TRIB
Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/12/2025, n. 3855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3855 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3704 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021, rimessa al Collegio per la decisione il 12/09/2025 tra
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. NADA LUCACCIONI ( ) presso cui è elettivamente domiciliato C.F._2
RICORRENTE
e
( ) rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_1 C.F._3 disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'avv. BRUNO AMIRANTE e dall'avv. FRANCESCO
FABOZZI presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 12/09/2025 il ricorrente si è riportato al proprio atto introduttivo e ha concluso per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., mentre la resistente si è riportata ai rispettivi atti. Il
Pubblico Ministero ha concluso per la pronuncia di divorzio e la conferma dei provvedimenti già disposti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso introduttivo, depositato in data 27/04/2021, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 07/05/1988 dal quale erano nate due figlie, Persona_1
il 10/10/1992 e il 16/12/1995, e di essersi separato con decreto di
[...] Persona_2 omologa del 15-21/07/2016, ove era stato previsto l'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie maggiorenni e un assegno mensile di € 500,00 a titolo di mantenimento della moglie. Allegava un peggioramento della propria condizione economica rispetto all'epoca della separazione: in particolare, evidenziava il pagamento di una polizza assicurativa personale con rate mensili pari ad € 54,00/55,00, la corresponsione all'Hotel Le Mura & Residence srl di un canone di locazione pari ad € 350,00 mensili. Riferiva di essere gravato dal pagamento di tre rate mensili rispettivamente di € 32,87, € 63,00 e € 50,00, per finanziamenti contratti rispettivamente con la
Findomestic, CO AN e Infine, aggiungeva che la moglie non si era mai CP_3 impegnata per cercare un lavoro, contando esclusivamente sull'assegno di mantenimento che il ricorrente gli corrispondeva mensilmente. Tanto premesso, chiedeva la pronuncia di divorzio,
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, l'obbligo a proprio carico di versare un contributo di € 300,00 a titolo di mantenimento delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti con conferma del 50% delle spese straordinarie e senza il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della mogli;
infine, chiedeva la restituzione di beni di sua esclusiva proprietà e di beni personali rimasti presso la casa coniugale.
Con comparsa di risposta, depositata in data 06/09/2021, si costituiva la resistente, la quale, contestando in parte le allegazioni di parte ricorrente, riferiva che la casa coniugale era di sua esclusiva proprietà. Aggiungeva che, per tutta la durata del matrimonio (28 anni), il ricorrente aveva sempre condiviso la scelta della moglie di astenersi dallo svolgere attività lavorativa retribuita, allo scopo di dedicarsi in modo esclusivo alla cura delle figlie e della famiglia.
Pertanto, tenuto conto anche dell'età e dell'assenza di esperienze professionali, evidenziava le difficoltà oggettive che potevano sorgere nel ricercare un lavoro. Infine, riportava che i beni di cui il ricorrente chiedeva la restituzione erano stati già portati via dallo stesso a seguito dell'allontanamento dalla casa coniugale. Tanto premesso, la resistente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno mensile di € 500,00 a titolo di mantenimento della moglie e la conferma dell'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale del 14/09/2021, il Presidente delegato, sentite le parti, confermava la disciplina della separazione rilevando l'inammissibilità della richiesta di parte ricorrente di restituzione dei beni di sua proprietà, in assenza di connessione forte con la domanda di divorzio. Tale ordinanza veniva reclamata dal ricorrente ai sensi dell'art. 708 c.p.c. ultimo comma, ma il reclamo risultava infondato e veniva rigettato. All'esito dell'udienza del
04/04/2023, il G.I., a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, disponeva la revoca dell'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne
All'esito dell'udienza del 18/09/2024, il G.I rigettava la richiesta di parte ricorrente di Per_2 indagini tributarie perché esplorativa. Successivamente, all'esito dell'udienza del 12/09/2025, la causa era rimessa in decisione al Collegio con i termini ridotti (30+20).
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno della stessa costituito dalla separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 21/07/2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Ciò posto, va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, quale genitore convivente con la figlia maggiorenne ma non economicamente Persona_1 autosufficiente, come peraltro richiesto da entrambe le parti.
