Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 59, 13, 58, 13, 60 e 13 degli accordi stessi.
Piena ed intera esecuzione e' data agli accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' rispettivamente agli articoli 59, 13, 58, 13, 60 e 13 degli accordi stessi.