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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/11/2025, n. 2408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2408 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI GENOVA - SEZ. VI CIVILE Il Giudice Unico Civile RE DE NE ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c. tra le parti:
e Avv. Paolo Baldassarri Parte_1 Parte_2
e
Avv. Pierluigi Cambiaso Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno impugnato la sentenza n. 44/25 del Giudice di Pace Parte_2 Parte_1 di Chiavari del 20/2/25. Tale decisione aveva da un lato dichiarato inammissibili le loro domande di adempimento delle obbligazioni assunte dalla con i preventivi di appalto-vendita degli infissi e Controparte_1 serramenti della loro abitazione di via Mameli 210 a Rapallo, e le domande risarcitorie connesse, e dall'altro lato li aveva condannati in via riconvenzionale a pagare alla controparte 3.113,16 euro. La ha chiesto la conferma della sentenza appellata. CP_1
I motivi di appello sono i seguenti.
1) Erronea qualificazione della mancata accettazione della proposta transattiva dell'appellata come recesso unilaterale ex art.1671 c.c.. Gli appellanti lamentano che, a seguito del rifiuto della proposta avversaria del 4/4/24, formalizzato dal difensore con la comunicazione del 13/6/24, la loro condotta fosse stata qualificata dal primo Giudice come recesso per comportamento concludente ex art. 1671 c.c.. Chi scrive condivide però la motivazione della sentenza appellata, perché la proposta della CP_1 prevedeva la completa esecuzione di tutti i lavori oggetto di lamentela da parte degli appellanti in ordine alla loro non conformità alle regole dell'arte. Rifiutando tale proposta, che avrebbe determinato la totale cessazione della materia del contendere, gli appellanti hanno manifestato inequivocabilmente la loro mancanza di fiducia nell'appellata, rendendo così priva di utilità una pronuncia che costringesse quest'ultima all'adempimento. Non risultando invece proposta alcuna domanda di risoluzione, l'appalto consacrato nei preventivi prodotti deve considerarsi ormai venuto meno per il recesso degli appellanti in base all'articolo 1671 c.c.. Ne conseguono l'inammissibilità delle domande principali attrici, e per l'effetto anche il rigetto delle domande risarcitorie di rimborso delle spese del tecnico di parte , e di ristoro Parte_3 delle spese per i danni subiti nella vicenda in esame
2) La riconvenzionale della CP_1
Il Giudice di Pace ha accolto la riconvenzionale della per l'importo di 3.113,16 euro, di cui CP_1 alla fattura n. 215/21. La motivazione di tale accoglimento fa riferimento esplicito alla parte dell'articolo 1671 c.c., dove è fissato l'obbligo per l'appaltante recedente di tenere indenne l'appaltatore dal “mancato guadagno” (pg. 6 della sentenza, quando si legge che “l'importo di euro 3.113,16 … si ritiene costituisca il mancato guadagno ex art. 1671 c.c. …”). Gli appellanti censurano correttamente quest'ultimo riferimento, che in realtà avrebbe dovuto avere ad oggetto anche probatorio contratti con altri soggetti, perduti a causa del recesso. La sentenza appellata deve però solo essere corretta, nel senso che, non essendo stato l'importo in esame contestato sia per la realizzazione delle opere che per la loro quantificazione, il riferimento esatto deve essere effettuato alla dicitura “lavori eseguiti” contenuta nell'art. 1671 c.c., mantenendosi fermo l'accoglimento della riconvenzionale, con conseguente rigetto anche di questo motivo di appello.
3) Mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio. Le motivazioni già esposte in precedenza rendono inutile tale mezzo istruttorio.
4) Le spese di lite delle due fasi. Dagli elementi di cui sopra, complessivamente considerati, consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, anche in punto spese di lite. Le spese di lite di questa fase possono essere compensate, stante l'ingiustificata mancata comparizione personale della alla prima udienza, in violazione degli artt. 88 e 92 c.p.c.. CP_1
All'integrale rigetto dell'appello segue anche l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
RIGETTA l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata. COMPENSA le spese di lite di questa fase. CONDANNA gli appellanti in solido tra loro a versare all'Erario l'ulteriore somma di 147,00 euro a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002.
