dal rapporto soltanto durante il periodo di durata minima del rapporto - ovvero durante i primi 12 mesi (dal 16.10.2014 al 16.10.2015) -, poiché, dopo la scadenza di detta durata minima, era prevista solamente la facoltà di impedire il rinnovo automatico del negozio
24 in parola, mediante l'invio di una tempestiva disdetta.
Inoltre, è bene evidenziare che, anche a voler aderire alla diversa interpretazione fornita dall'opponente, secondo cui, ai sensi dell'art.
6.2 delle condizioni generali di contratto, il cliente/opponente, anche dopo la scadenza della durata minima di 12 mesi, avrebbe la facoltà di esercitare, non solo la propria facoltà di disdetta dal contratto, ma anche il proprio diritto di recesso dal rapporto, tuttavia, la comunicazione inoltrata dall'opponente alla controparte in data 31.01.2022 (cfr. all.to n. 15 all'atto di citazione in opposizione) - alla luce del suo contenuto e tenore letterale -, non appare, in ogni caso, qualificabile come esercizio di un eventuale diritto di recesso dell'opponente, quanto, piuttosto, come una mera disdetta, volta ad impedire il rinnovo tacito del rapporto alla scadenza.
Ed infatti, dallo stesso tenore letterale della mail inviata dalla parte opponente alla in data 31.01.2022 (cfr. all.to n. 15 all'atto di citazione in opposizione), CP_2 nonché dal contenuto della mail medesima, si evince chiaramente che la società opponente, con la predetta mail del 31.01.2022, si è limitata a manifestare la propria volontà di impedire il rinnovo automatico del rapporto contrattuale de quo.
Invero, dalla semplice lettura della comunicazione in questione (cfr. all.to n. 15 all'atto di citazione in opposizione), emerge, da un lato, che l'opponente ha indicato, come oggetto della mail “(…) disdetta servizi legati al codice utenza 727376- CP_5
0610595 (…)”; dall'altro lato, che, anche nel contenuto Parte_1 della predetta comunicazione, ha richiesto espressamente all'opposta “(…) la disdetta di tutti i servizi legati al codice utenza 727376-0610595 (…)”, ossia al codice utente associato alla società opponente.
Dunque, nel caso in esame, non può, comunque, ritenersi che la società opponente, con la comunicazione inoltrata alla in data 31.01.2022 (cfr. all.to n. 15 CP_2 allegato all'atto di citazione in opposizione), abbia esercitato il proprio legittimo diritto di recesso dal contratto in parola.
Ed infatti, si ribadisce, la comunicazione in questione (cfr. all.to n. 15 all'atto di citazione in opposizione) deve essere intesa come una mera disdetta, volta ad impedire il rinnovo automatico del contratto - e non già come l'esercizio del legittimo diritto di recesso unilaterale dell'opponente -, atteso che, da un lato, ai sensi della clausola contrattuale n. 11.5 del contratto in parola, il cliente/opponente sembra legittimato a
25 recedere unilateralmente dal negozio solamente durante il periodo di durata minima del rapporto (ossia nei primi 12 mesi); dall'altro lato, alla luce del contenuto e del tenore letterale della predetta comunicazione del 31.01.2022 (cfr. all.to n. 15 all'atto di citazione in opposizione), la stessa appare, in ogni caso, qualificabile come disdetta e non come esercizio di un eventuale diritto di recesso dell'opponente.
Pertanto, dal momento che – in base delle considerazioni sopra esposte – la comunicazione inoltrata dall'opponente in data 31.01.2022 costituisce una mera disdetta, va da sé che deve ritenersi del tutto legittima la condotta della parte opposta, la quale ha provveduto ad emettere le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo
(cfr. all.to n. 3 alla comparsa di costituzione e risposta), richiedendo - con il ricorso monitorio - il pagamento del corrispettivo in relazione ai servizi informatici erogati alla controparte, in esecuzione del contratto di “cloud computing” in parola, fino alla data del 24.09.2022, ovvero sino ad una data antecedente a quella di naturale scadenza del rapporto contrattuale de quo (ossia la data del 16.10.2022) – riservandosi di azionare in un successivo eventuale giudizio il credito relativo al corrispettivo dei servizi erogati alla controparte nel periodo compreso tra il 25.09.2022 ed il 16.10.2022 -.
Di conseguenza, in base a quanto riferito, non appare meritevole di accoglimento neppure l'eccezione di asserita inefficacia del contratto, a partire dalla data del
31.03.2022, per eventuale legittimo esercizio, da parte dell'opponente, del proprio diritto di recesso.
Alla luce di tutto quanto sopra riportato, non resta, dunque, che rigettare l'opposizione, così confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 656/2023.
A questo punto, è bene evidenziare che la parte opposta, nella nota di trattazione scritta depositata in data 28.10.2025, ha espressamente riconosciuto che la parte opponente, nelle more del giudizio, ha versato “(…) la somma di € 1.332,01 (…) in data 19/09/2024 (…)” e, nel formulare le proprie conclusioni, ha, poi, chiesto di “(…) dedurre la somma di € 1.332,01 versata in data 19/09/2024 da imputarsi previamente agli interessi maturati (…)”.
La predetta richiesta appare fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1194, comma primo, c.c., “(…) il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il
26 consenso del creditore (…)”.
Inoltre, il comma secondo del medesimo articolo stabilisce espressamente che “(…) il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi (…)”.
Pertanto, poiché, nel caso in esame, non vi è il consenso della creditrice/opposta ad imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi, va da sé che, ai sensi dell'art. 1194 c.c., il pagamento della somma di euro 1.332,01 – pacificamente effettuato dall'opponente, in favore dell'opposta, in data 19.09.2024 – deve essere imputato previamente agli interessi maturati.
In definitiva, alla luce della espressa richiesta avanzata dalla creditrice/opposta in sede di precisazione delle conclusioni e tenuto conto del contenuto dell'art. 1194 c.c., non resta che rigettare l'opposizione, così confermando il decreto ingiuntivo opposto n.
656/2023, riducendo la somma dovuta per interessi dell'importo di euro 1.332,01 – pacificamente già corrisposto dall'opponente in data 19.09.2024 -.
Infine, deve essere rigettata la domanda – avanzata dalla parte opponente – di condanna della parte opposta, ai sensi dell'art. 96, commi primo e/o terzo, c.p.c., c.p.c., per insussistenza dei presupposti di legge.
Ogni diversa questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi come assorbita nella presente decisione.
Quanto alle spese del presente giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al d.m. n. 55/2014 e succ. mod., nonché del valore della controversia –, come segue: euro 2.552,00 per la fase di studio;
euro 1.628,00 per la fase introduttiva;
euro 3.000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 2.500,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 656/2023 - emesso dal Tribunale di Arezzo in data 06.07.2023 –, proposta da con atto di citazione ritualmente notificato, nei Parte_1 confronti di (poi fusa per incorporazione nella società CP_2 [...]
[...] , nonché sulla domanda avanzata dall'opponente, ex art. Controparte_7
96 c.p.c., ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta integralmente l'opposizione, così confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 656/2023, riducendo la somma dovuta per interessi dell'importo di euro 1.332,01 – pacificamente già corrisposto dall'opponente in data
19.09.2024 -;
2. rigetta la domanda – avanzata dalla parte opponente – di condanna della parte opposta, ai sensi dell'art. 96, commi primo e/o terzo, c.p.c.;
3. dichiara ogni altra questione, domanda e/o eccezione assorbita nella presente decisione;
4. condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 9.680,00 per competenze professionali, oltre 15% per Spese
Generali, IVA, CPA se dovute.
Arezzo, 25.11.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
28
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Arezzo
Sezione Civile
Nella persona del giudice dott.ssa Carmela Labella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 2311 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2023 e trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 29.10.2025 e vertente tra elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Parte_1
NI EM, che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE OPPONENTE contro quale società incorporante Controparte_1 CP_2
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. CISLAGHI FRANCESCO,
[...] che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI
Per l'udienza cartolare del 29.10.2025,
l'Avv. NI EM per conclude come Parte_1 segue: “(…) nel merito, in via principale, accertata la cessazione per risoluzione consensuale in data 30/01/2022 dei servizi di cloud disciplinati dai diversi contratti
“OPEN SERVICE IASS” susseguitesi nel tempo, il cui ultimo sottoscritto dalle parti in data 14/11/2017, accertata altresì la legittimità del recesso esercitato dalla opponente tramite missiva via PEC 31/ 01/2022, con efficacia 01/ 03/2022, dal contratto “OPEN
1 SERVICE TLC” 05/ 05/2015 , dal contratto “OPEN SERVICE Linea Voip” 17/ 04/2015
e dal contratto per la fornitura “Licenze Microsoft 365” 29/ 01/2018, = revocare e dichiarare privo di qualsiasi effetto giuridico il provvedimento monitorio 06/07/2023 n.
