Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 24/02/2026, n. 411
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Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inattività delle parti a seguito di sospensione del giudizio

    La Corte ha rilevato che dalla data di cessazione della causa di sospensione del giudizio (17.12.2020) era decorso il termine di sei mesi per la prosecuzione del processo sospeso, senza che nessuna delle parti ne avesse chiesto la ripresa a norma dell'art.43 d.lgs. 546 del 1992.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 24/02/2026, n. 411
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 411
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

    Testo completo