Genova, 31/10/25
Il Giudice Unico
RE DE NE
e Avv. Paolo Baldassarri Parte_1 Parte_2
e
Avv. Pierluigi Cambiaso Controparte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno impugnato la sentenza n. 44/25 del Giudice di Pace Parte_2 Parte_1 di Chiavari del 20/2/25. Tale decisione aveva da un lato dichiarato inammissibili le loro domande di adempimento delle obbligazioni assunte dalla con i preventivi di appalto-vendita degli infissi e Controparte_1 serramenti della loro abitazione di via Mameli 210 a Rapallo, e le domande risarcitorie connesse, e dall'altro lato li aveva condannati in via riconvenzionale a pagare alla controparte 3.113,16 euro. La ha chiesto la conferma della sentenza appellata. CP_1
I motivi di appello sono i seguenti.
1) Erronea qualificazione della mancata accettazione della proposta transattiva dell'appellata come recesso unilaterale ex art.1671 c.c.. Gli appellanti lamentano che, a seguito del rifiuto della proposta avversaria del 4/4/24, formalizzato dal difensore con la comunicazione del 13/6/24, la loro condotta fosse stata qualificata dal primo Giudice come recesso per comportamento concludente ex art. 1671 c.c.. Chi scrive condivide però la motivazione della sentenza appellata, perché la proposta della CP_1 prevedeva la completa esecuzione di tutti i lavori oggetto di lamentela da parte degli appellanti in ordine alla loro non conformità alle regole dell'arte. Rifiutando tale proposta, che avrebbe determinato la totale cessazione della materia del contendere, gli appellanti hanno manifestato inequivocabilmente la loro mancanza di fiducia nell'appellata, rendendo così priva di utilità una pronuncia che costringesse quest'ultima all'adempimento. Non risultando invece proposta alcuna domanda di risoluzione, l'appalto consacrato nei preventivi prodotti deve considerarsi ormai venuto meno per il recesso degli appellanti in base all'articolo 1671 c.c.. Ne conseguono l'inammissibilità delle domande principali attrici, e per l'effetto anche il rigetto delle domande risarcitorie di rimborso delle spese del tecnico di parte , e di ristoro Parte_3 delle spese per i danni subiti nella vicenda in esame
2) La riconvenzionale della CP_1
Il Giudice di Pace ha accolto la riconvenzionale della per l'importo di 3.113,16 euro, di cui CP_1 alla fattura n. 215/21. La motivazione di tale accoglimento fa riferimento esplicito alla parte dell'articolo 1671 c.c., dove è fissato l'obbligo per l'appaltante recedente di tenere indenne l'appaltatore dal “mancato guadagno” (pg. 6 della sentenza, quando si legge che “l'importo di euro 3.113,16 … si ritiene costituisca il mancato guadagno ex art. 1671 c.c. …”). Gli appellanti censurano correttamente quest'ultimo riferimento, che in realtà avrebbe dovuto avere ad oggetto anche probatorio contratti con altri soggetti, perduti a causa del recesso. La sentenza appellata deve però solo essere corretta, nel senso che, non essendo stato l'importo in esame contestato sia per la realizzazione delle opere che per la loro quantificazione, il riferimento esatto deve essere effettuato alla dicitura “lavori eseguiti” contenuta nell'art. 1671 c.c., mantenendosi fermo l'accoglimento della riconvenzionale, con conseguente rigetto anche di questo motivo di appello.
3) Mancata ammissione della consulenza tecnica d'ufficio. Le motivazioni già esposte in precedenza rendono inutile tale mezzo istruttorio.
4) Le spese di lite delle due fasi. Dagli elementi di cui sopra, complessivamente considerati, consegue il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, anche in punto spese di lite. Le spese di lite di questa fase possono essere compensate, stante l'ingiustificata mancata comparizione personale della alla prima udienza, in violazione degli artt. 88 e 92 c.p.c.. CP_1
All'integrale rigetto dell'appello segue anche l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
RIGETTA l'appello, confermando integralmente la sentenza impugnata. COMPENSA le spese di lite di questa fase. CONDANNA gli appellanti in solido tra loro a versare all'Erario l'ulteriore somma di 147,00 euro a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002.
Genova, 31/10/25
Il Giudice Unico
RE DE NE