656/2023 del Tribunale di Arezzo;
= dichiarare la odierna opponente tenuta al pagamento della sola somma di € 1.332,01 (€ 699 ,75 + 581,13 + € 51,13) , I.V.A. compresa , già corrisposta in data 19/ 09/2024; in linea di mero subordine = accertata la legittimità del recesso esercitato dalla opponente tramite missiva via PEC 31/
01/2022, con efficacia 31 / 03/2022 dal contratto 14/11/ 2017 avente ad oggetto la fornitura dei servizi cloud AS erogati dalla e con efficacia 01/ CP_2
03/2022 dal contratto “OPEN SERVICE TLC” 05/ 05/2015, dal contratto “OPEN
SERVICE Linea Voip” 17/ 04/2015 e dal contratto per la fornitura “Licenze Microsoft
365” 29/ 01/2018, revocare e dichiarare privo di qualsiasi effetto giuridico il decreto ingiuntivo opposto;
dichiarare altresì l'odierna opponente al pagamento a somma non superiore a quella di € 13.128,52 (€ 14.460,53 - € 1.332,01), I.V.A. compresa, o del diverso importo che sarà ritenuto di Giustizia;
= condannare la al CP_2 pagamento delle spese e del compenso professionale nonché al risarcimento dei danni per responsabilità processuale aggravata, a norma dell'art. 96, 1° comma, c.p.c., liquidandoli d'ufficio in misura comprensiva della rivalutazione monetaria e degli interessi sulla somma annualmente rivalutata sino al saldo effettivo e alla corresponsione di una somma equitativamente determinata secondo il disposto del 3° comma dell'art. 96 c.p.c. (…);
l'Avv. CISLAGHI FRANCESCO per – quale Controparte_1 società incorporante -, conclude come segue: “(…) voglia l'Ill.mo CP_2
Giudice adito così giudicare: NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare
l'opposizione ex adverso formulata in quanto infondata per tutte le ragioni di cui in narrativa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto. NEL
MERITO IN VIA PRINCIPALE: accertare che la Controparte_1
(C.F. - quale incorporante di C.F. ) è P.IVA_1 CP_2 P.IVA_2 creditrice nei confronti della società (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_3 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 60021
Camerano (AN), Via Direttissima del Conero, 11, dell'importo di € 52.662,69 quale residuo dovuto per le prestazioni erogate di cui alle fatture di cui al seguente riepilogo
2 (e già al netto degli accrediti parimenti ivi riportati e da imputarsi al capitale di più vecchia scadenza); il tutto oltre interessi da calcolarsi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalle scadenze delle sopra indicate fatture sino al soddisfo effettivo, da cui dedurre la somma di € 1.332,01 versata in data 19/09/2024 da imputarsi previamente agli interessi maturati e da calcolarsi come sopra descritto, o della maggior o minor somma che dovesse emergere all'esito del presente giudizio IN VIA ISTRUTTORIA: l'esponente chiede di essere ammessa alla prova per interrogatorio formale di controparte sui seguenti capitoli n. 1 e n. 2 e con il testimone appresso indicato in relazione alle seguenti circostanze di fatto: 1) Vero che nel mese di settembre 2018 è stato concordato tra le parti l'Upgrade 2018 relativo al contratto VDC di cui al documento n. 8 di che si rammostra al teste (Upgrade già prodotto da anche sub. doc. 1); CP_2 CP_2
2) Vero che nel 2020 è stato concordato tra le parti l'Upgrade 2020 relativo al contratto VDC di cui al documento n. 9 di che si rammostra al teste (Upgrade
CP_2 già prodotto da anche sub. doc. 1); 3) Vero che, in data 20 settembre 2018 ha
CP_2 inviato via mail ad – vedasi doc. 7 che si rammostra al teste – la
CP_2 CP_2 conferma di di concordare l'Upgrade 2018 relativo al Parte_1 contratto VDC di cui al documento n. 8 di che si rammostra al teste (Upgrade
CP_2 già prodotto da anche sub. doc. 1). Si indica, quale testimone sul capitolo n. 3 di
CP_2 cui sopra, il sig. presso , all'epoca dei fatti Testimone_1 Parte_1 referente interno di controparte come indicato nella sezione “riferimento tecnico” nell'Upgrade 2018 (vedasi doc. 1 e doc. 8 esponente). IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di giudizio, anche della fase monitoria (…).
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 656/2023, emesso dal Tribunale di
Arezzo in data 06.07.2023 – con il quale era stato ingiunto ad essa parte opponente il pagamento di euro 52.662,69, oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, ponendo a fondamento del ricorso la somma ancora asseritamente dovuta in forza del contratto stipulato dalle parti in data 16.10.2014 (cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione in opposizione) – e ne chiedeva la revoca. Il tutto con il favore delle spese del giudizio.
3 Segnatamente, essa parte opponente deduceva che Controparte_4
(poi incorporata nella , in forza del contratto stipulato in data 16.10.2024, CP_2 avente ad oggetto la prestazione continuativa di “(…) servizi di Cloud computing
Virtual Data ER AS (…)” (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione), si era impegnata a fornire ad essa opponente una piattaforma per la creazione e gestione di datacenter virtuali;
che, in particolare, il contratto in questione era riconducibile alla fattispecie del c.d. contratto di “cloud computing”, ovvero un accordo con il quale le parti regolamentavano la messa a disposizione e l'utilizzo della memoria remota e dei servizi connessi;
che, in virtù della clausola contrattuale di cui all'art. 11.5 delle condizioni generali del predetto contratto, era stata espressamente riconosciuta ad essa opponente/committente la facoltà di recedere dal negozio in parola;
che, invero, ai sensi di detta clausola, “(…) il cliente si impegna espressamente al pagamento dei canoni previsti per la “durata minima contrattuale” di mesi 12. Pertanto, qualora il Cliente si avvalga della facoltà di recedere prima della suddetta durata minima, lo stesso sarà comunque tenuto a versare a l'importo complessivo dei canoni previsti sino CP_4 alla scadenza di tale durata minima. Il termine di preavviso per l'esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente è di 60 giorni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione scritta che dovrà essere inviata alla Società, a mezzo di raccomandata
a/r (…)” (cfr. all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione); che, inoltre, il medesimo art. 11.5, relativamente alla durata del contratto ed alla facoltà di disdetta riconosciuta sia al committente che al fornitore, prevedeva che “(…) allo scadere della durata contrattuale minima, il contratto si intende rinnovato di 12 mesi in 12 mesi, salvo disdetta formalizzabile da ambo le parti, da far pervenire a mezzo raccomandata a/r con almeno 60 giorni prima della scadenza (…)” (pag. 18 e 19 del contratto in parola, all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione); che, a dire di essa esponente, in virtù della summenzionata pattuizione, il contratto in questione si era rinnovato tacitamente di anno in anno, sino a quando, in data 30.10.2020, essa opponente aveva deciso di manifestare alla ditta fornitrice del servizio la propria volontà di porre fine al servizio di cloud computing in parola, tramite un'operazione di migrazione dei macchinari dal
Cloud gestito da (ora a quello di Controparte_4 CP_2 proprietà di essa opponente medesima;
che, nello specifico, come si evinceva dal contenuto della comunicazione del 30.10.2020 (cfr. all.to n. 3 all'atto di citazione in
4 opposizione), essa aveva richiesto alla ditta fornitrice del Parte_1 servizio la licenza d'uso ed il supporto telefonico necessario per effettuare la suddetta migrazione;
che, con mail del 10.11.2020 e del 27.11.2020, aveva allegato CP_2 le proprie offerte di acquisto delle licenze ZE ed aveva fissato la data di erogazione del servizio di supporto telefonico all'operazione di migrazione per il 5/6 dicembre
2020 (cfr. all.to n. 4 all'atto di citazione in opposizione); che la predetta operazione di migrazione era stata rimandata di vari mesi, fino a quando, in data 04.06.2021, essa esponente aveva trasmesso alla società opposta una missiva avente per oggetto “(…) Vs offerta licenze ZE per trasferimento dati da Cloud (…)” (cfr. all.to n. 5 all'atto di citazione in opposizione); che, tuttavia, con mail del 04.06.2021, aveva CP_2 risposto che “(…) la proposta illustrata a suo tempo non era più valida per subentrate esigenze interne e soprattutto perché abbozzata su indicazioni verbali e non ben definite
(…)”, proponendo ad essa esponente di effettuare alcuni incontri, al fine di analizzare le esigenze di essa società e poter redigere una nuova offerta (cfr. all.to n. 6 all'atto di citazione in opposizione); che, in data 08.07.2021, essa opponente aveva comunicato quanto segue: “(…) Buonasera, come anticipato in webex lo scorso 24/06, nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 settembre, è programmata l'attività di migrazione di alcune macchine virtuali attualmente in hosting presso il vostro cloud verso il nostro data center on-premise di Camerano. Avremmo pertanto bisogno di una vostra offerta formale per un totale di n. 20 licenze ZE per le VM da migrare, per effettuare la replica delle stesse verso Camerano e successivamente attivare il DR nei giorni previsti per la migrazione. Per quanto riguarda le attività richieste lato vostro: - Siamo autonomi nell'implementazione dell'appliance ZE lato DC Camerano. Ovviamente è necessario che ci vengano forniti i files per l'installazione della stessa e che ci guidiate nella fase di aggancio del vostro virtual center;
- Per l'attività di migrazione, invece, avremo bisogno del vostro supporto nei giorni dell'attività, per la fase di attivazione del
DR, fino alla modifica del routing del traffico (…)” (cfr. all.to n. 7 all'atto di citazione in opposizione); che la società opposta, in data 06.08.2021, aveva sollecitato la trasmissione dell'offerta per il servizio di migrazione, chiedendo il rispetto delle tempistiche programmate ed aveva, poi, fatto presente la necessità della di CP_2
“(…) ripianificare il tutto dopo il 6 settembre (…)” (cfr. all.to n. 8 all'atto di citazione in opposizione); che, con mail del 09.08.2021, essa esponente aveva sollevato la
5 presente contestazione: “(…) dopo accordi presi in giugno per un'attività di re hosting da Cloud e per la quale attendiamo ancora preventivazione dalla data, riceviamo informazioni, su nostro sollecito, venerdì 6 agosto, di un cambio unilaterale della pianificazione lavori. Tale attività prevedeva lo swich il we del 10/11 settembre ma con inizio utilizzo licenze di replica dati 1 mese prima. Sottolineo che tal attività coinvolge 8 nostre aziende partners. Posso capire un misunderstanding ma che in ogni modo va risolto nei reciproci interessi e con un confronto (…). Se questo atteggiamento rispecchia la vostra Mission “Competenza ed entusiasmo al servizio delle imprese” …
(…)” (cfr. all.to n. 9 all'atto di citazione in opposizione); che, in data 24.08.2021, aveva trasmesso ad essa opponente un preventivo di euro 18.000,00, per il CP_2
“(…) Servizio di migrazione VM da V. Cloud verso ambiente On premises Cliente (…)”
(cfr. all.to n. 10 all'atto di citazione in opposizione); che, tuttavia, essa società, ritenendo eccessiva l'offerta per un tale servizio di migrazione, aveva chiesto una riduzione del preventivo, prospettando la seguente possibilità: “(…) non è detto che in futuro ci sia una nuova collaborazione (…)” (cfr. all.to n. 11 all'atto di citazione in opposizione); che, successivamente, essa esponente, in data 10.09.2021, aveva richiesto alla controparte la formulazione di una nuova offerta per “(…) - Canone di licenza mensile soluzione ZE per la migrazione (10VM); - Supporto sistemistico ZE per il week end della migrazione (48 h) che andremo a ripianificare (…)” (cfr. all.to n. 12 all'atto di citazione in opposizione); che la parte opposta, in data 29.11.2021, aveva comunicato la propria offerta, proponendo un corrispettivo complessivo di euro
14.000,00 (cfr. all.to n. 13 all'atto di citazione in opposizione); che essa esponente, rilevata, anche in questo caso, l'eccessiva onerosità dell'offerta formulata ed accertata, altresì, l'impossibilità di procedere alla migrazione senza l'ausilio tecnico di CP_2
aveva deciso di accettare e sottoscrivere la suddetta offerta in data 30.11.2021
[...]
