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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. V, sentenza 02/02/2026, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 287/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PENZA RENATO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2927/2024 depositato il 14/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 3 Agrigento - 93023600849
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2023_001480 CONS. BONIF. 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 con il ricorso in esame, proposto
contro
- Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, nonché
contro
Agenzia delle Entrate, IS , ricorre avverso il ruolo n. 2023/001480 formato dal Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, reso esecutivo in data
17.03.2023, notificato in data 17.06.2024 unitamente alla cartella di pagamento n. 29120230030650443000 emessa da Agenzia delle Entrate-IS.
Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
- la nullità dell'iscrizione a ruolo per insussistenza del potere impositivo in capo all'Ente creditore, ex art. 21-septies della Legge n. 241 del 1990 - Insussistenza potere impositivo;
- nullità dell'iscrizione a ruolo per inesistenza dell'obbligo contributivo in capo al ricorrente.
- la nullità e/o illegittimità del ruolo impugnato per carenza assoluta di motivazione, in violazione degli artt.
3 della Legge n. 241/1990, 7 e 17 della Legge n. 212/2000, nonché 97 e 24 Cost. - difetto di motivazione;
- la nullità del ruolo impugnato per mancata notifica del prodromico avviso di accertamento del contributo, ovvero dell'atto di liquidazione e /o dell'invito al pagamento, nonché per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo - mancata notifica accertamento;
- Illegittimità del ruolo impugnato per decadenza dell'azione di riscossione ed estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c. - decadenza e prescrizione;
- Nullità del ruolo ed illegittimità della procedura di riscossione per inesistenza di un valido titolo esecutivo, in quanto il ruolo non risulta munito di valida sottoscrizione, chiedendo alla Corte:
1) Riconoscere e dichiarare la nullità dell'iscrizione a ruolo per insussistenza del potere impositivo in capo all'Ente creditore, ex art. 21-septies della Legge n. 241 del 1990;
2) Riconoscere e dichiarare la nullità dell'iscrizione a ruolo per inesistenza dell'obbligo contributivo in capo al ricorrente;
3) Riconoscere e dichiarare la nullità e/o illegittimità del ruolo impugnato per carenza assoluta di motivazione, in violazione degli artt. 3 della Legge n. 241/1990, 7 e 17 della Legge n. 212/2000, nonché 97 e 24 Cost.;
4) Riconoscere e dichiarare la nullità del ruolo impugnato per mancata notifica del prodromico avviso di accertamento del contributo, ovvero dell'atto di liquidazione e /o dell'invito al pagamento, nonché per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo;
5) Riconoscere e dichiarare l'illegittimità del ruolo impugnato per decadenza dell'azione di riscossione ed estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c.;
6) Riconoscere e dichiarare la nullità del ruolo ed illegittimità della procedura di riscossione per inesistenza di un valido titolo esecutivo, in quanto i ruoli non risultano muniti di valida sottoscrizione.
7) Di conseguenza, annullare il ruolo e la sottostante pretesa fiscale.
8) Condannare gli Enti convenuti al rimborso delle spese sostenute e al pagamento dei compensi dovuti per il presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito compensi.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, il Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, eccependo tutte le doglianze del ricorrente e ribadendo il difetto di legittimazione passiva del Consorzio, stante che l'unico soggetto legittimato a rispondere sulla notifica della cartella di pagamento è l'Agenzia delle Entrate
- IS.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, Agenzia delle
Entrate, riscossione indicando come il carico iscritto a ruolo portato dalla cartella di pagamento impugnata sia stato integralmente definito e regolarizzato da parte avversa con pagamento eseguito in data 6/08/2024 ed accreditato il 19/08/2024, antecedentemente alla notifica dell'odierno ricorso, chiedendo che il Giudice adito voglia dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione delle spese nei confronti dell'Agente della IS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di I grado di Agrigento, in composizione monocratica rilevata la richiesta della resistente ADER in merito alla cessata materia del contendere, provvede come di seguito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, dichiara la cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Agrigento, lì 23.01.2026 Il Giudice Monocratico
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 5, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
PENZA RENATO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2927/2024 depositato il 14/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica 3 Agrigento - 93023600849
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- RUOLO n. 2023_001480 CONS. BONIF. 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 con il ricorso in esame, proposto
contro
- Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, nonché
contro
Agenzia delle Entrate, IS , ricorre avverso il ruolo n. 2023/001480 formato dal Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, reso esecutivo in data
17.03.2023, notificato in data 17.06.2024 unitamente alla cartella di pagamento n. 29120230030650443000 emessa da Agenzia delle Entrate-IS.
