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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XVI, sentenza 24/02/2026, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 411/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Giudice
ANSALDI PIERO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5004/2012 depositato il 12/10/2012
proposto da
Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso
elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. L.r. Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Studio Difensore_1 - Indirizzo_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 S.p.a. L.r. Nominativo_1 - P.IVA_2
Difeso da
Studio Difensore_1 - Indirizzo_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 3 e pubblicata il 13/02/2012 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB093I00461/2010 IRES-ALTRO 2005
- ATTO CONTESTAZ. n. TMBCO3I00202/2010 IRES-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(
Con sentenza n.18 del 2012 la C.T.P. di Milano accoglieva parzialmente il ricorso contro avviso di accertamento Ires 2005 proposto dalle società Resistente_2 Spa e Resistente_1 Srl.
Contro la sentenza l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Lombardia proponeva appello.
La C.T.R. della Lombardia Sez. 27 con ordinanza n.40 del 2013 sospendeva il presente giudizio, a norma dell'art.295 cod.proc.civ. “sino alla definizione di quello pendente davanti alla Corte di cassazione relativo alla sentenza della CTR di Milano n.203/06/2011”.
In data 31.7.2023 l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Lombardia ha deposito istanza con la quale chiede di dichiarare estinto il processo per inattività delle parti a norma dell'art.45 del d.lgs. 546 del
1992; allega sentenza della Corte di cassazione n.28936/2020, pubblicata il 17.12.2020 , che ha rigettato il ricorso proposto dalla società Resistente_1 srl avverso la citata sentenza della CTR n.203/6/2011.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che dalla data di cessazione della causa di sospensione (17.12.2020) è decorso il termine di sei mesi per la prosecuzione del processo sospeso, senza che nessuna delle parti ne abbia chiesto la ripresa a norma dell'art.43 d.lgs. 546 del 1992;
P.Q.M.
dichiara estinto il processo per inattività delle parti a norma dell'art.45 d.lgs. 546 del 1992. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Milano 18.2.2026.
Presidente estensore GI LL
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 16, riunita in udienza il
18/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LOCATELLI GIUSEPPE, Presidente e Relatore
GHINETTI ANDREA PIO CARLO, Giudice
ANSALDI PIERO, Giudice
in data 18/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5004/2012 depositato il 12/10/2012
proposto da
Direzione Regionale Lombardia Ufficio Contenzioso
elettivamente domiciliato presso dr.Email_1
contro
Resistente_1 S.r.l. L.r. Nominativo_1 - P.IVA_1
Difeso da
Studio Difensore_1 - Indirizzo_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_2 S.p.a. L.r. Nominativo_1 - P.IVA_2
Difeso da
Studio Difensore_1 - Indirizzo_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18/2012 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale MILANO sez. 3 e pubblicata il 13/02/2012 Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB093I00461/2010 IRES-ALTRO 2005
- ATTO CONTESTAZ. n. TMBCO3I00202/2010 IRES-ALTRO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(
Con sentenza n.18 del 2012 la C.T.P. di Milano accoglieva parzialmente il ricorso contro avviso di accertamento Ires 2005 proposto dalle società Resistente_2 Spa e Resistente_1 Srl.
Contro la sentenza l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Lombardia proponeva appello.
La C.T.R. della Lombardia Sez. 27 con ordinanza n.40 del 2013 sospendeva il presente giudizio, a norma dell'art.295 cod.proc.civ. “sino alla definizione di quello pendente davanti alla Corte di cassazione relativo alla sentenza della CTR di Milano n.203/06/2011”.
In data 31.7.2023 l'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale della Lombardia ha deposito istanza con la quale chiede di dichiarare estinto il processo per inattività delle parti a norma dell'art.45 del d.lgs. 546 del
1992; allega sentenza della Corte di cassazione n.28936/2020, pubblicata il 17.12.2020 , che ha rigettato il ricorso proposto dalla società Resistente_1 srl avverso la citata sentenza della CTR n.203/6/2011.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, rilevato che dalla data di cessazione della causa di sospensione (17.12.2020) è decorso il termine di sei mesi per la prosecuzione del processo sospeso, senza che nessuna delle parti ne abbia chiesto la ripresa a norma dell'art.43 d.lgs. 546 del 1992;
P.Q.M.
dichiara estinto il processo per inattività delle parti a norma dell'art.45 d.lgs. 546 del 1992. Spese a carico delle parti che le hanno anticipate.
Milano 18.2.2026.
Presidente estensore GI LL