(cfr. all.to n. 14 all'atto di citazione in opposizione); che, dunque, la data per la migrazione era stata fissata per 22/23 gennaio 2022 e che le operazioni di migrazione, per motivi tecnici, si erano, poi, concluse in data 29/30 gennaio 2022 (cfr. all.to n. 14 all'atto di citazione in opposizione); che, solo dopo l'effettiva conclusione delle operazioni di migrazione, essa esponente, in data 31.01.2022, ritenendo ormai risolto il contratto del 16.10.2014, aveva formalizzato a mezzo pec la cessazione di tutti i servizi
Cloud legati al codice di utenza 727351-0610595 (cfr. all.to n. 15 all'atto di citazione in
6 opposizione); che, infatti, a dire di essa opponente, dalla documentazione allegata, si evinceva chiaramente che la società opposta, sin dal 30.10.2020, era a conoscenza della volontà di essa opponente di procedere alla migrazione di tutti i propri dati dal Cloud Part offerto dalla controparte a quello di proprietà di essa che, Parte_1 inoltre, a dire di essa medesima, la società opposta si era fatta pagare la significativa somma di euro 14.000,00 per procedere alla migrazione dei dati, nella consapevolezza che la siffatta operazione avrebbe reso oggettivamente impossibile l'erogazione di tutti i servizi di cloud disciplinati dal contratto del 16.10.2014; che, a dire di essa società, la migrazione dei dati avvenuta in data 29/30 gennaio 2022 aveva determinato lo scioglimento automatico del contratto del 16.10.2014, per risoluzione consensuale del medesimo facta concludentia; che, tuttavia, la parte opposta aveva emesso ben 14 fatture – poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo -, aventi ad oggetto dei servizi di Cloud che non erano mai stati usufruiti da essa opponente;
che, peraltro, essa esponente, già in data 28.04.2022, a seguito del ricevimento del primo sollecito di pagamento, aveva fatto presente che i servizi di cloud erano “(…) sospesi per accordo condiviso a far data dal 31 gennaio (…)” (cfr. all.to n. 16 all'atto di citazione in opposizione); che, pertanto, essa opponente si era resa disponibile a pagare i consumi relativi ai servizi resi dall'opposta in epoca antecedente alla data di migrazione, a condizione che la avesse, prima, proceduto alla emissione di note di CP_2 credito in relazione alle fatture relative al periodo successivo alla predetta migrazione;
che, successivamente, in data 04.11.2022, essa esponente aveva ribadito per iscritto alla controparte che quest'ultima, a partire dal 30.01.2022, “(…) non aveva più svolto alcun servizio (…)” tale da legittimare l'emissione delle suddette fatture (cfr. all.to n. 17 all'atto di citazione in opposizione); che con missiva del 17.11.2022, si CP_2 era limitata a sollecitare il pagamento delle fatture in questione (cfr. all.to n. 18 all'atto di citazione in opposizione); che, successivamente, essa opponente, in data 14.12.2022, aveva opposto nuovamente l'intervenuta risoluzione del contratto in parola ed aveva sollecitato l'opposta all'emissione delle relative note di credito (cfr. all.to n. 19 all'atto di citazione in opposizione); che, con missiva del 17.02.2023, la controparte aveva contestato (per la prima volta) lo scioglimento automatico del rapporto contrattuale ed aveva rilevato che gli addebiti risultavano conformi alle previsioni contrattuali connesse alla disdetta formulata dalla committente in data 30.01.2022 (cfr. all.to n. 20 all'atto di
7 citazione in opposizione); che, con successiva comunicazione del 03.03.2023, essa opponente aveva eccepito che “(…) la comunicazione effettuata dalla Controparte_3
– tramite pec del 31/01/2022, seppure impropriamente, denominata “disdetta” –
[...] costituiva una mera conferma dell'avvenuta risoluzione consensuale del contratto, tanto è vero che gli effetti della comunicazione dovevano intendersi “con decorrenza immediata”. Quand'anche non si volesse condividere una simile interpretazione, la suddetta comunicazione andrebbe interpretata, a tutto voler concedere, come manifestazione della volontà di recedere dal contratto visto e considerato che, per le ragioni sopra esplicitate, dopo la data del 31/01/2022, la non Controparte_3 avrebbe più potuto usufruire di alcun servizio da parte della ditta Il Controparte_2 contratto de quo, si sarebbe, pertanto, in ogni caso, risolto, stante l'avvenuto recesso in data 31/03/2022 (…)”, ossia una volta decorsi dalla data dell'ipotetico recesso del
31.01.2022 i 60 giorni di preavviso contrattualmente previsti (cfr. all.to n. 21 all'atto di citazione in opposizione); che, infatti, la risoluzione del contratto per mutuo consenso delle parti, ex art. 1372, comma primo, c.c., poteva riscontrarsi ogni qualora risultassero presenti dei fatti univoci contrastanti con la volontà di mantenere in vita il contratto, ovvero nel caso in cui le parti avessero trovato un accordo volto a rendere oggettivamente impossibile la fruizione del servizio erogato dalla ditta appaltatrice;
che, nel caso di specie, a dire di essa esponente, l'esecuzione dell'accordo concluso tra le parti aveva comportato lo scioglimento automatico del contratto stipulato in data
16.10.2014, in quanto si era impegnata – previo pagamento, in proprio CP_2 favore, dell'importo di euro 14.000,00 – ad effettuare la migrazione di tutti i dati di proprietà di essa dal Cloud gestito dall'opposta a quello di Parte_1 proprietà di essa opponente;
che, dunque, a dire di essa opponente, l'esecuzione del suddetto accordo aveva prodotto i seguenti effetti giuridici: a) aveva interrotto la fruibilità/funzionalità del servizio di cloud computing descritto nel contratto del
16.10.2014 per impossibilità sopravvenuta dell'utilizzazione del servizio da parte della committente;
b) aveva liberato la società appaltatrice dalla esecuzione della propria prestazione e, contestualmente, aveva reso illegittima la controprestazione richiesta da quest'ultima; che, dunque, a dire di essa esponente, in relazione alle fatture poste a fondamento del ricorso monitorio, risultavano dovuti alla controparte i soli importi relativi al periodo precedente alla conclusione delle operazioni di migrazione;
che,
8 pertanto, essa società, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, si dichiarava disponibile ad offrire banco iudicis all'opposta la complessiva somma di euro 555,97, da intendersi ad integrale tacitazione del corrispettivo dovuto ad per CP_2
l'erogazione dei servizi in oggetto;
che, inoltre, nella denegata ipotesi in cui non fosse stata ravvisata la risoluzione consensuale del contratto per facta concludentia, veniva evidenziato che, comunque, in tale caso, l'opposta avrebbe dovuto continuare ad erogare i propri servizi di cloud computing nel rispetto delle previsioni contrattuali, sino alla data del 16.10.2022; che, essa opponente evidenziava che, in ogni caso, la comunicazione del 31.01.2022 avrebbe, comunque, dovuto essere intesa quantomeno come una manifestazione della volontà di essa opponente di recedere dal contratto in questione, secondo le modalità previste dall'art. 11,5 delle condizioni generali del contratto medesimo;
che, pertanto, in tale caso, essa esponente sarebbe stata tenuta a pagare all'opposta solamente la minor somma di euro 14.409,40, corrispondente alla sommatoria degli importi indicati dalle fatture n. 11018653 del 25.11.2022 e n.