Va confermata la revoca dell'assegno posto a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia poiché economicamente autosufficiente a seguito Persona_2 dell'assunzione, a tempo parziale e indeterminato, presso la Ma. Ter. Srl (cfr. verbale del
04/04/2023; cfr. contratto di lavoro . Persona_2
Va confermato l'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno mensile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come richiesto dal ricorrente e non contestato dalla resistente.
La domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente va accolta, sussistendone i presupposti nei limiti che seguono.
Il recente orientamento di legittimità a Sezioni Unite afferma che il riconoscimento dell'assegno divorzile è strettamente correlato al ruolo e al contributo fornito dai coniugi in costanza di matrimonio al fine di riequilibrare la capacità economica delle parti, individuandone una duplice funzione, per un verso, quella assistenziale, per altro verso, quella compensativa e perequativa. A tal fine, il giudice di merito, quindi, previa comparazione della situazione economico- patrimoniale delle parti, deve accertare che l'eventuale squilibrio economico tra le parti sia dipeso, per l'appunto, dal progetto familiare ideato tra i coniugi, alla luce della durata del matrimonio e dell'età della richiedente, avendo quest'ultima sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali in ragione del ruolo assunto all'interno della famiglia contribuendo alla formazione del patrimonio e a quello dell'altro coniuge (cfr. Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287). Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente è pensionato e percepisce circa € 2.200,00 netti per dodici mensilità (cfr. CU2021, CU2022, CU2023) , paga il canone di locazione dell'immobile presso il quale abita pari ad € 350,00 al mese (cfr. all. 61+6b); inoltre, non appare gravato dal pagamento di alcun finanziamento, poiché quelli indicati nell'atto introduttivo non risultano essere stati provati, mentre quelli dichiarati, contratti con la CO AN e la
Sautander, risultano estinti rispettivamente in data 15/12/23 e 01/07/23 (cfr dichiarazione
. Per_2
La resistente, invece ha dichiarato di non aver percepito redditi soggetti ad imposizione fiscale negli anni 2021, 2022 e 2023, risultando proprietaria della sola casa coniugale (cfr. all. 5 titolo proprietà).
Pertanto, sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile avente la limitata funzione assistenziale, dovendo considerarsi la disparità reddituale tra le parti, la durata del matrimonio (28 anni sino alla separazione), la nascita delle due figlie, l'età della richiedente (58 anni) e la conseguente difficoltà al reperimento di un'occupazione stabile. Risultano pertanto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile ex art. 5, comma 6, l. n.
898/1970, limitatamente a tale funzione, da fissarsi nella misura di € 250,00 mensili.
Infine, va confermata l'inammissibilità della domanda del ricorrente volta ad ottenere la restituzione di beni di sua proprietà (quali la fede matrimoniale, il bracciale in oro con bandiere, spilla in argento con lo della Polizia di Stato e una medaglia in argento di fine corso “56” ), Per_3 in quanto fuoriescono dalla cognizione del presente giudizio..
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per dichiarare compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in PORTICO DI
RT (CE) il 07/05/1988 da , nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata a [...] il [...]; CP_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORTICO DI RT (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n.
