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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. I, sentenza 20/02/2026, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 122/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARIA MICHELE, Presidente
BUSACCA NICOLO', AT
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 640/2023 depositato il 15/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - TR
elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 299 2021 00322006 80 000 BOLLO AUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO
Sul ricorso R.G.R. n. 640/2023 proposto da Ricorrente_1
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di TR e Regione Sicilia, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, avverso cartella di pagamento n. 29920210032200680000 notificata il 22/12/2022, inerente Tassa
Automobilistica per l'anno d'imposta 2016, per euro 271,65.
Il ricorrente chiede l'accoglimento del Ricorso, mentre l'Agenzia delle Entrate Riscossione risulta costituita in giudizio e ne chiede il rigetto. Le resistenti Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di TR e Regione Sicilia non risultano invece costituitesi in giudizio.
OSSERVA
La Corte
- Visto il Ricorso con i relativi allegati;
- Visto la cartella di pagamento n. 29920210032200680000 notificata il 22/12/2022, inerente Tassa
Automobilistica per l'anno d'imposta 2016, per euro 271,65;
- Viste le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Codesto Collegio accoglie il Ricorso.
Vero è infatti che dal combinato disposto degli art. 2935 e ss. c.c. ed art. 5 del D.L. n. 953/1982, come modificato, l'azione dell'Amministrazione si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, nel caso di specie quindi il 31.12.2019.
Così detto termine di prescrizione è ampiamente spirato e superato poiché la notifica della cartella di pagamento di cui trattasi, del 22/12/2022, è ben oltre il periodo di prescrizione, e a nulla vale eccepire da parte della resistente la sospensione VI (dal 08.03.2020 al 31.12.2021) che invero è successiva alla scadenza del predetto termine prescrizionale.
Quindi è da ritenersi illegittimo il modus operandi dell'Agente della Riscossione.
Oltretutto, dinanzi all'eccezione del ricorrente, le resistenti non hanno prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione nel frattempo eventualmente intervenuto.
Tenendo conto che è proprio su di loro che grava il relativo onere della prova, va accolto il ricorso del contribuente, stante l'illegittimità della cartella impugnata, essendo prescritte le pretese ivi azionate.
A nulla vale anche in questo caso narrare di un presunto avviso di accertamento che sarebbe stato notificato al contribuente nei tempi corretti quando lo stesso è solamente indicato nella cartella oggi impugnata ma non documentato in alcun modo nel presente giudizio, rimanendo così asserzione meramente labiale, priva di qualsivoglia valenza probatoria.
P.Q.M.
Accoglie il Ricorso e compensa le spese del giudizio.
TR, li
Il AT Il Presidente
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 1, riunita in udienza il 12/09/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
DE MARIA MICHELE, Presidente
BUSACCA NICOLO', AT
VITA GAETANO CALOGERO, Giudice
in data 12/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 640/2023 depositato il 15/05/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Sicilia
elettivamente domiciliato presso dipartimento.finanze@certmail.regione.sicilia.it
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - TR
elettivamente domiciliato presso sic.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 299 2021 00322006 80 000 BOLLO AUTO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RITENUTO IN FATTO
Sul ricorso R.G.R. n. 640/2023 proposto da Ricorrente_1
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione, Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di TR e Regione Sicilia, in persona dei rispettivi Direttori pro tempore, avverso cartella di pagamento n. 29920210032200680000 notificata il 22/12/2022, inerente Tassa
Automobilistica per l'anno d'imposta 2016, per euro 271,65.
Il ricorrente chiede l'accoglimento del Ricorso, mentre l'Agenzia delle Entrate Riscossione risulta costituita in giudizio e ne chiede il rigetto. Le resistenti Agenzia delle Entrate Dir. Prov. di TR e Regione Sicilia non risultano invece costituitesi in giudizio.
OSSERVA
La Corte
- Visto il Ricorso con i relativi allegati;
- Visto la cartella di pagamento n. 29920210032200680000 notificata il 22/12/2022, inerente Tassa
Automobilistica per l'anno d'imposta 2016, per euro 271,65;
- Viste le controdeduzioni dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Codesto Collegio accoglie il Ricorso.
Vero è infatti che dal combinato disposto degli art. 2935 e ss. c.c. ed art. 5 del D.L. n. 953/1982, come modificato, l'azione dell'Amministrazione si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento, nel caso di specie quindi il 31.12.2019.
Così detto termine di prescrizione è ampiamente spirato e superato poiché la notifica della cartella di pagamento di cui trattasi, del 22/12/2022, è ben oltre il periodo di prescrizione, e a nulla vale eccepire da parte della resistente la sospensione VI (dal 08.03.2020 al 31.12.2021) che invero è successiva alla scadenza del predetto termine prescrizionale.
Quindi è da ritenersi illegittimo il modus operandi dell'Agente della Riscossione.
Oltretutto, dinanzi all'eccezione del ricorrente, le resistenti non hanno prodotto alcun atto interruttivo della prescrizione nel frattempo eventualmente intervenuto.
Tenendo conto che è proprio su di loro che grava il relativo onere della prova, va accolto il ricorso del contribuente, stante l'illegittimità della cartella impugnata, essendo prescritte le pretese ivi azionate.
A nulla vale anche in questo caso narrare di un presunto avviso di accertamento che sarebbe stato notificato al contribuente nei tempi corretti quando lo stesso è solamente indicato nella cartella oggi impugnata ma non documentato in alcun modo nel presente giudizio, rimanendo così asserzione meramente labiale, priva di qualsivoglia valenza probatoria.
P.Q.M.
Accoglie il Ricorso e compensa le spese del giudizio.
TR, li
Il AT Il Presidente