11058293 del 22.02.2022. Tutto ciò premesso, la parte opponente concludeva come segue: “(…) voglia l'On.le Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, disattesa e reietta: nel merito, in via principale: previo rigetto della richiesta di provvisoria esecutività eventualmente formulata in sede di costituzione dell'opposta, accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione consensuale in data
30/01/2022 del contratto 16/10/2014 e, per l'effetto dichiarare infondata in fatto e in diritto e comunque non provata la pretesa creditoria dell'opposta di € 52.662,69 (in linea capitale) e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare l'odierna opponente al pagamento della somma di € 555,97(I.V.A. compresa) offerta “banco iudiciis”; in via di mero subordine, previo rigetto della richiesta di provvisoria esecutività eventualmente formulata in sede di costituzione e risposta, accertare e dichiarare l'avvenuto esercizio della facoltà di recesso in data 31/01/2022 da parte della opponente del contratto 16/10/2014 e, per l'effetto, dichiarare infondata in fatto e in diritto e comunque non provata la pretesa creditoria dell'opposta di € 52.662,69 (in linea capitale) e, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare la odierna opponente tenuta al pagamento della sola somma di € 14.409,40 (I.V.A. compresa) veicolata dalle fatture n. 11018653 del 25/01/2022 e n. 11058293 del 22/02/2022. Con vittoria di spese e onorari di lite (…)”.
9 Con comparsa del 20.12.2023, si costituiva ed eccepiva CP_2
l'infondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e con ogni conseguenza anche in ordine alle spese del giudizio.
Segnatamente, essa parte opposta deduceva che, in data 16.10.2014, la società
(poi fusasi per incorporazione in essa Controparte_4 CP_2
e la società opponente avevano sottoscritto un “Contratto per la fornitura dei
[...] servizi di Cloud Computing Virtual Data ER AS” (cfr. all.to n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta), sulla base delle esigenze indicate dalla controparte negli incontri effettuati ed a seguito delle trattative intercorse tra le parti;
che, nell'ambito del suddetto contratto, le parti avevano espressamente disciplinato i servizi da erogarsi da parti di essa esponente, consistenti nella messa a disposizione di risorse virtuali in configurazione Adaptive Cloud in Alta Affidabilità (quali VCPU, capacità di elaborazione e memoria disco virtuale), di servizi Backup e di risorse aggiuntive (quali ulteriori VCPU, capacità di elaborazione e memoria disco virtuale da poter essere utilizzate da controparte in caso di utilizzo dei servizi base oltre la soglia pattuita), con l'esplicita previsione: a) delle disposizioni in merito alla capacità di elaborazione (Ram)
e memoria disco virtuale (indicato con l'acronimo VHD o “Virtual Storage”), relative alle VCPU riservate in favore di presso il Virtual Data ER di essa CP_5 CP_2
(VCPU e relative capacità di elaborazione e memoria disco virtuale messe a
[...] disposizione di controparte nel loro intero ammontare e da fatturarsi in modalità fissa, a prescindere dal relativo utilizzo da parte dell'opponente), dettagliando i relativi corrispettivi all'art.
5.3 ed all'art. 10.1 del contratto;
b) delle disposizioni inerenti alle risorse aggiuntive “extra configurazione” (quali ulteriori VCPU, capacità di elaborazione e memoria disco virtuale, da poter essere utilizzati da controparte in caso di utilizzo dei servizi fissi oltre la soglia pattuita), da fatturarsi “a consumo” solo in caso di effettivo godimento di COAL;
c) delle modalità di calcolo delle risorse “a consumo”
(art. 6); d) della disciplina e delle modalità di funzionamento del servizio Alta
Affidabilità (HA),nonché del servizio Backup (art. 7 e 10.1); che, sempre nell'ambito del medesimo contratto, le parti avevano, poi, disciplinato la durata del rapporto contrattuale, la disciplina del recesso convenzionale garantito a favore di controparte durante il periodo di durata minima del rapporto e le disposizioni inerenti al rinnovo tacito del rapporto ed in particolare: 1) avevano pattuito la durata minima del rapporto,
10 fissata in 12 mesi;
2) avevano concordato la facoltà di recesso dal contratto in favore di solo durante la durata minima del rapporto (e, dunque, nei primi 12 mesi dello CP_5 stesso), con l'obbligo per controparte, ove avesse esercitato tale diritto, di dover saldare i canoni previsti fino alla naturale scadenza della durata minima del rapporto;
3) avevano previsto che, decorsa la durata minima del contratto, lo stesso si sarebbe rinnovato di 12 mesi in 12 mesi;
4) avevano previsto la facoltà di controparte di poter evitare il rinnovo automatico del contratto alla relativa scadenza inviando apposita disdetta, con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di scadenza contrattuale;
5) non avevano previsto alcuna facoltà di recesso unilaterale per una volta decorso CP_5 il termine di durata minima del rapporto, concedendo alla controparte solo la facoltà di evitare il relativo rinnovo tacito di 12 mesi in 12 mesi con la trasmissione di idonea disdetta;
che, stipulato il contratto VDC, essa esponente aveva dato corso alle proprie obbligazioni, procedendo all'attivazione e messa a disposizione dei servizi pattuiti ed emettendo le relative fatture, senza mai ricevere alcuna altrui contestazione al riguardo dall'opponente, avendo, anzi, le parti, a fronte delle mutate ed accresciute esigenze dell'opponente: 1) concordato una serie di upgrade al contratto VDC, ivi prevedendo un significativo aumento sia dei servizi Adaptive Cloud base, l'integrazione dei servizi di
Backup, l'aumento delle Risorse Aggiuntive ed, infine, la previsione di ulteriori servizi aggiuntivi, con il dettaglio dei relativi corrispettivi (cfr. all.to n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta); 2) sottoscritto una serie di ulteriori contratti (cfr. all.to n. 2 alla comparsa di costituzione e risposta), atti a disciplinare l'erogazione di un serie di ulteriori servizi del tutto distinti dai servizi virtuali di cui al contratto VDC, quali la messa a disposizione: di n. 25 Licenze Business Office, della Linea Voip, del duplice servizio di connettività Adsl Broadband 20 Mega e del Fax Virtuale;
che, sottoscritti i predetti rapporti, a dire di essa esponente, nessuna contestazione era stata avanzata dalla controparte, né in merito all'attivazione dei servizi pattuiti né circa l'esattezza dei canoni fatturati;
che, infatti, il rapporto era proseguito regolarmente anche negli anni successivi, durante i quali essa esponente si era sempre prodigata per venire incontro alle esigenze della controparte, ivi compresa quella indicata dall'opponente a partire dal
30 ottobre 2020, nell'ambito della quale, a differenza di quanto ex adverso allegato,
l'opponente non aveva mai richiesto la cessazione dei servizi relativi contratto VDC, ma aveva esclusivamente domandato la “migrazione dei dati” presenti su alcune VM
11 presenti nel Data ER di essa a VM presenti nei Data ER CP_2 dell'opponente; che quest'ultima circostanza, a dire di essa opposta, era attestata dagli scambi intercorsi tra le parti durante la trattativa e dalla bozza e dal testo finale dell'accordo all'uopo concluso, laddove era stata concordata la mera migrazione dei dati relativi a 8 VM presenti nel Data ER di essa verso delle VM presenti CP_2 nel Data ER di controparte;
che, soltanto dopo aver concluso la siffatta attività di migrazione (terminata in data 29-30 gennaio 2022), la controparte aveva trasmesso, in data 31.01.2022, la comunicazione denominata “disdetta servizi legati al codice utenza
727376- 0610595”, chiedendo la disdetta di tutti i servizi legati al Codice utenza dell'opponente; che, ricevuta la siffatta comunicazione, qualificabile come disdetta dal contrato per evitarne il rinnovo automatico, essa aveva continuato ad CP_2 erogare tutti i servizi pattuiti, mettendo a disposizione dell'opponente, sia tutti i servizi relativi al contratto VDC che i servizi previsti negli altri rapporti contrattuali, emettendo ed inviando alla controparte le relative fatture nn. 11018653, 11058293, 11094818 e
11114534 (cfr. all.to n. 3 alla comparsa di costituzione e risposta); che, tuttavia, nessun successivo pagamento era stato eseguito dalla controparte;
che, nonostante ciò, essa a dimostrazione della propria buona fede, aveva continuato a mettere a CP_2 disposizione di controparte i servizi pattuiti nel contratto VDC fino alla naturale scadenza del rapporto senza in alcun modo impossibilitare l'opponente dalla facoltà di utilizzare gli stessi;
circostanza quest'ultima, attestata, non soltanto dal perdurante godimento di dei servizi extra-soglia anche nel lasso di tempo marzo-settembre CP_5
2022, ma anche delle stesse difese formulate dall'opponente nel proprio atto introduttivo, avendo indicato che il presunto mancato godimento dei servizi non CP_5 fosse dipeso da un inadempimento di essa ma fosse da ricondursi ad una CP_2 libera scelta adottata dalla controparte;