4, Parte II, Serie A, Anno 1988);
3. conferma l'assegnazione della casa familiare alla madre, quale genitore collocatario della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente;
Persona_1
4. conferma la revoca dell'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia Persona_2
5. conferma l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente , versando alla Persona_1 resistente la somma mensile di € 150,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno;
6. pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente entro il 5 di ogni mese un assegno mensile di € 250,00 a titolo di assegno divorzile, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
7. compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 06/11/2025 Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3704 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2021, rimessa al Collegio per la decisione il 12/09/2025 tra
) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv. NADA LUCACCIONI ( ) presso cui è elettivamente domiciliato C.F._2
RICORRENTE
e
( ) rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_1 C.F._3 disgiuntamente, giusta procura in atti, dall'avv. BRUNO AMIRANTE e dall'avv. FRANCESCO
FABOZZI presso cui è elettivamente domiciliata
RESISTENTE nonché
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: All'udienza cartolare del 12/09/2025 il ricorrente si è riportato al proprio atto introduttivo e ha concluso per l'accoglimento di tutte le istanze istruttorie formulate nelle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., mentre la resistente si è riportata ai rispettivi atti. Il
Pubblico Ministero ha concluso per la pronuncia di divorzio e la conferma dei provvedimenti già disposti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso introduttivo, depositato in data 27/04/2021, il ricorrente esponeva di aver contratto matrimonio con la resistente in data 07/05/1988 dal quale erano nate due figlie, Persona_1
il 10/10/1992 e il 16/12/1995, e di essersi separato con decreto di
[...] Persona_2 omologa del 15-21/07/2016, ove era stato previsto l'obbligo a proprio carico di versare un assegno mensile di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie maggiorenni e un assegno mensile di € 500,00 a titolo di mantenimento della moglie. Allegava un peggioramento della propria condizione economica rispetto all'epoca della separazione: in particolare, evidenziava il pagamento di una polizza assicurativa personale con rate mensili pari ad € 54,00/55,00, la corresponsione all'Hotel Le Mura & Residence srl di un canone di locazione pari ad € 350,00 mensili. Riferiva di essere gravato dal pagamento di tre rate mensili rispettivamente di € 32,87, € 63,00 e € 50,00, per finanziamenti contratti rispettivamente con la
Findomestic, CO AN e Infine, aggiungeva che la moglie non si era mai CP_3 impegnata per cercare un lavoro, contando esclusivamente sull'assegno di mantenimento che il ricorrente gli corrispondeva mensilmente. Tanto premesso, chiedeva la pronuncia di divorzio,
l'assegnazione della casa coniugale alla moglie, l'obbligo a proprio carico di versare un contributo di € 300,00 a titolo di mantenimento delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti con conferma del 50% delle spese straordinarie e senza il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della mogli;
infine, chiedeva la restituzione di beni di sua esclusiva proprietà e di beni personali rimasti presso la casa coniugale.
Con comparsa di risposta, depositata in data 06/09/2021, si costituiva la resistente, la quale, contestando in parte le allegazioni di parte ricorrente, riferiva che la casa coniugale era di sua esclusiva proprietà. Aggiungeva che, per tutta la durata del matrimonio (28 anni), il ricorrente aveva sempre condiviso la scelta della moglie di astenersi dallo svolgere attività lavorativa retribuita, allo scopo di dedicarsi in modo esclusivo alla cura delle figlie e della famiglia.
Pertanto, tenuto conto anche dell'età e dell'assenza di esperienze professionali, evidenziava le difficoltà oggettive che potevano sorgere nel ricercare un lavoro. Infine, riportava che i beni di cui il ricorrente chiedeva la restituzione erano stati già portati via dallo stesso a seguito dell'allontanamento dalla casa coniugale. Tanto premesso, la resistente chiedeva la cessazione degli effetti civili del matrimonio, l'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno mensile di € 500,00 a titolo di mantenimento della moglie e la conferma dell'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento delle figlie maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, oltre al 50% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza presidenziale del 14/09/2021, il Presidente delegato, sentite le parti, confermava la disciplina della separazione rilevando l'inammissibilità della richiesta di parte ricorrente di restituzione dei beni di sua proprietà, in assenza di connessione forte con la domanda di divorzio. Tale ordinanza veniva reclamata dal ricorrente ai sensi dell'art. 708 c.p.c. ultimo comma, ma il reclamo risultava infondato e veniva rigettato. All'esito dell'udienza del
04/04/2023, il G.I., a parziale modifica dell'ordinanza presidenziale, disponeva la revoca dell'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne
All'esito dell'udienza del 18/09/2024, il G.I rigettava la richiesta di parte ricorrente di Per_2 indagini tributarie perché esplorativa. Successivamente, all'esito dell'udienza del 12/09/2025, la causa era rimessa in decisione al Collegio con i termini ridotti (30+20).
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta. Infatti, è stato provato il titolo addotto a sostegno della stessa costituito dalla separazione personale dei coniugi omologata con decreto del 21/07/2016 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In secondo luogo, è stata provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto per legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 01/12/1970, n. 898 e, d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Ciò posto, va confermata l'assegnazione della casa coniugale alla resistente, quale genitore convivente con la figlia maggiorenne ma non economicamente Persona_1 autosufficiente, come peraltro richiesto da entrambe le parti.