Con il ricorso in esame il contribuente adduce all'atto de quo i seguenti punti di doglianza:
- la nullità dell'iscrizione a ruolo per insussistenza del potere impositivo in capo all'Ente creditore, ex art. 21-septies della Legge n. 241 del 1990 - Insussistenza potere impositivo;
- nullità dell'iscrizione a ruolo per inesistenza dell'obbligo contributivo in capo al ricorrente.
- la nullità e/o illegittimità del ruolo impugnato per carenza assoluta di motivazione, in violazione degli artt.
3 della Legge n. 241/1990, 7 e 17 della Legge n. 212/2000, nonché 97 e 24 Cost. - difetto di motivazione;
- la nullità del ruolo impugnato per mancata notifica del prodromico avviso di accertamento del contributo, ovvero dell'atto di liquidazione e /o dell'invito al pagamento, nonché per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo - mancata notifica accertamento;
- Illegittimità del ruolo impugnato per decadenza dell'azione di riscossione ed estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c. - decadenza e prescrizione;
- Nullità del ruolo ed illegittimità della procedura di riscossione per inesistenza di un valido titolo esecutivo, in quanto il ruolo non risulta munito di valida sottoscrizione, chiedendo alla Corte:
1) Riconoscere e dichiarare la nullità dell'iscrizione a ruolo per insussistenza del potere impositivo in capo all'Ente creditore, ex art. 21-septies della Legge n. 241 del 1990;
2) Riconoscere e dichiarare la nullità dell'iscrizione a ruolo per inesistenza dell'obbligo contributivo in capo al ricorrente;
3) Riconoscere e dichiarare la nullità e/o illegittimità del ruolo impugnato per carenza assoluta di motivazione, in violazione degli artt. 3 della Legge n. 241/1990, 7 e 17 della Legge n. 212/2000, nonché 97 e 24 Cost.;
4) Riconoscere e dichiarare la nullità del ruolo impugnato per mancata notifica del prodromico avviso di accertamento del contributo, ovvero dell'atto di liquidazione e /o dell'invito al pagamento, nonché per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo;
5) Riconoscere e dichiarare l'illegittimità del ruolo impugnato per decadenza dell'azione di riscossione ed estinzione della pretesa creditoria per intervenuta prescrizione ex art. 2948, n. 4, c.c.;
6) Riconoscere e dichiarare la nullità del ruolo ed illegittimità della procedura di riscossione per inesistenza di un valido titolo esecutivo, in quanto i ruoli non risultano muniti di valida sottoscrizione.
7) Di conseguenza, annullare il ruolo e la sottostante pretesa fiscale.
8) Condannare gli Enti convenuti al rimborso delle spese sostenute e al pagamento dei compensi dovuti per il presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario il quale dichiara di aver anticipato le spese e di non aver percepito compensi.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, il Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, eccependo tutte le doglianze del ricorrente e ribadendo il difetto di legittimazione passiva del Consorzio, stante che l'unico soggetto legittimato a rispondere sulla notifica della cartella di pagamento è l'Agenzia delle Entrate
- IS.
Si è costituita in giudizio, con il deposito di controdeduzioni, Agenzia delle
Entrate, riscossione indicando come il carico iscritto a ruolo portato dalla cartella di pagamento impugnata sia stato integralmente definito e regolarizzato da parte avversa con pagamento eseguito in data 6/08/2024 ed accreditato il 19/08/2024, antecedentemente alla notifica dell'odierno ricorso, chiedendo che il Giudice adito voglia dichiarare la cessata materia del contendere con compensazione delle spese nei confronti dell'Agente della IS.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di I grado di Agrigento, in composizione monocratica rilevata la richiesta della resistente ADER in merito alla cessata materia del contendere, provvede come di seguito.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado, in composizione monocratica, dichiara la cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Agrigento, lì 23.01.2026 Il Giudice Monocratico