che la suddetta situazione non era mutata neppure nei mesi successivi, nel corso dei quali l'opponente aveva continuato a rendersi morosa nel saldo delle fatture anche a fronte dei plurimi solleciti (cfr. all.ti n. 17, 18 e
20 al fascicolo di controparte), così obbligando essa opposta a dover agire in sede monitoria, al fine di vedere emesso il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione;
che, tanto premesso, a dire di essa esponente, l'opposizione avanzata dalla controparte era del tutto infondata;
che, infatti, a dire di essa opposta, nel caso in esame, non era intervenuta alcuna risoluzione del rapporto contrattuale per facta concludentia; che,
12 invero, le parti, nel suddetto contratto di VDC, all'art. 11.3, avevano previsto espressamente che qualsivoglia modifica avrebbe dovuto essere fatta tramite richiesta scritta;
che, al contrario, nel caso di specie, in nessuna comunicazione scambiata durante la trattativa intercorsa, l'opponente non aveva mai richiesto la cessazione dei servizi relativi al contratto VDC, limitandosi solo a richiedere la migrazione dei dati presenti in alcune VM (VCPU) tra quelle attivate nel corso del rapporto;
che, nel contratto stipulato tra le parti per procedere alla siffatta migrazione delle VM non era, in alcun modo, stato previsto che l'esecuzione della siffatta operazione avrebbe determinato la risoluzione del contratto VDC o la cessazione dei relativi servizi erogati da essa esponente;
che l'esecuzione dell'attività di migrazione effettuata a gennaio
2022, a dire di essa esponente, non aveva reso “impossibile” l'utilizzazione dei servizi concordati nel contratto VDC da parte dell'opponente, non avendo mai essa CP_2 privato la controparte della facoltà di accedere al Data ER Virtuale di essa
[...] medesima e di poter usufruire dei servizi pattuiti, sempre rimasti a disposizione della controparte;
che essa opposta, con la propria condotta, aveva attestato di non aver acconsentito, né espressamente né implicitamente, alla risoluzione del contratto VDC per “mutuo consenso” o per facta concludentia; che, pertanto, nella fattispecie in esame, non era intervenuta alcuna risoluzione contrattuale per facta concludentia; che, a dire di essa opposta, anche le ulteriori eccezioni sollevate dalla controparte erano del tutto infondate;
che, infatti, l'opponente non aveva contestato che essa esponente, a seguito della sottoscrizione del Contratto VDC e dei seguenti Upgrade, avesse attivato tutti i servizi ivi pattuiti e neppure aveva contestato l'oggetto dei servizi Cloud pattuiti nel contratto VDC e nei relativi Upgrade delle conseguenti obbligazioni in capo ad essa fornitrice, consistenti in quanto segue: a) messa a disposizione di controparte delle
VCPU pattuite e delle relative capacità di elaborazione (Ram) e memoria disco virtuale
(VHD o “Virtual Storage”), ossia i cosiddetti servizi base - servizi via via incrementati, nel loro ammontare, nel corso dei vari Upgrade pattuiti e da fatturarsi in maniera fissa a prescindere dall'utilizzo di controparte degli stessi;
b) messa a disposizione di controparte delle “Risorse Aggiuntive”, i cui parametri erano stati variati, in aumento, nel corso del rapporto sulla scorta delle esigenze di controparte e da fatturarsi “a consumo” solo in caso di materiale utilizzo degli stessi da parte di c) messa a CP_5 disposizione del servizio di Backup e di una serie di servizi aggiuntivi previsti nei
13 singoli Upgrade sottoscritti nel corso del rapporto;
che, infatti, l'opponente non aveva documentato - o anche solo fornito un singolo elemento di prova - che potesse attestare che non avesse utilizzato i servizi messi a sua disposizione a decorrere dal CP_5
30.01.2022; che non ha documentato, né fornito alcun elemento di prova, che CP_5 potesse attestare che il paventato mancato utilizzo dei servizi fosse dipeso dalla mancata messa a disposizione degli stessi da parte di essa opposta, circostanza che, del resto, risultava sconfessata dalle stesse allegazioni formulate da controparte nel proprio atto introduttivo, nella cui sede aveva espressamente indicato di aver deliberatamente CP_5 deciso di spegnere i Virtual Server con “comandi da remoto” a partire dal 30.01.20202
e, dunque, di aver deciso unilateralmente non usufruire dei servizi sempre messi a sua disposizione da parte di essa opposta;
che, infine, a dire di essa esponente, anche l'eccezione di asserito legittimo esercizio, da parte dell'opponente, del proprio diritto di recesso appariva del tutto priva di pregio;
che, infatti, le parti, nel contratto VDC, avevano concordato che avrebbe avuto facoltà di recedere unilateralmente da CP_5 tale contratto solo durante la durata minima del rapporto e, dunque, nei primi 12 mesi dello stesso, periodo decorso il quale la controparte non avrebbe avuto alcuna facoltà di recesso anticipato;
che, decorsa la durata minima del contratto, lo stesso si sarebbe rinnovato di 12 mesi in 12 mesi, salva la facoltà di controparte di poter evitare tale rinnovo automatico inviando apposita disdetta, con preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data di scadenza contrattuale;
che, dunque, a dire di essa opposta, la comunicazione trasmessa da in data 30.01.2022 avrebbe dovuto essere CP_5 qualificata come mera disdetta (ossia una comunicazione atta a richiedere il diniego della rinnovazione automatica del contratto alla relativa scadenza); che la predetta circostanza risultava confermata, tanto dal dettato contrattuale, quanto dal tenore letterale della stessa comunicazione, con cui controparte aveva richiesto “(…) la disdetta di tutti i servizi (…)” legati al Codice utenza dell'opponente e dell'oggetto della stessa, ossia “(…) DISDETTA SERVIZI LEGATI AL CODICE UTENZA 727376-
0610595 (…)”; che, pertanto, essa esponente, in ossequio al dettato contrattuale, aveva correttamente fatturato, nelle fatture ingiunte, i corrispettivi dei servizi pattuiti in relazione al contrato VDC fino alla naturale scadenza del rapporto;
che, di conseguenza,
a dire di essa esponente, risultava evidente la totale pretestuosità delle eccezioni avversarie, in quanto essa aveva esattamente adempiuto alle proprie CP_2
14 obbligazioni contrattuali;
che, in definitiva, l'opposizione avrebbe dovuto essere integralmente rigettata, poiché del tutto infondata;
che, infine, a dire di essa opposta, nella fattispecie in esame, sussistevano i presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo. Tutto ciò premesso, la parte opposta concludeva come segue: “(…) voglia l'Ill.mo Giudice adito così giudicare: IN LIMINE
LITIS: concedere, previa fissazione di apposita udienza, la provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c. per i motivi tutti di cui in narrativa;
NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE: rigettare l'opposizione ex adverso formulata in quanto infondata per tutte le ragioni di cui in narrativa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto. NEL MERITO IN VIA
PRINCIPALE: accertare che la (C.F. ) è creditrice nei CP_2 P.IVA_2 confronti della società (C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_3 suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 60021 Camerano (AN), Via
Direttissima del Conero, 11, dell'importo di € 52.662,69 quale residuo dovuto per le prestazioni erogate di cui alle fatture di cui al seguente riepilogo (e già al netto degli accrediti parimenti ivi riportati e da imputarsi al capitale di più vecchia scadenza): o della maggior o minor somma che dovesse emergere all'esito del presente giudizio, il tutto oltre interessi da calcolarsi ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalle scadenze delle sopra indicate fatture sino al soddisfo effettivo. IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi di giudizio (…)”.
Con comparsa del 23.09.2024, si costituiva Controparte_1
e deduceva che essa società ed con atto del 16.07.2024, a rogito
[...] CP_2
Notaio di Milano (rep. 8421/6024), avente efficacia dal 01.08.2024, si Persona_1 erano fuse per incorporazione della seconda nella prima;
che, dunque, essa
[...] si costituiva nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 110 c.p.c., Controparte_1 quale società incorporante la facendo propria ogni domanda, conclusione, CP_2 deduzione, eccezione, produzione e/o istanza formulate dalla propria incorporata.
Rigettata la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, ex art. 648
c.p.c.; rigettata la richiesta di prova orale (prova testimoniale ed interrogatorio formale) avanzata dalla parte opposta;
disposta la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito
15 semplificato;
la causa, all'esito dell'udienza cartolare del 29.10.2025, ex art. 281 sexies, comma terzo, c.p.c..
***********
Innanzitutto, deve essere rigettata la richiesta istruttoria di prove orali (prova testimoniale ed interrogatorio formale) reiterata dalla parte opposta in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto superflua ai fini della decisione, come già rilevato nell'ordinanza istruttoria del 24.09.2024, alla quale, sul punto, si rinvia integralmente.