Va confermata la revoca dell'assegno posto a carico del ricorrente a titolo di contributo al mantenimento della figlia poiché economicamente autosufficiente a seguito Persona_2 dell'assunzione, a tempo parziale e indeterminato, presso la Ma. Ter. Srl (cfr. verbale del
04/04/2023; cfr. contratto di lavoro . Persona_2
Va confermato l'obbligo a carico del ricorrente di versare un assegno mensile di € 150,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia , maggiorenne ma non Persona_1 economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie, così come richiesto dal ricorrente e non contestato dalla resistente.
La domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente va accolta, sussistendone i presupposti nei limiti che seguono.
Il recente orientamento di legittimità a Sezioni Unite afferma che il riconoscimento dell'assegno divorzile è strettamente correlato al ruolo e al contributo fornito dai coniugi in costanza di matrimonio al fine di riequilibrare la capacità economica delle parti, individuandone una duplice funzione, per un verso, quella assistenziale, per altro verso, quella compensativa e perequativa. A tal fine, il giudice di merito, quindi, previa comparazione della situazione economico- patrimoniale delle parti, deve accertare che l'eventuale squilibrio economico tra le parti sia dipeso, per l'appunto, dal progetto familiare ideato tra i coniugi, alla luce della durata del matrimonio e dell'età della richiedente, avendo quest'ultima sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali in ragione del ruolo assunto all'interno della famiglia contribuendo alla formazione del patrimonio e a quello dell'altro coniuge (cfr. Sez. Un., 11/07/2018, n. 18287). Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della L. n. 898 del
1970, art. 5, comma 6, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonchè di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente è pensionato e percepisce circa € 2.200,00 netti per dodici mensilità (cfr. CU2021, CU2022, CU2023) , paga il canone di locazione dell'immobile presso il quale abita pari ad € 350,00 al mese (cfr. all. 61+6b); inoltre, non appare gravato dal pagamento di alcun finanziamento, poiché quelli indicati nell'atto introduttivo non risultano essere stati provati, mentre quelli dichiarati, contratti con la CO AN e la
Sautander, risultano estinti rispettivamente in data 15/12/23 e 01/07/23 (cfr dichiarazione
. Per_2
La resistente, invece ha dichiarato di non aver percepito redditi soggetti ad imposizione fiscale negli anni 2021, 2022 e 2023, risultando proprietaria della sola casa coniugale (cfr. all. 5 titolo proprietà).
Pertanto, sussistono i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile avente la limitata funzione assistenziale, dovendo considerarsi la disparità reddituale tra le parti, la durata del matrimonio (28 anni sino alla separazione), la nascita delle due figlie, l'età della richiedente (58 anni) e la conseguente difficoltà al reperimento di un'occupazione stabile. Risultano pertanto sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile ex art. 5, comma 6, l. n.
898/1970, limitatamente a tale funzione, da fissarsi nella misura di € 250,00 mensili.
Infine, va confermata l'inammissibilità della domanda del ricorrente volta ad ottenere la restituzione di beni di sua proprietà (quali la fede matrimoniale, il bracciale in oro con bandiere, spilla in argento con lo della Polizia di Stato e una medaglia in argento di fine corso “56” ), Per_3 in quanto fuoriescono dalla cognizione del presente giudizio..
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per dichiarare compensate le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in PORTICO DI
RT (CE) il 07/05/1988 da , nato a [...] il [...], Parte_1
e , nata a [...] il [...]; CP_1
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PORTICO DI RT (CE) di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto n.
4, Parte II, Serie A, Anno 1988);
3. conferma l'assegnazione della casa familiare alla madre, quale genitore collocatario della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente;
Persona_1
4. conferma la revoca dell'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia Persona_2
5. conferma l'obbligo a carico del ricorrente di contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne e non economicamente autosufficiente , versando alla Persona_1 resistente la somma mensile di € 150,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici
ISTAT, oltre al 50% delle spese extra-assegno;
6. pone a carico del ricorrente l'obbligo di versare alla resistente entro il 5 di ogni mese un assegno mensile di € 250,00 a titolo di assegno divorzile, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
7. compensa le spese di lite.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 06/11/2025 Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio