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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 25/11/2025, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 536/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacoma
IZ, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 536/2024 R.G., promosso da
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso l'avv. he agisce in proprio Parte_1 ricorrente contro
IN PERSONA DEL (c.f. Controparte_1 CP_2
, elettivamente domiciliato presso l'avv. AVVOCATURA P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI, che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta resistente
pagina 1 di 3 Il ricorso ex artt. 15 D. lgs. n. 150/2011, 170 D.P.R. n. 115/2002 del 01.02.2024, con cui l'Avv. - in proprio - ha proposto opposizione avverso il decreto del Parte_1
Tribunale di Foggia del 23.01.2024 con cui è stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato concessa al Sig. nel proc. n. 4635/2021 R.G è Parte_2 inammissibile, per i motivi che seguono.
Con la memoria di costituzione del 27.06.2024 il ha eccepito - in via Controparte_3 preliminare - il difetto di legittimazione attiva in capo al ricorrente, nonché - nel merito - la infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
L'esame degli atti e dei documenti di causa comporta il lineare ragionamento che segue.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “…in materia di gratuito patrocinio, la legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi (cfr. Cass. n.10705/2014; Cass. n. 1539/2015; Cass. S.U. n.
26907/2016) ma non è configurabile anche con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio;
in tali casi, infatti, detta legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o che vi è stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato.
Tanto si desume, sul piano dell'ermeneutica letterale e sistematica, dal raffronto tra il D.P.R. n.
115 del 2002, artt. 93 e 99, laddove, nel primo, la legittimazione della presentazione dell'istanza è attribuita all'interessato e al difensore, mentre, nel secondo, essa è conferita al solo interessato e tale differenziazione trova rispondenza anche nel contenuto degli artt. 112 e 113 dello stesso D.P.R. proprio in materia di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio (…) E', invero, indiscutibile che, una volta intervenuta la revoca di quest'ultimo provvedimento - che produce, come effetto, quello di ripristinare retroattivamente l'obbligo della parte di sopportare personalmente le spese della sua difesa -, è a quest'ultima soltanto che spetta la legittimazione ad opporsi alla intervenuta revoca, proprio perchè esclusiva titolare del diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato...” (Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2018, n. 21997);
pagina 2 di 3 Nel caso di specie l'opposizione proposta concerne proprio il decreto di revoca della pregressa ammissione al patrocinio;
sicché, appare evidente come debba essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, formulato direttamente ed esclusivamente dal difensore, in quanto carente di una propria legittimazione, non controvertendosi della liquidazione dei compensi ad esso spettanti, che avrebbe presupposto la conservazione del provvedimento ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
tale declaratoria di inammissibilità preclude ogni esame delle ulteriori questioni dedotte, che restano conseguentemente assorbite;
le spese di lite sono compensate tra le parti proprio perché l'assorbenza della primaria questione di inammissibilità ha precluso l'esame del merito della vicenda apparentemente non infondato.
P.Q.M.
− dichiara inammissibile l'opposizione per difetto di legittimazione attiva;
− compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza e per gli altri adempimenti di legge.
Foggia, data dep.tel.
Il giudice
Giacoma IZ
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Giacoma
IZ, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 536/2024 R.G., promosso da
(c.f. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso l'avv. he agisce in proprio Parte_1 ricorrente contro
IN PERSONA DEL (c.f. Controparte_1 CP_2
, elettivamente domiciliato presso l'avv. AVVOCATURA P.IVA_1
DISTRETTUALE DELLO STATO DI BARI, che lo rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta resistente
pagina 1 di 3 Il ricorso ex artt. 15 D. lgs. n. 150/2011, 170 D.P.R. n. 115/2002 del 01.02.2024, con cui l'Avv. - in proprio - ha proposto opposizione avverso il decreto del Parte_1
Tribunale di Foggia del 23.01.2024 con cui è stata revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato concessa al Sig. nel proc. n. 4635/2021 R.G è Parte_2 inammissibile, per i motivi che seguono.
Con la memoria di costituzione del 27.06.2024 il ha eccepito - in via Controparte_3 preliminare - il difetto di legittimazione attiva in capo al ricorrente, nonché - nel merito - la infondatezza della domanda, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.
L'esame degli atti e dei documenti di causa comporta il lineare ragionamento che segue.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, “…in materia di gratuito patrocinio, la legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi (cfr. Cass. n.10705/2014; Cass. n. 1539/2015; Cass. S.U. n.
26907/2016) ma non è configurabile anche con riferimento all'opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio;
in tali casi, infatti, detta legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o che vi è stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato.
Tanto si desume, sul piano dell'ermeneutica letterale e sistematica, dal raffronto tra il D.P.R. n.
115 del 2002, artt. 93 e 99, laddove, nel primo, la legittimazione della presentazione dell'istanza è attribuita all'interessato e al difensore, mentre, nel secondo, essa è conferita al solo interessato e tale differenziazione trova rispondenza anche nel contenuto degli artt. 112 e 113 dello stesso D.P.R. proprio in materia di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio (…) E', invero, indiscutibile che, una volta intervenuta la revoca di quest'ultimo provvedimento - che produce, come effetto, quello di ripristinare retroattivamente l'obbligo della parte di sopportare personalmente le spese della sua difesa -, è a quest'ultima soltanto che spetta la legittimazione ad opporsi alla intervenuta revoca, proprio perchè esclusiva titolare del diritto all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato...” (Cassazione civile, sez. VI, 11/09/2018, n. 21997);
pagina 2 di 3 Nel caso di specie l'opposizione proposta concerne proprio il decreto di revoca della pregressa ammissione al patrocinio;
sicché, appare evidente come debba essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, formulato direttamente ed esclusivamente dal difensore, in quanto carente di una propria legittimazione, non controvertendosi della liquidazione dei compensi ad esso spettanti, che avrebbe presupposto la conservazione del provvedimento ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
tale declaratoria di inammissibilità preclude ogni esame delle ulteriori questioni dedotte, che restano conseguentemente assorbite;
le spese di lite sono compensate tra le parti proprio perché l'assorbenza della primaria questione di inammissibilità ha precluso l'esame del merito della vicenda apparentemente non infondato.
P.Q.M.
− dichiara inammissibile l'opposizione per difetto di legittimazione attiva;
− compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza e per gli altri adempimenti di legge.
Foggia, data dep.tel.
Il giudice
Giacoma IZ
pagina 3 di 3