Tanto premesso, l'opposizione appare infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
All'uopo, in primo luogo, si osserva che, con il decreto ingiuntivo n. 656/2023 - emesso dal Tribunale di Arezzo, in data 06.07.2023 –, è stato ingiunto alla parte opponente il pagamento della somma di euro 52.662,69 - oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria -, a titolo di saldo delle fatture emesse dall'opposta, in relazione ai servizi informatici asseritamente forniti, sulla base del contratto stipulato dalle parti in data 16.10.2014 e dei relativi Upgrades (cfr. all.to n. 1 all'atto di citazione in opposizione), ovvero un c.d. contratto di “cloud computing”, avente ad oggetto la prestazione continuativa di “(…) servizi di Cloud computing Virtual Data ER AS
(…)” (cfr. all.to n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta;
all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione).
Ciò posto, occorre rammentare che “(…) l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena (…)” (cfr. tra le altre, Cass.
Civ., Sez. II, Sentenza n. 7020 del 12.03.2019; Cass. Civ., Sez. II, Sentenza n. 5415 del
25.02.2019) – esteso anche a valutare la fondatezza della domanda -, nell'ambito del quale le parti, risultando invertite soltanto formalmente, conservano la loro posizione sostanziale anche in punto di onere probatorio.
Di conseguenza, il creditore opposto, attore in senso sostanziale – per aver richiesto l'emissione del decreto -, ha l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato ed, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria – c.d. an e c.d. quantum del credito -; viceversa, ai sensi dell'art. 2697,
16 comma secondo, c.c., grava sul debitore opponente – convenuto in senso sostanziale –
l'onere di provare l'esistenza di eventuali fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi di detto diritto di credito.
Inoltre, è noto che, in tema di responsabilità contrattuale, ai sensi dell'art. 1218 c.c., il creditore “(…) deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…)” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, Ordinanza n. 25584 del 12.10.2018).
In altri termini, in materia contrattuale, se certamente, la parte opposta – quale attrice in senso sostanziale -, ai sensi degli artt. 1218 e 2697, comma primo, c.c., è tenuta a dimostrare il titolo della pretesa creditoria esercitata in giudizio – oltre che ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte -; ai sensi dell'art. 2697, comma secondo, c.c., incombe sul debitore opponente – convenuto in senso sostanziale -,
l'onere di provare il proprio adempimento e/o i fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi posti a fondamento delle proprie eccezioni.
Passando, ora, ad affrontare lo specifico caso in esame, innanzitutto, si osserva che la parte opposta ha pienamente adempiuto al proprio onere probatorio, in quanto la stessa ha fornito piena dimostrazione del titolo del proprio credito.
Ed infatti, ha prodotto in giudizio copia del contratto di “cloud CP_6 computing” sottoscritto dalle parti in data 16.10.2014 e dei relativi Upgrades, con cui
(poi incorporata nella , si è Controparte_4 CP_2 impegnata ad erogare all'opponente, dietro pagamento di un corrispettivo, la prestazione continuativa di “(…) servizi di Cloud computing Virtual Data ER AS (…)” (cfr. all.to n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta).
Peraltro, la circostanza che le parti abbiano concluso il negozio giuridico in parola – oltre ad risultare documentalmente provata -, non è neppure stata oggetto di alcuna espressa e puntuale contestazione da parte dell'opponente nel corso del giudizio.
A tal proposito, occorre rammentare che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche “(…) i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Inoltre, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, da cui questo Giudice unico
17 non ha alcun motivo per discostarsi, i fatti devono considerarsi ammessi, in quanto non contestati, anche qualora “(…) la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…), senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 31837, del 04.11.2021).
L'onere di contestazione specifica è stato, poi, recentemente ribadito dalla Corte di
Cassazione (cfr. Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 31837, del 04.11.2021; Cass. Civ.,
Sentenza n. 15107/2004).
Pertanto, la circostanza dell'avvenuta conclusione del contratto di “cloud computing” in questione, oltre che documentalmente provata, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., deve considerarsi anche pacifica tra le parti (cfr. Cass. Civ. n.
15107/2004; n. 6666/2004; n. 9285/2003).
Dunque, poiché, alla luce di quanto riferito, nella fattispecie in esame, il titolo del credito posto a fondamento del ricorso monitorio appare provato e pacifico, va da sé che la parte opposta risulta aver integralmente adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico.
Al contrario, come verrà di seguito precisato, la parte opponente, nel corso del giudizio, non ha, in alcun modo, fornito la prova dei fatti impeditivi, modificativi e/o estintivi posti a fondamento delle proprie eccezioni.
All'uopo, in primo luogo, si osserva che l'opponente, ha, sostanzialmente, posto a fondamento della propria opposizione le seguenti eccezioni:
1) asserita risoluzione del contratto in questione per mutuo consenso, in quanto, a suo dire, le parti avrebbero concluso un accordo volto a rendere oggettivamente impossibile la fruizione del servizio erogato dall'opposta;
2) in via subordinata, asserita inefficacia del contratto, a partire dalla data del
31.03.2022, per eventuale legittimo esercizio, da parte dell'opponente, del proprio diritto di recesso.
Ciò precisato, partendo dall'affrontare l'eccezione sub. 1), deve evidenziarsi che la parte opponente – debitrice in senso sostanziale -, non ha adempiuto all'onere probatorio posto a suo carico, ex art. 2697, comma secondo, c.c., atteso che la stessa, nel corso del giudizio, non ha fornito alcuna dimostrazione del fatto estintivo posto a
18 fondamento dell'eccezione in parola.
Ed infatti, la società opponente non ha, in alcun modo, provato la circostanza che le parti avessero concluso “(…) un accordo per rendere oggettivamente impossibile la fruizione del servizio erogato dalla ditta appaltatrice (…)” (cfr. pag. 12 dell'atto di citazione in opposizione).
In particolare, da un lato, la circostanza in parola non è stata dimostrata tramite prove orali, poiché l'opponente non ha articolato alcun capitolo di prova sul punto;
dall'altro lato, la suddetta prova non può dirsi fornita neppure per via documentale, atteso che la società opponente non ha prodotto alcun documento idoneo allo scopo.
Nello specifico, il doc. 7 allegato all'atto di citazione in opposizione non appare idoneo a fornire detta prova, in quanto, sebbene dalla lettura del documento in parola emerga che le parti avevano concordato “(…) l'attività di migrazione di alcune macchine virtuali attualmente in hosting presso il vostro cloud (ossia il cloud dell'opposta, n.d.r.) verso il nostro data center (ossia il data center dell'opponente,
n.d.r.) on-premise di Camerano (…)”; tuttavia, la predetta circostanza non sembra, comunque, sufficiente, di per sé, a dimostrare l'avvenuta conclusione tra le parti di un accordo volto a rendere oggettivamente impossibile la fruizione del servizio erogato dall'opposta.
Invero, come già rilevato nell'ordinanza emessa in data 24.09.2024 – alla quale, sul punto, si rinvia integralmente -, la società opponente non ha espressamente, tempestivamente e puntualmente contestato quanto riferito dalla parte opposta a pag. 4 della propria comparsa di costituzione e risposta, ovvero che, nel contratto concluso in data 16.10.2014 (cfr. all.to n. 1 alla comparsa di costituzione e all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione), le parti medesime avevano espressamente disciplinato i servizi da erogarsi da parte dell'opposta, consistenti nella “(…) MESSA A
DISPOSIZIONE di risorse virtuali in configurazione Adaptive Cloud in Alta
Affidabilità (quali VCPU, capacità di elaborazione e memoria disco virtuale) di servizi
Backup e di risorse aggiuntive (quali ulteriori VCPU, capacità di elaborazione e memoria disco virtuale da poter essere utilizzate da controparte in caso di utilizzo dei servizi base oltre la soglia pattuita) (…)”.
A tal proposito, si ribadisce che, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., il
Giudice deve porre a fondamento della sua decisione anche i “(…) fatti non
19 specificamente contestati dalla parte costituita (…)”.
Inoltre, come insegna la Suprema Corte, i fatti devono considerarsi ammessi, in quanto non contestati, anche qualora “(…) la parte (…) si sia limitata, con clausola di mero stile, a contestare “espressamente ed in ogni suo punto il contenuto dell'atto (…), senza esprimere alcuna chiara e specifica contestazione relativa a tali fatti (…)” (cfr. tra le altre, Cass. Civ., Sez. I, Sentenza n. 31837, del 04.11.2021).
Ebbene, nel caso di specie, la parte opponente, nelle proprie memorie integrative depositate, ex art. 171 ter c.p.c., non ha contestato, in forma espressa, tempestiva, specifica e puntuale, la circostanza sopra riportata.
Pertanto, ai sensi dell'art. 115, comma primo, c.p.c., la predetta circostanza deve considerarsi pacifica tra le parti (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. Civ. n. 15107/2004;
n. 6666/2004; n. 9285/2003).
Ciò posto, è bene, poi, evidenziare che, come già rilevato nella citata ordinanza del
24.09.2024, a fronte dell'ampio contenuto del contratto di “cloud computing” in parola
(cfr. all.to n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta;
all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione), consistente nella “(…) MESSA A DISPOSIZIONE di risorse virtuali in configurazione Adaptive Cloud in Alta Affidabilità (quali VCPU, capacità di elaborazione e memoria disco virtuale) di servizi Backup e di risorse aggiuntive (quali ulteriori VCPU, capacità di elaborazione e memoria disco virtuale da poter essere utilizzate da controparte in caso di utilizzo dei servizi base oltre la soglia pattuita)
(…)” (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta), la parte opponente non ha fornito alcun elemento probatorio teso a dimostrare che le richieste di cui al doc. 7) allegato all'atto di citazione in opposizione avrebbero completamente svuotato di contenuto il contratto in parola.
In altri termini, non può, comunque, ritenersi che “(…) l'attività di migrazione di alcune macchine virtuali attualmente in hosting presso il vostro cloud (ossia il cloud dell'opposta, n.d.r.) verso il nostro data center (ossia il data center dell'opponente,
n.d.r.) on-premise di Camerano (…)”, di cui al doc. 7 in questione, avesse reso oggettivamente impossibile la fruizione del servizio erogato dall'opposta, tenuto conto, da un lato, del pacifico ampio contenuto del contratto in questione (cfr. pag. 4 della comparsa di costituzione e risposta); dall'altro lato, della assenza, non solo di alcuna prova, ma anche di qualsiasi ulteriore precisazione e/o allegazione, sul punto, da parte
20 dell'opponente.
Dunque, alla luce di quanto riferito, la parte opponente non risulta, in ogni caso, aver fornito la prova della circostanza che le parti avessero concluso un accordo volto a svuotare completamente di contenuto il contratto del 16.10.2014.
Di conseguenza, non avendo l'opponente adempiuto all'onere probatorio a suo carico, ex art. 2697, comma secondo, c.c., non resta rigettare l'eccezione di asserita risoluzione del contratto in questione per mutuo consenso delle parti.
Ciò posto, occorre, ora, passare ad affrontare l'eccezione – avanzata dall'opponente in via subordinata – di asserita inefficacia del contratto, a partire dalla data del
31.03.2022, per eventuale legittimo esercizio, da parte dell'opponente, del proprio diritto di recesso.
A tal proposito, innanzitutto, si osserva che l'opponente, sul punto, ha dedotto che, a suo dire, il contratto di “cloud computing” in parola dovrebbe, in ogni caso, ritenersi inefficace a partire dalla data del 31.03.2022, in quanto l'opponente/cliente, con la comunicazione inoltrata all'opposta in data 31.01.2022, avrebbe esercitato il proprio diritto di recedere unilateralmente dal contratto in questione.
Ebbene, anche la predetta eccezione appare infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
All'uopo, deve, primariamente, rilevarsi che, dalla disamina del contratto di “cloud computing” in questione (cfr. all.to n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta, all.to .
2 all'atto di citazione in opposizione), sembra emergere che la comunicazione del
31.01.2022 in parola (cfr. all.to n. 15 all'atto di citazione in opposizione) debba essere intesa come una mera disdetta – vola ad impedire il rinnovo tacito del negozio - e non come l'esercizio di un asserito legittimo diritto di recesso dell'opponente.
Ed infatti, andando ad esaminare il contenuto del contratto in questione, sembra che le parti, con la clausola contrattuale di cui al n. 11.5, abbiano inteso attribuire al cliente/opponente la facoltà di recedere unilateralmente dal negozio contrattuale de quo soltanto durante il periodo di c.d. durata minima del rapporto – ossia nei primi 12 mesi
(dal 16.10.2014 al 16.10.2015) -; viceversa, una volta decorso il periodo di durata minima, sembra che entrambe le parti avessero unicamente la facoltà di inviare alla controparte una disdetta, così da impedire il rinnovo tacito del rapporto di 12 mesi in 12
21 mesi, senza, dunque, poter recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale in parola.
In particolare, dalla lettura della clausola n. 11.5 del contratto in parola (cfr. pag. n.
18 del contratto in questione, all.to n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta), rubricata “(…) durata contrattuale e disdetta (…)”, emerge che le parti, dopo aver stabilito, al comma primo, una “(…) durata minima contrattuale (…)” – pari a 12 mesi
-, al comma terzo, hanno pattuito espressamente che “(…) qualora il cliente si avvalga della facoltà di recedere dal contratto prima della suddetta durata minima, lo stesso sarà comunque tenuto a versare a l'importo complessivo dei canoni previsti CP_4 sino alla scadenza di tale durata minima (…)”.
Inoltre, le parti, al comma quarto della medesima clausola contrattuale n. 11.5, dopo aver specificato che, nell'ipotesi di cui al comma terzo, “(…) il termine di preavviso per
l'esercizio del diritto di recesso da parte del Cliente è di 60 giorni a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione scritta che dovrà essere inviata alla società a mezzo di raccomandata a/r (…)”, hanno concordato espressamente che “(…) allo scadere della durata contrattuale minima, il contratto si intende tacitamente rinnovato di 12 mesi in 12 mesi, salvo disdetta formalizzabile da ambo le parti, da far pervenire a mezzo raccomandata a/r con almeno 60 giorni prima della scadenza (…)” (cfr. pag. n.
18 e n. 19 del contratto in questione, all.to n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta).
A tal proposito, occorre rammentare che, in materia contrattuale, trovano applicazione i criteri interpretativi di cui agli articoli 1362 e ss. c.c..
Nello specifico, è bene evidenziare che, ai sensi dell'art. 1362, comma primo, c.c.,
“(…) nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole (…)” e che, in base al secondo comma dell'art. 1362 c.c., “(…) per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto (…)”.
In altri termini, in base a tali criteri, nell'interpretazione di una clausola contrattuale, il Giudice non può limitarsi al mero tenore letterale, ma deve ricostruire l'effettiva volontà delle parti, che hanno sottoscritto il negozio.
All'uopo, occorre, in particolare, rilevare che, ai sensi dell'art. 1363 c.c., “(…) le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto (…)”, non potendosi, dunque,
22 considerare le singole clausole in maniera dissociata le une dalle altre, ma essendo, invece, necessaria una valutazione combinata delle stesse.
Inoltre, anche in tema di interpretazione contrattuale, trova applicazione il fondamentale principio civilistico “(…) in claris non fit interpretatio (…)”, di cui all'art. 12 delle preleggi al codice civile, secondo il quale “(…) nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore (…)”.
Ciò detto, nel caso in esame, facendo applicazione dei criteri interpretativi sopra richiamati – ed, in particolare, del principio “(…) in claris non fit interpretatio (…)” e del criterio interpretativo di cui all'art. 1363 c.c. -, da una semplice lettura del contenuto della clausola contrattuale di cui di cui al punto 11.5 del contratto in parola (cfr. all.to n.
1 alla comparsa di costituzione e risposta), la comune intenzione delle parti sembra essere stata chiaramente quella di concordare quanto segue:
- stabilire un periodo di durata minima del rapporto contrattuale, pari a 12 mesi;
- riconoscere al cliente/opponente la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto soltanto durante il periodo di durata minima del rapporto, ovvero durante i primi 12 mesi (dal 16.10.2014 al 16.10.2015), prevedendo, in tale caso, l'obbligo per il cliente, ove avesse esercitato tale diritto, da un lato, di dover inoltrare alla controparte una comunicazione a mezzo di raccomandata a/r, con un preavviso di 60 giorni;
dall'altro lato, di dover, comunque, saldare i canoni previsti fino alla naturale scadenza della durata minima del rapporto;
- prevedere che, dopo la scadenza della c.d. durata minima del rapporto, entrambe le parti avrebbero avuto unicamente la facoltà di impedire il rinnovo automatico del rapporto, mediante una tempestiva comunicazione di disdetta, da inviarsi alla controparte, mezzo di raccomandata a/r, almeno 60 giorni prima della scadenza del rapporto.
È pur vero che, dalla lettura dell'art. 6 delle condizioni generali di contratto – rubricato “(…) durata, recesso e cessazione degli effetti del contratto (…)” -, sembra emergere che, al punto 6.2, fosse stata riconosciuta, in favore del Cliente, la facoltà di recedere anticipatamente dal rapporto anche dopo i primi 12 mesi di decorrenza del contratto – ovvero dopo la scadenza del c.d. periodo di durata minima -; tuttavia, la suddetta disposizione appare, comunque, inapplicabile al caso di specie, alla luce di
23 quanto espressamente concordato dalle parti con la clausola n. 11.1 del contratto di
“cloud computing” in parola.
Ed infatti, le parti, al punto 11.1 del contratto in questione, dopo aver stabilito che
“(…) la fornitura del servizio è subordinata alla sottoscrizione della presente Proposta
Tecnico-Economica e alle Condizioni Generali di Contratto Open Service ed addendum
(…)”, hanno pattuito espressamente che “(…) tutte le condizioni specifiche indicate nella presente proposta tecnico-economica personalizzata per il Cliente devono intendersi “in deroga” a quelle standard eventualmente indicate nelle Condizioni
Generali di contratto e quindi sono prevalenti rispetto ad esse (…)”.
Peraltro, è bene evidenziare che la parte opponente, nel corso del giudizio, non ha sollevato alcuna espressa e puntuale contestazione circa la piena efficacia ed operatività della clausola n. 11.1 sopra riportata, con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo,
c.p.c..
Dunque, con la clausola contrattuale n. 11.1 in questione – la cui piena efficacia ed operatività, si ribadisce, non è stata minimamente contestata dall'opponente nel corso del giudizio, con ogni conseguenza, ex art. 115, comma primo, c.p.c. -, le parti hanno inteso chiaramente stabilire che, in caso di contrasto, avrebbero dovuto prevalere le disposizioni specifiche del Contratto di “cloud computing” in questione (cfr. all.to n. 1 alla comparsa di costituzione e risposta ed all.to n. 2 all'atto di citazione in opposizione)
- le quali erano il risultato di una trattativa specifica tra le parti -, rispetto alla previsioni delle condizioni generali di contratto - di natura standard - allegate al contratto medesimo.
Pertanto, in virtù della espressa previsione di cui al punto 11.1 del contratto de quo, va da sé che la norma di cui all'art.
6.2 delle condizioni generali di contratto - nella parte in cui prevede il riconoscimento, in favore del cliente, della facoltà di recedere dal contratto anche alla scadenza della durata minima del rapporto -, deve ritenersi inoperante in relazione allo specifico caso in esame, in quanto espressamente derogata dalla clausola contrattuale n. 11.5 del contratto di “cloud computing” in parola, in base alla quale, si ribadisce, il cliente/opponente aveva la facoltà di recedere unilateralmente dal rapporto soltanto durante il periodo di durata minima del rapporto - ovvero durante i primi 12 mesi (dal 16.10.2014 al 16.10.2015) -, poiché, dopo la scadenza di detta durata minima, era prevista solamente la facoltà di impedire il rinnovo automatico del negozio
24 in parola, mediante l'invio di una tempestiva disdetta.
Inoltre, è bene evidenziare che, anche a voler aderire alla diversa interpretazione fornita dall'opponente, secondo cui, ai sensi dell'art.
6.2 delle condizioni generali di contratto, il cliente/opponente, anche dopo la scadenza della durata minima di 12 mesi, avrebbe la facoltà di esercitare, non solo la propria facoltà di disdetta dal contratto, ma anche il proprio diritto di recesso dal rapporto, tuttavia, la comunicazione inoltrata dall'opponente alla controparte in data 31.01.2022 (cfr. all.to n. 15 all'atto di citazione in opposizione) - alla luce del suo contenuto e tenore letterale -, non appare, in ogni caso, qualificabile come esercizio di un eventuale diritto di recesso dell'opponente, quanto, piuttosto, come una mera disdetta, volta ad impedire il rinnovo tacito del rapporto alla scadenza.
Ed infatti, dallo stesso tenore letterale della mail inviata dalla parte opponente alla in data 31.01.2022 (cfr. all.to n. 15 all'atto di citazione in opposizione), CP_2 nonché dal contenuto della mail medesima, si evince chiaramente che la società opponente, con la predetta mail del 31.01.2022, si è limitata a manifestare la propria volontà di impedire il rinnovo automatico del rapporto contrattuale de quo.
Invero, dalla semplice lettura della comunicazione in questione (cfr. all.to n. 15 all'atto di citazione in opposizione), emerge, da un lato, che l'opponente ha indicato, come oggetto della mail “(…) disdetta servizi legati al codice utenza 727376- CP_5
0610595 (…)”; dall'altro lato, che, anche nel contenuto Parte_1 della predetta comunicazione, ha richiesto espressamente all'opposta “(…) la disdetta di tutti i servizi legati al codice utenza 727376-0610595 (…)”, ossia al codice utente associato alla società opponente.
Dunque, nel caso in esame, non può, comunque, ritenersi che la società opponente, con la comunicazione inoltrata alla in data 31.01.2022 (cfr. all.to n. 15 CP_2 allegato all'atto di citazione in opposizione), abbia esercitato il proprio legittimo diritto di recesso dal contratto in parola.
Ed infatti, si ribadisce, la comunicazione in questione (cfr. all.to n. 15 all'atto di citazione in opposizione) deve essere intesa come una mera disdetta, volta ad impedire il rinnovo automatico del contratto - e non già come l'esercizio del legittimo diritto di recesso unilaterale dell'opponente -, atteso che, da un lato, ai sensi della clausola contrattuale n. 11.5 del contratto in parola, il cliente/opponente sembra legittimato a
25 recedere unilateralmente dal negozio solamente durante il periodo di durata minima del rapporto (ossia nei primi 12 mesi); dall'altro lato, alla luce del contenuto e del tenore letterale della predetta comunicazione del 31.01.2022 (cfr. all.to n. 15 all'atto di citazione in opposizione), la stessa appare, in ogni caso, qualificabile come disdetta e non come esercizio di un eventuale diritto di recesso dell'opponente.
Pertanto, dal momento che – in base delle considerazioni sopra esposte – la comunicazione inoltrata dall'opponente in data 31.01.2022 costituisce una mera disdetta, va da sé che deve ritenersi del tutto legittima la condotta della parte opposta, la quale ha provveduto ad emettere le fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo
(cfr. all.to n. 3 alla comparsa di costituzione e risposta), richiedendo - con il ricorso monitorio - il pagamento del corrispettivo in relazione ai servizi informatici erogati alla controparte, in esecuzione del contratto di “cloud computing” in parola, fino alla data del 24.09.2022, ovvero sino ad una data antecedente a quella di naturale scadenza del rapporto contrattuale de quo (ossia la data del 16.10.2022) – riservandosi di azionare in un successivo eventuale giudizio il credito relativo al corrispettivo dei servizi erogati alla controparte nel periodo compreso tra il 25.09.2022 ed il 16.10.2022 -.
Di conseguenza, in base a quanto riferito, non appare meritevole di accoglimento neppure l'eccezione di asserita inefficacia del contratto, a partire dalla data del
31.03.2022, per eventuale legittimo esercizio, da parte dell'opponente, del proprio diritto di recesso.
Alla luce di tutto quanto sopra riportato, non resta, dunque, che rigettare l'opposizione, così confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 656/2023.
A questo punto, è bene evidenziare che la parte opposta, nella nota di trattazione scritta depositata in data 28.10.2025, ha espressamente riconosciuto che la parte opponente, nelle more del giudizio, ha versato “(…) la somma di € 1.332,01 (…) in data 19/09/2024 (…)” e, nel formulare le proprie conclusioni, ha, poi, chiesto di “(…) dedurre la somma di € 1.332,01 versata in data 19/09/2024 da imputarsi previamente agli interessi maturati (…)”.
La predetta richiesta appare fondata e, pertanto, deve essere accolta.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1194, comma primo, c.c., “(…) il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il
26 consenso del creditore (…)”.
Inoltre, il comma secondo del medesimo articolo stabilisce espressamente che “(…) il pagamento fatto in conto di capitale e d'interessi deve essere imputato prima agli interessi (…)”.
Pertanto, poiché, nel caso in esame, non vi è il consenso della creditrice/opposta ad imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi, va da sé che, ai sensi dell'art. 1194 c.c., il pagamento della somma di euro 1.332,01 – pacificamente effettuato dall'opponente, in favore dell'opposta, in data 19.09.2024 – deve essere imputato previamente agli interessi maturati.
In definitiva, alla luce della espressa richiesta avanzata dalla creditrice/opposta in sede di precisazione delle conclusioni e tenuto conto del contenuto dell'art. 1194 c.c., non resta che rigettare l'opposizione, così confermando il decreto ingiuntivo opposto n.
656/2023, riducendo la somma dovuta per interessi dell'importo di euro 1.332,01 – pacificamente già corrisposto dall'opponente in data 19.09.2024 -.
Infine, deve essere rigettata la domanda – avanzata dalla parte opponente – di condanna della parte opposta, ai sensi dell'art. 96, commi primo e/o terzo, c.p.c., c.p.c., per insussistenza dei presupposti di legge.
Ogni diversa questione, domanda e/o eccezione deve considerarsi come assorbita nella presente decisione.
Quanto alle spese del presente giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano – tenuto conto delle tabelle di cui al d.m. n. 55/2014 e succ. mod., nonché del valore della controversia –, come segue: euro 2.552,00 per la fase di studio;
euro 1.628,00 per la fase introduttiva;
euro 3.000,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione;
euro 2.500,00 per la fase decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, definitivamente pronunciando sull'opposizione al decreto ingiuntivo n. 656/2023 - emesso dal Tribunale di Arezzo in data 06.07.2023 –, proposta da con atto di citazione ritualmente notificato, nei Parte_1 confronti di (poi fusa per incorporazione nella società CP_2 [...]
[...] , nonché sulla domanda avanzata dall'opponente, ex art. Controparte_7
96 c.p.c., ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta integralmente l'opposizione, così confermando il decreto ingiuntivo opposto n. 656/2023, riducendo la somma dovuta per interessi dell'importo di euro 1.332,01 – pacificamente già corrisposto dall'opponente in data
19.09.2024 -;
2. rigetta la domanda – avanzata dalla parte opponente – di condanna della parte opposta, ai sensi dell'art. 96, commi primo e/o terzo, c.p.c.;
3. dichiara ogni altra questione, domanda e/o eccezione assorbita nella presente decisione;
4. condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 9.680,00 per competenze professionali, oltre 15% per Spese
Generali, IVA, CPA se dovute.
Arezzo, 25.11.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Carmela Labella
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